Accoglimento
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00662/2026REG.PROV.COLL.
N. 00092/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2025, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudio Ursomando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 05874/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. CO PI e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Signor -OMISSIS-, titolare dell’omonima azienda agricola esercente un allevamento di bufale da latte, dall’anno 2017 beneficiario di finanziamenti comunitari a valere sul P.S.R. – Asse I, veniva attinto da Informativa Ostativa Antimafia n. -OMISSIS-del 24 settembre 2020 emessa dal Prefetto di Caserta che recepiva la proposta del Gruppo Ispettivo Antimafia del 9 settembre precedente.
L’Informativa veniva impugnata dinanzi al Tar per la Campania che accoglieva il ricorso con sentenza n. 4177/2021 del 17 giugno 2021, riformata in appello con decisione n. 1622 del 7 marzo 2022 confermando la validità del provvedimento.
A seguito di detto definitivo esito, e della conseguente comunicazione della Prefettura circa la reviviscenza del provvedimento interdittivo, AGEA determinava la decadenza dei contributi erogati all’Azienda con atto n. 12410 del 14 febbraio 2024 intimando la restituzione delle somme percepite.
In un momento successivo il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, con decreto del 22 marzo 2024, disponeva in favore dell’Azienda interdetta l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia, di seguito Codice).
In pari data l’appellato, allegando la richiamata sopravvenienza, chiedeva la revoca dell’impugnata decadenza all’amministrazione che, con provvedimento del 27 marzo 2024, confermava la misura avversata.
Tanto il provvedimento di decadenza, quanto la conferma dello stesso, venivano impugnati con ricorso iscritto al n. 1967/2024 che il Tar per la Campania accoglieva con sentenza del 4 novembre 2024.
AGEA impugnava la sentenza con appello depositato il 7 gennaio 2025 deducendo « ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO, IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34-BIS, COMMA 7, E 91 E SS. DEL D.LGS. N. 159 DEL 2011, CHE GLI EFFETTI SOSPENSIVI DEL PROVVEDIMENTO DI CONTROLLO GIUDIZIARIO RE E COLPISCANO ANCHE UN PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ADOTTATO IN SEGUITO ALLA CONFERMA IN VIA DEFINITIVA DI UN’INTERDITTIVA ANTIMAFIA ».
L’appellato si costituiva in giudizio formalmente il 9 aprile 2024.
AGEA insisteva per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 20 dicembre 2025 mentre l’appellato sosteneva la correttezza della decisione di primo grado con memoria depositata il 29 dicembre successivo.
AGEA replicava alle difese dell’appellato con deposito del 30 dicembre 2025.
All’esito della pubblica udienza del 22 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
È controversa la retroattività degli effetti derivanti dall’ammissione dell’Azienda attinta da Informativa antimafia alla procedura di cui all’art. 34 bis del Codice e, per quanto di specifico interesse, la salvezza o meno delle misure già adottate dall’amministrazione precedentemente alla sottoposizione all’amministrazione giudiziaria.
Ai sensi del comma 7 della richiamata norma « il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2 [« Procedimento di rilascio delle informative antimafia »] nonché gli effetti di cui all’articolo 94 [« Effetti delle informative del Prefetto »].
Il Tar, come anticipato, aderendo alle tesi esposte dal ricorrente, annullava gli atti impugnati ritenendo che la sospensione del provvedimento interdittivo a seguito dell’ammissione al controllo giudiziario dovesse operare, oltre che per il futuro, anche retroattivamente neutralizzando gli effetti già prodotti dall’Informativa.
L’accoglimento si determinava quindi sul rilievo che « ritenere che l’effetto di sospensione degli effetti dell’interdittiva conseguente all’ammissione al controllo giudiziario operi solo per il futuro, e senza investire anche gli effetti già prodotti, avrebbe come conseguenza quella di pregiudicare irrimediabilmente la dimensione dinamica e la finalità conservativa-recuperatoria della misura del controllo giudiziario, in quanto l'impresa ammessa ad essa (che ha, peraltro, dovuto obbligatoriamente adire anche il giudice amministrativo) si troverebbe nuovamente esposta agli effetti negativi dell'interdittiva e tanto potrebbe ostacolare (se non rendere addirittura impossibile) il processo di "recupero alla legalità" intrapreso sotto l'egida del Tribunale penale ».
AGEA, a sostegno dell’erroneità della decisione impugnata, espone che il provvedimento di decadenza veniva adottato successivamente alla reviviscenza dell’Informativa antimafia in un primo tempo annullata dal Tar e precedentemente all’ammissione dell’azienda al controllo giudiziario che, si afferma, non potrebbe estendere i propri effetti ad un periodo precedente alla sua adozione risolvendosi in tal caso in una misura premiale per l’impresa interdetta.
Evidenzia a tal proposito che la propria tesi sarebbe conforme alla giurisprudenza maggioritaria di questo Consiglio di Stato, restando minoritaria, e non condivisibile, la decisione assunta con sentenza n. 2515/2024 (richiamata dal Tar) che riconosceva l’avversato effetto retroattivo.
L’appello è fondato.
Preliminarmente deve rilevarsi che il principio affermato dalla Sezione con la citata decisione della Sezione n. 2515/2024 veniva enunciato in presenza di una fattispecie non pienamente sovrapponile a quella odierna.
In detta sede, infatti, ai fini dell’accoglimento parziale dell’appello (e conseguente accoglimento parziale del ricorso di primo grado) proposto dall’impresa attinta dall’Informativa avverso la sentenza del Tar, la Sezione affermava che «è sufficiente rilevare che tutti i provvedimenti gravati in prime cure sono stati adottati in data successiva al 27 aprile 2022 (id est all'ammissione al controllo giudiziario) ».
Nel caso di specie invece, come già esposto, la decadenza dall’ammissione ai contributi interveniva con provvedimento del 14 febbraio 2024, ovvero in data successiva al consolidarsi del provvedimento interdittivo che ne costituiva il presupposto, e precedentemente al provvedimento della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere di ammissione all’amministrazione giudiziaria.
Deve pertanto ritenersi che trovino applicazione nel caso di specie i principi già affermati da questo Consiglio di Stato (ancorché pronunciando in materia di affidamento di appalti pubblici) con decisione n. 8552 del 6 ottobre 2022 e per i quali:
- « il decreto ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 non modifica il giudizio in ordine alla sussistenza dei pericoli di infiltrazione mafiosa, atteso che “non costituisce un superamento dell’interdittiva, ma in un certo modo ne conferma la sussistenza” (Cons. Stato n. 6377/2018; Cons. Stato 3268/2018) »;
- « il controllo giudiziario ex art. 34 bis cit. può sospendere gli effetti della interdittiva, ma non può eliminare gli effetti già prodotti dall’interdittiva stessa, da cui è stata attinta l’impresa in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa nel peculiare periodo temporale in corso ».
Tale opzione ermeneutica è da preferirsi in quanto garantisce il perseguimento delle finalità dell’Interdittiva antimafia da individuarsi nell’esigenze di preservare l’amministrazione dai rischi insiti nei rapporti con soggetti esposti al rischio di infiltrazioni o condizionamenti mafiosi suscettibili di inquinare l’economia legale alterando la concorrenza con (potenziale) grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.
È quindi da ritenersi preferibile la tesi della efficacia solo pro futuro della misura ex art. 34 bis del Codice.
Tale posizione è inoltre coerente con le diverse natura e finalità dei due istituti (Interdittiva e controllo giudiziario) ben evidenziate dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato affermando che « mentre la valutazione del Prefetto esprime un giudizio “statico” (o retrospettivo) su un fenomeno infiltrativo già conclusosi, il giudice penale effettua una valutazione di natura "dinamica" sulle capacità dell’impresa di emendarsi e di reinserirsi nel circuito dell’economia legale (Cfr. Cass. pen., sez. II, 2 febbraio 2023, n. 11326; id., sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168; id., 14 ottobre 2020, n. 1590; Cons. Stato, Ad. Plen., 13 febbraio 2023, n. 6; id., sez. III, 21 ottobre 2022, n. 9021) » (Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2025, n. 427).
Quest’ultimo giudizio (c.d. valutazione dinamica ), in quanto espresso in chiave prognostica, non può avere per sua natura alcun impatto sul periodo pregresso, ovvero su una situazione di fatto in relazione alla quale non possono esserne riesaminati i presupposti con effetto retroattivo (essendo peraltro esclusi dall’adozione di una misura interdittiva definitivamente accertata come legittima).
Per quanto precede l’appello deve essere accolto con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 6.000,00.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO De LI, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
CO PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO PI | IO De LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.