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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429c.p.c.
nella causa promossa da
, con l'Avv. Del Vecchio Parte_1
- Ricorrente -
contro
con l'Avv. Battiato CP_1
- Convenuto -
Oggetto: “fondo garanzia”
Fatto e diritto
Con ricorso del 19.3.24 il ricorrente premesso di aver maturato il credito relativo al T.F.R. per €
7381,26 in seguito al rapporto di lavoro intercorso al 2013 con la LI SRL, deduceva di non essere riuscito a conseguire la suddetta somma, pur avendo ottenuto un decreto ingiuntivo nel 2016 ed essendo la società fallita nel 2022 senza che nessuno avvisasse il lavoratore. In questa sede ha quindi chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al pagamento, a carico del , della predetta somma e conseguentemente condannare l' Parte_2 CP_2
convenuto al pagamento del relativo importo nella misura dovuta, oltre accessori di legge e spese.
L si è costituito chiedendo il rigetto della domanda in quanto il credito retributivo CP_1
presupposto è estinto per prescrizione.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e quindi viene decisa, ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******************
Opina il TRIBUNALE che la domanda sia infondata e, conseguentemente, debba essere rigettata.
Deve certamente rilevarsi che – secondo il costante orientamento ermeneutico della SUPREMA
CORTE - il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione del TFR e/o degli emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale): e tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto CP_1
del lavoratore nei confronti del FONDO DI GARANZIA (cfr. ex plurimis CASS. . 25 CP_3
AGOSTO 2020 N° 17643; si veda anche 22 DICEMBRE 2016 N° 26819, in cui si Parte_3
precisa che il perfezionarsi della fattispecie attributiva, nei termini testé esposti, condiziona anche la stessa proponibilità della domanda all' ). CP_1
E' altrettanto vero, però, che – superando l'indirizzo già espresso da 13 NOVEMBRE Parte_4
2014 N° 24231 e 4 DICEMBRE 2015 N° 24730 (secondo cui l'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede concorsuale l'esistenza e l'ammontare d'un credito per trattamento di fine rapporto in favore di un dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importerebbe il subentro dell' nel CP_1
debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resterebbe vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur) - la S.C. ha affermato che il fatto che un credito per somme maturate per TFR sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura concorsuale del datore di lavoro non può vincolare l' che sia rimasto estraneo alla procedura, CP_1
dovendo l' sempre poter contestare l'operatività della garanzia dell'art. 2, L. n. 297/1982 CP_2
(cfr. CASS. 9 LUGLIO 2018 N° 19277 e le molteplici successive conformi, tra le quali Pt_4 Pt_4
2 GENNAIO 2021 N° 1762).
[...]
In tali sentenze – maxime nella n° 19277/2018 – si evidenzia che: “… … è chiaro che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre CP_1
eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro …”, essendosi quindi precisato che la possibilità per l' di CP_1
contestare è limitata ai soli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono inerenti alla stessa autonoma fattispecie previdenziale (v. anche
8 NOVEMBRE 2019 N° 31128). Parte_3
In altri termini l' , quale gestore del FONDO DI GARANZIA, può contestare la concreta CP_1
operatività della regola di intervento del FONDO, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie previdenziale di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed all'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, e quindi alla necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del
FONDO, che : a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR fissato dall'art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro;
b) il datore si trovi in stato di insolvenza.
------------------
Orbene, opina il TRIBUNALE che l'esistenza dell'obbligo di pagamento del TFR in capo al datore di lavoro presuppone non solo che sia intervenuta la risoluzione del rapporto (atteso che è la stessa fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela previdenziale), ma anche il fatto che tale credito (retributivo) non sia già estinto per una delle cause previste dalla legge: in particolare, nella specie, secondo l' rileva l'intervenuta prescrizione. CP_1
Quanto alla legittimazione da parte dell' a formulare siffatta eccezione – quale soggetto CP_1
terzo rispetto al rapporto di lavoro – opina il TRIBUNALE che (sebbene sia da escludere, come visto, la fattispecie di obbligazione solidale) risulti comunque utilmente applicabile il disposto di cui all'art. 2939 cod. civ. (OPPONIBILITÀ DELLA PRESCRIZIONE DA PARTE DEI TERZI), secondo il quale: “ La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato” (cfr. CASS.
SEZ. III, 9 APRILE 2001 N° 5262).
