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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4180/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4180/2020, cui è riunito il giudizio R.G. 4466/2020, promossi dalla:
, (P. IVA e numero REA SA-333703), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
VALERIO IORIO e dall'avv. CARMEN IORIO;
Parte opponente
E dalla
(C.F. ), in persona del legale E_ P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. GIUSEPPE GORGA e dall'avv. STEFANIA
SFRATTA;
Parte opponente nei confronti di
nata a [...], l'[...], C.F. , RO C.F._1 rappresentata e difesa, dall'avv. ANTONIO FASOLINO e dall'avv. ANGELO PIERRI;
Parte opposta
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1029/2020 emesso il 12.5.2020 dal Tribunale di
Salerno.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato a mezzo pec in data 8.6.2020, la ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il D.I. n. 1029/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in data 12.5.2020, con il quale era stato ingiunto alla stessa , in solido con la Controparte_1 CP
pagina 1 di 9 , di pagare in favore di , già socia delle cooperative E_ RO edilizie, la somma di € 100.220,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione dell'importo versato in conto prezzo a seguito del recesso dalla cooperativa.
La ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere Controparte_1 del tutto estranea ai fatti posti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento e al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, in quanto l'opposta non era mai stata formalmente socia della
[...]
, ma esclusivamente della . Controparte_1 E_
Avverso il medesimo D.I. ha proposto opposizione anche la E_
, iscritta a ruolo al n. R.G. 4466/2020, con la quale l'opponente, nell'impugnare tutto quanto
[...] dedotto, prodotto ed eccepito dall'opposta, ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza del Giudice adito in favore di un collegio arbitrale sulla base della clausola compromissoria pattuita all'art. 41 dello Statuto della . E_
Parte opponente ha anche contestato la legittimità del recesso allegato dalla socia CP
, da ritenersi non perfezionato, e ha rilevato, in ogni caso, l'inesistenza e/o nullità della
[...] domanda di recesso da considerarsi comunque illegittima in quanto prodotta in difformità/violazione dell'art. 14 dello Statuto della Cooperativa.
si è costituita in entrambi i procedimenti sostenendo la legittimità della pretesa RO creditoria di cui all'ingiunzione di pagamento e l'inapplicabilità della clausola compromissoria prevista dallo statuto della società perché relativa esclusivamente ai rapporti endosocietari e non ai rapporti con i CP soci ormai receduti ed esclusi dalla società cooperativa.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la riunione del giudizio R.G. n. 4466/2020 al presente giudizio R.G. n. 4180/2020, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.12.2021, il precedente G.U., ritenuto opportuno, prima di provvedere sulle richieste istruttorie delle parti, decidere in ordine all'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito in favore dell'arbitro sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'art. 41 dello Statuto, come sollevata dalla (parte opponente) nel giudizio riunito n. E_
R.G. 4466/2020, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sul punto.
Con ordinanza del 13.7.2022 è stata rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla
[...]
ed è stata affermata la competenza del Tribunale adito;
con E_ coeva ordinanza sono state anche rigettate le istanze di prova orale formulate dalle parti, è stata disposta l'acquisizione dei verbali e della documentazione sociale indicata da parte opposta ex art 210 c.p.c. ed è stato nominato un CTU al fine di ricostruire i rapporti di dare/avere tra le parti. pagina 2 di 9 Conferito l'incarico peritale e depositato il relativo elaborato, con ordinanza del 5.10.2023 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per conclusioni.
Dopo alcuni differimenti all'udienza del 7.2.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In primo luogo, va rappresentato che nelle more della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. la
[...]
su propria istanza è stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza del Controparte_4
Tribunale di Salerno.
Pertanto, va disposta la separazione del procedimento con riferimento alla posizione della
[...]
e dichiarata l'interruzione del relativo giudizio separato, Controparte_5 comunque scindibile dal presente.
Separato il giudizio sulla domanda già proposta nei confronti della , va Controparte_4 esaminata la domanda parallelamente spiegata nei confronti della E_
.
[...]
In via preliminare, vista la reiterata eccezione di incompetenza formulata anche in sede conclusionale dalla
, va precisato che sull'eccezione di incompetenza questo Controparte_5
G.U. già si è pronunciato con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 279 c.p.c. e che rispetto a tale ordinanza decisoria in punto di competenza andava spiegato gravame.
Passando al merito, in premessa va rammentato che, in conformità all'autorevole principio espresso in sede di legittimità, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione non può limitare la propria indagine alla sussistenza dei requisiti dell'ingiunzione, ma deve esaminare nel merito la controversia, con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase sommaria, che dei mezzi assunti nel corso del giudizio di opposizione;
dal canto suo, il creditore (attore in senso sostanziale) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della propria pretesa e, di converso, il debitore deve dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto, ossia l'avvenuto adempimento oppure ogni altro fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. tra tutte Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
La domanda di pagamento spiegata da nei confronti della RO CP_5
va accolta anche se in misura leggermente diversa da quella prospettata in sede
[...] monitoria.
La qualità di socia della di è Controparte_5 RO stata dimostrata.
, infatti, è risultata iscritta nel libro soci della RO CP [...]
, avendo sottoscritto il contratto di prenotazione di un appartamento da Controparte_5 pagina 3 di 9 realizzarsi in Salerno alla località Picarelli in data 5.8.2009 (v. allegati 1 e 9 della CTU).
Parte opposta ha anche provato di aver effettuato pagamenti in favore della del complessivo CP_1 importo di € 99.636,00, al netto delle somme versate a titolo di quota sociale e di IVA addebitata.
Nel dettaglio i pagamenti documentati, riscontrati anche dal CTU, sono i seguenti:
- € 80.241,77, versati dal padre di per conto della figlia a mezzo assegno RO
Banca Intesa n 3145473337-06 del 4.7.2006, in conto costo dell'unità immobiliare prenotata nell'allegato programma economico-finanziario al contratto di “prenotazione appartamento” sottoscritto il 5.8.2009;
- € 5.000,00 del 31.10.2006, a mezzo di assegno Banca della Campania N.T. 0009223340-09, risultante dal partitario dell'anno 2006 della Controparte_5 relativo ai versamenti dei soci sugli alloggi da assegnare;
- € 6.250,00, a mezzo assegno Banca Della Campania n. 0015866694-12 del 30.9.2009, risultante sempre nel partitario contabile;
- € 3.120,00 del 28.1.2011, a mezzo assegno CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO N.T.
0007905957-0, riscontrato nel partitario relativo ai costi di costruzione;
- € 5.350,00, a mezzo bonifico del 25.9.2012 da CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - CRO:
28835975205, con specifica causale integrazione acquisto suolo costruzione dell'appartamento.
Sul presupposto dell'intervenuta cessazione del rapporto sociale, parte opposta ha richiesto la restituzione degli importi versati in conto prezzo per la prenotazione dell'alloggio che, atteso l'acclarato scioglimento del rapporto associativo, vanno riconosciuti alla parte istante nella misura documentata e accertata in corso di causa.
Come noto, secondo lo stabile insegnamento della Suprema Corte in tema di società cooperative, il socio di una cooperativa è parte di un duplice distinto rapporto, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro, per lo più di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente.
In particolare, nelle cooperative edilizie, l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio – o la cessione in godimento di esso per mezzo della costituzione di un diritto reale di uso o di abitazione – passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita o a quella che assicura in altra forma il godimento ed in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante o concedente ed il socio quella di assegnatario in proprietà o in godimento (cfr. da ultima Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 11/06/2024, n. 16231).
In sede di legittimità è stato anche chiarito che, ai fini dell'imputazione dei relativi oneri all'uno o all'altro pagina 4 di 9 rapporto (rilevante anche per stabilire le conseguenze discendenti dall'inadempimento di una delle parti), dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione volte a sostenere i costi di gestione dell'ente, mentre dal rapporto di scambio sorge, invece, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento in loro favore della proprietà o del godimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 09/05/2013,
n. 11015, nonché Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 13/05/2021, n. 12949).
Ne deriva che il pagamento delle somme, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, e delle somme versate in funzione dell'assegnazione dell'alloggio, che non sono strettamente inerenti il rapporto sociale, devono essere ascritte al rapporto di scambio e, perciò, al pagamento del prezzo di acquisto, con la conseguenza che l'esborso di tali somme pone il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che – una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale – si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate, sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto (v. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 30/05/2013, n. 13641).
In altri termini, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, qualora non si sia realizzato il trasferimento, la cooperativa è tenuta alla restituzione di quanto versato dallo stesso socio per la prenotazione dell'alloggio, indipendentemente dalla presenza di un disavanzo di bilancio, mentre, con riferimento ai pagamenti effettuati a titolo di versamento di quote associative, il socio che recede può pretendere solo ciò che residua del patrimonio della cooperativa una volta dedotte tutte le spese sostenute per la gestione.
Anche il recesso della socia risulta perfezionato nei confronti della Controparte_5
.
[...]
