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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 448/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
TT ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8091/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. IRAP ANNO 2020 PROT. N. 342182 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6427/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 8091/2024, la Agenzia Entrate di Napoli ha impugnato, nei confronti di
Resistente_1, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli n. 12990/2024.
Con istanza di rimborso presentata alla Direzione Provinciale II di Napoli - Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia il Sig. Resistente_1 aveva richiesto il rimborso delle imposte versate a titolo IRAP relativamente all'anno 2020, pari ad €. 5.485,85, oltre interessi. L'Ufficio aveva notificato alla parte il diniego del rimborso ed avverso tale diniego il contribuente aveva proposto ricorso sostenendo la legittimità del rimborso richiesto per l'assoluta carenza del presupposto impositivo nel caso in questione trattandosi della professione di avvocato e contestato l'assenza del requisito organizzativo dell'attività esercitata essendo la stessa svolta con i mezzi meramente essenziali al suo svolgimento e con uan sola dipendente.
La Agenzia Entrate si era costituita resistendo alla domanda.
La Corte di Giustizia di primo grado ha accolto nel merito il ricorso rilevando che “nel caso di specie, l'attività di avvocato è svolta dal ricorrente in modo personale, senza l'ausilio di dipendenti, eccetto la segretaria con contratto part time, o collaboratori esterni. Né si riscontrano elementi di organizzazione eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della stessa e quindi per la sua funzionalità.”
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia lamentando che la motivazione dei primi giudici, ovvero che non si riscontravano elementi di organizzazione eccedenti il minimo indispensabile non avesse indicato le ragioni della mancata sussistenza di tali elementi, soprattutto in considerazione della circostanza, già documentata dall'Ufficio nel primo grado del giudizio, del consistente valore dei beni strumentali dichiarati pari ad € 142.134,00. Aggiungendo poi che nel quadro RE del modello Unico presentato dal contribuente è risultato che questi nell'esercizio della sua professione ha dichiarato compensi pari rispettivamente per il
2020 di € 205.275,00 ed inoltre, ha dichiarato compensi a terzi non ben specificati;
e che inoltre relativamente al 2021 i compensi erano dichiarati per €. 173.543,00 ed il valore dei beni strumentali per € 143.392,00
Si è costituito il contribuente resistendo all'appello , contestando che l'importo dei beni strumentali, analiticamente illustrati,concorresse alla esistenza dei presupposti impositivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
)
All'esito della discussione la Commissione ritiene preliminare un inquadramento della questione sotto il profilo giuridico, e per fare ciò occorre richiamare il contesto normativo nel quale si è inserita la nota pronuncia
21 maggio 2001 n.. 156 della Corte Costituzionale.
Con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 veniva istituita l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive
(di seguito IRAP), il cui presupposto, nel testo in vigore dal 26 maggio 1998 a seguito della modifica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 10 aprile 1998 n. 137, (art. 2) è “l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.”
Lo stesso articolo prevede poi che “l'attività esercitata dalla società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta”. Il successivo articolo 3 dello stesso decreto n. 446 individua quali soggetti passivi d'imposta, alla lettera c)
“le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del Testo
Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, “esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del medesimo Testo Unico”
Il richiamato art. 1, comma 1, del T.U. fornisce la qualificazione dei redditi da lavoro autonomo, quali “quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni”, precisando che “per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI”. Va in merito ricordato come i commi 2 e 3 dello stesso art. 49 individuino ipotesi di lavoro autonomo occasionale o comunque non abituale (la cui esclusione dalla sottoposizione all'IRAP è stata giudicata razionale dalla stessa Corte Costituzionale con la citata sentenza).
A seguito di numerose eccezioni di costituzionalità della disciplina in tema di IRAP la Corte Costituzionale interveniva con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 156 del 2001.
In essa la Corte osservava come “mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavori altrui.”
Da ciò si ricava da un lato che il carattere dell'organizzazione non è proprio ed esclusivo dell'impresa, dall'altro che l'autonoma organizzazione può sussistere per l'attività di lavoro autonomo, ma anche non essere riscontrabile pur in presenza del carattere dell'abitualità.
