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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 7981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7981 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 9087/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Zingoni e Gianluigi Gaeta, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Persona_1 del 26/10/2016,
OPPONENTE contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Controparte_1
IN e IA IN LI, giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
OPPOSTO nonché nei confronti dei terzi pignorati
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Teresa Losasso e Gaetano Pelella, giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore,
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore,
Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore,
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8
CONTUMACI
OGGETTO: opposizione alla esecuzione. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in forma telematica l'11/3/2025 il riassumeva, ai sensi degli articoli 354 e 125 Parte_1 bis c.p.c., il giudizio di opposizione alla procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice dell'esecuzione, n. 1349/2016 R.G.E., a seguito della sentenza n. 4406/2024 emessa in grado di appello dalla Corte di Appello di Roma il 16/12/2024, con la quale, rilevata la mancata integrità del contraddittorio in primo grado, in ragione dell'omesso coinvolgimento dei terzi pignorati nella procedura esecutiva, era ordinata la rimessione delle parti innanzi al primo giudice. Riassunto il giudizio, anche nei confronti dei terzi pignorati, previa istanza di sospensione della procedura esecutiva, il Parte_1
domandava di voler accogliere le seguenti, testuali, conclusioni:
[...]
“accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il diritto di credito azionabile dalla sig.ra nei confronti del CP_1
, con riferimento e nell'ambito della procedura Parte_1 esecutiva di cui al numero di RG 1349 del 2016 incardinata dinanzi al Tribunale di Roma in Funzione di Giudice dell'Esecuzione risulta pari all'importo netto di euro 12.905, così come indicato nell'ultima busta paga emessa all'esito del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e CP_1
l'associazione odierna ricorrente o, comunque, pari all'importo lordo di euro 15.761,74, somma effettivamente dovuta a parte convenuta qualora si decida di tenere conto degli importi destinati all'Amministrazione Finanziaria a titolo di 2 imposte non ancora materialmente versate”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza dell'opposizione e concludendo per il suo
[...] rigetto. Con autonoma memoria si costituiva, altresì, la Camera dei Deputati, la quale deduceva di avere già adempiuto agli obblighi su di essa gravanti quale terzo pignorato, autorizzando il pagamento ordinatole in favore di uno dei creditori procedenti. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si costituivano, di contro, il Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e i
[...] Controparte_7 Controparte_8 quali, pertanto, all'udienza del 19/5/2025 erano dichiarati contumaci. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti costituite. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della “ragione più liquida”, il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di Legittimità. Invero, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del 28/05/2014).
3. Invero, il ha introdotto ricorso in Parte_1 riassunzione innanzi a questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro nell'ambito di una controversia esecutiva con l'opposta Controparte_1 avente origine nel precedente rapporto di lavoro intercorso fra le parti, conclusosi con verbale di conciliazione giudiziale del 23/2/2017, a mente del quale le parti stabilivano che alla lavoratrice dovesse essere corrisposto l'importo complessivo di € 9.500 a titolo transattivo, oltre alle competenze di chiusura del rapporto indicate nell'ultima busta paga, pari a € 38.248,48 lordi, 3 corrispondenti al netto di € 12.905,83. Saldato l'importo attribuito a titolo transattivo, il si è Parte_1 opposto all'esecuzione forzata avviata dalla lavoratrice per l'intero importo lordo di € 38.248,48, deducendo che esso include somme già erogate o comunque non dovute, in specie € 733,99 a titolo di contributi già versati e € 18.600,00 a titolo di anticipazione sul TFR, già erogata nell'anno 2012, di talché il residuo effettivamente da corrispondersi sarebbe pari a € 12.905,83 netti o, al più, a € 15.761,74 lordi. Con ordinanza n. 1349/2016 R.G.E. del 14/12/2019 il Giudice dell'Esecuzione ha in parte accolto la tesi del , disponendo Parte_1 la sospensione dell'esecuzione limitatamente all'importo di € 733,99 e assegnando termine fino al 14/2/2020 per la riassunzione del giudizio di merito dinnanzi al giudice competente, in ordine alle doglianze relative alla quantificazione dell'importo da corrispondersi a titolo di TFR. Quest'ultimo, tempestivamente introdotto, si è concluso con sentenza n. 5757/2020 del 30/09/2020, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha respinto l'opposizione del . Parte_1
Interposto gravame, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4406/2024 del 16/12/2024, ha rimesso le parti innanzi al giudice di primo grado, rilevando l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati.
