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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/07/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico VI AL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 127 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 23.04.2025, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CARUGNO ANTONIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ORLANDO MAURIZIO e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuta
OGGETTO: pagamento.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111
1 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, questo giudice, ritiene fondata l'eccezione -ritualmente sollevata da parte convenuta- di improcedibilità della domanda per non essere stato azionato il procedimento di mediazione pure disposto da questo giudice con provvedimento reso all'udienza cartolare del 03/12/2024.
Al riguardo, è pacifico che l'inadempimento all'avvio della mediazione disposta dal giudice determina l'improcedibilità della domanda in accoglimento della sollevata eccezione.
Tale determinazione, avente carattere assorbente, rende superfluo, pure in base al principio della richiamata ragione più liquida, l'esame delle altre questioni, comprese quelle di merito, sollevate reciprocamente da entrambe le parti (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; Tribunale Cassino, sent. n. 1548 del 18.11.2022).
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e l'orientamento già espresso sul punto in analoghi procedimenti (cfr., tra le altre, Tribunale Cassino, sent. n. 1277 del 17.10.2023), per cui vengono liquidate secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto del valore della causa, del relativo scaglione di riferimento e della attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino VI AL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità della domanda;
2 b) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 17/07/2025
Il GIUDICE
VI AL
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SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico VI AL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 127 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 23.04.2025, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CARUGNO ANTONIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ORLANDO MAURIZIO e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuta
OGGETTO: pagamento.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111
1 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, questo giudice, ritiene fondata l'eccezione -ritualmente sollevata da parte convenuta- di improcedibilità della domanda per non essere stato azionato il procedimento di mediazione pure disposto da questo giudice con provvedimento reso all'udienza cartolare del 03/12/2024.
Al riguardo, è pacifico che l'inadempimento all'avvio della mediazione disposta dal giudice determina l'improcedibilità della domanda in accoglimento della sollevata eccezione.
Tale determinazione, avente carattere assorbente, rende superfluo, pure in base al principio della richiamata ragione più liquida, l'esame delle altre questioni, comprese quelle di merito, sollevate reciprocamente da entrambe le parti (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; Tribunale Cassino, sent. n. 1548 del 18.11.2022).
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e l'orientamento già espresso sul punto in analoghi procedimenti (cfr., tra le altre, Tribunale Cassino, sent. n. 1277 del 17.10.2023), per cui vengono liquidate secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto del valore della causa, del relativo scaglione di riferimento e della attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino VI AL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità della domanda;
2 b) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 17/07/2025
Il GIUDICE
VI AL
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