La pronuncia della Consulta precisava conseguentemente come fosse evidente che “nel caso in cui un'attività professionale (che) fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art.2, dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa”.
Questo ulteriore passaggio demanda al giudice del merito, ovvero alle Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali (oggi Corti di Giustizia), la elaborazione concettuale di quell'autonoma organizzazione richiesta dalla norma e la successiva verifica in concreto della sua esistenza nel caso specifico.
Sul punto non può condividersi quella giurisprudenza che ha ritenuto che “per produrre valore aggiunto non sono sempre indispensabili quantità anche minime di capitali o di lavoro altrui, ma può bastare la capacità di ottenere credito o la possibilità di procurarsi una propria clientela.”, così che “solo per i professionisti sprovvisti totalmente di propria organizzazione difetta il presupposto di applicabilità dell'IRAP” (Commissione
Tributaria Regionale Veneto 10 ottobre 2002 n. 82, che in applicazione di tali principi riteneva che sfuggisse all'applicazione dell'imposta solo il professionista che svolgeva l'intera sua attività a favore di associazioni, categorie, enti o altro).
Né appare convincente l'affermazione per la quale “una attività libero professionale è autonomamente organizzata se la stessa è svolta senza il coordinamento ed il controllo da parte di altri soggetti;
è invece attività libero professionale non autonomamente organizzata, quando, anche se esercitata da professionista regolarmente iscritto all'albo professionale, è indirizzata e controllata da altri, il rapporto professionale si sviluppa con il soggetto che coordina l'attività e non con il committente che ha richiesto la prestazione”
(Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna 23 ottobre 2002 n. 120, in fattispecie relativa ad attività di dottore commercialista).
Ritiene in modo più articolato questa Corte di Giustizia, in adesione a pregressa giurisprudenza di questa stessa Corte, che per assumere rilevanza ai fini della soggettività Irap l'autonomia organizzativa non può essere considerata con riferimento alla semplice sussistenza o meno di strumenti materiali e personali utilizzati dal professionista che rende personalmente la propria opera;
ma che questa debba constare anche di soggetti idonei, sia di fatto che per legge, ad amplificare, in tutto o in parte, quella stessa prestazione per cui ci si rivolge al lavoratore autonomo. L'organizzazione può essere poi qualificata come autonoma allorché sia in grado non solamente di amplificare l'opera del lavoratore autonomo, ma anche di sganciare, almeno potenzialmente, l'attività dell'organizzazione in sé considerata dall'attività dell'organizzatore. In questa logica i beni strumentali e personali, per quanto complessi e costosi, assumono una funzione meramente servile, così come l'opera di un dipendente che li faccia semplicemente funzionare.
In definitiva l'organizzazione è autonoma non perché è quantitativamente importante, ma perché è in grado di amplificare o spersonalizzare l'attività svolta e di generare ricchezza completando l'attività generatrice del valore aggiunto prodotto senza che l'apporto dell'organizzatore sia determinante;
così che nella prima ipotesi occorrerà verificare se gli elementi presi in considerazione determinino o meno questo effetto di amplificazione, mentre nella seconda ipotesi, allorché il lavoratore autonomo si avvalga della collaborazione di altri soggetti idonei di fatto e per legge a rendere la prestazione professionale anche in assenza del
“titolare” dell'attività, si potrà ritenere configurata de facto quella autonomia organizzativa di cui trattasi.
Una volta definito il concetto di autonoma organizzazione va osservato come nel caso di specie non siano state individuate da parte dell'Agenzia quelle condizioni tali da amplificare, quantomeno in parte, la prestazione e di generare un valore aggiunto rilevante ai fini Irap, atteso che non risulta dirimente l'entità dei corrispettivi, e non risulta fornito alcun ulteriore elemento per superare la decisione del primo giudice..
Da ciò emerge oggettivamente la irrilevanza, anche in considerazione dell'attività specifica in questione, avvocato, della organizzazione accessoria.
Le spese e competenze vanno integralmente compensate fra le parti in ragione della complessità della materia, delle divergenti posizioni giurisprudenziali in merito, sulla indubbia necessità di una valutazione caso per caso dei presupposti impositivi.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese e competenze del grado compensate
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
TT ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8091/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. IRAP ANNO 2020 PROT. N. 342182 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6427/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 8091/2024, la Agenzia Entrate di Napoli ha impugnato, nei confronti di
Resistente_1, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli n. 12990/2024.
