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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 868/2025 N. 675/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 18/2025, estensore giudice DOTT.SSA ZENAIDE CRISPINO, discussa all'udienza del 29.10.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
NI ), elettivamente domiciliato al numero di fax C.F._2
02.55012 lematico Email_1 presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MORELLI FABRIZIO , dell'avv. PASQUALE SICILIANI C.F._3
) e dell'avv. FRANCESCA ANNA MARIA DE NOVELLIS C.F._4
), elettivamente domiciliata in VIA DELLA POSTA 7 C.F._5
MILANO, presso i Difensori
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Nel merito: Dichiarare il licenziamento del signor nullo e per Parte_1
l'effetto condannare la CF: Controparte_2
con sede i suo P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore alla reintegrazione del signor Parte_1 nel posto di lavoro nonché alla corresponsione di tutte le r contributi previdenziali maturati medio tempore ai sensi dell'art. 18 co. 1 St. Lav. In subordine dichiarare il licenziamento illegittimo e condannare
[...]
CF: in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
1 legale rappresentante pro-tempore al pagamento a favore del signor
[...] della somma di € 95.787,10 oltre interessi e rivalutazione mone Pt_1 competenze previdenziali o la maggiore o minore somma che dovesse risultare in giudizio a titolo di indennità supplementare e di indennità sostitutiva del preavviso;
In ogni caso Condannare Controparte_2
CF: in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_1 gam imento del danno psicofisico favore del signor
[...] pari ad € 50.000,00 o della diversa somma accertata in corso di causa Pt_1 la restituzione dei beni di proprietà del signor Parte_1
Condannare CF: Controparte_2 P.IVA_1 con sede in a d rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno conseguente al disinvestimento di quanto segue: ordinary Shares, Preferred Shares Fixed Return Shares, Preferred Shares Compensatory Ratchet Shares 2, a favore del signor pari ad € 16.000,00 o della maggiore o minore somma Parte_1 accertata in corso di causa oltre interessi moratori e legali. Con vittoria di spese e competenze”.
PER LA PARTE APPELLATA
“nel merito, confermare integralmente la Sentenza n. 18/2025 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Zenaide Crispino nel procedimento sub RG 1442/2023 l'8 gennaio 2025; B. Nel merito, rigettare integralmente il ricorso in appello avversario e/o rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti, con ogni effetto di legge;
C. In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui la Sentenza n. 18/2025 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Zenaide Crispino nel procedimento sub RG 1442/2023 l'8 gennaio 2025 fosse modificata con conseguente corresponsione al Sig. Pt_1 esclusivamente dell'indennità sostitutiva del preavviso, che quest'ultima venga quantificata ai sensi delle previsioni del CCNL Dirigenti Industria applicato al rapporto di lavoro, fermo in ogni caso il rigetto integrale nel merito di tutte le altre domande ex adverso formulate, ivi incluse quelle risarcitorie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella presente memoria e in primo grado, con ogni effetto di legge;
D. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27.6.2025, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA aveva respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare, intimatogli da (di seguito, “ ) il Controparte_1 CP_2
agli addebiti ri mite contestazione del 14.4.2023 relativamente alla detenzione di materiale pornografico e file audio mp3, scaricati e conservati sul computer aziendale in violazione delle policy interne.
2 In particolare, il primo Giudice – dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di pagamento delle competenze di fine rapporto e di portabilità dell'utenza telefonica in uso al ricorrente in costanza di rapporto – aveva in primo luogo disatteso il rilievo, svolto dal ricorrente in ordine all'affermata carenza di potere del Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. di procedere al licenziamento, Persona_1 alla luce dei poteri allo stesso conferiti, quale amministratore delegato, dal C.d.A..
Questi, secondo la sentenza, avevano incluso l'“assunzione o licenziamento di dirigenti o altri dipendenti o collaboratori” entro il limite della “remunerazione annua lorda superiore a Euro 100.000,00 (centomila)” (cfr. vis. sub 6 res. pag. 9 lett. V).
A tale riguardo, era stato altresì rilevato nella motivazione come la r.a.l. di fosse stata pari ad € 90.000 e come il recesso fosse stato Pt_1 successivamente ratificato dal C.d.A..
Era stata altresì negata dal TRIBUNALE l'eccepita violazione del principio del ne bis idem, data la diversità dell'oggetto delle due contestazioni disciplinari, rivolte da la prima, in data 28.3.2023 relativamente alla Pt_1 CP_2 visualizzazione di pagine iconizzate di un sito pornografico tramite la condivisione dello schermo del suo p.c. personale, durante la riunione aziendale via teams del 21.3.2023 (seguita dall'irrogazione di sanzione conservativa poi revocata per ragioni procedurali); la seconda, sfociata nel licenziamento, concernente gli ulteriori addebiti sopra indicati, basati su successivi accertamenti peritali eseguiti sul dispositivo di proprietà aziendale.
Altrettanto infondate erano state ritenute dal primo Giudice le censure di tardività della contestazione disciplinare prodromica al recesso, in considerazione delle indagini di carattere tecnico, necessarie all'accertamento dei fatti.
La sentenza aveva, poi, escluso il carattere discriminatorio del licenziamento, lamentato dal ricorrente in primo grado con riferimento al proprio
“orientamento sessuale”, data l'inidoneità delle allegazioni svolte in proposito nell'atto introduttivo, limitate alla mancata punizione di altri dipendenti che avevano utilizzato mezzi personali per fini aziendali (come addebitato a con riferimento alla partecipazione alla riunione del 21.3.2023 tramite Pt_1 il proprio p.c.), ed al giudizio morale sotteso al recesso.
La lamentata valutazione di carattere etico era stata, infatti, ritenuta dal TRIBUNALE priva di esclusiva rilevanza nell'adozione del provvedimento espulsivo, alla luce delle contestazioni riferite all'utilizzo improprio della strumentazione aziendale in dotazione.
3 Era stata altresì valorizzata dal TRIBUNALE la qualifica dirigenziale del dipendente, con conseguente giustificatezza del licenziamento, in presenza di prova delle relative motivazioni, “entro i limiti esterni della non arbitrarietà e della non discriminazione”, non travalicati nel caso di specie.
Il primo Giudice aveva, poi, disatteso le doglianze di violazione del diritto alla privacy, avanzate da anche alla luce dell'art. 4 della legge 300/1970, Pt_1 avendo ritenuto quest'ultima disposizione inapplicabile al controllo operato nel caso di specie, in quanto di carattere “difensivo ovvero mirato poiché relativo ad uno specifico lavoratore ed attuato ex post”, a seguito del fondato sospetto dell'illecito comportamento, poi contestato disciplinarmente.
Nel merito, il TRIBUNALE aveva ritenuto gli addebiti provati “dalla relazione ispettiva sub 15 res.”, non avendo ravvisato “puntuali e specifiche censure” in ordine al suo contenuto.
Secondo la sentenza, tali accertamenti tecnici avevano segnalato “solo le evidenze successive all'assunzione del relative per lo più agli anni Pt_1
2022 e 2023” ed avevano evidenziato come anche i contenuti salvati nell'archivio “one drive” personale del dirigente fossero stati duplicati tramite la relativa sincronizzazione sul pc aziendale.
A riprova del disvalore delle condotte così accertate, era stato evidenziato nella motivazione come il materiale reperito avesse incluso “non solo immagini e video di stampo erotico ma anche disegni dello stesso genere ritraenti minorenni e contenuti assistiti da un certo grado di violenza” e fosse stato consultato anche durante la giornata lavorativa.
I comportamenti contestati avevano violato, ad avviso del primo Giudice, sia il codice di condotta di nelle parti relative al corretto uso della CP_2 strumentazione aziendale, anche a fini di sicurezza informatica, sia molteplici policy interne – note al ricorrente – recanti il divieto di accedere a dati, server o account per scopi diversi dallo svolgimento delle attività lavorative, specificamente riferito anche a materiale di carattere pornografico, con espressa comminatoria di licenziamento.
Su tali presupposti, la sentenza aveva affermato l'idoneità degli addebiti accertati a pregiudicare il vincolo fiduciario sotteso al rapporto, considerata anche la qualifica dirigenziale del lavoratore.
In ragione della soccombenza, era stato condannato alla rifusione Pt_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.015,00, oltre oneri e accessori di Legge.
La sentenza veniva censurata dall'appellante sotto molteplici aspetti.
In primo luogo, si denunciava l'errata valutazione del materiale probatorio, operata dal TRIBUNALE – in violazione degli artt. 115, 166, c.p.c., e 2697 c.c.
4 – per avere basato la propria decisione sulla perizia di parte convenuta, effettuata senza contradditorio ed espressamente contestata dal ricorrente in primo grado all'udienza dell'8.1.2025.
La genuinità dell'accertamento tecnico era stata, inoltre, pregiudicata, secondo dall'attivazione – ad opera di – del programma di controllo Pt_1 CP_2
CLIENT 7.4.1046”, installato er all'insaputa del lavoratore, prima dell'esecuzione della c.d. copia forense usata per l'accertamento tecnico.
A sostegno di tale doglianza, veniva ricordata nell'atto di appello la possibilità – per la datrice di lavoro – di esperire le verifiche, ritenute necessarie, tramite ATP.
Nell'ottica del gravame, la rilevanza probatoria della perizia di parte sarebbe stata subordinata al vaglio testimoniale – con prova diretta e contraria - nonchè all'eventuale verifica tramite CTU, oltre a dovere essere limitata alle risultanze risalenti al periodo intercorso fra il 21.3 ed il 14.4.2023, le uniche successive all'insorgenza del fondato sospetto, ai sensi dell'art. 4 SL.