Appare invero innegabile che l' possa essere qualificato, nella vicenda, quale soggetto che CP_1 abbia “interesse” ad opporre l'intervenuta prescrizione, avuto riguardo al fatto che il FONDO DI
GARANZIA gestito dall' , ex art. 2, comma 7, della l. n. 297 del 1982, si surroga nel privilegio CP_1
spettante al lavoratore, ai sensi degli artt. 2751-bis e 2776 c.c., nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore (cfr. CASS. SEZ. I, 14 DICEMBRE 2015 N° 25168).
E' stato infatti rimarcato che: “Il FONDO DI GARANZIA istituito presso l' che, ai sensi dell'art. CP_1
2 della l. n. 297 del 1982, abbia corrisposto al lavoratore il T.F.R. non versato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per legge nel privilegio di cui agli artt. 2751-bis e 2776 c.c., essendo tenuto
a provare, in sede di azione di surrogazione, non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al T.F.R. in capo al lavoratore” (sic ex plurimis CASS. LAV.
11 OTTOBRE 2019 N° 25682).
°°°°°°°°°°°°°°
Ed allora, nel caso di specie, deve ovviamente rilevarsi che: “Il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, non essendo di ostacolo a tal fine la sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine all'ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore (la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto al conseguimento nel TFR). Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti” (sic CASS. LAV. 6 FEBBRAIO 2018
N° 2827, in cui è stato rimarcato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento, essendo dunque anche irrilevante il ritardo indotto dalla necessità di procedere all'accertamento del diritto alla maggiore retribuzione per fatti anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro).
Pertanto si deve prendere atto che – a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
(novembre 2013), ovvero comunque a decorrere dall'atto interruttivo posto in essere dal lavoratore nei confronti del datore con il ricorso per decreto ingiuntivo, notificato al datore di lavoro il 6.3.14
- è decorso un periodo di tempo ultraquinquennale senza che intervenisse un nuovo atto interruttivo. Per cui al momento della domanda all' nel 2023 il credito era prescritto da ormai CP_1
molto tempo.
Ed è appena il caso di sottolineare che l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore (cfr. CASS. 2 OTTOBRE 2017 N° 24031). Pt_4
°°°°°°°°°°°°°° In definitiva, dunque, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, la complessità e controvertibilità della questione trattata legittimano la integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Taranto, 12.5.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria LEONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429c.p.c.
nella causa promossa da
, con l'Avv. Del Vecchio Parte_1
- Ricorrente -
contro
con l'Avv. Battiato CP_1
- Convenuto -
Oggetto: “fondo garanzia”
Fatto e diritto
Con ricorso del 19.3.24 il ricorrente premesso di aver maturato il credito relativo al T.F.R. per €
7381,26 in seguito al rapporto di lavoro intercorso al 2013 con la LI SRL, deduceva di non essere riuscito a conseguire la suddetta somma, pur avendo ottenuto un decreto ingiuntivo nel 2016 ed essendo la società fallita nel 2022 senza che nessuno avvisasse il lavoratore. In questa sede ha quindi chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al pagamento, a carico del , della predetta somma e conseguentemente condannare l' Parte_2 CP_2
convenuto al pagamento del relativo importo nella misura dovuta, oltre accessori di legge e spese.
L si è costituito chiedendo il rigetto della domanda in quanto il credito retributivo CP_1
presupposto è estinto per prescrizione.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e quindi viene decisa, ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******************
Opina il TRIBUNALE che la domanda sia infondata e, conseguentemente, debba essere rigettata.
Deve certamente rilevarsi che – secondo il costante orientamento ermeneutico della SUPREMA
CORTE - il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione del TFR e/o degli emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale): e tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto CP_1
del lavoratore nei confronti del FONDO DI GARANZIA (cfr. ex plurimis CASS. . 25 CP_3
AGOSTO 2020 N° 17643; si veda anche 22 DICEMBRE 2016 N° 26819, in cui si Parte_3
precisa che il perfezionarsi della fattispecie attributiva, nei termini testé esposti, condiziona anche la stessa proponibilità della domanda all' ). CP_1
E' altrettanto vero, però, che – superando l'indirizzo già espresso da 13 NOVEMBRE Parte_4
2014 N° 24231 e 4 DICEMBRE 2015 N° 24730 (secondo cui l'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede concorsuale l'esistenza e l'ammontare d'un credito per trattamento di fine rapporto in favore di un dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importerebbe il subentro dell' nel CP_1
debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resterebbe vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur) - la S.C. ha affermato che il fatto che un credito per somme maturate per TFR sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura concorsuale del datore di lavoro non può vincolare l' che sia rimasto estraneo alla procedura, CP_1
dovendo l' sempre poter contestare l'operatività della garanzia dell'art. 2, L. n. 297/1982 CP_2
(cfr. CASS. 9 LUGLIO 2018 N° 19277 e le molteplici successive conformi, tra le quali Pt_4 Pt_4
2 GENNAIO 2021 N° 1762).
[...]
