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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4579 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 22540/2023; promossa da: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gaetano OTTATO;
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Puca;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30.11.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi , anche in virtù della sentenza di appello n. 1767-2022 passata in giudicato, l'illegittimità del comportamento della società convenuta , che aveva rifiutato di ricevere i certificati di malattia e di indennizzarlo e retribuirlo dal 14.11.2015 fino al 20.06.2016; chiedeva accertarsi la responsabilità ex art 1218 cod civ. della società e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in proprio favore , della somma di euro 15.400,04, oltre interessi moratori e svalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione delle spettanze al saldo. Esponeva che,con sentenza n. 1767/2022 del 14.04.2022, passata in giudicato, resa nel giudizio R.G. 3479/2021, la Corte di Appello di Napoli, sez. lav., aveva condannato la società
[...]
l pagamento in proprio favore dell'indennità minima CP_1
lL300/70 art. 18, nella misura complessiva di euro 9,169,20, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulla predetta somma ed oltre accessori di legge ex art 429 c.p.c. dalla data del recesso al saldo, ed aveva dichiarato, altresì, l'inefficacia del secondo licenziamento irrogatogli fino al 20.06.2016, data in cui era cessato il periodo di malattia. Dichiarava che nella motivazione di tale pronuncia era evidenziato che il secondo recesso, a lui intimato in data 14.11.2015, era illegittimo poiché era stato notificato durante il proprio stato di malattia, circostanza supportata da certificazioni sanitarie e mai contestata. Evidenziava, infatti, che alla luce di tale sentenza, il rapporto di lavoro era cessato in data 20.06.2016. Asseriva, tuttavia, che in data 29 ottobre 2015, la società resistente gli aveva inviato una raccomandata, a lui giunta in data 14.11.2015, con cui gli notificava di non aver accolto la certificazione di malattia da lui presentata a far data dal 28.10.2015, attesa la cessazione del rapporto di lavoro. Deduceva dunque che tale atto fosse del tutto illegittimo, alla luce del predetto giudicato n. 1767/2022, per violazione dei doveri contrattuali e di quelli legali, e che tale contegno gli aveva causato un notevole danno patrimoniale, sia per la mancata corresponsione della indennità di malattia e delle retribuzioni anche integrative spettanti, a far data dal 14.11.2015 al 20.06.2016, così come previsto dall'art. 220 del CCNL Turismo, che poneva tali emolumenti a carico del datore di lavoro. Dichiarava, infine, che la società convenuta con nove bonifici, effettuati dal 21 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, gli aveva corrisposto esclusivamente la complessiva somma di euro 18.533,00, di cui euro 13.492,03 imputati ai capi di condanna giudiziale per il licenziamento illegittimo , ed il residuo imputato a pagamento. Esponeva, pertanto, che i danni da indennità di malattia e/o retribuzioni non percepite ammontavano ad euro 20.441,01, e che di tale somma solo euro 5.040,97 gli erano stati corrisposti dalla convenuta. In data 17.06.2024 la società resistente, ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, asserendo che tale legittimazione spettasse all' , poiché in caso di malattia l'ente previdenziale è l'unico CP_2 soggetto tenuto ad erogare l'indennità di malattia prevista dalla legge. Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente, poiché lo stato di malattia e era cessato in data 20.06.2016. Radicatosi il contraddittorio, dopo lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva così decisa.
La domanda proposta è fondata e deve trovare integrale accoglimento. Preliminarmente, occorre precisare che la presente controversia ha natura documentale, pertanto, dai documenti allegati dalle parti, emerge che il ricorrente, alla luce del licenziamento illegittimo subito, poiché comminato durante il proprio stato di malattia, ha subito una illegittima decurtazione dei diritti a lui spettanti a far data dal 14.11.2015 e fino al 20.06.2016, a titolo di indennità di malattia e di retribuzione anche integrativa della malattia, nonché di residuo TFR, ratei di 13.ma e 14.ma mensilità maturati, pari ad euro 20.441,01, di cui 5.040,97, già versati in ottemperanza alla sentenza di appello n. 1767/2022. Parte resistente in merito a tali debenze rileva che le somme evidenziate non siano dovute poiché l'unico soggetto su cui grava l'obbligo di corrispondere l'indennità di malattia è esclusivamente l' . CP_2
Tale censura non è condivisibile, , poiché la stessa resistente, non avendo accettato i certificati di malattia allegati dal ricorrente ,ha precluso a quest'ultimo la possibilità di ottenere la corresponsione dell'emolumento richiesto a partire dal 14.11.2015 .Come previsto dal CCNL di categoria, applicabile al rapporto di cui è causa, il ricorrente aveva diritto alla corresponsione della indennità di malattia ed alla integrazione fino al 100% disposta dal CCNL Turismo a carico del datore, con conseguente diritto di conseguire altresì i ratei di 13.ma e 14.ma mensilità maturati ed il TFR. L'art.220 del CCNL Turismo, ad oggetto il “Trattamento economico applicabile in caso di malattia ed infortunio” prevede, infatti che:
“Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo 154 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell ai sensi dell'articolo 74 della Legge 23 dicembre CP_2
1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all , secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della CP_2
Legge n. 33/1980; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell da CP_2 corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni 135 dal quarto al ventesimo e del cento per cento per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.”