Con istanza di rimborso presentata alla Direzione Provinciale II di Napoli - Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia il Sig. Resistente_1 aveva richiesto il rimborso delle imposte versate a titolo IRAP relativamente all'anno 2020, pari ad €. 5.485,85, oltre interessi. L'Ufficio aveva notificato alla parte il diniego del rimborso ed avverso tale diniego il contribuente aveva proposto ricorso sostenendo la legittimità del rimborso richiesto per l'assoluta carenza del presupposto impositivo nel caso in questione trattandosi della professione di avvocato e contestato l'assenza del requisito organizzativo dell'attività esercitata essendo la stessa svolta con i mezzi meramente essenziali al suo svolgimento e con uan sola dipendente.
La Agenzia Entrate si era costituita resistendo alla domanda.
La Corte di Giustizia di primo grado ha accolto nel merito il ricorso rilevando che “nel caso di specie, l'attività di avvocato è svolta dal ricorrente in modo personale, senza l'ausilio di dipendenti, eccetto la segretaria con contratto part time, o collaboratori esterni. Né si riscontrano elementi di organizzazione eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della stessa e quindi per la sua funzionalità.”
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia lamentando che la motivazione dei primi giudici, ovvero che non si riscontravano elementi di organizzazione eccedenti il minimo indispensabile non avesse indicato le ragioni della mancata sussistenza di tali elementi, soprattutto in considerazione della circostanza, già documentata dall'Ufficio nel primo grado del giudizio, del consistente valore dei beni strumentali dichiarati pari ad € 142.134,00. Aggiungendo poi che nel quadro RE del modello Unico presentato dal contribuente è risultato che questi nell'esercizio della sua professione ha dichiarato compensi pari rispettivamente per il
2020 di € 205.275,00 ed inoltre, ha dichiarato compensi a terzi non ben specificati;
e che inoltre relativamente al 2021 i compensi erano dichiarati per €. 173.543,00 ed il valore dei beni strumentali per € 143.392,00
Si è costituito il contribuente resistendo all'appello , contestando che l'importo dei beni strumentali, analiticamente illustrati,concorresse alla esistenza dei presupposti impositivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
)
All'esito della discussione la Commissione ritiene preliminare un inquadramento della questione sotto il profilo giuridico, e per fare ciò occorre richiamare il contesto normativo nel quale si è inserita la nota pronuncia
21 maggio 2001 n.. 156 della Corte Costituzionale.
Con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 veniva istituita l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive
(di seguito IRAP), il cui presupposto, nel testo in vigore dal 26 maggio 1998 a seguito della modifica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 10 aprile 1998 n. 137, (art. 2) è “l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.”
Lo stesso articolo prevede poi che “l'attività esercitata dalla società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta”. Il successivo articolo 3 dello stesso decreto n. 446 individua quali soggetti passivi d'imposta, alla lettera c)
“le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del Testo
Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, “esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del medesimo Testo Unico”
Il richiamato art. 1, comma 1, del T.U. fornisce la qualificazione dei redditi da lavoro autonomo, quali “quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni”, precisando che “per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI”. Va in merito ricordato come i commi 2 e 3 dello stesso art. 49 individuino ipotesi di lavoro autonomo occasionale o comunque non abituale (la cui esclusione dalla sottoposizione all'IRAP è stata giudicata razionale dalla stessa Corte Costituzionale con la citata sentenza).
A seguito di numerose eccezioni di costituzionalità della disciplina in tema di IRAP la Corte Costituzionale interveniva con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 156 del 2001.
In essa la Corte osservava come “mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavori altrui.”
Da ciò si ricava da un lato che il carattere dell'organizzazione non è proprio ed esclusivo dell'impresa, dall'altro che l'autonoma organizzazione può sussistere per l'attività di lavoro autonomo, ma anche non essere riscontrabile pur in presenza del carattere dell'abitualità.
