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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/12/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1771/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1771/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso congiuntamente e separatamente dall'Avv. SS DE EO
e dall'Avv. SERENA SEBASTIANELLI, presso i cui studi risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa congiuntamente e separatamente dall'Avv. C.F._2
SS DE EO e dall'Avv. SERENA SEBASTIANELLI, presso i cui studi risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, il P.M. in sede, il 6.10.2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso del 14.7.2025, e esponevano che: Parte_1 Controparte_1 avevano contratto matrimonio in data 8.7.2024 e dalla loro unione non erano nati figli;
era venuta meno, negli ultimi tempi, l'affectio maritalis, sino a rendere impossibile la convivenza
1 coniugale, a causa di incompatibilità caratteriali e incomprensioni;
conseguentemente i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) entrambi
i coniugi fisseranno la loro dimora in domicilio diverso da quella che è stata la casa coniugale, laddove la stessa, era condotta in locazione ed è stata già lasciata da entrambi i coniugi;
3) entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento essendo economicamente indipendenti;
4) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio”.
Il 29.9.2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata l'11.11.2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Successivamente il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il provvedimento favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
e , c.f. C.F._1 Controparte_1
(atto n. 2, parte I, Reg. Atti di Matrimonio anno 2024); C.F._2
2 II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Limatola per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1771/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso congiuntamente e separatamente dall'Avv. SS DE EO
e dall'Avv. SERENA SEBASTIANELLI, presso i cui studi risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa congiuntamente e separatamente dall'Avv. C.F._2
SS DE EO e dall'Avv. SERENA SEBASTIANELLI, presso i cui studi risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, il P.M. in sede, il 6.10.2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso del 14.7.2025, e esponevano che: Parte_1 Controparte_1 avevano contratto matrimonio in data 8.7.2024 e dalla loro unione non erano nati figli;
era venuta meno, negli ultimi tempi, l'affectio maritalis, sino a rendere impossibile la convivenza
1 coniugale, a causa di incompatibilità caratteriali e incomprensioni;
conseguentemente i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) entrambi
i coniugi fisseranno la loro dimora in domicilio diverso da quella che è stata la casa coniugale, laddove la stessa, era condotta in locazione ed è stata già lasciata da entrambi i coniugi;
3) entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento essendo economicamente indipendenti;
4) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio”.
Il 29.9.2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata l'11.11.2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Successivamente il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il provvedimento favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
e , c.f. C.F._1 Controparte_1
(atto n. 2, parte I, Reg. Atti di Matrimonio anno 2024); C.F._2
2 II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Limatola per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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