Pertanto, alla luce della normativa evidenziata ,obbligo del datore di lavoro era quello di anticipare al lavoratore il pagamento dell'indennità di malattia, pagamento che poi avrebbe recuperato a conguaglio dall' . CP_2
Nel caso di specie, la società resistente non ha anticipato le somme dovute al ricorrente, non accettando gli stessi certificati, ritenendo del tutto erroneamente che il rapporto di lavoro fosse cessato. Non può essere inoltre accolta l'eccezione di 'intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione di quanto dovutogli . Come precisato dalla Corte di Cassazione: “La responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta, infatti, un'ipotesi di responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge, da ciò conseguendo che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria è quello di cui all'art. 2946 cod. civ. (vedi Cass. 15/6/2007 n. 13997, Cass. 25/11/2009 n. 24768). E' stato al riguardo chiarito che le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente (vedi Cass. 21/5/2012 ' 7987).”( Corte di Cassazione, sez. lav.– Sentenza 08 settembre 2020, n. 18661) Tale situazione dunque è perfettamente ravvisabile nel caso di specie, attesa la illegittimità del comportamento serbato dal datore di lavoro, che non rispettando gli obblighi su di lui gravanti ha arrecato un danno al ricorrente. Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in merito alle somme a lui dovute, riportate in ricorso. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve trovare integrale accoglimento, con conseguente condanna della società resistente a versare, in favore del ricorrente, gli importi da lui calcolati, pari alla somma di euro 15.400,04. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme a lui spettanti, a far data dal 14.11.2015 e fino al 20.06.2016, a titolo di indennità di malattia e di retribuzione anche integrativa della malattia, nonché di residuo TFR, ratei di 13.ma e 14.ma mensilità maturati, pari ad euro 15.400,04, per l'effetto condanna la società al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente di tale somma pari ad euro 15.400,04, oltre interessi moratori e svalutazione ex art. 429 c.p.c.
- Condanna altresì la società resistente al pagamento, delle spese di lite, che liquida in euro 2.695,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
Così deciso in data 10/6/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 22540/2023; promossa da: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gaetano OTTATO;
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Puca;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30.11.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi , anche in virtù della sentenza di appello n. 1767-2022 passata in giudicato, l'illegittimità del comportamento della società convenuta , che aveva rifiutato di ricevere i certificati di malattia e di indennizzarlo e retribuirlo dal 14.11.2015 fino al 20.06.2016; chiedeva accertarsi la responsabilità ex art 1218 cod civ. della società e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in proprio favore , della somma di euro 15.400,04, oltre interessi moratori e svalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione delle spettanze al saldo. Esponeva che,con sentenza n. 1767/2022 del 14.04.2022, passata in giudicato, resa nel giudizio R.G. 3479/2021, la Corte di Appello di Napoli, sez. lav., aveva condannato la società
[...]
l pagamento in proprio favore dell'indennità minima CP_1
lL300/70 art. 18, nella misura complessiva di euro 9,169,20, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulla predetta somma ed oltre accessori di legge ex art 429 c.p.c. dalla data del recesso al saldo, ed aveva dichiarato, altresì, l'inefficacia del secondo licenziamento irrogatogli fino al 20.06.2016, data in cui era cessato il periodo di malattia. Dichiarava che nella motivazione di tale pronuncia era evidenziato che il secondo recesso, a lui intimato in data 14.11.2015, era illegittimo poiché era stato notificato durante il proprio stato di malattia, circostanza supportata da certificazioni sanitarie e mai contestata. Evidenziava, infatti, che alla luce di tale sentenza, il rapporto di lavoro era cessato in data 20.06.2016. Asseriva, tuttavia, che in data 29 ottobre 2015, la società resistente gli aveva inviato una raccomandata, a lui giunta in data 14.11.2015, con cui gli notificava di non aver accolto la certificazione di malattia da lui presentata a far data dal 28.10.2015, attesa la cessazione del rapporto di lavoro. Deduceva dunque che tale atto fosse del tutto illegittimo, alla luce del predetto giudicato n. 1767/2022, per violazione dei doveri contrattuali e di quelli legali, e che tale contegno gli aveva causato un notevole danno patrimoniale, sia per la mancata corresponsione della indennità di malattia e delle retribuzioni anche integrative spettanti, a far data dal 14.11.2015 al 20.06.2016, così come previsto dall'art. 220 del CCNL Turismo, che poneva tali emolumenti a carico del datore di lavoro. Dichiarava, infine, che la società convenuta con nove bonifici, effettuati dal 21 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, gli aveva corrisposto esclusivamente la complessiva somma di euro 18.533,00, di cui euro 13.492,03 imputati ai capi di condanna giudiziale per il licenziamento illegittimo , ed il residuo imputato a pagamento. Esponeva, pertanto, che i danni da indennità di malattia e/o retribuzioni non percepite ammontavano ad euro 20.441,01, e che di tale somma solo euro 5.040,97 gli erano stati corrisposti dalla convenuta. In data 17.06.2024 la società resistente, ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, asserendo che tale legittimazione spettasse all' , poiché in caso di malattia l'ente previdenziale è l'unico CP_2 soggetto tenuto ad erogare l'indennità di malattia prevista dalla legge. Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente, poiché lo stato di malattia e era cessato in data 20.06.2016. Radicatosi il contraddittorio, dopo lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva così decisa.
