Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
Il delitto di violenza sessuale è configurabile anche nel caso in cui si eserciti violenza o minaccia per costringere una prostituta a consumare un rapporto sessuale non consensuale, in quanto il principio di libera autodeterminazione della sfera sessuale trova applicazione anche nei suoi confronti, attenendo all'esclusiva disponibilità di quest'ultima la vendita del proprio corpo.
Commentario • 1
- 1. IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE (ANCHE DI GRUPPO) NEL CODICE PENALE E NELLA GIURISPRUDENZADi Giulio La Barbiera · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE (ANCHE DI GRUPPO) NEL CODICE PENALE E NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA. Giulio La Barbiera. La disciplina del reato di violenza sessuale è contenuta nell'articolo 609-bis c.p. (mentre la fattispecie criminosa della violenza sessuale di gruppo è disciplinata all'articolo 609-0cties del medesimo codice). Tale increscioso fenomeno criminoso si manifesta, sia in modalità monosoggettiva che plurisoggettiva, attraverso sempre nuove e più sadiche condotte a danno delle vittime, ma, cionostante, va riconosciuta la tutela avanguardistica e particolarmente dettagliata, nel prevedere minuziosamente (ad opera del Parlamento) le condotte invasive della sfera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 19732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19732 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 08/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 684
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 40453/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.D. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3525/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 28/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA Agostino;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Daniele.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.5.2008 il Tribunale di La Spezia condannava M.D. alla pena di 4 anni di reclusione in ordine al reato di cui agli art. 81 cpv., 56 e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., per avere tentato di costringere la prostituta O.L.F., minacciandola con un coltello, ad avere un rapporto sessuale senza preservativo e gratuito dopo aver concordato tale rapporto a pagamento: la vittima era riuscita a sottrarsi ed a darsi alla fuga, gettando del terriccio sugli occhi dell'aggressore.
Su appello per l'imputato la Corte di Genova il 18.4.2008 riduceva la pena a 3 anni di reclusione ritenendo assorbito il reato di tentata estorsione da quello di tentata violenza con la seguente motivazione:
1) la parte offesa era pienamente attendibile, essendo le sue dichiarazioni precise, coerenti e non contraddittorie: ed ella non si era costituita parte civile, donde l'assenza di interessi economici;
2) il M. si era presentato come un normale cliente, l'aveva fatta salire sulla propria autovettura, conducendola in un posto non frequentato dalla donna, che, domandatogli se l'avesse poi riaccompagnata indietro, aveva ottenuto una risposta negativa;
3) prima del rapporto gli aveva chiesto il compenso, ottenendo un rifiuto e l'imposizione con la minaccia di un coltello e con percosse di un rapporto senza preservativo;
4) ella era riuscita a fuggire approfittando del fatto che l'altro era sceso dalla vettura, dove aveva lasciato il cellulare ed una borsa con 49 Euro;
5) aveva raggiunto delle amiche ed aveva tentato inutilmente di chiamare la polizia;
6) dopo qualche settimana la stessa persona si era ripresentata con una vettura diversa: lei lo aveva riconosciuto, gli aveva contestato quello che era accaduto prima, non aveva voluto salire sul veicolo ed aveva chiamato i carabinieri;
7) presso questi in sede di ricognizione fotografica aveva individuato l'inquisito;
8) la targa della macchina di esso, intestata al padre, corrispondeva alla vettura descritta dalla donna;
9) la madre del M. aveva dichiarato che il marito era ammalato per cui prestava ella assistenza diurna ed il figlio notturna: ma ciò non costituiva un alibi, non avendo detta madre detto di avere sempre constatato la presenza del figlio nelle ore notturne, e la stessa difesa aveva ammesso che egli era presente nella zona del fatto la sera in cui avvenne;
