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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.veneto Friuli.ven.giulia-Um-Sede Venezia
elettivamente domiciliato presso Sestriere Santa Croce, 360 30135 Venezia VE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M23190012559U DOGANE-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 440/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare l'illegittimità, totale e parziale – e per l'effetto disporre l'annullamento, totale o parziale – dell'avviso di accertamento"; "dichiarare non dovute le sanzioni irrogate ovvero rideterminare le stesse nelle misure minime previste"; "condannare l'Amministrazione doganale al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate degli interessi di legge, al pagamento delle spese del giudizio ex art. 15 del dlgs n. 546 del 1992 e alla restituzione del contributo unificato versato".
Resistente: "la conferma dell'avviso di accertamento impugnato e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. M23190012559U (cod. atto 00012772208), notificato via PEC il 27 novembre
2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Veneto, sede di Venezia (di seguito
ADM), accertava nei confronti del sig. Ricorrente_2 – titolare dell'impresa individuale Giordano's Pizza di Ricorrente_2 – l'Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2019, determinandola, in via forfetaria ex art. 1, comma 644, lett. g), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd.
“triplo della media provinciale”), in € 25.413,27, oltre sanzioni € 30.495,92 ed interessi € 4.987,96.
L'atto traeva origine dalla verifica avviata nel dicembre 2019, conclusa con il Processo Verbale di
Constatazione prot. 18500 del 14/02/2020, notificato il 04/03/2020.
Seguivano osservazioni del contribuente ex art. 12, co. 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
In applicazione delle modifiche allo Statuto del contribuente (Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219),
ADM inviava, in data 25 luglio 2024, lo schema di avviso attivando contraddittorio endoprocedimentale.
In data 22 agosto 2024, il contribuente chiedeva accertamento con adesione.
All'esito degli incontri, con verbale dell'8 novembre 2024, ADM prendeva atto – sulla base di documentazione bancaria – che l'attività di raccolta era effettivamente iniziata il 23 settembre 2019, confermando però il criterio forfetario di cui all'art. 1, co. 644, lett. g), della citata Legge n. 190 del 2014. Il contribuente, comunque, riteneva di non aderire.
In data 27 gennaio 2025, il Sig. Ricorrente_2, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il suddetto avviso notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
Il ricorrente ha eccepito, tra l'altro:
- l'erronea individuazione del soggetto passivo (asserita estraneità del CTD all'imposta post 2016);
- la violazione dell'art. 24, co. 10, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 per avere l'Ufficio applicato il criterio induttivo forfetario in presenza di elementi documentali idonei (estratti settimanali e movimentazioni bancarie) che avrebbero consentito la determinazione analitica della base imponibile;
- il difetto di motivazione (art. 7, L. 212/2000) per mancata esplicitazione delle ragioni di non utilizzabilità della documentazione prodotta;
- la illegittimità delle sanzioni irrogate.
In data 19 febbraio 2025, il ricorso veniva iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 105/2025.
In data 21 marzo 2025, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto, richiamando, tra l'altro, l'art. 1 del Decreto Legislativo 23 dicembre
1998, n. 504 come interpretato dalla Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (soggettività passiva anche in assenza di concessione) e ribadendo la legittimità del criterio del triplo della media provinciale. Confermava, tuttavia, la decorrenza della debenza dal 23/09/2019 emersa in adesione.
In data 5 settembre 2025, il ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo sulle censure e rappresentando la pendenza di controversia connessa per l'anno 2020 (RGR 591/2025), con istanza di riunione.
In data 15 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1) Questioni preliminari – ritualità del ricorso e notificazione dell'atto impugnato
Il ricorso risulta ritualmente proposto e tempestivo, siccome notificato e poi iscritto a ruolo entro i termini di legge.
È infondata l'eccezione di inesistenza / nullità della notificazione dell'avviso per asserita mancanza di relata e di “messo speciale”.
Dalle controdeduzioni emerge che, per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, trova applicazione la disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha inserito nel Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 l'art. 60-ter (“Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”), consentendo l'invio diretto al domicilio digitale risultante dagli indici pubblici, con modalità PEC, anche in deroga alle modalità non compatibili delle singole leggi d'imposta.
