CASS
Sentenza 12 novembre 2020
Sentenza 12 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2020, n. 31853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31853 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL TO nato a [...] il [...] EL TR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/04/2020 del TRIBUNALE di LECCE Penale Sent. Sez. 5 Num. 31853 Anno 2020 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: ZAZA CARLO Data Udienza: 06/10/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato è i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. TO PE e IZ PE ricorrono avverso l'ordinanza del 17 aprile 2020 con la quale il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto dai PE avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce del 25 marzo 2020, reiettiva dell'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti dei predetti per il reato di associazione mafiosa, per intervenuta inefficacia della stessa in conseguenza del decorso del termine massimo di fase, pari a due anni, fra la sentenza di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del 23 giugno 2016 e la sentenza della Corte di appello del 11 luglio 2018 con la quale detta condanna era confermata. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge nell'acritico richiamo del provvedimento impugnato alla necessità, affermata con l'ordinanza reiettiva, di prolungare il termine di fase per il periodo di trentaquattro giorni, corrispondente alla sospensione dichiarata all'udienza del 2 maggio 2018 fino a quella del 6 giugno 2018 per adesione dei difensori all'astensione proclamata dall'organismo associativo di categoria, a fronte dei rilievi difensivi con i quali si osservava che la giurisprudenza di legittimità sul punto non era univoca, che le pronunce nel senso condiviso dalla Corte territoriale erano precedenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2018, dichiarativa dell'illegittimità dell'art.
2-bis legge 13 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui consentiva che il codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze interferisse con la disciplina della libertà personale nei procedimenti ove l'imputato si trova in stato di custodia cautelare, e che nella specie si tratta di udienza camerale in un procedimento svoltosi in primo grado con il rito abbreviato, nel quale la presenza del difensore non è obbligatoria;
censurando altresì il riferimento al passaggio della citata sentenza della Corte costituzionale, ove la stessa faceva salve le sospensioni disposte in relazione a rinvii su richiesta del difensore ovvero a causa della sia mancata presentazione o partecipazione, nell'illogica parificazione a queste ultime situazioni dell'esercizio del diritto di astensione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. E' manifestamente, infondata, in primo luogo, la censura di illegittimità del computo, ai fini del prolungamento del termine massimo di custodia cautelare, del periodo di sospensione del dibattimento dal 2 maggio al 6 giugno del 2018 per adesione dei difensori all'astensione proclamata dall'organismo associativo di categoria, sotto il profilo dell'asserita incertezza dell'orientamento giurisprudenziale sul punto all'epoca del rinvio di cui sopra. La computabilità di detta sospensione ai fini indicati ai sensi dell'art. 304, comma 7, cod. proc. pen. è in realtà oggetto di affermazione giurisprudenziale ampiamente maggioritaria (Sez. 5, n. 47193 del 17/07/2015, P.M. in proc. Boccia, Rv. 265328; Sez. 2, n. 41165 del 17/06/2015, Puca, Rv. 264656; Sez. 1, n. 623 del 18/12/2009, dep. 2010, Cammarata, Rv. 245989; Sez. 1, n. 1036 del 14/02/2000, Mazzocca, Rv. 215376), alla cui giustificata adesione da parte del Tribunale il ricorrente si limita ad opporre un unico precedente di segno contrario (Sez. 6, n. 36208 del 26/06/2014, Bruzzise, Rv. 260150), non contestando specificamente le argomentazioni dell'indirizzo prevalente sulla riconducibilità del caso in esame alle ipotesi di mancata presentazione dei difensori di cui al comma 1, lett. b) dello stesso articolo. Altrettanto manifestamente infondato, oltre che generico, è il riferimento dei ricorsi alla natura camerale del procedimento a carico dei PE ed alla conseguente facoltatività della presenza del difensore, che ignora quanto osservato nella sentenza impugnata sul costante indirizzo giurisprudenziale per il quale l'adesione del difensore all'astensione costituisce espressione dell'esercizio di un diritto che impone il rinvio anche delle udienze camerali a partecipazione non necessaria, il cui diniego integra nullità per mancata assistenza dell'imputato (Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Tibo, Rv. 263021; Sez. 1, n. 35855 del 07/05/2019, Zhorzholiani, Rv. 276993; Sez. 3, n. 8515 del 21/09/2018, dep. 2019, S, Rv. 275009; Sez. 5, n. 4819 del 17/11/2015, dep. 2016, Colli, Rv. 265928). Nel richiamare infine la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2- bis legge 12 giugno 1990, n. 146 (Corte cost., sent. n. 180 del 2018), nella parte in cui consentiva che il codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze, adottato il 4 aprile 2007 dall'organismo unitario dell'avvocatura, interferisse con la disciplina della libertà personale dell'imputato, i ricorrenti danno atto del rilievo del Tribunale sul contenere detta pronuncia un'espressa clausola per la quale rimanevano fermi i provvedimenti di sospensione dei termini di custodia cautelare precedentemente emessi in 3 conseguenza di rinvii dell'attività processuale richiesti dal difensore o disposti a causa della mancata presentazione o partecipazione dello stesso, fra i quali quello in esame. A questa argomentazione, tuttavia, i ricorrenti oppongono una generica doglianza di impossibilità di includere il caso dell'astensione del difensore in quelli di mancata presentazione o partecipazione del difensore, a fronte delle indicazioni chiaramente contrarie provenienti sia dalla giurisprudenza precedentemente citata in tal senso sia, soprattutto, dallo stesso contenuto della pronuncia della Corte costituzionale, dettata con riguardo al caso specifico della richiesta dell'imputato di procedere nonostante l'adesione del difensore all'astensione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 06/10/2020
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. TO PE e IZ PE ricorrono avverso l'ordinanza del 17 aprile 2020 con la quale il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto dai PE avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce del 25 marzo 2020, reiettiva dell'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti dei predetti per il reato di associazione mafiosa, per intervenuta inefficacia della stessa in conseguenza del decorso del termine massimo di fase, pari a due anni, fra la sentenza di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del 23 giugno 2016 e la sentenza della Corte di appello del 11 luglio 2018 con la quale detta condanna era confermata. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge nell'acritico richiamo del provvedimento impugnato alla necessità, affermata con l'ordinanza reiettiva, di prolungare il termine di fase per il periodo di trentaquattro giorni, corrispondente alla sospensione dichiarata all'udienza del 2 maggio 2018 fino a quella del 6 giugno 2018 per adesione dei difensori all'astensione proclamata dall'organismo associativo di categoria, a fronte dei rilievi difensivi con i quali si osservava che la giurisprudenza di legittimità sul punto non era univoca, che le pronunce nel senso condiviso dalla Corte territoriale erano precedenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2018, dichiarativa dell'illegittimità dell'art.