L'art. 14 dello Statuto stabilisce che il recesso può essere esercitato nei casi previsti dallo Statuto stesso e dalla legge per le società cooperative e per le società per azioni, precisando che lo stesso va comunicato dal socio con lettera raccomandata e ha effetto con riguardo al rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte della Cooperativa e con riguardo al rapporto mutualistico dalla chiusura dell'esercizio dell'anno in corso, per il recesso effettuato entro il mese di settembre, e dalla chiusura dell'esercizio dell'anno successivo, per il recesso effettuato nei mesi successivi a quello di settembre.
, con comunicazione del 19.2.2013 (All.9 produzione del monitorio) e successive RO missive del 21.3.2014 e dell'11.4.2014, ha manifestato la volontà di recedere dal ruolo di socio della
Cooperativa, contestualmente richiedendo la restituzione degli importi versati. pagina 5 di 9 Non contestato il diritto a recedere di , pur dopo molto tempo rispetto alle RO tempistiche prevista dallo Statuto, la con verbale del Controparte_5
Consiglio di Amministrazione del 28.10.2015 ha deliberato l'esclusione di vari soci tra cui CP
, riconoscendo il diritto alla restituzione di quanto versato “dopo aver risolto tutte le sue
[...] pendenze economiche”.
Anche se la posizione della non rileva più nella presente sede vista la Controparte_1 necessità di interrompere il procedimento con riferimento ai rapporti della parte opposta con le stessa, vale la pena rappresentare che anche Consiglio di Amministrazione della stessa, riunitosi in data 8.2.2016, ha deliberato l'esclusione di dalla Cooperativa. RO
Il perfezionamento dell'iter relativo alla cessazione del rapporto, presupposto per la chiesta restituzione delle somme versate in conto prezzo per il trasferimento dell'alloggio prenotato, quindi, si è definitivamente realizzato con l'inoltro delle comunicazioni inviate alla socia in data 16.2.2016 a firma di entrambe le Cooperative, con effetto dalla chiusura dell'esercizio al 31.12.2016.
Viste le delibere delle Cooperative, non può essere affermata l'illegittimità del recesso per violazione dell'art. 14 dello Statuto della , atteso che, al di là di ogni Controparte_5 possibile valutazione sulla sussistenza o meno per presupposti per esercitare il recesso, la ha CP_1 comunque accettato la manifestazione di recesso e deliberato l'esclusione della socia.
Sul punto utilmente richiamabile è il precedente della Cassazione secondo cui, stante la natura di atto unilaterale recettizio del recesso da società cooperativa, la delibera consiliare di accettazione della richiesta del socio in assenza di valide ragioni che ne inficino la legittimità non può essere oggetto di successiva revoca (Cass. civ., Sez. I, 03/11/2017, n. 26190).
Nel caso di specie tale revoca non è neanche intervenuta e, quindi, il recesso/esclusione di CP
dalla può dirsi definitivo e non caducabile
[...] CP_5 E_ per invalidità, che, peraltro, il vizio non sarebbe azionabile da parte dello stesso soggetto deliberante.
A ciò si aggiunga che il programma edilizio già perseguito dalla Controparte_5
, come affermato dalla stessa Cooperativa opponente, è divenuto impossibile per vicende
[...] sopravvenute e ciò legittimerebbe il recesso di tutti i soci non aderenti al nuovo programma edilizio;
l'impossibilità sopravvenuta, pure invocata da parte opponente, infatti, estinguerebbe l'obbligo della
Cooperativa di consegnare l'alloggio come originariamente individuato e l'obbligo dei soci di corrispondere il corrispettivo previsto per l'alloggio, determinando contestualmente un indebito rispetto ai pagamenti già eseguiti in conto prezzo.
Tanto chiarito, in applicazione di tali principi richiamati in tema di società cooperative, va riconosciuto il diritto del socio receduto ad ottenere la restituzione delle somme versate in conto prezzo per la pagina 6 di 9 prenotazione dell'alloggio, che, tenuto conto del prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati, riportato in maniera compiuta ed esaustiva dal consulente nominato e da cui non v'è ragione di discostarsi, e verificata la corrispondenza della documentazione attestante il pagamento alle voci di credito indicate, risulta pari a complessivi € 99.636,00, al netto degli importi versati a titolo di quota associativa e dell'IVA risultata addebitata, poste queste non suscettibili di restituzione.
La ha anche sollevato eccezione di compensazione, Controparte_5 affermando che fosse debitrice della somma di € 41.127,18 a titolo di quota delle RO perdite maturate dalla Cooperativa.
