Articolo 9 della Legge 16 febbraio 1974, n. 39
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 aprile 1974
Art. 9.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di assumere con contratto di diritto privato ufficiali e personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto, salvo quanto stabilito al successivo articolo 11.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere nei ruoli del personale delle navi traghetto con le qualifiche iniziali contemplate dal quadro n. 5 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , i marittimi versanti nelle seguenti condizioni:
a) abbiano effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge almeno 270 giornate di servizio come contrattisti sulle navi traghetto delle ferrovie dello Stato;
b) risultino iscritti nelle liste di imbarco degli uffici esercizio navigazione di Messina o Civitavecchia alla data del 1 maggio 1973;
c) non abbiano superato il 55° anno di eta' alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) risultino in possesso degli altri requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all' articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , salva l'applicazione del successivo articolo 5 della legge medesima. L'accertamento dell'idoneita' fisica verra' effettuato con i criteri della revisione.
Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile determina le modalita' per la formazione delle graduatorie ai fini dell'assunzione in ruolo, tenendo conto dell'eta', dell'anzianita' di servizio e sentite le organizzazioni sindacali.
Le assunzioni dovranno essere contenute per ciascuna qualifica entro il limite della rispettiva pianta organica, salva l'applicazione dell' articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 , e saranno disposte con decreto ministeriale in relazione alle esigenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Le assunzioni stesse saranno effettuate, per ciascuna qualifica, fino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei e con precedenza rispetto alle assunzioni nella stessa qualifica mediante concorsi pubblici o interni, fatta eccezione per i vincitori dei concorsi gia' banditi ed in corso di svolgimento e da svolgere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 aprile 1974