La pronuncia della Consulta precisava conseguentemente come fosse evidente che “nel caso in cui un'attività professionale (che) fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art.2, dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa”.
Questo ulteriore passaggio demanda al giudice del merito, ovvero alle Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali (oggi Corti di Giustizia), la elaborazione concettuale di quell'autonoma organizzazione richiesta dalla norma e la successiva verifica in concreto della sua esistenza nel caso specifico.
Sul punto non può condividersi quella giurisprudenza che ha ritenuto che “per produrre valore aggiunto non sono sempre indispensabili quantità anche minime di capitali o di lavoro altrui, ma può bastare la capacità di ottenere credito o la possibilità di procurarsi una propria clientela.”, così che “solo per i professionisti sprovvisti totalmente di propria organizzazione difetta il presupposto di applicabilità dell'IRAP” (Commissione
Tributaria Regionale Veneto 10 ottobre 2002 n. 82, che in applicazione di tali principi riteneva che sfuggisse all'applicazione dell'imposta solo il professionista che svolgeva l'intera sua attività a favore di associazioni, categorie, enti o altro).
Né appare convincente l'affermazione per la quale “una attività libero professionale è autonomamente organizzata se la stessa è svolta senza il coordinamento ed il controllo da parte di altri soggetti;
è invece attività libero professionale non autonomamente organizzata, quando, anche se esercitata da professionista regolarmente iscritto all'albo professionale, è indirizzata e controllata da altri, il rapporto professionale si sviluppa con il soggetto che coordina l'attività e non con il committente che ha richiesto la prestazione”
(Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna 23 ottobre 2002 n. 120, in fattispecie relativa ad attività di dottore commercialista).
Ritiene in modo più articolato questa Corte di Giustizia, in adesione a pregressa giurisprudenza di questa stessa Corte, che per assumere rilevanza ai fini della soggettività Irap l'autonomia organizzativa non può essere considerata con riferimento alla semplice sussistenza o meno di strumenti materiali e personali utilizzati dal professionista che rende personalmente la propria opera;
ma che questa debba constare anche di soggetti idonei, sia di fatto che per legge, ad amplificare, in tutto o in parte, quella stessa prestazione per cui ci si rivolge al lavoratore autonomo. L'organizzazione può essere poi qualificata come autonoma allorché sia in grado non solamente di amplificare l'opera del lavoratore autonomo, ma anche di sganciare, almeno potenzialmente, l'attività dell'organizzazione in sé considerata dall'attività dell'organizzatore. In questa logica i beni strumentali e personali, per quanto complessi e costosi, assumono una funzione meramente servile, così come l'opera di un dipendente che li faccia semplicemente funzionare.
In definitiva l'organizzazione è autonoma non perché è quantitativamente importante, ma perché è in grado di amplificare o spersonalizzare l'attività svolta e di generare ricchezza completando l'attività generatrice del valore aggiunto prodotto senza che l'apporto dell'organizzatore sia determinante;
così che nella prima ipotesi occorrerà verificare se gli elementi presi in considerazione determinino o meno questo effetto di amplificazione, mentre nella seconda ipotesi, allorché il lavoratore autonomo si avvalga della collaborazione di altri soggetti idonei di fatto e per legge a rendere la prestazione professionale anche in assenza del
“titolare” dell'attività, si potrà ritenere configurata de facto quella autonomia organizzativa di cui trattasi.
Una volta definito il concetto di autonoma organizzazione va osservato come nel caso di specie non siano state individuate da parte dell'Agenzia quelle condizioni tali da amplificare, quantomeno in parte, la prestazione e di generare un valore aggiunto rilevante ai fini Irap, atteso che non risulta dirimente l'entità dei corrispettivi, e non risulta fornito alcun ulteriore elemento per superare la decisione del primo giudice..
Da ciò emerge oggettivamente la irrilevanza, anche in considerazione dell'attività specifica in questione, avvocato, della organizzazione accessoria.
Le spese e competenze vanno integralmente compensate fra le parti in ragione della complessità della materia, delle divergenti posizioni giurisprudenziali in merito, sulla indubbia necessità di una valutazione caso per caso dei presupposti impositivi.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese e competenze del grado compensate