2-bis legge 13 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui consentiva che il codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze interferisse con la disciplina della libertà personale nei procedimenti ove l'imputato si trova in stato di custodia cautelare, e che nella specie si tratta di udienza camerale in un procedimento svoltosi in primo grado con il rito abbreviato, nel quale la presenza del difensore non è obbligatoria;
censurando altresì il riferimento al passaggio della citata sentenza della Corte costituzionale, ove la stessa faceva salve le sospensioni disposte in relazione a rinvii su richiesta del difensore ovvero a causa della sia mancata presentazione o partecipazione, nell'illogica parificazione a queste ultime situazioni dell'esercizio del diritto di astensione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. E' manifestamente, infondata, in primo luogo, la censura di illegittimità del computo, ai fini del prolungamento del termine massimo di custodia cautelare, del periodo di sospensione del dibattimento dal 2 maggio al 6 giugno del 2018 per adesione dei difensori all'astensione proclamata dall'organismo associativo di categoria, sotto il profilo dell'asserita incertezza dell'orientamento giurisprudenziale sul punto all'epoca del rinvio di cui sopra. La computabilità di detta sospensione ai fini indicati ai sensi dell'art. 304, comma 7, cod. proc. pen. è in realtà oggetto di affermazione giurisprudenziale ampiamente maggioritaria (Sez. 5, n. 47193 del 17/07/2015, P.M. in proc. Boccia, Rv. 265328; Sez. 2, n. 41165 del 17/06/2015, Puca, Rv. 264656; Sez. 1, n. 623 del 18/12/2009, dep. 2010, Cammarata, Rv. 245989; Sez. 1, n. 1036 del 14/02/2000, Mazzocca, Rv. 215376), alla cui giustificata adesione da parte del Tribunale il ricorrente si limita ad opporre un unico precedente di segno contrario (Sez. 6, n. 36208 del 26/06/2014, Bruzzise, Rv. 260150), non contestando specificamente le argomentazioni dell'indirizzo prevalente sulla riconducibilità del caso in esame alle ipotesi di mancata presentazione dei difensori di cui al comma 1, lett. b) dello stesso articolo. Altrettanto manifestamente infondato, oltre che generico, è il riferimento dei ricorsi alla natura camerale del procedimento a carico dei PE ed alla conseguente facoltatività della presenza del difensore, che ignora quanto osservato nella sentenza impugnata sul costante indirizzo giurisprudenziale per il quale l'adesione del difensore all'astensione costituisce espressione dell'esercizio di un diritto che impone il rinvio anche delle udienze camerali a partecipazione non necessaria, il cui diniego integra nullità per mancata assistenza dell'imputato (Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Tibo, Rv. 263021; Sez. 1, n. 35855 del 07/05/2019, Zhorzholiani, Rv. 276993; Sez. 3, n. 8515 del 21/09/2018, dep. 2019, S, Rv. 275009; Sez. 5, n. 4819 del 17/11/2015, dep. 2016, Colli, Rv. 265928). Nel richiamare infine la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2- bis legge 12 giugno 1990, n. 146 (Corte cost., sent. n. 180 del 2018), nella parte in cui consentiva che il codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze, adottato il 4 aprile 2007 dall'organismo unitario dell'avvocatura, interferisse con la disciplina della libertà personale dell'imputato, i ricorrenti danno atto del rilievo del Tribunale sul contenere detta pronuncia un'espressa clausola per la quale rimanevano fermi i provvedimenti di sospensione dei termini di custodia cautelare precedentemente emessi in 3 conseguenza di rinvii dell'attività processuale richiesti dal difensore o disposti a causa della mancata presentazione o partecipazione dello stesso, fra i quali quello in esame. A questa argomentazione, tuttavia, i ricorrenti oppongono una generica doglianza di impossibilità di includere il caso dell'astensione del difensore in quelli di mancata presentazione o partecipazione del difensore, a fronte delle indicazioni chiaramente contrarie provenienti sia dalla giurisprudenza precedentemente citata in tal senso sia, soprattutto, dallo stesso contenuto della pronuncia della Corte costituzionale, dettata con riguardo al caso specifico della richiesta dell'imputato di procedere nonostante l'adesione del difensore all'astensione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 06/10/2020