CASS
Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 29/02/2024, n. 8820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8820 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI CI AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8820 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Ancona, a seguito del gravame interposto da BI IC Pacifici, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. per aver falsamente dichiarato, nell'udienza di convalida del proprio arresto del 9 maggio 2016, di non essere sottoposto ad altri procedimenti penali. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha dedotto: - il vizio di motivazione poiché la Corte di merito avrebbe riproposto l'iter della prima decisione senza dare conto delle allegazioni difensive, fondate sull'istruttoria e in particolare sulla documentazione in atti (primo motivo); - il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico (secondo motivo); - il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo). 3. Ad avviso del Collegio, è dirimente considerare quanto segue. La Corte costituzionale: - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 disp. att.; ed ha chiarito che, «per effetto di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative dichiarazioni rese dall'interessato che non abbia ricevuto gli avvertimenti» sono «non utilizzabili nei suoi confronti» ai sensi del successivo comma 3-bis; - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni (Corte cost. n. 111 del 6 aprile 2023). Ne deriva che sono inutilizzabili le dichiarazioni per cui al IC è stato contestato il reato di cui all'art. 495 cod. pen., per l'appunto aventi ad oggetto informazioni di cui all'art. 21 cit., rese (anteriormente all'appena citata pronuncia costituzionale) senza che consti abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cit. prima che esse gli venissero richieste. Ragion per cui si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 22/11/2023. D E P SIT. TA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8820 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Ancona, a seguito del gravame interposto da BI IC Pacifici, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. per aver falsamente dichiarato, nell'udienza di convalida del proprio arresto del 9 maggio 2016, di non essere sottoposto ad altri procedimenti penali. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha dedotto: - il vizio di motivazione poiché la Corte di merito avrebbe riproposto l'iter della prima decisione senza dare conto delle allegazioni difensive, fondate sull'istruttoria e in particolare sulla documentazione in atti (primo motivo); - il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico (secondo motivo); - il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo). 3. Ad avviso del Collegio, è dirimente considerare quanto segue. La Corte costituzionale: - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 disp. att.; ed ha chiarito che, «per effetto di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative dichiarazioni rese dall'interessato che non abbia ricevuto gli avvertimenti» sono «non utilizzabili nei suoi confronti» ai sensi del successivo comma 3-bis; - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni (Corte cost. n. 111 del 6 aprile 2023). Ne deriva che sono inutilizzabili le dichiarazioni per cui al IC è stato contestato il reato di cui all'art. 495 cod. pen., per l'appunto aventi ad oggetto informazioni di cui all'art. 21 cit., rese (anteriormente all'appena citata pronuncia costituzionale) senza che consti abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cit. prima che esse gli venissero richieste. Ragion per cui si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 22/11/2023. D E P SIT. TA