Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 19732
CASS
Sentenza 8 aprile 2010

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Massime1

Il delitto di violenza sessuale è configurabile anche nel caso in cui si eserciti violenza o minaccia per costringere una prostituta a consumare un rapporto sessuale non consensuale, in quanto il principio di libera autodeterminazione della sfera sessuale trova applicazione anche nei suoi confronti, attenendo all'esclusiva disponibilità di quest'ultima la vendita del proprio corpo.

Commentario1

  • 1IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE (ANCHE DI GRUPPO) NEL CODICE PENALE E NELLA GIURISPRUDENZA
    Di Giulio La Barbiera · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE (ANCHE DI GRUPPO) NEL CODICE PENALE E NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA. Giulio La Barbiera. La disciplina del reato di violenza sessuale è contenuta nell'articolo 609-bis c.p. (mentre la fattispecie criminosa della violenza sessuale di gruppo è disciplinata all'articolo 609-0cties del medesimo codice). Tale increscioso fenomeno criminoso si manifesta, sia in modalità monosoggettiva che plurisoggettiva, attraverso sempre nuove e più sadiche condotte a danno delle vittime, ma, cionostante, va riconosciuta la tutela avanguardistica e particolarmente dettagliata, nel prevedere minuziosamente (ad opera del Parlamento) le condotte invasive della sfera …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 19732
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19732
Data del deposito : 8 aprile 2010

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