10) contrariamene a quanto sostenuto nell'appello, la p.o. non aveva dichiarato di aver annotato il numero di targa in occasione del primo episodio, ma del secondo, come confermato dal carabiniere G., sentito come teste;
11) l'essersi l'inquisito ripresentato dopo qualche settimana era spiegabile col non avere avuto conseguenze il primo episodio, ed essendo logico che, essendo egli propenso a rapporti con le prostitute, si fosse nuovamente recato in quel posto;
12) nella seconda occasione non era avvenuta alcuna lite, ma solo un breve colloquio, essendosi la donna rifiutata di salire in macchina, anche perché aveva notato quella che le sembrava una pistola: si era allontanata ed aveva chiamato i carabinieri;
13) la tentata estorsione era assorbita dalla violenza sessuale, avendo come unico scopo la consumazione di tale abuso, donde l'esclusione della relativa pena, come riportato in premessa;
14) la pena per la tentata violenza era adeguata alla gravità del fatto, essendo stato adoperato un coltello e prospettato il non uso del preservativo, così come la circostanza attenuante generica non poteva ritenersi prevalente sulle aggravanti per gli stessi motivi e per i precedenti penali che, se pur modesti, erano indici di una personalità oppressiva. Proponeva ricorso il difensore, deducendo quanto appresso:
a) la contestazione riguardava la tentata minaccia e violenza perché il rapporto avvenisse gratuitamente, "ovvero" senza l'utilizzo del preservativo;
b) l'avere minacciato di consumare tale rapporto senza preservativo e gratuitamente non attingeva la libertà sessuale della prostituta, che faceva mercimonio del proprio corpo, riguardando solo le modalità esecutive del contratto cui la donna aveva prestato il proprio consenso, costituendo la minaccia solo il fine di evitare l'obbligo della remunerazione;
c) la condotta dell'imputato era avvenuta successivamente al reciproco consenso, per cui egli intendeva conseguire solo un profitto ingiusto, anzi antigiuridico;
d) le condizioni imposte non offendevano l'autodeterminazione sessuale, bensì gli interessi di natura patrimoniale, per cui vi sarebbe stata solo una tentata estorsione;
e) mancava la motivazione sull'entità della pena e sulla prevalenza delle generiche;
f) mancava altresì il riscontro sulla attendibilità della persona offesa, atteso che prima del secondo episodio non aveva denunziato il fatto;
che il riconoscimento concerneva la persona incontrata nella seconda occasione e non nella prima;
che in occasione della perquisizione non furono rinvenuti ne' il coltello ne' la pistola;
che, come riferito dal teste G., la zona non era illuminata;
e che non fosse riuscita a chiamare la polizia dopo il primo episodio, al contrario che nel secondo;
g) su tutto ciò mancava la motivazione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte che i motivi concernenti l'identità dell'imputato e l'attendibilità della persona offesa costituiscono delle mere asserzioni smentite dall'elaborata motivazione sopra sintetizzata.
Infatti, nulla viene rilevato circa le contestazioni fatte dalla donna al M. circa il primo episodio in occasione del secondo, e non sussistendo alcuna ragione per cui ella gliel'avrebbe falsamente od erroneamente attribuito.
Inoltre, il mancato rinvenimento del coltello e della pistola nella successiva perquisizione è un elemento neutro, potendo egli averli fatti sparire o essendo sfuggiti alle ricerche dei carabinieri, a parte che l' O. aveva riferito che le era sembrato che detto imputato avesse una pistola, e non che ne era certa;
ed il non riuscito tentativo di chiamare la polizia poteva essere smentito chiedendo di individuare le amiche presso cui ella si era rifugiata subito dopo il fatto, e magari controllando i tabulati del telefono di quella con cui era stata effettuata la chiamata, il che non è avvenuto.
D'altra parte, non solo la donna aveva riconosciuto l'imputato in sede di ricognizione, ma non è emerso alcun altro motivo per cui non avesse aderito alla richiesta della prestazione ove egli non fosse la stessa persona di cui al primo episodio, ne' per averlo accusato senza alcuna ragione.
