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Sentenza 22 febbraio 2026
Sentenza 22 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 22/02/2026, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1207/2026
Depositata il 22/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3004/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Localita' Germaneto Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2024-0024349325-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Calabria e all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 2.5.2025
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento recante il n. 094-2024-0024349325-000 notificata in data 29.03.2025 relativa al bollo auto 2021.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza per mancato rispetto del termine triennale scaduto alla data del 31.12.2024 senza previa notifica di avviso di accertamento.
Assumeva, invero, che la Legge Regionale 27.12.2023 n.56 è entrata in vigore il 28.12.2023 e, quindi, che essa non possa trovare applicazione per l'annualità del 2021.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'ADER ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sull'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico evidenziando che il ruolo 2024/0002386 (TASSA AUTO anno 2021) è stato reso esecutivo in data 31/05/2024 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'Agente della
Riscossione in data 25/06/2024, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 29/03/2025.
Si costituiva la Regione Calabria e rilevava che la cartella è stata ritualmente notificata ai sensi dell'art.6 della L. reg. 56/2023 entro il termine di decadenza triennale avendo riguardo alla data di spedizione, siccome provata dallo stesso ricorrente.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
In data 9.2.2026 parte ricorrente depositava prova dell'avvenuto pagamento della cartella.
All'udienza del 11.02.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tassa auto del 2021é stata richiesta direttamente con la cartella impugnata ai sensi dell'art.6 della L. reg.
56/2023 che espressamente recita “in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione. è consentito accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale”.
La Legge, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, consentiva alla Regione di richiedere, pertanto, la tassa automobilistica, senza previa entro il termine del terzo anno successivo direttamente con la cartella, nel caso di specie, dunque, per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024.
Orbene, lo stesso ricorrente ha provato che la cartella è stata presa in carico dall'Ente postale in data 29.08.2024 e, quindi, prima del 31 dicembre successivo.
Sul punto si osserva che in base al noto principio di scissione degli effetti della notifica per il soggetto notificante la stessa si perfeziona al momento dell'affidamento o della consegna dell'atto all'Agente postale,
a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente alla scadenza.
E, tuttavia, il ricorrente ha depositato la prova dell'avvenuto pagamento in data 9.2.2026 dell'importo portato dalla cartella con addebito su Conto Banca_1 rif. num. 20260209551115434544. RIEPILOGO PAGAMENTO Riferimento pagamento: 6040730732254 Importo: € 250,00 Commissioni: € 1,50 Totale
€251,00.
Non resta, pertanto, che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di Ricorrente_1, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese compensate. Reggio Calabria, 11.02.2026
Depositata il 22/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3004/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Localita' Germaneto Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2024-0024349325-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Calabria e all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 2.5.2025
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento recante il n. 094-2024-0024349325-000 notificata in data 29.03.2025 relativa al bollo auto 2021.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza per mancato rispetto del termine triennale scaduto alla data del 31.12.2024 senza previa notifica di avviso di accertamento.
Assumeva, invero, che la Legge Regionale 27.12.2023 n.56 è entrata in vigore il 28.12.2023 e, quindi, che essa non possa trovare applicazione per l'annualità del 2021.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'ADER ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sull'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico evidenziando che il ruolo 2024/0002386 (TASSA AUTO anno 2021) è stato reso esecutivo in data 31/05/2024 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'Agente della
Riscossione in data 25/06/2024, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 29/03/2025.
Si costituiva la Regione Calabria e rilevava che la cartella è stata ritualmente notificata ai sensi dell'art.6 della L. reg. 56/2023 entro il termine di decadenza triennale avendo riguardo alla data di spedizione, siccome provata dallo stesso ricorrente.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
In data 9.2.2026 parte ricorrente depositava prova dell'avvenuto pagamento della cartella.
All'udienza del 11.02.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tassa auto del 2021é stata richiesta direttamente con la cartella impugnata ai sensi dell'art.6 della L. reg.
56/2023 che espressamente recita “in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione. è consentito accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale”.
La Legge, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, consentiva alla Regione di richiedere, pertanto, la tassa automobilistica, senza previa entro il termine del terzo anno successivo direttamente con la cartella, nel caso di specie, dunque, per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024.
Orbene, lo stesso ricorrente ha provato che la cartella è stata presa in carico dall'Ente postale in data 29.08.2024 e, quindi, prima del 31 dicembre successivo.
Sul punto si osserva che in base al noto principio di scissione degli effetti della notifica per il soggetto notificante la stessa si perfeziona al momento dell'affidamento o della consegna dell'atto all'Agente postale,
a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente alla scadenza.
E, tuttavia, il ricorrente ha depositato la prova dell'avvenuto pagamento in data 9.2.2026 dell'importo portato dalla cartella con addebito su Conto Banca_1 rif. num. 20260209551115434544. RIEPILOGO PAGAMENTO Riferimento pagamento: 6040730732254 Importo: € 250,00 Commissioni: € 1,50 Totale
€251,00.
Non resta, pertanto, che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di Ricorrente_1, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese compensate. Reggio Calabria, 11.02.2026