In tali sentenze – maxime nella n° 19277/2018 – si evidenzia che: “… … è chiaro che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre CP_1
eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro …”, essendosi quindi precisato che la possibilità per l' di CP_1
contestare è limitata ai soli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono inerenti alla stessa autonoma fattispecie previdenziale (v. anche
8 NOVEMBRE 2019 N° 31128). Parte_3
In altri termini l' , quale gestore del FONDO DI GARANZIA, può contestare la concreta CP_1
operatività della regola di intervento del FONDO, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie previdenziale di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed all'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, e quindi alla necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del
FONDO, che : a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR fissato dall'art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro;
b) il datore si trovi in stato di insolvenza.
------------------
Orbene, opina il TRIBUNALE che l'esistenza dell'obbligo di pagamento del TFR in capo al datore di lavoro presuppone non solo che sia intervenuta la risoluzione del rapporto (atteso che è la stessa fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela previdenziale), ma anche il fatto che tale credito (retributivo) non sia già estinto per una delle cause previste dalla legge: in particolare, nella specie, secondo l' rileva l'intervenuta prescrizione. CP_1
Quanto alla legittimazione da parte dell' a formulare siffatta eccezione – quale soggetto CP_1
terzo rispetto al rapporto di lavoro – opina il TRIBUNALE che (sebbene sia da escludere, come visto, la fattispecie di obbligazione solidale) risulti comunque utilmente applicabile il disposto di cui all'art. 2939 cod. civ. (OPPONIBILITÀ DELLA PRESCRIZIONE DA PARTE DEI TERZI), secondo il quale: “ La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato” (cfr. CASS.
SEZ. III, 9 APRILE 2001 N° 5262).
Appare invero innegabile che l' possa essere qualificato, nella vicenda, quale soggetto che CP_1 abbia “interesse” ad opporre l'intervenuta prescrizione, avuto riguardo al fatto che il FONDO DI
GARANZIA gestito dall' , ex art. 2, comma 7, della l. n. 297 del 1982, si surroga nel privilegio CP_1
spettante al lavoratore, ai sensi degli artt. 2751-bis e 2776 c.c., nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore (cfr. CASS. SEZ. I, 14 DICEMBRE 2015 N° 25168).
E' stato infatti rimarcato che: “Il FONDO DI GARANZIA istituito presso l' che, ai sensi dell'art. CP_1
2 della l. n. 297 del 1982, abbia corrisposto al lavoratore il T.F.R. non versato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per legge nel privilegio di cui agli artt. 2751-bis e 2776 c.c., essendo tenuto
a provare, in sede di azione di surrogazione, non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al T.F.R. in capo al lavoratore” (sic ex plurimis CASS. LAV.
11 OTTOBRE 2019 N° 25682).
°°°°°°°°°°°°°°
Ed allora, nel caso di specie, deve ovviamente rilevarsi che: “Il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, non essendo di ostacolo a tal fine la sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine all'ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore (la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto al conseguimento nel TFR). Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti” (sic CASS. LAV. 6 FEBBRAIO 2018
N° 2827, in cui è stato rimarcato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento, essendo dunque anche irrilevante il ritardo indotto dalla necessità di procedere all'accertamento del diritto alla maggiore retribuzione per fatti anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro).
Pertanto si deve prendere atto che – a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
(novembre 2013), ovvero comunque a decorrere dall'atto interruttivo posto in essere dal lavoratore nei confronti del datore con il ricorso per decreto ingiuntivo, notificato al datore di lavoro il 6.3.14
- è decorso un periodo di tempo ultraquinquennale senza che intervenisse un nuovo atto interruttivo. Per cui al momento della domanda all' nel 2023 il credito era prescritto da ormai CP_1
molto tempo.
Ed è appena il caso di sottolineare che l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore (cfr. CASS. 2 OTTOBRE 2017 N° 24031). Pt_4
°°°°°°°°°°°°°° In definitiva, dunque, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, la complessità e controvertibilità della questione trattata legittimano la integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Taranto, 12.5.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria LEONE