Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 22/02/2026, n. 1207
CGT1
Sentenza 22 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata spedita entro il termine di decadenza triennale, basandosi sul principio della scissione degli effetti della notifica, per cui la notifica si perfeziona al momento dell'affidamento all'agente postale. Ha inoltre ritenuto applicabile la L. reg. 56/2023 che consentiva l'iscrizione a ruolo e la richiesta di pagamento tramite cartella esattoriale senza previa contestazione, entro il termine del terzo anno successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 22/02/2026, n. 1207
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1207
    Data del deposito : 22 febbraio 2026

    Testo completo