Lo statuto della agli artt. 17 e 18 prevede, in tema di Controparte_5 rimborso della quota, la restituzione dell'importo dato dal valore nominale della partecipazione, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed escluso il rimborso del sovrapprezzo, e limita la responsabilità del socio al solo valore della quota, stabilendo, all'art. 19, che per le obbligazioni sociali debba rispondere solo la con il proprio patrimonio. CP_1
Nella corposa documentazione acquisita non si rinvengono delibere della con cui si dispone il CP_1 versamento di quote sociali integrative o di sovrapprezzo della originaria quota a ripianamento delle perdite.
Le perdite ricostruite dal CTU, anche sulla base della CTP di parte, risultano per lo più imputate alle immobilizzazioni costituendo in sostanza ulteriori costi di costruzione comunque integrati mediante versamento di somme in data successiva alla sottoscrizione dell'atto di prenotazione da parte di
. RO
Pertanto, in assenza di delibere in merito al riparto delle perdite maturate dalla e alla CP_1 determinazione di quote associative integrative, l'eccezione di compensazione va rigettata.
Ciò detto, occorre verificare l'esigibilità della pretesa già azionata in via monitoria da parte di CP
nei confronti della .
[...] Controparte_5
Come già anticipato supra, la si era impegnata alla Controparte_5 restituzione di quanto versato dalla socia esclusa, senza riserva di sorta, “dopo aver risolto tutte le sue pendenze economiche”.
Nello statuto non si rinviene alcuna regolamentazione in merito alle tempistiche degli eventuali obblighi restitutori.
L'impegno alla restituzione come assunto Cooperativa integrata un ipotetico termine dell'obbligazione risarcitoria e non una condizione, essendo incerto solo il quando ma non l'an.
Il termine indicato, pur in maniera generica, però, non oggetto di espressa pattuizione tra le parti, ma solo di un deliberato unilaterale della non è opponibile alla socia ormai fuoriuscita dalla CP_1 pagina 7 di 9 e, pertanto, l'obbligazione restitutoria ex art. 1182 c.c. può ritenersi esigibile in ogni momento CP_1 da parte della creditrice ex art. 1183 comma 1 c.c..
Alla luce di tutto quanto esposto, la somma dovuta da da parte della RO [...]
va determinata in € 99.636,00, oltre interessi legali ex art. 1284 Controparte_5 comma 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al soddisfo.
La mancata corrispondenza delle somme ingiunte in monitorio agli importi accertati come dovuti impone la revoca del D.I. opposto, ferma la condanna della al pagamento della diversa somma CP_1 accertata come dovuta nella presente sede.
Sul punto, è appena il caso di precisare che non sussiste il vizio di extrapetizione se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (v. Cass. civ. Sez. III Sent., 27/01/2009, n. 1954 e
Cass. civ. Sez. I Sent., 27/12/2013, n. 28660).
La domanda ex art 96 c.p.c. proposta da non può trovare accoglimento non RO essendo prospettabile nel contegno processuale della parte soccombente mala fede o colpa grave.
In considerazione degli esiti della presente opposizione conclusosi con l'accertamento del diritto della ricorrente opposta e considerato l'accertamento della pretesa con un lieve scostamento rispetto all'importo ingiunto, le spese del procedimento di opposizione, pur nella necessità di revoca del D.I., seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, applicando valori prossimi ai medi per tutte le fasi (fase di studio € 2.500,00, fase introduttiva € 1.500,00, la fase istruttoria €
5.000,00 e fase decisionale € 4.000,00).
Anche le spese di CTU, secondo soccombenza, vanno poste a definitivo carico della opponente
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dispone la separazione dal presente procedimento della domanda e dell'opposizione a decreto ingiuntivo con riferimento alla posizione della come da Controparte_4 separata ordinanza;
pagina 8 di 9 2. Revoca il D.I. n. 1029/2020 emesso dal Tribunale di Salerno il 12.5.2020 nei confronti della
; Controparte_5
3. Accoglie in parte e nei termini di cui in motivazione la domanda di pagamento già spiegata in via monitoria da nei confronti della RO Controparte_5
;
[...]
e per l'effetto:
4. Condanna la a corrispondere a Controparte_5 CP
la somma di 99.636,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data del
[...] deposito del decreto ingiuntivo fino al soddisfo, a titolo di restituzione delle somme versate in conto prezzo per la prenotazione dell'alloggio di cui al programma edilizio in Salerno alla loc.tà
Picarelli di cui all'atto di prenotazione del 5.8.2009;
5. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da;
RO
6. Condanna la al rimborso in favore di Controparte_5
delle spese di lite, che si liquidano in € 13.000,00, oltre rimborso per RO spese forfettarie pari al 15% del compenso liquidato, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge;
7. Pone definitivamente le spese di CTU a carico della Controparte_5
.
[...]
