Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01818/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Forrisi e Saverio Citera, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 5.8.2024, recante “ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, DPR 380/2001”;
- degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, ivi compreso il verbale del 26.7.2024 di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione predisposto dalla Polizia Municipale nonché la prefata ordinanza comunale n. -OMISSIS- del 5.4.2024, ove necessario;
nonché accertamento e declaratoria dell’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. TO RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
con l’evidenziato ricorso il sig. -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza (n. -OMISSIS- del 5.8.2024) recante “ ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, DPR 380/2001) emessa dal Comune di Amalfi a fronte della mancata ottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. n. -OMISSIS- del 5.4.2024 ” non impugnata, avente ad oggetto la “realizzazione, sul terrazzo pertinenziale dell’abitazione, di una struttura costituita da travi in legno a copertura di un’area adibita a servizio igienico a cielo aperto; la stessa, priva di copertura, è costituita da n. 5 travi verticali orizzontali, ha forma irregolare e dimensioni orientative pari a circa mt. 4,50 di lunghezza x una larghezza variabile tra mt. 1,67 e mt. 1 per una superficie complessiva di circa mq. 6,80 e altezza variabile da mt. 2,6 max e mt. 2,10 min.; la stessa è fissata alla base con piastre in ferro bullonate in parte al pavimento e in parte al preesistente muretto perimetrale del terrazzo”. L’interessato, in tale circostanza, ha rappresentato che “trattasi di un manufatto in legno non permanente, amovibile in un’ora, per difesa da ammaloramenti intonaci e pavimento causati da lavori piano sottostante, iniziali infiltrazioni d’acqua da bloccare, lavorando in urgenza e riparati da dilavamenti”;
il gravame è stato affidato a quattro distinti motivi così rubricati “1) Violazione di legge (artt. 3, e ss. l. 241/90; art. 31 dpr 380/2001; LRC. 35/87; LRC 16/2004; LRC 19/2001; d. lgs 42/2004; art. 832 c.c.; art. 97 cost). violazione della vigente strumentazione urbanistica ed edilizia comunale. violazione del giusto procedimento. eccesso di potere (difetto dei presupposti - difetto di istruttoria - Carenza di motivazione - travisamento - erroneità - perplessità - iniquità - sviamento); II) Violazione di legge (artt. 3, e ss. l. 241/90; art. 31 dpr 380/2001; lrc. 35/87; lrc 16/2004; lrc 19/2001; d. lgs 42/2004; art. 832 c.c.; art. 97 cost). violazione della vigente strumentazione urbanistica ed edilizia comunale. violazione del giusto procedimento. eccesso di potere (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – carenza di motivazione - travisamento - erroneità - perplessità - iniquità - sviamento); III) Violazione di legge (artt. 3, e ss. l. 241/90; art. 31 e 36 dpr 380/2001; lrc. 35/87; lrc 16/2004; lrc 19/2001; d lgs 42/2004; art. 832 c.c.; art. 97 cost). violazione del principio di proporzionalità. Violazione del giusto procedimento. eccesso di potere (difetto dei presupposti - difetto di istruttoria - carenza di motivazione - travisamento - erroneità - perplessità - iniquità - sviamento); IV) Violazione di legge (art. 7 L. 241/90). Eccesso di potere (difetto dei presupposti – carenza di istruttoria – illogicità – perplessità – travisamento - sviamento) ”;
Evidenziato che :
nel secondo motivo di ricorso, in particolare, il sig. -OMISSIS- ha lamentato la mancata valutazione da parte dell’Amministrazione circa l’attuale ineseguibilità dell’ordinanza di demolizione, perdurando il sequestro cautelare e preventivo disposto dal Tribunale Penale di -OMISSIS- con decreto n.-OMISSIS-;
per la soluzione della controversia occorre soffermarsi sui rapporti tra ordinanza di demolizione, ordinanza di acquisizione del bene al patrimonio comunale e/o di irrogazione della sanzione pecuniaria e sequestro penale degli immobili abusivi;
Valutato, in particolare, che sulla tematica si sono formati tre orientamenti:
- secondo una prima impostazione l’ordinanza di demolizione emessa su un immobile già oggetto di sequestro penale è nulla ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c., poiché impone al destinatario un obbligo giuridicamente impossibile da eseguire: non potendo l'inottemperanza essere sanzionata, non sono di conseguenza irrogabili neppure le sanzioni amministrative che ne derivano ai sensi dell’art. 31, comma 3 e 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001. Nel caso in cui, invece, l’ordinanza di demolizione venisse emanata (in tal caso, validamente) in un momento in cui il bene non fosse già sequestrato, ma lo divenisse successivamente e nella pendenza del termine assegnato per ottemperare all’ingiunzione, la conseguenza giuridica non sarebbe la nullità, bensì la inefficacia (v. Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 maggio 2017, n. 2337);
- un opposto orientamento, invece, a lungo prevalente sia nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 283), sia in quella penale (Cass. pen., Sez. III, 14 gennaio 2009, n. 9186), ha ritenuto che la pendenza di un sequestro penale costituisca un fatto del tutto irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, della sua eseguibilità e, quindi, della validità degli ulteriori provvedimenti sanzionatori che possono scaturirne. Detta impostazione, alla quale anche il Tribunale ha aderito con riguardo ai rapporti tra ordinanza di demolizione e sequestro penale, pone a carico del destinatario dell’ordine demolitorio l'onere di richiedere al giudice penale il dissequestro per poter ottemperare all'ordine medesimo. In quest’ottica, la misura cautelare penale non assume specifica rilevanza rispetto al procedimento amministrativo, in quanto il destinatario dell’ordine di demolizione avrebbe sempre la possibilità di conformarvisi o, quantomeno, di effettuarne il tentativo, richiedendo il dissequestro all’autorità giudiziaria competente (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 28 gennaio 2016 n. 283; Consiglio di Stato sez. IV 23 gennaio 2012 n.282);
- quanto ai rapporti tra ordinanza di demolizione e pendenza del sequestro penale, detto avviso è stato espresso di recente anche dal Tribunale il quale ha sottolineato che “ la vigenza del sequestro rilevi ai limitati fini “delle valutazioni di competenza circa l'eseguibilità materiale del provvedimento repressivo, atteso che soltanto il rigetto dell'istanza di dissequestro avanzata dal ricorrente integrerebbe un factum principis idoneo ad inibire l'ordine di demolizione e/o l'avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale” (in tal senso, da ultimo, TAR Campania, Salerno sez. II n. 389/2025; 202/2025; 1950/2023; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione I, n. 1629/2022).
- infine, si è formato un indirizzo intermedio, che condivide con il secondo l’impostazione per cui l'ordinanza di demolizione resti valida nonostante il provvedimento di sequestro, differenziandosene però nella parte in cui sostiene che la esecutività dell’ordinanza di demolizione resti sospesa fino al dissequestro dell'immobile (tra le tante, Cons. Stato, Sez. VII, 9 maggio 2025, n. 4003, Cons. Stato, Sez. VII, 09 giugno 2025, n.4978; Consiglio di Stato sez. VI, 23 marzo 2022, n. 2122; Consiglio di Stato sez. VI, 02 ottobre 2019, n. 6592; Consiglio di Stato sez. VI, 20 luglio 2018 n. 4418). In altre parole, il termine per ottemperare inizia a decorrere solo dopo la rimozione del vincolo penale, comportandone il differimento dal momento in cui il bene risulta dissequestrato, sicchè l’inottemperanza può essere contestata solo se il destinatario dell'ordinanza non ha adempiuto all'obbligo di demolizione entro 90 giorni dal dissequestro dell'immobile. A fondamento di tale impostazione si è osservato che la predicata irrilevanza del sequestro, ai fini del decorso del termine di ottemperanza, finisce, da un lato, con l’imporre al responsabile dell’abuso un obbligo di presentare l’istanza di dissequestro, che non è previsto dalla legge, e, dall’altro lato, con il pregiudicare il suo diritto, costituzionalmente garantito, alla difesa nel procedimento penale, che potrebbe essere esercitato, del tutto legittimamente, tramite una strategia incompatibile con l’istanza stessa.
