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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/08/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
n. 2183/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2183/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
Residente a LL (RO), Via Martiri di Villamarzana n.9/a professione: lavoratrice dipendente presso Adecco Italia S.p.a. reddito: euro 650,00 al mese circa con gli Avv.ti Lisa Fortunato ed Enrico Cogo presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio presso Comel S.p.a. reddito: euro 1.600,00 al mese circa con l'Avv. Giovanni Polizzi presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a LL (RO) il 23-8-2021 (anno 2021, Numero 6, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 2-9-2019. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) Sia dichiarata la separazione dei Sigg.ri e Parte_1 CP_1
, autorizzando formalmente i coniugi a vivere separati con l'obbligo del
[...] reciproco rispetto;
2) Sia disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, relative alla sua istruzione, al sistema educativo ed alla sua salute, tenendo conto, per quanto concerne il sistema educativo ed alla sua istruzione, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
3) Sia disposta la collocazione prevalente del figlio minore presso la Per_1 madre , con la quale vivrà, unitamente alla nonna materna Parte_1 presso l'abitazione sita in Via Antonio Dolcetti 26, 44123 Ferrara, dove trasferirà temporaneamente la residenza anagrafica, con obbligo di comunicare ogni eventuale futuro spostamento della residenza, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé almeno: a) un fine settimana a settimane alternate dal sabato mattina dopo la scuola alla domenica sera fino alle 21.30; b) un pomeriggio infrasettimanale a scelta del padre indicativamente il mercoledì dall'uscita dal lavoro sino alle ore 20.30; c) Durante le vacanze natalizie il minore alternativamente, anno per anno, starà con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio. d) Ugualmente durante le festività di Pasqua alternativamente, anno per anno, trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e quello di Pasquetta con la Per_1 madre;
e) quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare preventivamente tra i coniugi.
4) Sia disposta a favore del sig. l'assegnazione della casa coniugale Controparte_1 sita in Vicolo Martiri di Villamarzana, 9/A 45030 LL (RO), che ivi manterrà la propria residenza, sostenendo per intero il pagamento del canone di locazione, sopportando interamente le spese legate all'utilizzo della stessa. Pertanto, a partire dalla convalida della presente separazione, tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, a carico della conduzione, nonché tutte le utenze ed eventuali spese condominiali, saranno interamente a carico del Sig. CP_1
completa delle suppellettili che l'arredano, ponendo a carico del medesimo
[...] tutte le spese dell'immobile medesimo, manutenzione, delle spese derivanti dall'uso dell'abitazione relative ad affitto, bollette delle utenze luce, acqua, gas;
con obbligo di comunicare ogni eventuale futuro spostamento della residenza. I coniugi convengono però che qualora la sig.ra lascerà l'abitazione sita Parte_1 in Via Antonio Dolcetti 26 Ferrara CAP 44123, condivisa con la nonna materna di per trasferirsi altrove con il figlio minore stesso, le suppellettili e la mobilia Per_1
2 varia presenti nella casa coniugale di comune proprietà (ed acquistati insieme in costanza di matrimonio) saranno oggetto di divisione tra le parti;
le parti sin d'ora convengono che in caso di trasferimento verrà assegnata alla sig.ra Parte_1
la mobilia di arredo della camera da letto di
[...] Per_1
5) Sia imposto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore della un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 figlio minore di €. 250,00=, annualmente rivalutata su base istat, da Per_1 versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
i genitori contribuiranno ciascuno nella misura pari al 50 % delle spese straordinarie a favore del figlio minore;
queste verranno preventivamente approvate di comune accordo come previsto dal Protocollo del Tribunale di Rovigo. Per spese straordinarie mediche si intendono quelle non coperte dal servizio sanitario sociale;
per spese straordinarie scolastiche si intendono a puro titolo esemplificativo: tasse scolastiche, libri di testi, doposcuola, gite scolastiche, stage scolastici ecc..
6) Nulla per il mantenimento reciproco, essendo le parti economicamente autosufficienti.