L'avviso qui impugnato è stato emesso nel novembre 2024, dunque rientra nel nuovo perimetro normativo.
2) Merito – presupposto dell'imposta e soggettività passiva
L'imposta unica di cui al Decreto Legislativo n. 504 del1998 colpisce la raccolta di scommesse, ed è dovuta anche quando la raccolta avvenga in assenza / inefficacia della concessione.
Quanto alla soggettività passiva, è soggetto passivo “chiunque … gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi … scommesse”, con previsione di obbligazione solidale del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata (bookmaker).
Tali principi sono espressamente richiamati sia nell'avviso sia nelle difese dell'Ufficio.
La prospettazione del ricorrente circa una pretesa “estraneità” del CTD all'imposta per gli anni successivi al 2016 non può essere condivisa.
In giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata la lettura per cui il centro (o l'esercizio) che organizza e gestisce in concreto la raccolta sul territorio integra il presupposto impositivo e può essere considerato soggetto passivo, con responsabilità che si affianca a quella dell'operatore estero in via solidale.
Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso incentrato sulla carenza di soggettività passiva.
3) Merito – determinazione della base imponibile e illegittima applicazione del “triplo della media provinciale”
3.1) Il quadro normativo di riferimento L'Ufficio ha fondato la quantificazione sul criterio forfetario del “triplo della raccolta media provinciale” ex art. 1, comma 644, lett. g), della Legge n. 190 del 2014, affermando altresì (nell'atto) che, per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2016, “non si applica conseguentemente” l'art. 24, comma 10, Decreto Legge n. 98 del 2011.
Tuttavia, la stessa Legge 190/2014 delimita l'area applicativa del comma 644 ai “soggetti di cui al comma
643”, cioè – per quanto qui rileva – ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che offrivano scommesse in Italia senza collegamento al totalizzatore e che non hanno aderito (o sono decaduti) dal regime di regolarizzazione.
Tale delimitazione è puntualmente evidenziata dal ricorrente, che richiama anche il raccordo sistematico tra i commi 643 e 644.
3.2) L'errore di sussunzione nel caso concreto (anno 2019)
Nel caso in esame risulta accertato in sede procedimentale (e non contestato dall'Ufficio) che l'attività oggetto di recupero per il 2019 è stata effettivamente avviata nel settembre 2019.
In particolare, nel verbale di adesione l'Ufficio dà atto che la parte ha posto la questione della data di inizio
(23 settembre 2019) e del metodo di calcolo, producendo estratto conto, e che su tali aspetti si è svolto il contraddittorio.
Ne consegue che l'operatore locale (CTD / esercizio) del ricorrente non è, per definizione, “soggetto attivo alla data del 30 ottobre 2014”; pertanto, l'applicazione del comma 644 lett. g) – norma eccezionale e di stretta interpretazione perché introduce un imponibile forfetario sganciato dai dati reali – risulta priva del necessario presupposto soggettivo.
L'affermazione dell'avviso secondo cui l'applicazione della lett. g) sarebbe “impregiudicata” per tutti gli operatori non collegati alla filiera legale negli anni 2016 e successivi non può essere condivisa, poiché finirebbe per trasformare una disciplina transitoria (ancorata ai soggetti “attivi” al 30. ottobre 2014) in una regola generale, in aperto contrasto con l'incipit del comma 644 e con la logica complessiva della disposizione.
3.3) In ogni caso: esistenza di elementi documentali e dovere di utilizzazione (art. 24, comma 10, D.L. 98/2011)
Anche a voler prescindere dal rilievo (assorbente) sul difetto del presupposto soggettivo della lett. g), resta che l'art. 24, comma 10, D.L. 98/2011 prevede una sequenza logica: prima la determinazione dell'imposta mediante “elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente”, solo in mancanza la determinazione induttiva mediante raccolta media provinciale. Il principio è ribadito anche nella giurisprudenza di legittimità.
Nella vicenda in esame, dagli atti emerge che il contribuente ha prodotto – già in fase amministrativa – resoconti settimanali (settimane contabili 39 – 52) e ordini di bonifico verso il bookmaker, oltre ad ulteriore documentazione bancaria in adesione.