Reputato che:
condividendo i più recenti indirizzi formatisi in proposito nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. VII n. 10137/2025; Sez. II n. 64/2026) il Collegio, pur richiamandosi quanto ai rapporti tra ordinanza di demolizione e sequestro penale alle proprie precedenti conclusioni in adesione al secondo dei tre citati orientamenti (TAR Campania, Salerno, sez. II n. 389/2025), reputa che le stesse non possano essere del tutto replicate con riguardo ai rapporti tra sanzione pecuniaria e sequestro penale. In tale ambito va dunque valorizzato il più recente e già citato terzo orientamento, definibile “intermedio”, secondo cui “ il vincolo derivante dal provvedimento di sequestro non incide sulla validità dell’ordine di demolizione, il cui oggetto resta possibile, sia dal punto di vista materiale sia, in assenza di un impedimento assoluto e definitivo, dal punto di vista giuridico, ma determina piuttosto il congelamento del termine per l’ottemperanza, dovendosi tenere conto dei vincoli derivanti dal provvedimento di sequestro ai fini della configurabilità dell’ulteriore e diverso illecito costituito appunto dall’inottemperanza ed in particolare della sua piena imputabilità, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, al destinatario dell’ordinanza di demolizione. Difatti, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. -OMISSIS- del 2023, ha chiarito che l'inottemperanza costituisce un illecito amministrativo omissivo “propter rem”, distinto dall'illecito originario della realizzazione dell'opera abusiva, oltre a comportare una novazione oggettiva dell'obbligo, visto che una volta acquisito il bene al patrimonio comunale, il responsabile non può più demolire l'opera, ma è tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'amministrazione per la demolizione d'ufficio”;
in definitiva, reputa il Collegio che la perduranza del sequestro (sia per rigetto che in assenza dell’istanza) non produca effetti sulla validità dell’ordinanza di demolizione; per converso, il termine per la rimessione in pristino, ai fini dell’acquisizione e dell’applicabilità della sanzione pecuniaria specificamente in discussione nel giudizio odierno non decorre sin quando l'immobile rimanga sotto sequestro;
consegue a quanto appena osservato che il sequestro penale ha attitudine ad inibire soltanto temporaneamente l'efficacia del provvedimento amministrativo repressivo, la quale è destinata a riespandersi, con le relative conseguenze ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 in caso di inottemperanza, solo una volta che il sequestro sia cessato.
Ritenuto, quindi, che in applicazione dei suesposti principi, sia fondato e vada accolto il correlato motivo di ricorso imperniato sull’attuale ineseguibilità dell’ordinanza di demolizione e sulla conseguente illegittimità della sanzione pecuniaria.
Evidenziato, in particolare che:
il ricorrente ha depositato il decreto di sequestro cautelare n. -OMISSIS-, da cui risulta che i beni de quibus sono stati sottoposti a sequestro penale e non sono stati oggetto di dissequestro;
gli anzidetti elementi indiziari risultano sufficienti a dimostrare la non eseguibilità, in concreto, del provvedimento di demolizione e la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato in questa sede, tenuto conto della disciplina di cui agli artt. 262 e 263 c.p.p. e della necessità di un provvedimento di dissequestro.
Considerato conclusivamente che il ricorso debba essere accolto risultando dirimente la fondatezza, in particolare, del suo II motivo;
Valutato, comunque, che la controvertibilità della questione a fondamento del disposto accoglimento non può che condurre all’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato per le ragioni e con gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente anche mediante l’individuazione dei luoghi di causa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
TO RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO RR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.