E si tralascia il contrasto degli anzidetti motivi, comunque preliminari, con quello di cui appresso.
Infatti, la principale censura concerne l'aspetto che la donna era una prostituta ed aveva dato il proprio consenso alla prestazione sessuale, per cui non si ravviserebbe il reato di tentata violenza sessuale, bensì quello di tentata estorsione.
Ma tale tesi è del tutto destituita di fondamento, atteso che gli artt. 609 bis e seg. c.p. sanzionano sotto vari aspetti gli atti di violenza sessuale, ritenendoli lesivi dell'intimità personale, del senso del pudore e della decenza, e soprattutto della disponibilità del proprio corpo, attribuita solo ed esclusivamente alla parte, e quindi alla lesione della libertà sessuale, oltre che alle conseguenze fisiche, psichiche e morali per la persona costretta a subire tale violenza.
Ed anche se costituisce reato l'induzione alla prostituzione, il favoreggiamento, lo sfruttamento di essa, detta prostituzione non è considerata di per sè illecita, in quanto non necessariamente il diritto coincide con l'etica: e comunemente essa viene connotata come il più antico mestiere del mondo. Ma ciò non significa che le persone dedite al meretricio siano nella libera disponibilità di chiunque, in quanto il principio dell'autodeterminazione vale per tutti, ed anche per le prostitute, spettando alla loro esclusiva volontà quella di vendere il proprio corpo, e non alle altrui decisioni, per cui integra il reato costringerla ad avere rapporti sessuali senza il suo consenso, tant'è vero che non si contano i casi di condanne per avere costretto delle prostitute a subire rapporti sessuali: ed, hi altro campo, persino in tema di rapporti tra coniugi, qualora la moglie dissenta ad averli, tra i tanti casi, senza preservativo.
Venendo alla fattispecie in esame, di cui questa Corte non ha avuto sinora occasione di occuparsi, la particolarità consiste nell'avere la donna aderito alla richiesta del rapporto, previo pagamento e con l'uso del preservativo: ma l'imputato dopo avere inizialmente aderito a tali condizioni ha fatto retromarcia, rifiutando il compenso, non usando il preservativo e tentando con violenza di avere il rapporto sessuale.
Ne consegue la sua responsabilità per il reato contestato atteso che:
- egli aveva raggirato la vittima facendola salire sulla propria autovettura dopo avere accettato le predette condizioni, quindi aveva fraudolentemente acquisito la sua disponibilità;
- la donna, prima dell'inizio del rapporto sessuale, gli aveva chiesto il corrispettivo ed egli si era rifiutato di darglielo;
- ella aveva allora manifestato il proprio dissenso, ma l'altro, nonostante ciò, aveva tentato di costringerla a tale rapporto, e senza preservativo;
- quindi ha realizzato il reato di cui all'art. 609 bis c.p. e art.609 ter c.p., comma 1, n. 2), usando violenza e minaccia con un coltello;
- pur non riguardando le prostitute, questa Corte si è già pronunziata nel senso che integra il reato di violenza sessuale addirittura la condotta di colui che prosegua un rapporto quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione di detto rapporto (Sez. 3, 11.12.2007, n. 4532);
- non solo, ma ha anche ritenuto che non vale ad escludere il dissenso della donna il fatto di non volere usare il profilattico al fine di evitare il rischio di gravidanze indesiderate o di malattie trasmissibili per via genitale (Sez. 3, 6.5.2008, n. 22719);
- e proprio in altra diversa vicenda sono state negate le attenuanti generiche per il principio che la libertà sessuale prescinde dalle condizioni e dalle qualità personali, nonché dal fatto che la donna abbia avuto in passato rapporti con persone più o meno conosciute (Sez. 2, 8.1.2009, n. 3189). Ne consegue che il principio di autodeterminazione della sfera sessuale si applica anche alle prostitute, attenendo alla loro esclusiva disponibilità la vendita del proprio corpo. Il ricorso va pertanto rigettato, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010