L'Ufficio ha motivato l'opzione forfetaria sostenendo che le fatture e la documentazione esibita non consentirebbero di ricostruire tipologia di scommesse, poste, vincite, provvigioni.
Ma proprio la presenza di documentazione ulteriore (resoconti e movimentazioni) imponeva, quantomeno, un utilizzo effettivo e criticamente valutato di tali dati ai fini della ricostruzione della base imponibile, eventualmente anche mediante presunzioni semplici, senza poter ricorrere in via automatica a un imponibile forfetario “triplicato”.
Il Collegio ritiene, pertanto, che l'avviso debba essere annullato limitamente alla parte in cui determina la base imponibile applicando il metodo ex art. 1, comma 644, lett. g), della Legge 190/2014, dovendo l'Amministrazione procedere alla rideterminazione dell'imposta (e dei conseguenti accessori) sulla base degli elementi documentali disponibili, tenendo conto – come già riconosciuto in sede procedimentale – della decorrenza effettiva dell'attività dal 23 settembre 2019.
4) Motivazione dell'atto e sanzioni
Le doglianze sul difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000) risultano, per quanto rileva, assorbite dall'accoglimento sul vizio principale (erroneo criterio legale di determinazione del presupposto quantitativo).
Resta fermo che l'annullamento parziale impone un ricalcolo complessivo del “quantum” e, quindi, degli accessori.
Quanto alle sanzioni, la loro quantificazione resta dipendente dalla rideterminazione dell'imposta dovuta;
pertanto, in coerenza con il dispositivo, esse dovranno essere ricalcolate in esito alla nuova determinazione dell'imponibile.
5) Spese di lite
La parziale soccombenza e la natura marcatamente interpretativa della questione (rapporto tra disciplina speciale ex L. 190/2014 e criteri ordinari di ricostruzione della base imponibile) giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II,
A) in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato avviso di accertamento limitatamente alla parte in cui, per determinare la base imponibile, applica il metodo di cui all'art. 1, comma 644 lettera g), della legge 190/2014, con condanna della resitente alla relativa rideterminazione dell'imposta e degli accessori derivanti dal ricalcolo;
B) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia il 18 settembre 2025
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RT RO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.veneto Friuli.ven.giulia-Um-Sede Venezia
elettivamente domiciliato presso Sestriere Santa Croce, 360 30135 Venezia VE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M23190012559U DOGANE-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 440/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare l'illegittimità, totale e parziale – e per l'effetto disporre l'annullamento, totale o parziale – dell'avviso di accertamento"; "dichiarare non dovute le sanzioni irrogate ovvero rideterminare le stesse nelle misure minime previste"; "condannare l'Amministrazione doganale al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate degli interessi di legge, al pagamento delle spese del giudizio ex art. 15 del dlgs n. 546 del 1992 e alla restituzione del contributo unificato versato".
Resistente: "la conferma dell'avviso di accertamento impugnato e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. M23190012559U (cod. atto 00012772208), notificato via PEC il 27 novembre
2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Veneto, sede di Venezia (di seguito
ADM), accertava nei confronti del sig. Ricorrente_2 – titolare dell'impresa individuale Giordano's Pizza di Ricorrente_2 – l'Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2019, determinandola, in via forfetaria ex art. 1, comma 644, lett. g), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd.
“triplo della media provinciale”), in € 25.413,27, oltre sanzioni € 30.495,92 ed interessi € 4.987,96.
L'atto traeva origine dalla verifica avviata nel dicembre 2019, conclusa con il Processo Verbale di
Constatazione prot. 18500 del 14/02/2020, notificato il 04/03/2020.
Seguivano osservazioni del contribuente ex art. 12, co. 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
In applicazione delle modifiche allo Statuto del contribuente (Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219),
ADM inviava, in data 25 luglio 2024, lo schema di avviso attivando contraddittorio endoprocedimentale.
In data 22 agosto 2024, il contribuente chiedeva accertamento con adesione.
All'esito degli incontri, con verbale dell'8 novembre 2024, ADM prendeva atto – sulla base di documentazione bancaria – che l'attività di raccolta era effettivamente iniziata il 23 settembre 2019, confermando però il criterio forfetario di cui all'art. 1, co. 644, lett. g), della citata Legge n. 190 del 2014. Il contribuente, comunque, riteneva di non aderire.
In data 27 gennaio 2025, il Sig. Ricorrente_2, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il suddetto avviso notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
Il ricorrente ha eccepito, tra l'altro:
- l'erronea individuazione del soggetto passivo (asserita estraneità del CTD all'imposta post 2016);
- la violazione dell'art. 24, co. 10, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 per avere l'Ufficio applicato il criterio induttivo forfetario in presenza di elementi documentali idonei (estratti settimanali e movimentazioni bancarie) che avrebbero consentito la determinazione analitica della base imponibile;
- il difetto di motivazione (art. 7, L. 212/2000) per mancata esplicitazione delle ragioni di non utilizzabilità della documentazione prodotta;
- la illegittimità delle sanzioni irrogate.
In data 19 febbraio 2025, il ricorso veniva iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 105/2025.
In data 21 marzo 2025, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto, richiamando, tra l'altro, l'art. 1 del Decreto Legislativo 23 dicembre
1998, n. 504 come interpretato dalla Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (soggettività passiva anche in assenza di concessione) e ribadendo la legittimità del criterio del triplo della media provinciale. Confermava, tuttavia, la decorrenza della debenza dal 23/09/2019 emersa in adesione.
In data 5 settembre 2025, il ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo sulle censure e rappresentando la pendenza di controversia connessa per l'anno 2020 (RGR 591/2025), con istanza di riunione.
In data 15 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1) Questioni preliminari – ritualità del ricorso e notificazione dell'atto impugnato
Il ricorso risulta ritualmente proposto e tempestivo, siccome notificato e poi iscritto a ruolo entro i termini di legge.
È infondata l'eccezione di inesistenza / nullità della notificazione dell'avviso per asserita mancanza di relata e di “messo speciale”.
Dalle controdeduzioni emerge che, per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, trova applicazione la disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha inserito nel Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 l'art. 60-ter (“Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”), consentendo l'invio diretto al domicilio digitale risultante dagli indici pubblici, con modalità PEC, anche in deroga alle modalità non compatibili delle singole leggi d'imposta.
L'avviso qui impugnato è stato emesso nel novembre 2024, dunque rientra nel nuovo perimetro normativo.
2) Merito – presupposto dell'imposta e soggettività passiva
L'imposta unica di cui al Decreto Legislativo n. 504 del1998 colpisce la raccolta di scommesse, ed è dovuta anche quando la raccolta avvenga in assenza / inefficacia della concessione.
Quanto alla soggettività passiva, è soggetto passivo “chiunque … gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi … scommesse”, con previsione di obbligazione solidale del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata (bookmaker).
Tali principi sono espressamente richiamati sia nell'avviso sia nelle difese dell'Ufficio.
La prospettazione del ricorrente circa una pretesa “estraneità” del CTD all'imposta per gli anni successivi al 2016 non può essere condivisa.
In giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata la lettura per cui il centro (o l'esercizio) che organizza e gestisce in concreto la raccolta sul territorio integra il presupposto impositivo e può essere considerato soggetto passivo, con responsabilità che si affianca a quella dell'operatore estero in via solidale.
Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso incentrato sulla carenza di soggettività passiva.
3) Merito – determinazione della base imponibile e illegittima applicazione del “triplo della media provinciale”
3.1) Il quadro normativo di riferimento L'Ufficio ha fondato la quantificazione sul criterio forfetario del “triplo della raccolta media provinciale” ex art. 1, comma 644, lett. g), della Legge n. 190 del 2014, affermando altresì (nell'atto) che, per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2016, “non si applica conseguentemente” l'art. 24, comma 10, Decreto Legge n. 98 del 2011.
Tuttavia, la stessa Legge 190/2014 delimita l'area applicativa del comma 644 ai “soggetti di cui al comma
643”, cioè – per quanto qui rileva – ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che offrivano scommesse in Italia senza collegamento al totalizzatore e che non hanno aderito (o sono decaduti) dal regime di regolarizzazione.
Tale delimitazione è puntualmente evidenziata dal ricorrente, che richiama anche il raccordo sistematico tra i commi 643 e 644.
