Ordinanza presidenziale 30 aprile 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00354/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2018, proposto da
SI TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Santoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. David Liberati in Ancona, via G. Leopardi n. 2;
contro
Comune di Lapedona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Igor Giostra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN CI, MA LL, TO S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/05/2018, avente ad “Oggetto: Adozione variante al PRG comunale”; degli atti presupposti e connessi, nonché conseguenti (compresi gli “elaborati progettuali elaborati progettuali predisposti dal tecnico incaricato, pervenuti al protocollo comunale in data 27/04/2018 al n. 1301;”, citata nella delibera impugnata; il “parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio competente ai sensi dell''art. 49 del D.Lgs. 267/2000;”, citato nella delibera impugnata; la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/11/2017, avente ad “Oggetto: Monetizzazione Aree Standard Lottizzazione Artigianale Madonna Manù”, ed i suoi atti presupposti e connessi nonché conseguenti tra i quali la “Proposta di delibera del Consiglio Comunale del 24-11-2017 n. 34”; la “relazione dell''ufficio tecnico comunale che valuta il valore di monetizzazione dell''area da cedere calcolata per una superficie di mq. 634,00 al prezzo di €/mq 25,00, pari a € 15.850,00 più il valore della restante parte degli oneri di urbanizzazione, aggiornati alla tabella valida per l''anno 2017, calcolati per il rilascio del permesso di costruire n. 6/2004, pari a € 1.100,00, per un totale valore di monetizzazione di € 16.950,00”, citata nella delibera impugnata; i “pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi dell''art. 49 comma 1 del D.Lgs.n.267 del 18/08/00”, citati nella delibera impugnata).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Lapedona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. MA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con atto depositato presso questo Tribunale in data 6 marzo 2026, previamente notificato al Comune resistente e ai controinteressati, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’estinzione del giudizio, a norma degli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85, co. 9, cod. proc. amm;
La problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti dei controinteressati, attesa la loro mancata costituzione in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate nei rapporti con il Comune di Lapedona.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OM IO, Presidente
MA IN, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IN | OM IO |
IL SEGRETARIO