Lì, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4180/2020, cui è riunito il giudizio R.G. 4466/2020, promossi dalla:
, (P. IVA e numero REA SA-333703), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
VALERIO IORIO e dall'avv. CARMEN IORIO;
Parte opponente
E dalla
(C.F. ), in persona del legale E_ P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. GIUSEPPE GORGA e dall'avv. STEFANIA
SFRATTA;
Parte opponente nei confronti di
nata a [...], l'[...], C.F. , RO C.F._1 rappresentata e difesa, dall'avv. ANTONIO FASOLINO e dall'avv. ANGELO PIERRI;
Parte opposta
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1029/2020 emesso il 12.5.2020 dal Tribunale di
Salerno.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato a mezzo pec in data 8.6.2020, la ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il D.I. n. 1029/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in data 12.5.2020, con il quale era stato ingiunto alla stessa , in solido con la Controparte_1 CP
pagina 1 di 9 , di pagare in favore di , già socia delle cooperative E_ RO edilizie, la somma di € 100.220,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione dell'importo versato in conto prezzo a seguito del recesso dalla cooperativa.
La ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere Controparte_1 del tutto estranea ai fatti posti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento e al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, in quanto l'opposta non era mai stata formalmente socia della
[...]
, ma esclusivamente della . Controparte_1 E_
Avverso il medesimo D.I. ha proposto opposizione anche la E_
, iscritta a ruolo al n. R.G. 4466/2020, con la quale l'opponente, nell'impugnare tutto quanto
[...] dedotto, prodotto ed eccepito dall'opposta, ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza del Giudice adito in favore di un collegio arbitrale sulla base della clausola compromissoria pattuita all'art. 41 dello Statuto della . E_
Parte opponente ha anche contestato la legittimità del recesso allegato dalla socia CP
, da ritenersi non perfezionato, e ha rilevato, in ogni caso, l'inesistenza e/o nullità della
[...] domanda di recesso da considerarsi comunque illegittima in quanto prodotta in difformità/violazione dell'art. 14 dello Statuto della Cooperativa.
si è costituita in entrambi i procedimenti sostenendo la legittimità della pretesa RO creditoria di cui all'ingiunzione di pagamento e l'inapplicabilità della clausola compromissoria prevista dallo statuto della società perché relativa esclusivamente ai rapporti endosocietari e non ai rapporti con i CP soci ormai receduti ed esclusi dalla società cooperativa.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la riunione del giudizio R.G. n. 4466/2020 al presente giudizio R.G. n. 4180/2020, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.12.2021, il precedente G.U., ritenuto opportuno, prima di provvedere sulle richieste istruttorie delle parti, decidere in ordine all'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito in favore dell'arbitro sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'art. 41 dello Statuto, come sollevata dalla (parte opponente) nel giudizio riunito n. E_
R.G. 4466/2020, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sul punto.
Con ordinanza del 13.7.2022 è stata rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla
[...]
ed è stata affermata la competenza del Tribunale adito;
con E_ coeva ordinanza sono state anche rigettate le istanze di prova orale formulate dalle parti, è stata disposta l'acquisizione dei verbali e della documentazione sociale indicata da parte opposta ex art 210 c.p.c. ed è stato nominato un CTU al fine di ricostruire i rapporti di dare/avere tra le parti. pagina 2 di 9 Conferito l'incarico peritale e depositato il relativo elaborato, con ordinanza del 5.10.2023 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per conclusioni.
Dopo alcuni differimenti all'udienza del 7.2.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In primo luogo, va rappresentato che nelle more della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. la
[...]
su propria istanza è stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza del Controparte_4
Tribunale di Salerno.
Pertanto, va disposta la separazione del procedimento con riferimento alla posizione della
[...]
e dichiarata l'interruzione del relativo giudizio separato, Controparte_5 comunque scindibile dal presente.
Separato il giudizio sulla domanda già proposta nei confronti della , va Controparte_4 esaminata la domanda parallelamente spiegata nei confronti della E_
.
[...]
In via preliminare, vista la reiterata eccezione di incompetenza formulata anche in sede conclusionale dalla
, va precisato che sull'eccezione di incompetenza questo Controparte_5
G.U. già si è pronunciato con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 279 c.p.c. e che rispetto a tale ordinanza decisoria in punto di competenza andava spiegato gravame.