Viceversa, lamentava il TRIBUNALE aveva utilizzato ai fini del Pt_1 decidere anche dati precedenti, acquisiti tramite l'accertamento del perito aziendale, il quale si era esteso – contrariamente a quanto affermato dalla sentenza – anche a file risalenti al 2010.
La pronuncia veniva altresì contestata per avere escluso la duplicazione delle contestazioni in modo – secondo – immotivato e contraddittorio, Pt_1 senza considerare come, già con la prima di esse, fosse stato ascritto al dirigente l'ingente traffico di dati informatici tramite la rete aziendale, che la seconda si era limitata a specificare in maggiore dettaglio.
Anche in punto tempestività, il TRIBUNALE avrebbe errato, ad avviso dell'appellante, nel sottovalutare il lasso temporale rilevante, individuandone la decorrenza iniziale dal 28.3.2023 – giorno della prima contestazione – anziché dal 21.3.2023, data in cui la società aveva appreso le modalità di utilizzo delle attrezzature aziendali, oggetto di addebito disciplinare.
A partire da tale momento, evidenziava aveva atteso 21 Pt_1 CP_2 giorni per il conferimento dell'incarico peritale al proprio tecnico di fiducia, avvenuto solo l'11.4.2023, dopo ripetuti accessi al p.c. – ritirato al dipendente fin dal 28.3.2023 – riferiti nella perizia alle date del 28, 29.3 e 3.4.2023, antecedenti all'esecuzione della c.d. copia forense usata per le verifiche tecniche, che erano conseguentemente da ritenersi inattendibili.
Parimenti censurabile sarebbe stata, secondo l'esclusione della Pt_1 natura discriminatoria del licenziamento, benché ente motivato con ragioni di carattere etico, in assenza del danno aziendale, cui la normativa aziendale condizionava il licenziamento per abusivo accesso a siti internet (anche pornografici).
5 A riprova di ciò, si ricordava nell'atto di appello come l'incarico conferito da al proprio perito fosse stato espressamente finalizzato alla ricerca di CP_2
“materiale pornografico” e come tutti gli altri dipendenti avessero impunemente utilizzato strumenti informatici non aziendali, con l'avallo dell'amministratore delegato Per_1
Nell'atto di impugnazione, si rimproverava altresì al TRIBUNALE di non essersi avveduto dell'assenza di addebiti specificamente riferiti al periodo intercorso fra il 21 e il 28.3.2023, né della contestazione di due soli accessi a siti pornografici durante l'attività lavorativa, durati pochi secondi, nella mattina del 17.10.2022.
Non vi sarebbero stati, pertanto, elementi per affermare – come era invece stato fatto nella sentenza – che l'attività ascritta al dirigente sarebbe “sovente avvenuta durante un orario lavorativo”.
criticava la pronuncia di primo grado anche per avere escluso la Pt_1 lamentata violazione della privacy, nonostante i controlli datoriali si fossero estesi ad epoche di molti anni antecedenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, anziché limitarsi ai giorni successivi all'insorgenza del sospetto, avvenuta solo il 21.3.2023.
Né il TRIBUNALE aveva considerato, proseguiva l'atto di appello, l'attivazione – compiuta da dopo la sospensione di – di una risposta CP_2 Pt_1 automatica, nte firma del dirigente, account di posta elettronica aziendale, riferita ad una insussistente assenza per ferie, con conseguente discredito nei confronti dei clienti dallo stesso seguiti.
Era stata altresì ingiustamente trascurata dalla sentenza, secondo la Pt_1 contestuale applicazione di un meccanismo di indirizzamento della posta in entrata all'amministratore delegato, senza preavviso ai mittenti, come attestato dagli allegati da 29 a 33 al ricorso di primo grado.
Condotte – quelle sopra descritte – secondo l'appellante contrarie alla disciplina dettata dal Garante della Privacy (come da all. 34, 35) ed in ogni caso al diritto costituzionale della dignità della persona ed al diritto alla riservatezza, previsto dal GDPR 679/2016, specialmente nell'ambito della tutela della sfera sessuale.
Nell'ottica del gravame, l'intrusione datoriale nella sfera privata del dirigente aveva illegittimamente travalicato le esigenze di tutela della sicurezza aziendale, nel caso di specie insussistenti, generando nello stesso ansia e turbamento, con conseguente obbligo risarcitorio ai sensi degli artt. 1218, 2043, 2049, 2051 c.c. e 82 GDPR 679/2016, da commisurarsi in via equitativa.
Con ulteriore doglianza, lamentava che il TRIBUNALE – nell'affermare Pt_1 la legittimità del licenziamento – non avesse considerato come il CCNL e il
6 regolamento aziendale non prevedessero il recesso per le condotte ascrittegli, in assenza di alcun pregiudizio alle sue prestazioni lavorative, oggetto di ripetuti apprezzamenti, o alla sicurezza aziendale.
Infatti, puntualizzava l'appellante, la maggior parte del materiale oggetto di contestazione era stata conservata su account personali e non acquisita tramite la rete della società.
Lo stesso denunciava, infine, l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di restituzione dei propri beni conservati sulla scrivania e nella cassettiera chiusa a chiave, negatagli da in modo a suo avviso illegittimo. CP_2
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata Pt_1 sentenza, dichiarasse la nullità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria piena ai sensi dell'art. 18 co. I SL o, in subordine, la sua illegittimità, con conseguente condanna della società al pagamento di € 95.787,10 a titolo di indennità supplementare e sostitutiva del preavviso, nonché – in ogni caso – al risarcimento del danno psicofisico pari ad € 50.000,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, nonché di quello conseguente al disinvestimento delle partecipazioni societarie, pari ad € 16.000,00, oltre interessi “moratori e legali”, ed alla restituzione dei predetti beni di sua proprietà, con vittoria di spese e competenze.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 17.10.2025, eccependo la violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
sosteneva, in particolare, l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 437, CP_2
c.p.c., delle argomentazioni svolte dalla controparte in ordine alla presenza del software “Tarium client” sul computer aziendale in dotazione, poiché mai formulate in primo grado e, pertanto, introduttive di un argomento estraneo al thema decidendum della prima fase processuale.
In subordine, la società domandava la determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, eventualmente riconosciuta all'appellante, ai sensi del CCNL Dirigenti Industria applicato al rapporto di lavoro, fermo in ogni caso il rigetto integrale nel merito di tutte le altre domande ex adverso formulate, ivi incluse quelle risarcitorie, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 29.10.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
__________________
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata, relativa alla inammissibilità dell'appello per difformità dell'atto rispetto ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve
7 indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche – ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto da contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 Pt_1
parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
8 Il gravame, per quanto certamente ammissibile, non può tuttavia trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
All'esame dei motivi di appello giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda oggetto di causa, con specifico riguardo ai passaggi rilevanti ai fini della decisione.
Il 21.3.2023, durante un meeting aziendale on line a livello internazionale, cui il dirigente partecipava mediante il proprio p.c. personale, venivano Pt_1 condivise tramite video alcune icone con immagini pornografiche, presenti sul suo schermo.
Tramite contestazione del 28.3.2023, veniva instaurato, relativamente a tale episodio, un primo procedimento disciplinare, con contestuale sospensione e immediato ritiro del p.c. aziendale (v. doc. 6 ric. I gr.), sfociato nell'irrogazione della sospensione per tre giorni, poi revocata per mancato espletamento della richiesta audizione a difesa (v. doc. 28 ric. I gr.).
A seguito di incarico conferito da il 12.4.23, all'agenzia specializzata CP_2
4N6 S.r.l. (doc. 4, conv. I gr.) ffettuata un'analisi del dispositivo aziendale, i cui esiti venivano trasfusi in una relazione, che riportava un'ingente presenza di materiali pornografici, fruiti con varie modalità (doc. 15, conv. I gr.).
Ne seguivano: la contestazione disciplinare del 14.4.23 (doc. 11 ric. I gr.); la formulazione di giustificazioni del 19.4.23 (doc. 12); l'audizione a difesa del 26.4.23; infine, il 28.4.2023, il licenziamento di per giusta causa. Pt_1
1)
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le censure, avanzate nel primo motivo di gravame con riguardo alla rilevanza probatoria, attribuita dal TRIBUNALE a detta perizia di parte e sopra sintetizzate, non siano condivisibili.
Occorre, anzitutto, rilevare come le doglianze relative all'attivazione – ad opera di – del programma di controllo “TARIUM CLIENT 7.4.1046”, prima CP_2 de e della c.d. copia forense usata per l'accertamento tecnico, siano effettivamente tardive, in quanto non tempestivamente avanzate da Pt_1 in primo grado, come correttamente rilevato dall'odierna appellata.
In tale fase processuale, il ricorrente si era, infatti, limitato, con riguardo alla perizia in esame, a contestazioni del tutto generiche e limitate al mancato deposito della copia forense a fini difensivi, senza formulare alcuna specifica censura sul contenuto dell'elaborato (v. verb. ud. 9.1.2024).
Prima ancora, nessuna specifica obiezione sul merito degli accertamenti peritali
– seppure ben noti a – era stata articolata nel ricorso introduttivo di Pt_1 primo grado, in cui egli si è detto discriminato per ragioni di “orientamento
9 sessuale” ed ha lamentato violazioni della propria privacy, senza compiere dettagliati rilievi in ordine al contenuto degli addebiti.
Né può fondatamente lamentare di non essere stato reso edotto, nella Pt_1 fase st le, delle risultanze dell'accertamento tecnico e di non avere potuto interloquire al riguardo nell'esercizio del proprio diritto di difesa.