4. In data 23/2/2017 il e Parte_1 CP_1 hanno sottoscritto un verbale di conciliazione giudiziale innanzi al
[...] giudice del Tribunale di Roma Dott.ssa Maria Pia Magaldi, a definizione del procedimento n. 31821/2016 R.G., introdotto per l'impugnativa del licenziamento intimato alla lavoratrice il 23/2/2016, nel quale, a fronte delle reciproche posizioni e rivendicazioni, hanno pattuito: Par
“2) offre alla sig.ra nell'ambito del complessivo intento CP_1 conciliativo a titolo di incentivo all'accettazione del licenziamento alla stessa intimato la somma netta di € 9.400,00, oltre l'ulteriore somma di € 100,00 netti a titolo di transazione ex art. 1965 c.c. ed a saldo e stralcio di ogni pretesa;
3) le Parti si danno atto che alla sig.ra sono ancora dovuti gli CP_1 importi da ultimo cedolino paga (ferie non godute;
permessi retribuiti non goduti;
ratei di mensilità supplementari, TFR, indennità di mancato preavviso), per un totale di Euro 38.248,48 lordi comprendente anche eventuali quote accantonate presso il Fondo Tesoreria Inps, e per un importo netto di Euro 12.905,83; il fornirà alla sua ex lavoratrice la Parte_1 documentazione di legge attestante la suindicata ritenuta fiscale effettuata;
Par 4) la signora dichiara di accettare quanto offerto da al CP_1 punto 2 che precede - per i titoli espressamente indicati – e, ritenendosi completamente soddisfatta, dichiara di rinunciare – salvo quanto previsto al punto 3 che precede - ad ogni domanda, proposta nel succitato giudizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la signora rinuncia, CP_1
4 quindi, ad ogni diritto e pretesa dipendente dall'impugnazione giudiziale del licenziamento alla stessa intimato, ad eccezione dei danni eventualmente riconosciuti all'esito di un instaurando giudizio di mobbing, e di ogni altra pretesa connessa con tale futuro procedimento giudiziario nonché con quello relativo alle domande di differenze retributive, compreso il TFR, e maggiorazione di livello ed ogni danno biologico, esistenziale, patrimoniale ed indennità relativi, nonché delle domande azionate con il ricorso proposto dalla sig.ra dinanzi il Tribunale Civile di Roma, in funzione di Giudice del CP_1 Par Lavoro e definito con sentenza n. 1684 del 22 febbraio 2016, appellata da
5) il pagamento dell'importo onnicomprensivo netto di euro 9.500,00 di cui al punto 2 che precede avviene a mezzo di assegno circolare tratto su Banco Popolare n. 4900256832-03;
6) FI si impegna a corrispondere l'importo di cui al punto 3 che precede entro due giorni dalla stipula del presente verbale mediante bonifico bancario da effettuarsi presso le coordinate già note al partito;
in caso di ritardato o mancato pagamento entro tale termine potrà agire Controparte_1 immediatamente e forzatamente per l'importo dovuto, corrispondente al suddetto importo lordo di € 38.248,48, nei confronti del Parte_1
, valendo il presente verbale di conciliazione quale titolo esecutivo”.
[...]
5. L'importo di complessivi € 9.500,00, pattuito a titolo transattivo al punto 2 dell'accordo, espressamente accettato dalla lavoratrice, è stato corrisposto contestualmente alla sua sottoscrizione. Di contro, a fronte del mancato pagamento delle somme concordate al successivo punto 3 del verbale, nei tempi indicati al punto 6, la lavoratrice ha azionato in via esecutiva il verbale di conciliazione giudiziale, intervenendo in diverse procedure pendenti nei confronti del . Parte_1
Quest'ultimo ha proposto opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., davanti al giudice dell'esecuzione, domandando di accertare che l'importo lordo di € 38.248,48, indicato nell'ultimo cedolino paga richiamato dal verbale di conciliazione, ricomprende somme già erogate alla o CP_1 all'Inps, le quali figurano in detto cedolino a fini meramente contabili, in particolare l'importo di € 733,99, a titolo di contributi, già versati all'Inps, e l'importo di € 18.600,00 lordi, a titolo di anticipazione del TFR, erogata alla lavoratrice nel dicembre 2012, su sua richiesta. L'opposta, costituitasi in giudizio, ha eccepito la carenza di prova dell'avvenuto pagamento dei contributi nella misura indicata, nonché, in ogni caso, che tutti i pagamenti effettuati dal prima della Parte_1 sottoscrizione del verbale di conciliazione siano superati dall'accordo raggiunto.
6. Orbene, tanto premesso, è certo che l'unico titolo esecutivo formato tra le parti sia il verbale di conciliazione del 23/2/2017. Invero, come noto, il verbale di conciliazione sottoscritto in sede giudiziale, che produce per effetto dell'accordo delle parti effetti sostanziali e 5 processuali, costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 185 c.p.c.. Il opponente sostiene di essere tenuto al pagamento, Parte_1 in esecuzione del punto 3 del verbale di conciliazione, della somma netta di € 12.905,83, ovvero, al più, della corrispondente somma lorda di € 15.761,74. Ciò in quanto l'importo lordo di € 38.248,48, indicato nell'ultimo cedolino paga (emesso a marzo 2016, dopo la cessazione, in data 29/2/2016, del rapporto di lavoro, e richiamato dal verbale di conciliazione del 23/2/2017), ricomprende somme già erogate alla o all'Inps e che figurano in detto CP_1 cedolino a fini meramente contabili. 6.1 La somma attribuita alla lavoratrice nell'accordo a titolo conciliativo e di transazione ex articolo 1965 c.c., già corrisposta all'atto della sua sottoscrizione, a mezzo assegno bancario, è pari a complessivi € 9.500, come meglio determinata al capo 2 del verbale. Ad essa debbono, poi, aggiungersi le competenze di chiusura del rapporto, che le parti, nell'accordo, riconoscono corrispondere all'ultimo cedolino paga emesso da parte datoriale, per un totale di € 38.248,48 lordi, corrispondenti al netto di € 12.905,83. La pattuizione intervenuta fra le parti, per quanto rileva ai punti 3 e 6, è di chiara lettura: “le Parti si danno atto che alla sig.ra sono ancora CP_1 dovuti gli importi da ultimo cedolino paga (…), per un totale di Euro 38.248,48 Par lordi (…) e per un importo netto di Euro 12.905,83” e, indi, al capo 6 “ si impegna a corrispondere l'importo di cui al punto 3 che precede entro due giorni dalla stipula del presente verbale (…) in caso di ritardato o mancato pagamento entro tale termine potrà agire immediatamente e Controparte_1 forzatamente per l'importo dovuto, corrispondente al suddetto importo lordo di
€ 38.248,48, nei confronti del , valendo il Parte_1 presente verbale di conciliazione quale titolo esecutivo”. Non v'è contrattazione sull'importo, che le parti, piuttosto, “si danno atto” corrisponda a quanto esposto nel cedolino paga. Né la lavoratrice ha accettato le somme indicate – come invece espressamente fatto per l'importo di complessivi € 9.500,00 attribuitole a titolo transattivo - in quanto non frutto di accordo, bensì a lei spettanti in ragione della conclusione del rapporto. Invero, la busta paga emessa per il mese di marzo 2016, richiamata nel verbale di conciliazione, riporta il totale competenze di € 38.248,48, il totale ritenute di € 25.341,88 e il netto a pagare di € 12.905,83, figurando, per quanto di interesse, tra le ritenute “€ -18.600,00” a titolo di “TFR ind. fine rapp. prec.”. In tal modo è chiarita l'elevata differenza tra gli importi lordo e netto riportati – nel cedolino paga e, indi, anche - nell'accordo conciliativo, essendo incluso nell'importo lordo anche quello a titolo di anticipazione del TFR, già erogato, inserito a fini meramente contabili. Ciò non toglie che le parti abbiano per certo inteso pattuire testualmente, con valore tra di loro novativo ed efficacia di titolo esecutivo, il diritto di in caso di ritardato mancato pagamento entro il termine, di Controparte_1
6 agire forzosamente “per l'importo dovuto, corrispondente al suddetto importo lordo di € 38.248,48”. Ove, per certo, secondo le espresse pattuizioni concordate, “l'importo dovuto, corrispondente al suddetto importo lordo di € 38.248,48” è pari al netto di € 12.905,83. Né, d'altro canto, alcuno dei sottoscrittori ha mai ritenuto di dover impugnare per sua pretesa erroneità il verbale di conciliazione, che non risulta tempestivamente censurato. 6.2 Non resta che affermare, secondo il senso letterale delle espressioni utilizzate, da interpretarsi alla luce del tenore complessivo dell'atto, che le parti - per l'eventualità, poi verificatasi, di mancato o ritardato adempimento all'obbligo di pagare “l'importo di cui al punto 3 che precede entro due giorni dalla stipula del presente verbale mediante bonifico bancario” - abbiano riservato alla il diritto di “agire immediatamente e forzatamente per CP_1
l'importo dovuto, corrispondente al suddetto importo lordo di € 38.248,48”, ove il dovuto è quanto già indicato al capo 3 e richiamato per relationem, sicché “gli importi da ultimo cedolino paga (ferie non godute;
permessi retribuiti non goduti;
ratei di mensilità supplementari, TFR, indennità di mancato preavviso), per un totale di Euro 38.248,48 lordi comprendente anche eventuali quote accantonate presso il Fondo Tesoreria Inps, e per un importo netto di Euro 12.905,83”. La ha, pertanto, titolo ad agire forzosamente per ottenere il CP_1 pagamento dell'importo netto dovuto di € 12.905,83, corrispondente al lordo, inclusivo dell'anticipo TFR già erogatole, di € 38.248,48. 6.3 Ciò in quanto “Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (Cass. Sez. 3, 11/03/2025, n. 6444). E nel caso in esame, controvertendo le parti sulla interpretazione dell'espressione “ potrà agire immediatamente e Controparte_1 forzatamente per l'importo dovuto, corrispondente al suddetto importo lordo di
€ 38.248,48”, essa non può che essere interpretata facendo ricorso al canone interpretativo di cui all'articolo 1363 c.c., a mente del quale “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”. Nella fattispecie, il richiamo testuale al capo 3 del verbale di conciliazione
- contenuto nel capo 6, soggetto a interpretazione controversa - non può che condurre ad una interpretazione complessiva, in ragione della quale il capo 6 si interpreta con riferimento al capo 3. Di talché, in definitiva, i contraenti dell'accordo di conciliazione hanno pattuito che, nel caso di mancato pagamento delle competenze di chiusura indicate al capo 3, come quantificate nell'ultimo cedolino paga, “ Parte_3
[..
