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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5611/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 00811720580
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4459/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa impugnava, dinanzi la Corte di Giustizia di Primo grado di Roma, il diniego tacito di rimborso opposto dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alle istanze presentate dalla stessa, quale società consolidante, per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020.
Nello specifico, oltre a sostenere la fondatezza delle proprie ragioni, la ricorrente, in subordine, domandava all'escussa Corte di sollevare questioni di legittimità costituzionale, stante il palese contrasto tra l'articolo
14, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, vigente ratione temporis con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
L'escussa Corte, con sentenza n. 4459/2024, rigettava il ricorso, avverso la quale ha proposto appello l'Ricorrente_1 spa, per le medesime ragioni sostanzialmente sostenute nel primo grado del giudizio.
Ritualmente si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale che ha controdedotto ai motivi di appello, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna alle spese di lite.
In data 2.12.2025, Ricorrente_1 spa, preso atto che con sentenza n. 75/2025, depositata in data 27.5.2025, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da altra Sezione di questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, confermando la legittimità dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 pro tempore vigente, ha depositato istanza di rinuncia al giudizio con richiesta di cessazione della materia del contendere e con integrale compensazione delle spese di lite.
Detta istanza è stata contestualmente firmata per accettazione anche dall'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che a seguito della rinuncia dell'appello da parte di Ricorrente_1 S.p.A. l'ufficio finanziario ha sottoscritto per accettazione la rinuncia al gravame così come proposto dall'appellante e, altresì, ha aderito alla compensazione delle spese di lite.
Il giudizio, pertanto, deve ritenersi estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vanno compensate come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5611/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 00811720580
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4459/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa impugnava, dinanzi la Corte di Giustizia di Primo grado di Roma, il diniego tacito di rimborso opposto dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alle istanze presentate dalla stessa, quale società consolidante, per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020.
Nello specifico, oltre a sostenere la fondatezza delle proprie ragioni, la ricorrente, in subordine, domandava all'escussa Corte di sollevare questioni di legittimità costituzionale, stante il palese contrasto tra l'articolo
14, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, vigente ratione temporis con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
L'escussa Corte, con sentenza n. 4459/2024, rigettava il ricorso, avverso la quale ha proposto appello l'Ricorrente_1 spa, per le medesime ragioni sostanzialmente sostenute nel primo grado del giudizio.
Ritualmente si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale che ha controdedotto ai motivi di appello, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna alle spese di lite.
In data 2.12.2025, Ricorrente_1 spa, preso atto che con sentenza n. 75/2025, depositata in data 27.5.2025, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da altra Sezione di questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, confermando la legittimità dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 pro tempore vigente, ha depositato istanza di rinuncia al giudizio con richiesta di cessazione della materia del contendere e con integrale compensazione delle spese di lite.
Detta istanza è stata contestualmente firmata per accettazione anche dall'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che a seguito della rinuncia dell'appello da parte di Ricorrente_1 S.p.A. l'ufficio finanziario ha sottoscritto per accettazione la rinuncia al gravame così come proposto dall'appellante e, altresì, ha aderito alla compensazione delle spese di lite.
Il giudizio, pertanto, deve ritenersi estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vanno compensate come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.