3.2) L'errore di sussunzione nel caso concreto (anno 2019)
Nel caso in esame risulta accertato in sede procedimentale (e non contestato dall'Ufficio) che l'attività oggetto di recupero per il 2019 è stata effettivamente avviata nel settembre 2019.
In particolare, nel verbale di adesione l'Ufficio dà atto che la parte ha posto la questione della data di inizio
(23 settembre 2019) e del metodo di calcolo, producendo estratto conto, e che su tali aspetti si è svolto il contraddittorio.
Ne consegue che l'operatore locale (CTD / esercizio) del ricorrente non è, per definizione, “soggetto attivo alla data del 30 ottobre 2014”; pertanto, l'applicazione del comma 644 lett. g) – norma eccezionale e di stretta interpretazione perché introduce un imponibile forfetario sganciato dai dati reali – risulta priva del necessario presupposto soggettivo.
L'affermazione dell'avviso secondo cui l'applicazione della lett. g) sarebbe “impregiudicata” per tutti gli operatori non collegati alla filiera legale negli anni 2016 e successivi non può essere condivisa, poiché finirebbe per trasformare una disciplina transitoria (ancorata ai soggetti “attivi” al 30. ottobre 2014) in una regola generale, in aperto contrasto con l'incipit del comma 644 e con la logica complessiva della disposizione.
3.3) In ogni caso: esistenza di elementi documentali e dovere di utilizzazione (art. 24, comma 10, D.L. 98/2011)
Anche a voler prescindere dal rilievo (assorbente) sul difetto del presupposto soggettivo della lett. g), resta che l'art. 24, comma 10, D.L. 98/2011 prevede una sequenza logica: prima la determinazione dell'imposta mediante “elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente”, solo in mancanza la determinazione induttiva mediante raccolta media provinciale. Il principio è ribadito anche nella giurisprudenza di legittimità.
Nella vicenda in esame, dagli atti emerge che il contribuente ha prodotto – già in fase amministrativa – resoconti settimanali (settimane contabili 39 – 52) e ordini di bonifico verso il bookmaker, oltre ad ulteriore documentazione bancaria in adesione.
L'Ufficio ha motivato l'opzione forfetaria sostenendo che le fatture e la documentazione esibita non consentirebbero di ricostruire tipologia di scommesse, poste, vincite, provvigioni.
Ma proprio la presenza di documentazione ulteriore (resoconti e movimentazioni) imponeva, quantomeno, un utilizzo effettivo e criticamente valutato di tali dati ai fini della ricostruzione della base imponibile, eventualmente anche mediante presunzioni semplici, senza poter ricorrere in via automatica a un imponibile forfetario “triplicato”.
Il Collegio ritiene, pertanto, che l'avviso debba essere annullato limitamente alla parte in cui determina la base imponibile applicando il metodo ex art. 1, comma 644, lett. g), della Legge 190/2014, dovendo l'Amministrazione procedere alla rideterminazione dell'imposta (e dei conseguenti accessori) sulla base degli elementi documentali disponibili, tenendo conto – come già riconosciuto in sede procedimentale – della decorrenza effettiva dell'attività dal 23 settembre 2019.
4) Motivazione dell'atto e sanzioni
Le doglianze sul difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000) risultano, per quanto rileva, assorbite dall'accoglimento sul vizio principale (erroneo criterio legale di determinazione del presupposto quantitativo).
Resta fermo che l'annullamento parziale impone un ricalcolo complessivo del “quantum” e, quindi, degli accessori.
Quanto alle sanzioni, la loro quantificazione resta dipendente dalla rideterminazione dell'imposta dovuta;
pertanto, in coerenza con il dispositivo, esse dovranno essere ricalcolate in esito alla nuova determinazione dell'imponibile.
5) Spese di lite
La parziale soccombenza e la natura marcatamente interpretativa della questione (rapporto tra disciplina speciale ex L. 190/2014 e criteri ordinari di ricostruzione della base imponibile) giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II,
A) in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato avviso di accertamento limitatamente alla parte in cui, per determinare la base imponibile, applica il metodo di cui all'art. 1, comma 644 lettera g), della legge 190/2014, con condanna della resitente alla relativa rideterminazione dell'imposta e degli accessori derivanti dal ricalcolo;
B) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia il 18 settembre 2025
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RT RO