[...] potrà agire immediatamente e forzatamente per l'importo dovuto,
[...] corrispondente al suddetto importo lordo di € 38.248,48”, sicché per il pagamento della somma netta di € 12.905,83. 6.4 D'altro canto, la lavoratrice non avrebbe avuto titolo alcuno per pretendere la doppia erogazione dell'anticipo TFR già corrispostole, su sua richiesta, nel 2012 – circostanza dedotta, documentata e non contestata – di talché neppure è ammissibile la tesi secondo la quale ella avrebbe frainteso la clausola dell'accordo conciliativo, se avesse inteso la quale non avrebbe sottoscritto l'accordo. Si ribadisce, invero, che l'unica somma oggetto di contrattazione tra le parti e attribuita alla lavoratrice a titolo transattivo è quella di complessivi € 9.500, mentre le ulteriori somme, pari al netto di € 12.905,83, costituiscono le competenze dovute per la cessazione del rapporto, secondo i titoli meglio precisati nel cedolino paga, che le parti “si danno atto” – espressione dal chiaro valore ricognitivo – debbano essere ancora corrisposte alla lavoratrice, in ragione della avvenuta conclusione del rapporto. Nessuna contrattazione risulta nel verbale di conciliazione in ordine alle competenze di chiusura, che le parti semplicemente riconoscono corrispondere a quelle esposte nella busta paga emessa da parte datoriale, per i titoli ivi elencati. Di talché, non resta che affermare, secondo il senso letterale delle espressioni utilizzate, da interpretarsi alla luce del tenore complessivo dell'atto, che le parti - per l'eventualità, poi verificatasi, di mancato o ritardato adempimento all'obbligo di pagare “l'importo di cui al punto 3 che precede entro due giorni dalla stipula del presente verbale mediante bonifico bancario”
- abbiano riservato alla il diritto di “agire immediatamente e CP_1 forzatamente per l'importo dovuto, corrispondente al suddetto importo lordo di
€ 38.248,48”, ove “l'importo dovuto” è quello già indicato al capo 3 e richiamato per relationem, sicché, testualmente, “gli importi da ultimo cedolino paga (ferie non godute;
permessi retribuiti non goduti;
ratei di mensilità supplementari, TFR, indennità di mancato preavviso), per un totale di Euro 38.248,48 lordi comprendente anche eventuali quote accantonate presso il Fondo Tesoreria Inps, e per un importo netto di Euro 12.905,83”.
7. La presente opposizione deve, conseguentemente, essere accolta, con accertamento che il diritto di credito azionabile da nei Controparte_1 confronti del nell'ambito della procedura Parte_1 esecutiva di cui al n. 1349/2016 R.G.E., risulta pari all'importo netto di € 12.905,83, per i titoli meglio indicati nell'ultima busta paga emessa dal datore di lavoro e richiamata nel verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti il 23/2/2017. Resta fermo che il Movimento è tenuto a fornire “alla sua ex Pt_1 lavoratrice la documentazione di legge attestante la suindicata ritenuta fiscale effettuata”, secondo l'accordo o, in difetto, a corrisponderle gli importi destinati all'Amministrazione Finanziaria a titolo di imposte, eventualmente non ancora 8 versati.
8. Le spese di lite tra il e Parte_1 CP_1 vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale
[...] sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo ai valori minimi dello scaglione di valore della causa (cause di lavoro, senza istruttoria, di valore da € 5.200 a € 26.000). Debbono, di contro, interamente compensarsi le spese di lite tra il e il terzo pignorato Parte_1 Controparte_2 convenuto in giudizio al mero fine di ottemperare alla sentenza n. 4406/2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma il 16/12/2024. Nulla deve provvedersi, infine, sulle spese di lite di
[...]
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6 [...]
e rimasti contumaci. Controparte_7 CP_8 CP_8
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e Controparte_6 Controparte_7 in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che il Controparte_8 diritto di credito azionabile da nei confronti del Controparte_1 [...]
, nell'ambito della procedura esecutiva di cui al n. Parte_1
1349/2016 R.G.E., è pari all'importo netto di € 12.905,83, per i titoli meglio indicati nell'ultima busta paga emessa dal datore di lavoro e richiamata nel verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti il 23/2/2017, fatto salvo il versamento a carico di parte datoriale degli importi ancora dovuti all'Amministrazione Finanziaria a titolo di imposte. Condanna l'opposta a rifondere al Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso
[...] forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge. Compensa le spese di lite tra il e il terzo Parte_1 pignorato Camera dei Deputati. Nulla a provvedere sulle spese di CP_3 Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e Controparte_6 Controparte_7
rimasti contumaci. Controparte_8
Roma, 8 luglio 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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