7) La sig.ra (quale collocataria del figlio minore) beneficerà Parte_1 dell'assegno unico relativo al figlio nella misura del 100%; Per_1
8) Spese di lite interamente compensate.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio della carta di identità e del passaporto con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità all'estero.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2183/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a LL (RO) il Controparte_1
23-8-2021, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 27 agosto 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2183/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
Residente a LL (RO), Via Martiri di Villamarzana n.9/a professione: lavoratrice dipendente presso Adecco Italia S.p.a. reddito: euro 650,00 al mese circa con gli Avv.ti Lisa Fortunato ed Enrico Cogo presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio presso Comel S.p.a. reddito: euro 1.600,00 al mese circa con l'Avv. Giovanni Polizzi presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a LL (RO) il 23-8-2021 (anno 2021, Numero 6, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 2-9-2019. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) Sia dichiarata la separazione dei Sigg.ri e Parte_1 CP_1
, autorizzando formalmente i coniugi a vivere separati con l'obbligo del
[...] reciproco rispetto;
2) Sia disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, relative alla sua istruzione, al sistema educativo ed alla sua salute, tenendo conto, per quanto concerne il sistema educativo ed alla sua istruzione, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
3) Sia disposta la collocazione prevalente del figlio minore presso la Per_1 madre , con la quale vivrà, unitamente alla nonna materna Parte_1 presso l'abitazione sita in Via Antonio Dolcetti 26, 44123 Ferrara, dove trasferirà temporaneamente la residenza anagrafica, con obbligo di comunicare ogni eventuale futuro spostamento della residenza, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé almeno: a) un fine settimana a settimane alternate dal sabato mattina dopo la scuola alla domenica sera fino alle 21.30; b) un pomeriggio infrasettimanale a scelta del padre indicativamente il mercoledì dall'uscita dal lavoro sino alle ore 20.30; c) Durante le vacanze natalizie il minore alternativamente, anno per anno, starà con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio. d) Ugualmente durante le festività di Pasqua alternativamente, anno per anno, trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e quello di Pasquetta con la Per_1 madre;
e) quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare preventivamente tra i coniugi.
4) Sia disposta a favore del sig. l'assegnazione della casa coniugale Controparte_1 sita in Vicolo Martiri di Villamarzana, 9/A 45030 LL (RO), che ivi manterrà la propria residenza, sostenendo per intero il pagamento del canone di locazione, sopportando interamente le spese legate all'utilizzo della stessa. Pertanto, a partire dalla convalida della presente separazione, tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, a carico della conduzione, nonché tutte le utenze ed eventuali spese condominiali, saranno interamente a carico del Sig. CP_1
completa delle suppellettili che l'arredano, ponendo a carico del medesimo
[...] tutte le spese dell'immobile medesimo, manutenzione, delle spese derivanti dall'uso dell'abitazione relative ad affitto, bollette delle utenze luce, acqua, gas;
con obbligo di comunicare ogni eventuale futuro spostamento della residenza. I coniugi convengono però che qualora la sig.ra lascerà l'abitazione sita Parte_1 in Via Antonio Dolcetti 26 Ferrara CAP 44123, condivisa con la nonna materna di per trasferirsi altrove con il figlio minore stesso, le suppellettili e la mobilia Per_1
2 varia presenti nella casa coniugale di comune proprietà (ed acquistati insieme in costanza di matrimonio) saranno oggetto di divisione tra le parti;
le parti sin d'ora convengono che in caso di trasferimento verrà assegnata alla sig.ra Parte_1
la mobilia di arredo della camera da letto di
[...] Per_1
5) Sia imposto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore della un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 figlio minore di €. 250,00=, annualmente rivalutata su base istat, da Per_1 versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
i genitori contribuiranno ciascuno nella misura pari al 50 % delle spese straordinarie a favore del figlio minore;
queste verranno preventivamente approvate di comune accordo come previsto dal Protocollo del Tribunale di Rovigo. Per spese straordinarie mediche si intendono quelle non coperte dal servizio sanitario sociale;
per spese straordinarie scolastiche si intendono a puro titolo esemplificativo: tasse scolastiche, libri di testi, doposcuola, gite scolastiche, stage scolastici ecc..
6) Nulla per il mantenimento reciproco, essendo le parti economicamente autosufficienti.
7) La sig.ra (quale collocataria del figlio minore) beneficerà Parte_1 dell'assegno unico relativo al figlio nella misura del 100%; Per_1
8) Spese di lite interamente compensate.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio della carta di identità e del passaporto con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità all'estero.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2183/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a LL (RO) il Controparte_1
23-8-2021, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 27 agosto 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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