Passando al merito, in premessa va rammentato che, in conformità all'autorevole principio espresso in sede di legittimità, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione non può limitare la propria indagine alla sussistenza dei requisiti dell'ingiunzione, ma deve esaminare nel merito la controversia, con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase sommaria, che dei mezzi assunti nel corso del giudizio di opposizione;
dal canto suo, il creditore (attore in senso sostanziale) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della propria pretesa e, di converso, il debitore deve dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto, ossia l'avvenuto adempimento oppure ogni altro fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. tra tutte Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
La domanda di pagamento spiegata da nei confronti della RO CP_5
va accolta anche se in misura leggermente diversa da quella prospettata in sede
[...] monitoria.
La qualità di socia della di è Controparte_5 RO stata dimostrata.
, infatti, è risultata iscritta nel libro soci della RO CP [...]
, avendo sottoscritto il contratto di prenotazione di un appartamento da Controparte_5 pagina 3 di 9 realizzarsi in Salerno alla località Picarelli in data 5.8.2009 (v. allegati 1 e 9 della CTU).
Parte opposta ha anche provato di aver effettuato pagamenti in favore della del complessivo CP_1 importo di € 99.636,00, al netto delle somme versate a titolo di quota sociale e di IVA addebitata.
Nel dettaglio i pagamenti documentati, riscontrati anche dal CTU, sono i seguenti:
- € 80.241,77, versati dal padre di per conto della figlia a mezzo assegno RO
Banca Intesa n 3145473337-06 del 4.7.2006, in conto costo dell'unità immobiliare prenotata nell'allegato programma economico-finanziario al contratto di “prenotazione appartamento” sottoscritto il 5.8.2009;
- € 5.000,00 del 31.10.2006, a mezzo di assegno Banca della Campania N.T. 0009223340-09, risultante dal partitario dell'anno 2006 della Controparte_5 relativo ai versamenti dei soci sugli alloggi da assegnare;
- € 6.250,00, a mezzo assegno Banca Della Campania n. 0015866694-12 del 30.9.2009, risultante sempre nel partitario contabile;
- € 3.120,00 del 28.1.2011, a mezzo assegno CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO N.T.
0007905957-0, riscontrato nel partitario relativo ai costi di costruzione;
- € 5.350,00, a mezzo bonifico del 25.9.2012 da CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - CRO:
28835975205, con specifica causale integrazione acquisto suolo costruzione dell'appartamento.
Sul presupposto dell'intervenuta cessazione del rapporto sociale, parte opposta ha richiesto la restituzione degli importi versati in conto prezzo per la prenotazione dell'alloggio che, atteso l'acclarato scioglimento del rapporto associativo, vanno riconosciuti alla parte istante nella misura documentata e accertata in corso di causa.
Come noto, secondo lo stabile insegnamento della Suprema Corte in tema di società cooperative, il socio di una cooperativa è parte di un duplice distinto rapporto, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro, per lo più di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente.
In particolare, nelle cooperative edilizie, l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio – o la cessione in godimento di esso per mezzo della costituzione di un diritto reale di uso o di abitazione – passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita o a quella che assicura in altra forma il godimento ed in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante o concedente ed il socio quella di assegnatario in proprietà o in godimento (cfr. da ultima Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 11/06/2024, n. 16231).
In sede di legittimità è stato anche chiarito che, ai fini dell'imputazione dei relativi oneri all'uno o all'altro pagina 4 di 9 rapporto (rilevante anche per stabilire le conseguenze discendenti dall'inadempimento di una delle parti), dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione volte a sostenere i costi di gestione dell'ente, mentre dal rapporto di scambio sorge, invece, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento in loro favore della proprietà o del godimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 09/05/2013,
n. 11015, nonché Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 13/05/2021, n. 12949).
Ne deriva che il pagamento delle somme, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, e delle somme versate in funzione dell'assegnazione dell'alloggio, che non sono strettamente inerenti il rapporto sociale, devono essere ascritte al rapporto di scambio e, perciò, al pagamento del prezzo di acquisto, con la conseguenza che l'esborso di tali somme pone il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che – una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale – si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate, sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto (v. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 30/05/2013, n. 13641).
In altri termini, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, qualora non si sia realizzato il trasferimento, la cooperativa è tenuta alla restituzione di quanto versato dallo stesso socio per la prenotazione dell'alloggio, indipendentemente dalla presenza di un disavanzo di bilancio, mentre, con riferimento ai pagamenti effettuati a titolo di versamento di quote associative, il socio che recede può pretendere solo ciò che residua del patrimonio della cooperativa una volta dedotte tutte le spese sostenute per la gestione.
Anche il recesso della socia risulta perfezionato nei confronti della Controparte_5
.
[...]
L'art. 14 dello Statuto stabilisce che il recesso può essere esercitato nei casi previsti dallo Statuto stesso e dalla legge per le società cooperative e per le società per azioni, precisando che lo stesso va comunicato dal socio con lettera raccomandata e ha effetto con riguardo al rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte della Cooperativa e con riguardo al rapporto mutualistico dalla chiusura dell'esercizio dell'anno in corso, per il recesso effettuato entro il mese di settembre, e dalla chiusura dell'esercizio dell'anno successivo, per il recesso effettuato nei mesi successivi a quello di settembre.
, con comunicazione del 19.2.2013 (All.9 produzione del monitorio) e successive RO missive del 21.3.2014 e dell'11.4.2014, ha manifestato la volontà di recedere dal ruolo di socio della
Cooperativa, contestualmente richiedendo la restituzione degli importi versati. pagina 5 di 9 Non contestato il diritto a recedere di , pur dopo molto tempo rispetto alle RO tempistiche prevista dallo Statuto, la con verbale del Controparte_5
Consiglio di Amministrazione del 28.10.2015 ha deliberato l'esclusione di vari soci tra cui CP
, riconoscendo il diritto alla restituzione di quanto versato “dopo aver risolto tutte le sue
[...] pendenze economiche”.
Anche se la posizione della non rileva più nella presente sede vista la Controparte_1 necessità di interrompere il procedimento con riferimento ai rapporti della parte opposta con le stessa, vale la pena rappresentare che anche Consiglio di Amministrazione della stessa, riunitosi in data 8.2.2016, ha deliberato l'esclusione di dalla Cooperativa. RO
Il perfezionamento dell'iter relativo alla cessazione del rapporto, presupposto per la chiesta restituzione delle somme versate in conto prezzo per il trasferimento dell'alloggio prenotato, quindi, si è definitivamente realizzato con l'inoltro delle comunicazioni inviate alla socia in data 16.2.2016 a firma di entrambe le Cooperative, con effetto dalla chiusura dell'esercizio al 31.12.2016.
Viste le delibere delle Cooperative, non può essere affermata l'illegittimità del recesso per violazione dell'art. 14 dello Statuto della , atteso che, al di là di ogni Controparte_5 possibile valutazione sulla sussistenza o meno per presupposti per esercitare il recesso, la ha CP_1 comunque accettato la manifestazione di recesso e deliberato l'esclusione della socia.
Sul punto utilmente richiamabile è il precedente della Cassazione secondo cui, stante la natura di atto unilaterale recettizio del recesso da società cooperativa, la delibera consiliare di accettazione della richiesta del socio in assenza di valide ragioni che ne inficino la legittimità non può essere oggetto di successiva revoca (Cass. civ., Sez. I, 03/11/2017, n. 26190).
Nel caso di specie tale revoca non è neanche intervenuta e, quindi, il recesso/esclusione di CP
dalla può dirsi definitivo e non caducabile
[...] CP_5 E_ per invalidità, che, peraltro, il vizio non sarebbe azionabile da parte dello stesso soggetto deliberante.
A ciò si aggiunga che il programma edilizio già perseguito dalla Controparte_5
, come affermato dalla stessa Cooperativa opponente, è divenuto impossibile per vicende
[...] sopravvenute e ciò legittimerebbe il recesso di tutti i soci non aderenti al nuovo programma edilizio;
l'impossibilità sopravvenuta, pure invocata da parte opponente, infatti, estinguerebbe l'obbligo della
Cooperativa di consegnare l'alloggio come originariamente individuato e l'obbligo dei soci di corrispondere il corrispettivo previsto per l'alloggio, determinando contestualmente un indebito rispetto ai pagamenti già eseguiti in conto prezzo.
Tanto chiarito, in applicazione di tali principi richiamati in tema di società cooperative, va riconosciuto il diritto del socio receduto ad ottenere la restituzione delle somme versate in conto prezzo per la pagina 6 di 9 prenotazione dell'alloggio, che, tenuto conto del prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati, riportato in maniera compiuta ed esaustiva dal consulente nominato e da cui non v'è ragione di discostarsi, e verificata la corrispondenza della documentazione attestante il pagamento alle voci di credito indicate, risulta pari a complessivi € 99.636,00, al netto degli importi versati a titolo di quota associativa e dell'IVA risultata addebitata, poste queste non suscettibili di restituzione.
La ha anche sollevato eccezione di compensazione, Controparte_5 affermando che fosse debitrice della somma di € 41.127,18 a titolo di quota delle RO perdite maturate dalla Cooperativa.