La domanda proposta è fondata e deve trovare integrale accoglimento. Preliminarmente, occorre precisare che la presente controversia ha natura documentale, pertanto, dai documenti allegati dalle parti, emerge che il ricorrente, alla luce del licenziamento illegittimo subito, poiché comminato durante il proprio stato di malattia, ha subito una illegittima decurtazione dei diritti a lui spettanti a far data dal 14.11.2015 e fino al 20.06.2016, a titolo di indennità di malattia e di retribuzione anche integrativa della malattia, nonché di residuo TFR, ratei di 13.ma e 14.ma mensilità maturati, pari ad euro 20.441,01, di cui 5.040,97, già versati in ottemperanza alla sentenza di appello n. 1767/2022. Parte resistente in merito a tali debenze rileva che le somme evidenziate non siano dovute poiché l'unico soggetto su cui grava l'obbligo di corrispondere l'indennità di malattia è esclusivamente l' . CP_2
Tale censura non è condivisibile, , poiché la stessa resistente, non avendo accettato i certificati di malattia allegati dal ricorrente ,ha precluso a quest'ultimo la possibilità di ottenere la corresponsione dell'emolumento richiesto a partire dal 14.11.2015 .Come previsto dal CCNL di categoria, applicabile al rapporto di cui è causa, il ricorrente aveva diritto alla corresponsione della indennità di malattia ed alla integrazione fino al 100% disposta dal CCNL Turismo a carico del datore, con conseguente diritto di conseguire altresì i ratei di 13.ma e 14.ma mensilità maturati ed il TFR. L'art.220 del CCNL Turismo, ad oggetto il “Trattamento economico applicabile in caso di malattia ed infortunio” prevede, infatti che:
“Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo 154 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell ai sensi dell'articolo 74 della Legge 23 dicembre CP_2
1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all , secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della CP_2
Legge n. 33/1980; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell da CP_2 corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni 135 dal quarto al ventesimo e del cento per cento per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.”
Pertanto, alla luce della normativa evidenziata ,obbligo del datore di lavoro era quello di anticipare al lavoratore il pagamento dell'indennità di malattia, pagamento che poi avrebbe recuperato a conguaglio dall' . CP_2
Nel caso di specie, la società resistente non ha anticipato le somme dovute al ricorrente, non accettando gli stessi certificati, ritenendo del tutto erroneamente che il rapporto di lavoro fosse cessato. Non può essere inoltre accolta l'eccezione di 'intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione di quanto dovutogli . Come precisato dalla Corte di Cassazione: “La responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta, infatti, un'ipotesi di responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge, da ciò conseguendo che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria è quello di cui all'art. 2946 cod. civ. (vedi Cass. 15/6/2007 n. 13997, Cass. 25/11/2009 n. 24768). E' stato al riguardo chiarito che le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente (vedi Cass. 21/5/2012 ' 7987).”( Corte di Cassazione, sez. lav.– Sentenza 08 settembre 2020, n. 18661) Tale situazione dunque è perfettamente ravvisabile nel caso di specie, attesa la illegittimità del comportamento serbato dal datore di lavoro, che non rispettando gli obblighi su di lui gravanti ha arrecato un danno al ricorrente. Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in merito alle somme a lui dovute, riportate in ricorso. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve trovare integrale accoglimento, con conseguente condanna della società resistente a versare, in favore del ricorrente, gli importi da lui calcolati, pari alla somma di euro 15.400,04. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme a lui spettanti, a far data dal 14.11.2015 e fino al 20.06.2016, a titolo di indennità di malattia e di retribuzione anche integrativa della malattia, nonché di residuo TFR, ratei di 13.ma e 14.ma mensilità maturati, pari ad euro 15.400,04, per l'effetto condanna la società al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente di tale somma pari ad euro 15.400,04, oltre interessi moratori e svalutazione ex art. 429 c.p.c.
- Condanna altresì la società resistente al pagamento, delle spese di lite, che liquida in euro 2.695,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
Così deciso in data 10/6/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio