Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 29/12/2025, n. 23879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23879 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23879/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14720/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14720 del 2025, proposto da JI NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Azzurra Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione in via cautelare, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione in data 23 ottobre 2025, recante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il rigetto della richiesta di autorizzazione all’ingresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa VI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- col ricorso all’esame si chiede l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione in data 23 ottobre 2025, recante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il rigetto della richiesta di autorizzazione all’ingresso presentata in favore dell’odierno ricorrente;
- il provvedimento gravato è motivato in ragione della presenza di plurimi motivi ostativi, e segnatamente, del fatto che l’asseverazione allegata non risulta conforme al modello indicato dall’Ispettorato del lavoro con circolare 3/2022 del 5 luglio 2022, in quanto non è accompagnata dal documento del professionista che ha redatto il documento, risulta essere carente delle indicazioni circa la capacità economica dell’impresa, l’identità dei lavoratori ai quali l’asseverazione si riferisce, l’indicazione dell’alloggio del lavoratore, un dettaglio analitico circa la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico finanziario, il numero di dipendenti già impiegati ed il tipo di attività svolta, per la mancata allegazione della certificazione di idoneità alloggiativa, in quanto il luogo di lavoro e l’alloggio fornito in domanda coincidono, a cui ha fatto seguito in fase procedimentale una mera comunicazione di impegno all’invio successivo della documentazione;
- il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma si sono costituiti in giudizio con atto di mera forma;
- alla camera di consiglio del 22 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della causa ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso sia del tutto generico, non deducendo parte ricorrente alcuna specifica argomentazione in ordine ai plurimi motivi ostativi puntualmente evidenziati dall’Amministrazione nel provvedimento gravato, limitandosi a lamentare una eccessiva durata del procedimento e la genericità del provvedimento, oltre che la buona fede e il legittimo affidamento dello straniero;
- in ragione della genericità del ricorso all’esame e della mancata allegazione, pure in sede processuale, della documentazione risultata carente in sede procedimentale, il ricorso risulti infondato e vada pertanto respinto;
- le spese di lite possano essere compensate, in ragione della mancata esplicazione di difese da parte dell’Amministrazione,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
DA ON, Presidente
VI SI, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI SI | DA ON |
IL SEGRETARIO