Lo statuto della agli artt. 17 e 18 prevede, in tema di Controparte_5 rimborso della quota, la restituzione dell'importo dato dal valore nominale della partecipazione, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed escluso il rimborso del sovrapprezzo, e limita la responsabilità del socio al solo valore della quota, stabilendo, all'art. 19, che per le obbligazioni sociali debba rispondere solo la con il proprio patrimonio. CP_1
Nella corposa documentazione acquisita non si rinvengono delibere della con cui si dispone il CP_1 versamento di quote sociali integrative o di sovrapprezzo della originaria quota a ripianamento delle perdite.
Le perdite ricostruite dal CTU, anche sulla base della CTP di parte, risultano per lo più imputate alle immobilizzazioni costituendo in sostanza ulteriori costi di costruzione comunque integrati mediante versamento di somme in data successiva alla sottoscrizione dell'atto di prenotazione da parte di
. RO
Pertanto, in assenza di delibere in merito al riparto delle perdite maturate dalla e alla CP_1 determinazione di quote associative integrative, l'eccezione di compensazione va rigettata.
Ciò detto, occorre verificare l'esigibilità della pretesa già azionata in via monitoria da parte di CP
nei confronti della .
[...] Controparte_5
Come già anticipato supra, la si era impegnata alla Controparte_5 restituzione di quanto versato dalla socia esclusa, senza riserva di sorta, “dopo aver risolto tutte le sue pendenze economiche”.
Nello statuto non si rinviene alcuna regolamentazione in merito alle tempistiche degli eventuali obblighi restitutori.
L'impegno alla restituzione come assunto Cooperativa integrata un ipotetico termine dell'obbligazione risarcitoria e non una condizione, essendo incerto solo il quando ma non l'an.
Il termine indicato, pur in maniera generica, però, non oggetto di espressa pattuizione tra le parti, ma solo di un deliberato unilaterale della non è opponibile alla socia ormai fuoriuscita dalla CP_1 pagina 7 di 9 e, pertanto, l'obbligazione restitutoria ex art. 1182 c.c. può ritenersi esigibile in ogni momento CP_1 da parte della creditrice ex art. 1183 comma 1 c.c..
Alla luce di tutto quanto esposto, la somma dovuta da da parte della RO [...]
va determinata in € 99.636,00, oltre interessi legali ex art. 1284 Controparte_5 comma 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al soddisfo.
La mancata corrispondenza delle somme ingiunte in monitorio agli importi accertati come dovuti impone la revoca del D.I. opposto, ferma la condanna della al pagamento della diversa somma CP_1 accertata come dovuta nella presente sede.
Sul punto, è appena il caso di precisare che non sussiste il vizio di extrapetizione se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (v. Cass. civ. Sez. III Sent., 27/01/2009, n. 1954 e
Cass. civ. Sez. I Sent., 27/12/2013, n. 28660).
La domanda ex art 96 c.p.c. proposta da non può trovare accoglimento non RO essendo prospettabile nel contegno processuale della parte soccombente mala fede o colpa grave.
In considerazione degli esiti della presente opposizione conclusosi con l'accertamento del diritto della ricorrente opposta e considerato l'accertamento della pretesa con un lieve scostamento rispetto all'importo ingiunto, le spese del procedimento di opposizione, pur nella necessità di revoca del D.I., seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, applicando valori prossimi ai medi per tutte le fasi (fase di studio € 2.500,00, fase introduttiva € 1.500,00, la fase istruttoria €
5.000,00 e fase decisionale € 4.000,00).
Anche le spese di CTU, secondo soccombenza, vanno poste a definitivo carico della opponente
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dispone la separazione dal presente procedimento della domanda e dell'opposizione a decreto ingiuntivo con riferimento alla posizione della come da Controparte_4 separata ordinanza;
pagina 8 di 9 2. Revoca il D.I. n. 1029/2020 emesso dal Tribunale di Salerno il 12.5.2020 nei confronti della
; Controparte_5
3. Accoglie in parte e nei termini di cui in motivazione la domanda di pagamento già spiegata in via monitoria da nei confronti della RO Controparte_5
;
[...]
e per l'effetto:
4. Condanna la a corrispondere a Controparte_5 CP
la somma di 99.636,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data del
[...] deposito del decreto ingiuntivo fino al soddisfo, a titolo di restituzione delle somme versate in conto prezzo per la prenotazione dell'alloggio di cui al programma edilizio in Salerno alla loc.tà
Picarelli di cui all'atto di prenotazione del 5.8.2009;
5. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da;
RO
6. Condanna la al rimborso in favore di Controparte_5
delle spese di lite, che si liquidano in € 13.000,00, oltre rimborso per RO spese forfettarie pari al 15% del compenso liquidato, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge;
7. Pone definitivamente le spese di CTU a carico della Controparte_5
.
[...]
Lì, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
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