Al contrario, alle pagine 65 e seguenti dell'elaborato, vengono analiticamente confutate le deduzioni svolte dall'odierno appellante nell'audizione del 26.4.2023 e quelle formulate dal suo legale nella lettera del 19.4.2023, le quali dimostrano la piena cognizione delle verifiche svolte e dei relativi esiti.
Nella medesima udienza di primo grado, poi, l'esame del p.c. da parte dell'azienda in data 29.3, tramite il citato software, prima della perizia, veniva evidenziato ai soli fini della tempestività (tema che verrà di seguito esaminato), senza alcuna menzione di possibili alterazioni dei contenuti e dei dati relativi al traffico, mai specificamente negato da sotto l'aspetto Pt_1 fattuale.
Giova fin d'ora evidenziare come lo stesso avrebbe avuto tutti gli elementi per svolgere, in proposito, specifiche contestazioni, essendo risultato che la gran parte dei documenti oggetto di contestazione fosse stata salvata su suoi personali archivi in cloud (quali “GOOGLE DRIVE” e “ONE DRIVE”), ai quali egli aveva – pertanto – conservato libero accesso.
A tale riguardo, nelle difese del 19.4.23 (doc. 12 ric. I gr.), si limitava Pt_1 ad affermare che le immagini “da voi dichiarate presenti sul computer non sono scaricate, ma presenti su GOOGLE DRIVE e ONE DRIVE (spazi in cloud), luoghi esterni privati del sig. : deduzioni che non tengono conto del Pt_1 fatto – chiarito dalla perizia testato sotto l'aspetto tecnico – che la sincronizzazione di tali archivi sul p.c. aziendale vi aveva riversato il loro intero contenuto.
Analoghe considerazioni possono compiersi con riguardo ai siti web, cui è risultato associato un account personale (pornbay.org, pornolab.net, pornworld.com), accessibili da qualsiasi dispositivo tramite le proprie credenziali.
Altrettanto incontestate sono rimaste le allegazioni, compiute dalla società convenuta in primo grado relativamente alla comunicazione al personale – compreso – delle policy aziendali in materia di privacy, che Pt_1 prevedevano la possibile verifica sui dispositivi in dotazione, con raccolta di
“dati tecnici e di connessione - indirizzo IP, log, dati ID del dispositivo, log dell'utilizzo del dispositivo, log del traffico, log delle chiamate o qualsiasi altro dato tecnico", a fini di sicurezza informatica, sicuramente rilevanti nel caso di specie.
10 In particolare, l'odierno appellante mai ha negato che le relative informative fossero presenti nella bacheca aziendale, né di avere ricevuto la trasmissione delle Policy tramite la mail inviata dal team compliance a tutti i dipendenti, il 22 aprile 2022 (doc. 14, conv. I gr.).
In particolare, l'informativa aziendale del 2020 in materia di privacy prevedeva testualmente la possibilità di “implementare sistemi automatici o non automatici di monitoraggio delle attività sui nostri sistemi o dell'accesso a determinate informazioni, come le registrazioni dei vostri file o le vostre e- mail”, incluse “l'identificazione e l'autenticazione di individui che utilizzano un sistema specifico o che accedono tramite internet ad alcune informazioni specifiche per evitare abusi, gestire l'accesso alle nostre strutture (anche tramite video-monitoraggio), prevenire e indagare su frodi o sospetti di frode, spionaggio industriale, violazioni di dati e altre situazioni che potrebbero comportare una violazione della legge”, “anche nel contesto del lavoro a domicilio”.
non può, quindi, fondatamente lamentare la mancata previa Pt_1 informazione della possibilità di controlli sull'utilizzo dei dispositivi e dei sistemi informatici aziendali, come egli ha fatto a pag. 13 del ricorso di primo grado.
L'accertamento tecnico compiuto da risulta, poi, del tutto conforme CP_2 ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stato esperito a seguito del sorgere di un legittimo sospetto in ordine alle violazioni disciplinari sottese al licenziamento, determinato dall'evento del 21.3.2023.
La verifica, sia pure estesa all'intero contenuto del dispositivo, ha – tuttavia – consentito il reperimento di dati rilevanti, successivi a tale data e anteriori al giorno di ritiro del p.c., avvenuto il 28.3.23.
Ad esempio, alle pagine nn. 18, 20, 30, 32, 33, 56, 60, 61 dell'elaborato (doc. 15 conv. I gr., cit.), risultano accessi a contenuti chiaramente pornografici (video e foto), ed utilizzazioni di software non installati né autorizzati dalla società, compiuti nell'arco temporale intercorso fra il 21 ed il 28.3.2023, ed in particolare:
- a pag. 18, il 27.3.2023, alle ore 17:29:23;
- a pag. 20, il 27.3.2023, alle ore 17:29:06;
- a pag. 30, il 27.3.2023, alle ore 17:41:47;
- a pag. 32, il 27.3.2023, alle ore 17:42:02;
- a pag. 33, il 27.3.2023, alle ore 17:41:12;
- a pag. 56, il 22.3.2023, alle ore 08:52:54 ed il 24.3.2023, alle ore 08:20:03 (uso di EL);
- a pag. 60, il 27.3.2023, alle ore 17:55:20 (creazione di fotografia, di provenienza - “source” – EL”);
- a pag. 61, il 27.3.2023, alle ore 17:55:19 (idem c.s.).
Del resto, mentre sono stati svolti in udienza rilievi in ordine all'installazione del software VLC, nessuna specifica contestazione è stata formulata con
11 riguardo all'utilizzo degli altri, pure oggetto di contestazione, quali EL e FA EW, come osservato – in risposta alle difese svolte dal legale nella già citata missiva del 19.4.2023 – a pag. 66 dell'elaborato.
I dati sopra indicati evidenziano, inoltre, come nessuna censura possa rivolgersi alle verifiche tecniche, esperite dalla parte datoriale, sotto l'aspetto temporale: infatti, se è vero che alcune delle immagini risultano create in epoca molto antecedente ai fatti di causa;
tuttavia, l'accertamento esperito ha consentito di rilevare accessi alle stesse, compiuti dall'utente nel periodo rilevante.
Periodo, come sopra osservato, successivo al sorgere del legittimo sospetto in capo alla società datrice di lavoro, e – pertanto – valutabile a fini disciplinari secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui “i controlli difensivi posti in essere dal datore di lavoro, anche in forma tecnologica, devono essere finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o all'evitare comportamenti illeciti e possono essere effettuati solo in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito” e “devono riguardare dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto” (Cass. 13.1.2025, n. 807; nello stesso senso, ad es., Cass. 26.6.2023, n. 18168).
Anche limitatamente ai fatti compresi nel limitato periodo sopra indicato, gli addebiti risultano pienamente idonei ad integrare la giusta causa di recesso, sia sotto l'aspetto generale che con specifico riguardo alle previsioni delle policy aziendali.
Il relativo dato numerico va, infatti, apprezzato in relazione alla brevità dell'arco temporale di riferimento (pari ad una settimana), tale da evidenziare una frequenza ed abitualità idonea a pregiudicare l'affidamento nell'osservanza degli obblighi connessi al rapporto lavorativo per il futuro.
Ciò anche alla luce dell'episodio del 21.3.2023, nonostante il quale a Pt_1 distanza di pochi giorni, ha proseguito la fruizione di materiali pornografici tramite il p.c. in dotazione.
Il disvalore di tale condotta è, poi, accentuato dalle sue potenzialità dannose sotto l'aspetto della sicurezza informatica dei sistemi aziendali, messa a repentaglio da accessi a siti non autorizzati, di incerta natura.
In casi analoghi a quello oggetto di causa, il Supremo Collegio ha più volte ribadito la legittimità del licenziamento basato sull'accesso a materiali pornografici tramite i dispositivi aziendali, in contrasto con le disposizioni datoriali, accertato tramite verifiche tecniche compiute dal datore di lavoro nel rispetto dei “principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza” e della
“libertà e dignità dei lavoratori” (Cass. 3.11.2016, n. 22313; Cass. 11.8.2014, n. 17859; Cass. 22.9.2021, n. 25732).
12 Principi certamente non violati nel caso di specie, in cui le indagini attuate dalla società, pienamente motivate dal concreto sospetto insorto a seguito dell'episodio del 21.3.2023 e dai plurimi possibili profili di rischio per la sicurezza informatica, dallo stesso evidenziati, sono risultati di fatto limitati al materiale pornografico, senza esame né divulgazione di ulteriori contenuti di carattere personale.
Come già rilevato, l'estensione temporale dei controlli è risultata strettamente connessa all'esigenza di verificare il compimento di attività non consentite durante il periodo rilevante a fini di causa, al quale va – poi – naturalmente limitata la verifica finalizzata alla valutazione della legittimità del recesso, in conformità coi richiamati insegnamenti giurisprudenziali.
Verifica che evidenzia la correttezza dell'operato di anche luce delle CP_2 specifiche disposizioni interne, sulle quali si tornerà nell'esame del settimo motivo di appello, al quale si rinvia.
2)
Altrettanto infondata appare la seconda censura, relativa alla lamentata violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alla pregressa contestazione disciplinare del 28.3.23, relativa all'episodio del 21.3.23.
Non è, infatti, ravvisabile alcuna duplicazione fra gli addebiti, rivolti a Pt_1 con tale atto, relativi ad atti compiuti tramite il suo p.c. personale nel corso della citata riunione telematica, e quelli sottesi al licenziamento, formulati con la successiva contestazione del 14.4.2023, relativi al traffico di dati non consentiti sul diverso dispositivo aziendale.
A quest'ultimo riguardo, nella prima contestazione si limitava a CP_2 prospettare la necessità di “ulteriori accertamenti da parte della Società al fine di verificare eventuali violazioni delle nostre policy, da cui possano derivare danni al patrimonio aziendale della Società”, riservandosi successive verifiche senza – tuttavia – formulare in proposito alcun addebito disciplinare.
L'esclusione, ad opera del TRIBUNALE, dell'affermata consumazione del potere sanzionatorio datoriale appare, pertanto, del tutto aderente al quadro probatorio formatosi nel giudizio e ai principi che regolano il procedimento disciplinare.
3)
A non diverse conclusioni deve giungersi sotto l'aspetto della tempestività, trattato dall'appellante nel terzo motivo di gravame, nel quale si critica l'individuazione della data di riferimento nel 28.3.23 – giorno di ritiro del p.c. aziendale – anziché nel 21.3.23, data di insorgenza del primo sospetto, rispetto alla quale l'instaurazione del procedimento disciplinare sfociato nel recesso sarebbe stata, ad avviso di intempestiva. Pt_1
13 Tale doglianza non tiene conto dell'evidente complessità degli accertamenti tecnici compiuti dalla datrice di lavoro, con cadenze temporali certamente improntate – compatibilmente con la specifica natura delle verifiche – alla celerità funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa, nonché alla tutela degli interessi aziendali, con particolare riguardo alla sicurezza informatica.
Infatti, il primo evento critico, avvenuto il 21.3.23, è stato seguito – a distanza di soli sette giorni – dall'acquisizione del dispositivo aziendale: dopo di che, in meno di due settimane, è stata individuata l'agenzia competente all'espletamento degli accertamenti, il cui contenuto tecnico e la cui delicatezza hanno ragionevolmente richiesto una scelta oculata, ed è stato conferito il relativo incarico, eseguito in tempi del tutto contenuti, considerato che l'elaborato finale risulta datato 20.4.2023 (doc. 15, conv. I gr.).
Occorre, in proposito, considerare anche gli approfondimenti resi necessari dalle deduzioni difensive svolte, nella fase stragiudiziale, dall'Avv.to Marco Pazzini, legale di tramite lettera del 9.4.2023 (doc. 12, ric. I gr.). Pt_1
Si legge, infatti, alla pag. 1 dell'elaborato, come quest'ultima, ricevuta tale comunicazione, abbia richiesto all'agenzia “di svolgere approfondimenti al fine di: verificare se il Soggetto ha usufruito di contenuti pornografici attraverso il notebook aziendale;
elencare i programmi installati nel notebook aziendale e verificare l'uso di software/applicazioni non autorizzate tramite il notebook aziendale;
verificare se sono presenti immagini pornografiche all'interno del computer aziendale, su Google Drive e su One Drive”.
Il diritto di difesa si è, quindi, potuto pienamente esplicare anche nel corso delle verifiche tecniche, all'esito delle quali i rilievi difensivi sono stati correttamente vagliati e confutati dagli esperti incaricati.
Immediatamente dopo, il 26.4.2023, si è svolta l'audizione di le Pt_1 argomentazioni, da quest'ultimo svolte in tale occasione, sono state compiutamente riportate nell'elaborato ed a ciascuna di esse è stata data specifica risposta ad opera dei tecnici incaricati.
Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare appaiono, pertanto, pienamente conformi al principio di tempestività, nonché alle esigenze di tutela del diritto di difesa dell'interessato.
4)
Del tutto prive di fondamento appaiono, poi, le censure svolte dall'appellante sotto l'aspetto della lamentata discriminatorietà del licenziamento, in quanto – a suo avviso – motivato da ragioni “etiche”, evidenziate dalla ricerca, demandata ai periti incaricati, del solo materiale di natura pornografica.
14 L'oggetto delle verifiche tecniche appare, infatti, pienamente conforme alla natura del sospetto sorto dall'episodio del 21.3.2023, relativo – appunto – alla visualizzazione di contenuti del predetto genere nel corso della riunione aziendale telematica.
L'esigenza del conseguente accertamento tecnico emerge, non già dai lamentati intenti punitivi delle personali convinzioni morali del dirigente, bensì da specifiche disposizioni datoriali, che vietano – e come si vedrà sanzionano con il licenziamento – l'accesso a materiale pornografico tramite le attrezzature aziendali.
Del resto, come si è visto, il Supremo Collegio ha costantemente ritenuto condotte di tale genere passibili della massima reazione disciplinare, alla luce – non certamente di un'ottica discriminatoria – bensì dei generali principi di correttezza cui deve improntarsi l'esecuzione del rapporto di lavoro.
Occorre, infatti, evidenziare come non sia stato sanzionato, nel caso di specie, un comportamento individuale extralavorativo, bensì l'utilizzo del dispositivo e delle infrastrutture di proprietà della Società per il compimento degli atti oggetto di addebito, i quali si inseriscono – pertanto – nell'ambito lavorativo e nel potere conformativo del datore di lavoro.
Non risulta, così, in alcun modo censurato l'”orientamento sessuale” (v. ric. I gr.) del soggetto, sotto l'aspetto dell'uso di materiale pornografico, bensì la condotta dallo stesso tenuta nella sua qualità di dipendente, con particolare riferimento all'utilizzo di attrezzature, assegnategli in dotazione all'esclusivo fine dell'espletamento delle proprie prestazioni.
5)
Perdono, in tale quadro, qualsiasi rilevanza le censure relative ai tempi di accesso al materiale pornografico, la cui estraneità all'orario lavorativo è stata evidenziata nel quinto motivo di appello.
Anche prescindendo dalla scarsa pertinenza di tali rilievi alla qualifica dirigenziale di alla quale non si attaglia la generale nozione di orario Pt_1 lavorativo vali personale non dirigente, trattasi – infatti – di aspetto del tutto ininfluente a fronte della titolarità datoriale degli strumenti utilizzati per le attività oggetto di addebito, nonché (giova ribadirlo) dei conseguenti rischi per la sicurezza dei sistemi aziendali.
6)
Va, del pari disatteso il sesto motivo di gravame, con cui si lamenta l'esclusione, ad opera del TRIBUNALE, delle violazioni della privacy ricondotte da all'estensione delle verifiche tecniche ad epoca antecedente il Pt_1 rap rativo ed all'attivazione della risposta automatica sul suo account
15 di posta aziendale, con reindirazzamento delle mail in entrata all'A.D., dal momento della sospensione, decorsa dal 28.3.2023.
Quanto al primo di tali aspetti, la continenza e correttezza delle verifiche tecniche sotto l'aspetto temporale è già stata sopra rilevata, unitamente alla necessaria limitazione della rilevanza disciplinare ai soli fatti successivi all'insorgere del sospetto, avvenuto il 21.3.2023.
Con riguardo alla posta elettronica, la condotta datoriale – pacificamente limitata all'account aziendale adibito alla sola corrispondenza pertinente al rapporto di lavoro – appare pienamente conforme e proporzionata alle esigenze connesse alla normale prosecuzione dell'operatività aziendale, considerate anche le responsabilità dirigenziali del dipendente sospeso.
Peraltro, il reindirizzamento al solo vertice societario – l'Amministratore delegato – ha escluso qualsiasi indebita divulgazione, limitando l'inoltro della corrispondenza del dirigente ad un'unica figura sovraordinata, organicamente identificabile nella stessa parte datoriale e, come tale, dotata di competenza decisionale in ordine alla funzione direttiva, momentaneamente sospesa.
Né la risposta automatica, con cui si riferiva della fruizione di un periodo di ferie – doc. 29-33 ric. I gr. – appare dotata del benché minimo contenuto lesivo della figura di il quale non ha, peraltro, in alcun modo dedotto Pt_1
e provato di averne un concreto pregiudizio alla propria immagine professionale.
Essa risulta, al contrario, rispettosa della sua sfera soggettiva, in quanto volta a spiegare esternamente l'assenza del dirigente, senza renderne note le reali motivazioni. 7)
La tesi, sostenuta nel settimo motivo di gravame, secondo cui il licenziamento non sarebbe stato consentito dalle disposizioni contrattuali collettive e aziendali, per addebiti del tipo oggetto di causa, è smentita documentalmente dalle policy datoriali, pacificamente note a che – invece – lo Pt_1 prevedevano espressamente per il traffico pornografico, stabilendo che “il (solo) tentativo di accedere, scaricare o trasmettere materiale pornografico, …
, effettuato al di fuori delle legittime esigenze aziendali (ad esempio, obblighi contrattuali), sarà considerato una grave scorrettezza, che può comportare il licenziamento” (v. doc. 9 conv. I gr.).
È, del resto, noto come la tipizzazione contenuta nel CCNL abbia valenza solo esemplificativa, non limitando l'ambito delle condotte incompatibili con il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, tanto più alla luce dell'elevata responsabilità connessa alla qualifica dirigenziale ed al conseguente alto grado di affidamento, riposto dalla Società nel proprio dipendente.
16 È, in proposito, consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie” (Cass. 12.11.2021, n. 33811; conf. Cass. 19.8.2020, n. 17321).
8)
Passando all'ottavo e ultimo motivo di gravante, ritiene il Collegio che le censure relative alla domanda restitutoria dei beni, lasciati da sulla Pt_1 scrivania e nella cassettiera dell'ufficio, non colgano nel segno.
Osta all'accoglimento di tale richiesta la sua assoluta genericità in ordine alla natura dei beni in questione, tale da impedire alcuna pronuncia di condanna al riguardo.
Manca, infatti, nel ricorso di primo grado alcuna specifica indicazione in ordine agli oggetti presenti nei locali aziendali, dei quali aveva inteso tornare Pt_1 in possesso.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 18/2025 del Tribunale di MONZA;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo) 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 18/2025, estensore giudice DOTT.SSA ZENAIDE CRISPINO, discussa all'udienza del 29.10.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
NI ), elettivamente domiciliato al numero di fax C.F._2
02.55012 lematico Email_1 presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MORELLI FABRIZIO , dell'avv. PASQUALE SICILIANI C.F._3
) e dell'avv. FRANCESCA ANNA MARIA DE NOVELLIS C.F._4
), elettivamente domiciliata in VIA DELLA POSTA 7 C.F._5
MILANO, presso i Difensori
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Nel merito: Dichiarare il licenziamento del signor nullo e per Parte_1
l'effetto condannare la CF: Controparte_2
con sede i suo P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore alla reintegrazione del signor Parte_1 nel posto di lavoro nonché alla corresponsione di tutte le r contributi previdenziali maturati medio tempore ai sensi dell'art. 18 co. 1 St. Lav. In subordine dichiarare il licenziamento illegittimo e condannare
[...]
CF: in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
1 legale rappresentante pro-tempore al pagamento a favore del signor
[...] della somma di € 95.787,10 oltre interessi e rivalutazione mone Pt_1 competenze previdenziali o la maggiore o minore somma che dovesse risultare in giudizio a titolo di indennità supplementare e di indennità sostitutiva del preavviso;
In ogni caso Condannare Controparte_2
CF: in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_1 gam imento del danno psicofisico favore del signor
[...] pari ad € 50.000,00 o della diversa somma accertata in corso di causa Pt_1 la restituzione dei beni di proprietà del signor Parte_1
Condannare CF: Controparte_2 P.IVA_1 con sede in a d rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno conseguente al disinvestimento di quanto segue: ordinary Shares, Preferred Shares Fixed Return Shares, Preferred Shares Compensatory Ratchet Shares 2, a favore del signor pari ad € 16.000,00 o della maggiore o minore somma Parte_1 accertata in corso di causa oltre interessi moratori e legali. Con vittoria di spese e competenze”.
PER LA PARTE APPELLATA
“nel merito, confermare integralmente la Sentenza n. 18/2025 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Zenaide Crispino nel procedimento sub RG 1442/2023 l'8 gennaio 2025; B. Nel merito, rigettare integralmente il ricorso in appello avversario e/o rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti, con ogni effetto di legge;
C. In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui la Sentenza n. 18/2025 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Zenaide Crispino nel procedimento sub RG 1442/2023 l'8 gennaio 2025 fosse modificata con conseguente corresponsione al Sig. Pt_1 esclusivamente dell'indennità sostitutiva del preavviso, che quest'ultima venga quantificata ai sensi delle previsioni del CCNL Dirigenti Industria applicato al rapporto di lavoro, fermo in ogni caso il rigetto integrale nel merito di tutte le altre domande ex adverso formulate, ivi incluse quelle risarcitorie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella presente memoria e in primo grado, con ogni effetto di legge;
D. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27.6.2025, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA aveva respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare, intimatogli da (di seguito, “ ) il Controparte_1 CP_2
agli addebiti ri mite contestazione del 14.4.2023 relativamente alla detenzione di materiale pornografico e file audio mp3, scaricati e conservati sul computer aziendale in violazione delle policy interne.
2 In particolare, il primo Giudice – dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di pagamento delle competenze di fine rapporto e di portabilità dell'utenza telefonica in uso al ricorrente in costanza di rapporto – aveva in primo luogo disatteso il rilievo, svolto dal ricorrente in ordine all'affermata carenza di potere del Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. di procedere al licenziamento, Persona_1 alla luce dei poteri allo stesso conferiti, quale amministratore delegato, dal C.d.A..
Questi, secondo la sentenza, avevano incluso l'“assunzione o licenziamento di dirigenti o altri dipendenti o collaboratori” entro il limite della “remunerazione annua lorda superiore a Euro 100.000,00 (centomila)” (cfr. vis. sub 6 res. pag. 9 lett. V).
A tale riguardo, era stato altresì rilevato nella motivazione come la r.a.l. di fosse stata pari ad € 90.000 e come il recesso fosse stato Pt_1 successivamente ratificato dal C.d.A..
Era stata altresì negata dal TRIBUNALE l'eccepita violazione del principio del ne bis idem, data la diversità dell'oggetto delle due contestazioni disciplinari, rivolte da la prima, in data 28.3.2023 relativamente alla Pt_1 CP_2 visualizzazione di pagine iconizzate di un sito pornografico tramite la condivisione dello schermo del suo p.c. personale, durante la riunione aziendale via teams del 21.3.2023 (seguita dall'irrogazione di sanzione conservativa poi revocata per ragioni procedurali); la seconda, sfociata nel licenziamento, concernente gli ulteriori addebiti sopra indicati, basati su successivi accertamenti peritali eseguiti sul dispositivo di proprietà aziendale.
Altrettanto infondate erano state ritenute dal primo Giudice le censure di tardività della contestazione disciplinare prodromica al recesso, in considerazione delle indagini di carattere tecnico, necessarie all'accertamento dei fatti.
La sentenza aveva, poi, escluso il carattere discriminatorio del licenziamento, lamentato dal ricorrente in primo grado con riferimento al proprio
“orientamento sessuale”, data l'inidoneità delle allegazioni svolte in proposito nell'atto introduttivo, limitate alla mancata punizione di altri dipendenti che avevano utilizzato mezzi personali per fini aziendali (come addebitato a con riferimento alla partecipazione alla riunione del 21.3.2023 tramite Pt_1 il proprio p.c.), ed al giudizio morale sotteso al recesso.
La lamentata valutazione di carattere etico era stata, infatti, ritenuta dal TRIBUNALE priva di esclusiva rilevanza nell'adozione del provvedimento espulsivo, alla luce delle contestazioni riferite all'utilizzo improprio della strumentazione aziendale in dotazione.
3 Era stata altresì valorizzata dal TRIBUNALE la qualifica dirigenziale del dipendente, con conseguente giustificatezza del licenziamento, in presenza di prova delle relative motivazioni, “entro i limiti esterni della non arbitrarietà e della non discriminazione”, non travalicati nel caso di specie.
Il primo Giudice aveva, poi, disatteso le doglianze di violazione del diritto alla privacy, avanzate da anche alla luce dell'art. 4 della legge 300/1970, Pt_1 avendo ritenuto quest'ultima disposizione inapplicabile al controllo operato nel caso di specie, in quanto di carattere “difensivo ovvero mirato poiché relativo ad uno specifico lavoratore ed attuato ex post”, a seguito del fondato sospetto dell'illecito comportamento, poi contestato disciplinarmente.
Nel merito, il TRIBUNALE aveva ritenuto gli addebiti provati “dalla relazione ispettiva sub 15 res.”, non avendo ravvisato “puntuali e specifiche censure” in ordine al suo contenuto.
Secondo la sentenza, tali accertamenti tecnici avevano segnalato “solo le evidenze successive all'assunzione del relative per lo più agli anni Pt_1
2022 e 2023” ed avevano evidenziato come anche i contenuti salvati nell'archivio “one drive” personale del dirigente fossero stati duplicati tramite la relativa sincronizzazione sul pc aziendale.
A riprova del disvalore delle condotte così accertate, era stato evidenziato nella motivazione come il materiale reperito avesse incluso “non solo immagini e video di stampo erotico ma anche disegni dello stesso genere ritraenti minorenni e contenuti assistiti da un certo grado di violenza” e fosse stato consultato anche durante la giornata lavorativa.
I comportamenti contestati avevano violato, ad avviso del primo Giudice, sia il codice di condotta di nelle parti relative al corretto uso della CP_2 strumentazione aziendale, anche a fini di sicurezza informatica, sia molteplici policy interne – note al ricorrente – recanti il divieto di accedere a dati, server o account per scopi diversi dallo svolgimento delle attività lavorative, specificamente riferito anche a materiale di carattere pornografico, con espressa comminatoria di licenziamento.
Su tali presupposti, la sentenza aveva affermato l'idoneità degli addebiti accertati a pregiudicare il vincolo fiduciario sotteso al rapporto, considerata anche la qualifica dirigenziale del lavoratore.
In ragione della soccombenza, era stato condannato alla rifusione Pt_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.015,00, oltre oneri e accessori di Legge.
La sentenza veniva censurata dall'appellante sotto molteplici aspetti.
In primo luogo, si denunciava l'errata valutazione del materiale probatorio, operata dal TRIBUNALE – in violazione degli artt. 115, 166, c.p.c., e 2697 c.c.
4 – per avere basato la propria decisione sulla perizia di parte convenuta, effettuata senza contradditorio ed espressamente contestata dal ricorrente in primo grado all'udienza dell'8.1.2025.
La genuinità dell'accertamento tecnico era stata, inoltre, pregiudicata, secondo dall'attivazione – ad opera di – del programma di controllo Pt_1 CP_2
CLIENT 7.4.1046”, installato er all'insaputa del lavoratore, prima dell'esecuzione della c.d. copia forense usata per l'accertamento tecnico.
A sostegno di tale doglianza, veniva ricordata nell'atto di appello la possibilità – per la datrice di lavoro – di esperire le verifiche, ritenute necessarie, tramite ATP.
Nell'ottica del gravame, la rilevanza probatoria della perizia di parte sarebbe stata subordinata al vaglio testimoniale – con prova diretta e contraria - nonchè all'eventuale verifica tramite CTU, oltre a dovere essere limitata alle risultanze risalenti al periodo intercorso fra il 21.3 ed il 14.4.2023, le uniche successive all'insorgenza del fondato sospetto, ai sensi dell'art. 4 SL.
Viceversa, lamentava il TRIBUNALE aveva utilizzato ai fini del Pt_1 decidere anche dati precedenti, acquisiti tramite l'accertamento del perito aziendale, il quale si era esteso – contrariamente a quanto affermato dalla sentenza – anche a file risalenti al 2010.
La pronuncia veniva altresì contestata per avere escluso la duplicazione delle contestazioni in modo – secondo – immotivato e contraddittorio, Pt_1 senza considerare come, già con la prima di esse, fosse stato ascritto al dirigente l'ingente traffico di dati informatici tramite la rete aziendale, che la seconda si era limitata a specificare in maggiore dettaglio.
Anche in punto tempestività, il TRIBUNALE avrebbe errato, ad avviso dell'appellante, nel sottovalutare il lasso temporale rilevante, individuandone la decorrenza iniziale dal 28.3.2023 – giorno della prima contestazione – anziché dal 21.3.2023, data in cui la società aveva appreso le modalità di utilizzo delle attrezzature aziendali, oggetto di addebito disciplinare.
A partire da tale momento, evidenziava aveva atteso 21 Pt_1 CP_2 giorni per il conferimento dell'incarico peritale al proprio tecnico di fiducia, avvenuto solo l'11.4.2023, dopo ripetuti accessi al p.c. – ritirato al dipendente fin dal 28.3.2023 – riferiti nella perizia alle date del 28, 29.3 e 3.4.2023, antecedenti all'esecuzione della c.d. copia forense usata per le verifiche tecniche, che erano conseguentemente da ritenersi inattendibili.
Parimenti censurabile sarebbe stata, secondo l'esclusione della Pt_1 natura discriminatoria del licenziamento, benché ente motivato con ragioni di carattere etico, in assenza del danno aziendale, cui la normativa aziendale condizionava il licenziamento per abusivo accesso a siti internet (anche pornografici).
5 A riprova di ciò, si ricordava nell'atto di appello come l'incarico conferito da al proprio perito fosse stato espressamente finalizzato alla ricerca di CP_2
“materiale pornografico” e come tutti gli altri dipendenti avessero impunemente utilizzato strumenti informatici non aziendali, con l'avallo dell'amministratore delegato Per_1
Nell'atto di impugnazione, si rimproverava altresì al TRIBUNALE di non essersi avveduto dell'assenza di addebiti specificamente riferiti al periodo intercorso fra il 21 e il 28.3.2023, né della contestazione di due soli accessi a siti pornografici durante l'attività lavorativa, durati pochi secondi, nella mattina del 17.10.2022.
Non vi sarebbero stati, pertanto, elementi per affermare – come era invece stato fatto nella sentenza – che l'attività ascritta al dirigente sarebbe “sovente avvenuta durante un orario lavorativo”.
criticava la pronuncia di primo grado anche per avere escluso la Pt_1 lamentata violazione della privacy, nonostante i controlli datoriali si fossero estesi ad epoche di molti anni antecedenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, anziché limitarsi ai giorni successivi all'insorgenza del sospetto, avvenuta solo il 21.3.2023.
Né il TRIBUNALE aveva considerato, proseguiva l'atto di appello, l'attivazione – compiuta da dopo la sospensione di – di una risposta CP_2 Pt_1 automatica, nte firma del dirigente, account di posta elettronica aziendale, riferita ad una insussistente assenza per ferie, con conseguente discredito nei confronti dei clienti dallo stesso seguiti.
Era stata altresì ingiustamente trascurata dalla sentenza, secondo la Pt_1 contestuale applicazione di un meccanismo di indirizzamento della posta in entrata all'amministratore delegato, senza preavviso ai mittenti, come attestato dagli allegati da 29 a 33 al ricorso di primo grado.
Condotte – quelle sopra descritte – secondo l'appellante contrarie alla disciplina dettata dal Garante della Privacy (come da all. 34, 35) ed in ogni caso al diritto costituzionale della dignità della persona ed al diritto alla riservatezza, previsto dal GDPR 679/2016, specialmente nell'ambito della tutela della sfera sessuale.
Nell'ottica del gravame, l'intrusione datoriale nella sfera privata del dirigente aveva illegittimamente travalicato le esigenze di tutela della sicurezza aziendale, nel caso di specie insussistenti, generando nello stesso ansia e turbamento, con conseguente obbligo risarcitorio ai sensi degli artt. 1218, 2043, 2049, 2051 c.c. e 82 GDPR 679/2016, da commisurarsi in via equitativa.
Con ulteriore doglianza, lamentava che il TRIBUNALE – nell'affermare Pt_1 la legittimità del licenziamento – non avesse considerato come il CCNL e il
6 regolamento aziendale non prevedessero il recesso per le condotte ascrittegli, in assenza di alcun pregiudizio alle sue prestazioni lavorative, oggetto di ripetuti apprezzamenti, o alla sicurezza aziendale.
Infatti, puntualizzava l'appellante, la maggior parte del materiale oggetto di contestazione era stata conservata su account personali e non acquisita tramite la rete della società.
Lo stesso denunciava, infine, l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di restituzione dei propri beni conservati sulla scrivania e nella cassettiera chiusa a chiave, negatagli da in modo a suo avviso illegittimo. CP_2
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata Pt_1 sentenza, dichiarasse la nullità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria piena ai sensi dell'art. 18 co. I SL o, in subordine, la sua illegittimità, con conseguente condanna della società al pagamento di € 95.787,10 a titolo di indennità supplementare e sostitutiva del preavviso, nonché – in ogni caso – al risarcimento del danno psicofisico pari ad € 50.000,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, nonché di quello conseguente al disinvestimento delle partecipazioni societarie, pari ad € 16.000,00, oltre interessi “moratori e legali”, ed alla restituzione dei predetti beni di sua proprietà, con vittoria di spese e competenze.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 17.10.2025, eccependo la violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
sosteneva, in particolare, l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 437, CP_2
c.p.c., delle argomentazioni svolte dalla controparte in ordine alla presenza del software “Tarium client” sul computer aziendale in dotazione, poiché mai formulate in primo grado e, pertanto, introduttive di un argomento estraneo al thema decidendum della prima fase processuale.
In subordine, la società domandava la determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, eventualmente riconosciuta all'appellante, ai sensi del CCNL Dirigenti Industria applicato al rapporto di lavoro, fermo in ogni caso il rigetto integrale nel merito di tutte le altre domande ex adverso formulate, ivi incluse quelle risarcitorie, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 29.10.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
__________________
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata, relativa alla inammissibilità dell'appello per difformità dell'atto rispetto ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve
7 indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche – ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto da contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 Pt_1
parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
8 Il gravame, per quanto certamente ammissibile, non può tuttavia trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
All'esame dei motivi di appello giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda oggetto di causa, con specifico riguardo ai passaggi rilevanti ai fini della decisione.
Il 21.3.2023, durante un meeting aziendale on line a livello internazionale, cui il dirigente partecipava mediante il proprio p.c. personale, venivano Pt_1 condivise tramite video alcune icone con immagini pornografiche, presenti sul suo schermo.
Tramite contestazione del 28.3.2023, veniva instaurato, relativamente a tale episodio, un primo procedimento disciplinare, con contestuale sospensione e immediato ritiro del p.c. aziendale (v. doc. 6 ric. I gr.), sfociato nell'irrogazione della sospensione per tre giorni, poi revocata per mancato espletamento della richiesta audizione a difesa (v. doc. 28 ric. I gr.).
A seguito di incarico conferito da il 12.4.23, all'agenzia specializzata CP_2
4N6 S.r.l. (doc. 4, conv. I gr.) ffettuata un'analisi del dispositivo aziendale, i cui esiti venivano trasfusi in una relazione, che riportava un'ingente presenza di materiali pornografici, fruiti con varie modalità (doc. 15, conv. I gr.).
Ne seguivano: la contestazione disciplinare del 14.4.23 (doc. 11 ric. I gr.); la formulazione di giustificazioni del 19.4.23 (doc. 12); l'audizione a difesa del 26.4.23; infine, il 28.4.2023, il licenziamento di per giusta causa. Pt_1
1)
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le censure, avanzate nel primo motivo di gravame con riguardo alla rilevanza probatoria, attribuita dal TRIBUNALE a detta perizia di parte e sopra sintetizzate, non siano condivisibili.
Occorre, anzitutto, rilevare come le doglianze relative all'attivazione – ad opera di – del programma di controllo “TARIUM CLIENT 7.4.1046”, prima CP_2 de e della c.d. copia forense usata per l'accertamento tecnico, siano effettivamente tardive, in quanto non tempestivamente avanzate da Pt_1 in primo grado, come correttamente rilevato dall'odierna appellata.
In tale fase processuale, il ricorrente si era, infatti, limitato, con riguardo alla perizia in esame, a contestazioni del tutto generiche e limitate al mancato deposito della copia forense a fini difensivi, senza formulare alcuna specifica censura sul contenuto dell'elaborato (v. verb. ud. 9.1.2024).
Prima ancora, nessuna specifica obiezione sul merito degli accertamenti peritali
– seppure ben noti a – era stata articolata nel ricorso introduttivo di Pt_1 primo grado, in cui egli si è detto discriminato per ragioni di “orientamento
9 sessuale” ed ha lamentato violazioni della propria privacy, senza compiere dettagliati rilievi in ordine al contenuto degli addebiti.
Né può fondatamente lamentare di non essere stato reso edotto, nella Pt_1 fase st le, delle risultanze dell'accertamento tecnico e di non avere potuto interloquire al riguardo nell'esercizio del proprio diritto di difesa.
Al contrario, alle pagine 65 e seguenti dell'elaborato, vengono analiticamente confutate le deduzioni svolte dall'odierno appellante nell'audizione del 26.4.2023 e quelle formulate dal suo legale nella lettera del 19.4.2023, le quali dimostrano la piena cognizione delle verifiche svolte e dei relativi esiti.
Nella medesima udienza di primo grado, poi, l'esame del p.c. da parte dell'azienda in data 29.3, tramite il citato software, prima della perizia, veniva evidenziato ai soli fini della tempestività (tema che verrà di seguito esaminato), senza alcuna menzione di possibili alterazioni dei contenuti e dei dati relativi al traffico, mai specificamente negato da sotto l'aspetto Pt_1 fattuale.
Giova fin d'ora evidenziare come lo stesso avrebbe avuto tutti gli elementi per svolgere, in proposito, specifiche contestazioni, essendo risultato che la gran parte dei documenti oggetto di contestazione fosse stata salvata su suoi personali archivi in cloud (quali “GOOGLE DRIVE” e “ONE DRIVE”), ai quali egli aveva – pertanto – conservato libero accesso.
A tale riguardo, nelle difese del 19.4.23 (doc. 12 ric. I gr.), si limitava Pt_1 ad affermare che le immagini “da voi dichiarate presenti sul computer non sono scaricate, ma presenti su GOOGLE DRIVE e ONE DRIVE (spazi in cloud), luoghi esterni privati del sig. : deduzioni che non tengono conto del Pt_1 fatto – chiarito dalla perizia testato sotto l'aspetto tecnico – che la sincronizzazione di tali archivi sul p.c. aziendale vi aveva riversato il loro intero contenuto.
Analoghe considerazioni possono compiersi con riguardo ai siti web, cui è risultato associato un account personale (pornbay.org, pornolab.net, pornworld.com), accessibili da qualsiasi dispositivo tramite le proprie credenziali.
Altrettanto incontestate sono rimaste le allegazioni, compiute dalla società convenuta in primo grado relativamente alla comunicazione al personale – compreso – delle policy aziendali in materia di privacy, che Pt_1 prevedevano la possibile verifica sui dispositivi in dotazione, con raccolta di
“dati tecnici e di connessione - indirizzo IP, log, dati ID del dispositivo, log dell'utilizzo del dispositivo, log del traffico, log delle chiamate o qualsiasi altro dato tecnico", a fini di sicurezza informatica, sicuramente rilevanti nel caso di specie.
10 In particolare, l'odierno appellante mai ha negato che le relative informative fossero presenti nella bacheca aziendale, né di avere ricevuto la trasmissione delle Policy tramite la mail inviata dal team compliance a tutti i dipendenti, il 22 aprile 2022 (doc. 14, conv. I gr.).
In particolare, l'informativa aziendale del 2020 in materia di privacy prevedeva testualmente la possibilità di “implementare sistemi automatici o non automatici di monitoraggio delle attività sui nostri sistemi o dell'accesso a determinate informazioni, come le registrazioni dei vostri file o le vostre e- mail”, incluse “l'identificazione e l'autenticazione di individui che utilizzano un sistema specifico o che accedono tramite internet ad alcune informazioni specifiche per evitare abusi, gestire l'accesso alle nostre strutture (anche tramite video-monitoraggio), prevenire e indagare su frodi o sospetti di frode, spionaggio industriale, violazioni di dati e altre situazioni che potrebbero comportare una violazione della legge”, “anche nel contesto del lavoro a domicilio”.
non può, quindi, fondatamente lamentare la mancata previa Pt_1 informazione della possibilità di controlli sull'utilizzo dei dispositivi e dei sistemi informatici aziendali, come egli ha fatto a pag. 13 del ricorso di primo grado.
L'accertamento tecnico compiuto da risulta, poi, del tutto conforme CP_2 ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stato esperito a seguito del sorgere di un legittimo sospetto in ordine alle violazioni disciplinari sottese al licenziamento, determinato dall'evento del 21.3.2023.
La verifica, sia pure estesa all'intero contenuto del dispositivo, ha – tuttavia – consentito il reperimento di dati rilevanti, successivi a tale data e anteriori al giorno di ritiro del p.c., avvenuto il 28.3.23.
Ad esempio, alle pagine nn. 18, 20, 30, 32, 33, 56, 60, 61 dell'elaborato (doc. 15 conv. I gr., cit.), risultano accessi a contenuti chiaramente pornografici (video e foto), ed utilizzazioni di software non installati né autorizzati dalla società, compiuti nell'arco temporale intercorso fra il 21 ed il 28.3.2023, ed in particolare:
- a pag. 18, il 27.3.2023, alle ore 17:29:23;
- a pag. 20, il 27.3.2023, alle ore 17:29:06;
- a pag. 30, il 27.3.2023, alle ore 17:41:47;
- a pag. 32, il 27.3.2023, alle ore 17:42:02;
- a pag. 33, il 27.3.2023, alle ore 17:41:12;
- a pag. 56, il 22.3.2023, alle ore 08:52:54 ed il 24.3.2023, alle ore 08:20:03 (uso di EL);
- a pag. 60, il 27.3.2023, alle ore 17:55:20 (creazione di fotografia, di provenienza - “source” – EL”);
- a pag. 61, il 27.3.2023, alle ore 17:55:19 (idem c.s.).
Del resto, mentre sono stati svolti in udienza rilievi in ordine all'installazione del software VLC, nessuna specifica contestazione è stata formulata con
11 riguardo all'utilizzo degli altri, pure oggetto di contestazione, quali EL e FA EW, come osservato – in risposta alle difese svolte dal legale nella già citata missiva del 19.4.2023 – a pag. 66 dell'elaborato.
I dati sopra indicati evidenziano, inoltre, come nessuna censura possa rivolgersi alle verifiche tecniche, esperite dalla parte datoriale, sotto l'aspetto temporale: infatti, se è vero che alcune delle immagini risultano create in epoca molto antecedente ai fatti di causa;
tuttavia, l'accertamento esperito ha consentito di rilevare accessi alle stesse, compiuti dall'utente nel periodo rilevante.
Periodo, come sopra osservato, successivo al sorgere del legittimo sospetto in capo alla società datrice di lavoro, e – pertanto – valutabile a fini disciplinari secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui “i controlli difensivi posti in essere dal datore di lavoro, anche in forma tecnologica, devono essere finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o all'evitare comportamenti illeciti e possono essere effettuati solo in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito” e “devono riguardare dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto” (Cass. 13.1.2025, n. 807; nello stesso senso, ad es., Cass. 26.6.2023, n. 18168).
Anche limitatamente ai fatti compresi nel limitato periodo sopra indicato, gli addebiti risultano pienamente idonei ad integrare la giusta causa di recesso, sia sotto l'aspetto generale che con specifico riguardo alle previsioni delle policy aziendali.
Il relativo dato numerico va, infatti, apprezzato in relazione alla brevità dell'arco temporale di riferimento (pari ad una settimana), tale da evidenziare una frequenza ed abitualità idonea a pregiudicare l'affidamento nell'osservanza degli obblighi connessi al rapporto lavorativo per il futuro.
Ciò anche alla luce dell'episodio del 21.3.2023, nonostante il quale a Pt_1 distanza di pochi giorni, ha proseguito la fruizione di materiali pornografici tramite il p.c. in dotazione.
Il disvalore di tale condotta è, poi, accentuato dalle sue potenzialità dannose sotto l'aspetto della sicurezza informatica dei sistemi aziendali, messa a repentaglio da accessi a siti non autorizzati, di incerta natura.
In casi analoghi a quello oggetto di causa, il Supremo Collegio ha più volte ribadito la legittimità del licenziamento basato sull'accesso a materiali pornografici tramite i dispositivi aziendali, in contrasto con le disposizioni datoriali, accertato tramite verifiche tecniche compiute dal datore di lavoro nel rispetto dei “principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza” e della
“libertà e dignità dei lavoratori” (Cass. 3.11.2016, n. 22313; Cass. 11.8.2014, n. 17859; Cass. 22.9.2021, n. 25732).
12 Principi certamente non violati nel caso di specie, in cui le indagini attuate dalla società, pienamente motivate dal concreto sospetto insorto a seguito dell'episodio del 21.3.2023 e dai plurimi possibili profili di rischio per la sicurezza informatica, dallo stesso evidenziati, sono risultati di fatto limitati al materiale pornografico, senza esame né divulgazione di ulteriori contenuti di carattere personale.
Come già rilevato, l'estensione temporale dei controlli è risultata strettamente connessa all'esigenza di verificare il compimento di attività non consentite durante il periodo rilevante a fini di causa, al quale va – poi – naturalmente limitata la verifica finalizzata alla valutazione della legittimità del recesso, in conformità coi richiamati insegnamenti giurisprudenziali.
Verifica che evidenzia la correttezza dell'operato di anche luce delle CP_2 specifiche disposizioni interne, sulle quali si tornerà nell'esame del settimo motivo di appello, al quale si rinvia.
2)
Altrettanto infondata appare la seconda censura, relativa alla lamentata violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alla pregressa contestazione disciplinare del 28.3.23, relativa all'episodio del 21.3.23.
Non è, infatti, ravvisabile alcuna duplicazione fra gli addebiti, rivolti a Pt_1 con tale atto, relativi ad atti compiuti tramite il suo p.c. personale nel corso della citata riunione telematica, e quelli sottesi al licenziamento, formulati con la successiva contestazione del 14.4.2023, relativi al traffico di dati non consentiti sul diverso dispositivo aziendale.
A quest'ultimo riguardo, nella prima contestazione si limitava a CP_2 prospettare la necessità di “ulteriori accertamenti da parte della Società al fine di verificare eventuali violazioni delle nostre policy, da cui possano derivare danni al patrimonio aziendale della Società”, riservandosi successive verifiche senza – tuttavia – formulare in proposito alcun addebito disciplinare.
L'esclusione, ad opera del TRIBUNALE, dell'affermata consumazione del potere sanzionatorio datoriale appare, pertanto, del tutto aderente al quadro probatorio formatosi nel giudizio e ai principi che regolano il procedimento disciplinare.
3)
A non diverse conclusioni deve giungersi sotto l'aspetto della tempestività, trattato dall'appellante nel terzo motivo di gravame, nel quale si critica l'individuazione della data di riferimento nel 28.3.23 – giorno di ritiro del p.c. aziendale – anziché nel 21.3.23, data di insorgenza del primo sospetto, rispetto alla quale l'instaurazione del procedimento disciplinare sfociato nel recesso sarebbe stata, ad avviso di intempestiva. Pt_1
13 Tale doglianza non tiene conto dell'evidente complessità degli accertamenti tecnici compiuti dalla datrice di lavoro, con cadenze temporali certamente improntate – compatibilmente con la specifica natura delle verifiche – alla celerità funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa, nonché alla tutela degli interessi aziendali, con particolare riguardo alla sicurezza informatica.
Infatti, il primo evento critico, avvenuto il 21.3.23, è stato seguito – a distanza di soli sette giorni – dall'acquisizione del dispositivo aziendale: dopo di che, in meno di due settimane, è stata individuata l'agenzia competente all'espletamento degli accertamenti, il cui contenuto tecnico e la cui delicatezza hanno ragionevolmente richiesto una scelta oculata, ed è stato conferito il relativo incarico, eseguito in tempi del tutto contenuti, considerato che l'elaborato finale risulta datato 20.4.2023 (doc. 15, conv. I gr.).
Occorre, in proposito, considerare anche gli approfondimenti resi necessari dalle deduzioni difensive svolte, nella fase stragiudiziale, dall'Avv.to Marco Pazzini, legale di tramite lettera del 9.4.2023 (doc. 12, ric. I gr.). Pt_1
Si legge, infatti, alla pag. 1 dell'elaborato, come quest'ultima, ricevuta tale comunicazione, abbia richiesto all'agenzia “di svolgere approfondimenti al fine di: verificare se il Soggetto ha usufruito di contenuti pornografici attraverso il notebook aziendale;
elencare i programmi installati nel notebook aziendale e verificare l'uso di software/applicazioni non autorizzate tramite il notebook aziendale;
verificare se sono presenti immagini pornografiche all'interno del computer aziendale, su Google Drive e su One Drive”.
Il diritto di difesa si è, quindi, potuto pienamente esplicare anche nel corso delle verifiche tecniche, all'esito delle quali i rilievi difensivi sono stati correttamente vagliati e confutati dagli esperti incaricati.
Immediatamente dopo, il 26.4.2023, si è svolta l'audizione di le Pt_1 argomentazioni, da quest'ultimo svolte in tale occasione, sono state compiutamente riportate nell'elaborato ed a ciascuna di esse è stata data specifica risposta ad opera dei tecnici incaricati.
Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare appaiono, pertanto, pienamente conformi al principio di tempestività, nonché alle esigenze di tutela del diritto di difesa dell'interessato.
4)
Del tutto prive di fondamento appaiono, poi, le censure svolte dall'appellante sotto l'aspetto della lamentata discriminatorietà del licenziamento, in quanto – a suo avviso – motivato da ragioni “etiche”, evidenziate dalla ricerca, demandata ai periti incaricati, del solo materiale di natura pornografica.
14 L'oggetto delle verifiche tecniche appare, infatti, pienamente conforme alla natura del sospetto sorto dall'episodio del 21.3.2023, relativo – appunto – alla visualizzazione di contenuti del predetto genere nel corso della riunione aziendale telematica.
L'esigenza del conseguente accertamento tecnico emerge, non già dai lamentati intenti punitivi delle personali convinzioni morali del dirigente, bensì da specifiche disposizioni datoriali, che vietano – e come si vedrà sanzionano con il licenziamento – l'accesso a materiale pornografico tramite le attrezzature aziendali.
Del resto, come si è visto, il Supremo Collegio ha costantemente ritenuto condotte di tale genere passibili della massima reazione disciplinare, alla luce – non certamente di un'ottica discriminatoria – bensì dei generali principi di correttezza cui deve improntarsi l'esecuzione del rapporto di lavoro.
Occorre, infatti, evidenziare come non sia stato sanzionato, nel caso di specie, un comportamento individuale extralavorativo, bensì l'utilizzo del dispositivo e delle infrastrutture di proprietà della Società per il compimento degli atti oggetto di addebito, i quali si inseriscono – pertanto – nell'ambito lavorativo e nel potere conformativo del datore di lavoro.
Non risulta, così, in alcun modo censurato l'”orientamento sessuale” (v. ric. I gr.) del soggetto, sotto l'aspetto dell'uso di materiale pornografico, bensì la condotta dallo stesso tenuta nella sua qualità di dipendente, con particolare riferimento all'utilizzo di attrezzature, assegnategli in dotazione all'esclusivo fine dell'espletamento delle proprie prestazioni.
5)
Perdono, in tale quadro, qualsiasi rilevanza le censure relative ai tempi di accesso al materiale pornografico, la cui estraneità all'orario lavorativo è stata evidenziata nel quinto motivo di appello.
Anche prescindendo dalla scarsa pertinenza di tali rilievi alla qualifica dirigenziale di alla quale non si attaglia la generale nozione di orario Pt_1 lavorativo vali personale non dirigente, trattasi – infatti – di aspetto del tutto ininfluente a fronte della titolarità datoriale degli strumenti utilizzati per le attività oggetto di addebito, nonché (giova ribadirlo) dei conseguenti rischi per la sicurezza dei sistemi aziendali.
6)
Va, del pari disatteso il sesto motivo di gravame, con cui si lamenta l'esclusione, ad opera del TRIBUNALE, delle violazioni della privacy ricondotte da all'estensione delle verifiche tecniche ad epoca antecedente il Pt_1 rap rativo ed all'attivazione della risposta automatica sul suo account
15 di posta aziendale, con reindirazzamento delle mail in entrata all'A.D., dal momento della sospensione, decorsa dal 28.3.2023.
Quanto al primo di tali aspetti, la continenza e correttezza delle verifiche tecniche sotto l'aspetto temporale è già stata sopra rilevata, unitamente alla necessaria limitazione della rilevanza disciplinare ai soli fatti successivi all'insorgere del sospetto, avvenuto il 21.3.2023.
Con riguardo alla posta elettronica, la condotta datoriale – pacificamente limitata all'account aziendale adibito alla sola corrispondenza pertinente al rapporto di lavoro – appare pienamente conforme e proporzionata alle esigenze connesse alla normale prosecuzione dell'operatività aziendale, considerate anche le responsabilità dirigenziali del dipendente sospeso.
Peraltro, il reindirizzamento al solo vertice societario – l'Amministratore delegato – ha escluso qualsiasi indebita divulgazione, limitando l'inoltro della corrispondenza del dirigente ad un'unica figura sovraordinata, organicamente identificabile nella stessa parte datoriale e, come tale, dotata di competenza decisionale in ordine alla funzione direttiva, momentaneamente sospesa.
Né la risposta automatica, con cui si riferiva della fruizione di un periodo di ferie – doc. 29-33 ric. I gr. – appare dotata del benché minimo contenuto lesivo della figura di il quale non ha, peraltro, in alcun modo dedotto Pt_1
e provato di averne un concreto pregiudizio alla propria immagine professionale.
Essa risulta, al contrario, rispettosa della sua sfera soggettiva, in quanto volta a spiegare esternamente l'assenza del dirigente, senza renderne note le reali motivazioni. 7)
La tesi, sostenuta nel settimo motivo di gravame, secondo cui il licenziamento non sarebbe stato consentito dalle disposizioni contrattuali collettive e aziendali, per addebiti del tipo oggetto di causa, è smentita documentalmente dalle policy datoriali, pacificamente note a che – invece – lo Pt_1 prevedevano espressamente per il traffico pornografico, stabilendo che “il (solo) tentativo di accedere, scaricare o trasmettere materiale pornografico, …
, effettuato al di fuori delle legittime esigenze aziendali (ad esempio, obblighi contrattuali), sarà considerato una grave scorrettezza, che può comportare il licenziamento” (v. doc. 9 conv. I gr.).
È, del resto, noto come la tipizzazione contenuta nel CCNL abbia valenza solo esemplificativa, non limitando l'ambito delle condotte incompatibili con il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, tanto più alla luce dell'elevata responsabilità connessa alla qualifica dirigenziale ed al conseguente alto grado di affidamento, riposto dalla Società nel proprio dipendente.
16 È, in proposito, consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie” (Cass. 12.11.2021, n. 33811; conf. Cass. 19.8.2020, n. 17321).
8)
Passando all'ottavo e ultimo motivo di gravante, ritiene il Collegio che le censure relative alla domanda restitutoria dei beni, lasciati da sulla Pt_1 scrivania e nella cassettiera dell'ufficio, non colgano nel segno.
Osta all'accoglimento di tale richiesta la sua assoluta genericità in ordine alla natura dei beni in questione, tale da impedire alcuna pronuncia di condanna al riguardo.
Manca, infatti, nel ricorso di primo grado alcuna specifica indicazione in ordine agli oggetti presenti nei locali aziendali, dei quali aveva inteso tornare Pt_1 in possesso.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 18/2025 del Tribunale di MONZA;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo) 17