Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01851/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02386/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2025, proposto da
LE NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Baldiserra, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. n. 1254/2025 emessa dal Tribunale Civile di Torino sezione lavoro, recante n. R.G. 2545/2024, che dispone il risarcimento per abuso dei contratti a termine e il pagamento di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. UC EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Tribunale civile di Torino, sezione Lavoro, con sentenza n. 1254 del 21.5.2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di NE LE, della somma di euro 13,54 a titolo di indennità per ferie non fruite per l’a.s. 2018/2019 e di una somma pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre interessi dalla sentenza sino al saldo.
Nonostante la notifica della sentenza all’amministrazione statale, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero dell’Istruzione non ha provveduto al pagamento.
Il ricorrente è quindi insorto con il ricorso in epigrafe onde ottenere l’ottemperanza alla richiamata sentenza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza azionata è stata notificata, in data 22.5.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04/12/2024, n. 3479). Non vi è, infine, contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe pagando le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, si nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali nel termine di sessanta giorni. Il ricorrente dovrà prontamente avvisare il Commissario ad acta, con apposita istanza indicante anche il proprio codice fiscale, dell’infruttuoso decorso del termine. Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27.06.2025, n. 2439).
Le spese processuali sono poste a carico del Ministero intimato e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario. La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 15.09.2025, n. 7316).
Infine, il Collegio rileva che l’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato civile in questione non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso che ha acquisito i caratteri della serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario per mancato riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” a favore di docenti assunti con contratti a tempo determinato; condanne rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese di giudizio. Pertanto, il Collegio ritiene di dover disporre l’invio di copia della presente pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe (e quindi di corrispondere le somme dovute al signor NE LE) nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, previa tempestiva segnalazione (indicante anche il codice fiscale), da parte della ricorrente, dell’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, antistatario.
Demanda alla Segreteria la comunicazione della presente decisione alle parti ed al Commissario ad acta designato, nonché la sua trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, in Torino, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC EL, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC EL |
IL SEGRETARIO