TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Roberta Manzon, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna pubblica udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5744/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile TRA
, cod. fisc. , rapp.to e difeso dall' avv. RUGGIERO Parte_1 C.F._1
ANTONIO
RICORRENTE
E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede CP_1 dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.3.24, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n. 14074/22 R.G. ed, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità). Si è costituito tempestivamente l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico CP_1 riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato invalidante nella misura del 63% motivando ampiamente sulle generali condizioni della perizianda e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo e dando atto delle patologie concretamente riscontrate. In ricorso, parte ricorrente ha eccepito che il CTU, nella precedente fase processuale, non aveva valutato adeguatamente le patologie riscontrate e le compromissioni funzionali che esse causavano in concreto.
Richiesti specifici chiarimenti sul punto al medesimo CTU, il giudicante li reputa convincenti e condivisibili per i motivi di seguito esposti. Invero, preliminarmente si osserva che non risulta certificata in atti alcuna diagnosi di malattia di
Still. Pur essendo stati prescritti esami di laboratorio specifici al fine di confermare il sospetto diagnostico, lo stesso non risulta ex actis. Peraltro, dei segni caratteristici di Malattia di Still (febbre a eziologia ignota, artralgia o artrite, iperleucocitosi ed eruzione cutanea caratteristica) la perizianda presenta solo la riferita artralgia, in assenza di eruzione cutanea, febbre ed iperleucocitosi. Per cui la CP_ classificazione in seconda classe funzionale (secondo le linee guida che comunque non sostituiscono le tabelle del D.M. 5/2/92) è del tutto apodittica anche perché il ctp non è stato nemmeno presente all'accesso e non ha potuto obiettivare l'entità delle limitazioni della mobilità del rachide lombare.
Nel caso de quo, il CTU ha riscontrato una “lieve limitazione funzionale del rachide lombare, assenza di contrattura dei muscoli paravertebrali, Lasegue negativo”, secondaria a patologia erniaria e, se provata, Malattia di Still. Valutare a parte la Malattia di Still, che determina nel caso di specie una analoga rachialgia, rappresenterebbe una doppia valutazione dello stesso deficit funzionale, cioè un grave errore medico legale, che il CTU ha ritenuto pertanto di non poter fare.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Alla luce di quanto esposto reputa il giudice di non disporre una nuova CTU nel presente giudizio, attesa la compiutezza ed analiticità delle valutazioni già espresse dal consulente in sede di note di risposta alle osservazioni dell'11.10.24 (cfr. note del CTU nel presente giudizio). Va infatti rilevato come la CTU non possa avere carattere esplorativo, di talchè l'assenza di documenti che comprovino una patologia, e le risultanze di una visita della parte che portino ad escludere la ricorrenza di essa, sono di per sé sufficienti a non accedere alle ulteriori richieste delle parti. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP parte istante va ritenuta invalida al 63%. Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Napoli, 07/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon