Ordinanza cautelare 5 maggio 2022
Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 12/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01856/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Capuano, Michele Cascone e Fabiana Raiola in sostituzione degli Avv.ti Luigi Monaco e Paolo Francesco Ambroselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, rappresentato e difeso dall’Avv. Erik Furno, con domicilio eletto in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Dario Alessandro Ricciardi, con domicilio eletto in Napoli alla Via Posillipo n. 394 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- con cui il Dirigente del Settore V Dipartimento – Edilizia Abusiva del Comune di Torre Annunziata ha ingiunto “alla sig.ra -OMISSIS- nata a [...] il [...] e residente in Scafati (SA) alla via -OMISSIS-, proprietaria delle opere abusivamente realizzate, di provvedere, ferma e impregiudicata l'azione penale, alla rimozione delle opere come in premessa individuate e descritte e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese. Detti lavori dovranno essere eseguiti entro 90 giorni, con l'avvertimento che qualora non si sia provveduto al ripristino delle opere realizzate abusivamente nel termine sopraindicato, accertata ufficialmente l'inottemperanza al presente provvedimento, si provvederà all'acquisizione gratuita di diritto, a favore del patrimonio del Comune, dell'opera e dell'area di sedime occorrente a realizzare opere analoghe a quelle abusivamente costruite, fermo restando le decisioni dell' A.C. sul prosieguo successivo (ripristino in danno o utilizzo pubblico), nonché delle sanzioni previste dal DPR 380/01 art. 44 e l'art. 17 comma 1 lettera q-bis) della Legge 164/2014, che ha introdotto all'art. 31 del DPR 380/01 suddetto, i commi: 4-bis, 4 ter che nel caso in oggetto è prevista la somma di euro 20.000,00 (euro ventimila/00)”;
b) del verbale di sequestro del Comando VV.UU. di Torre Annunziata, redatto congiuntamente con i tecnici dell'U.T.C. ed alla presenza dei Carabinieri, prot. -OMISSIS- con cui gli intervenuti “…hanno constatato le difformità delle opere realizzate in quanto non si sono rispettate le prescrizioni dettate da SABAP mediante la realizzazione di una porta finestra lato mare, con disallineamento verticale che la stessa SABAP richiama come distonia nel complesso visivo del sistema architettonico”;
c) del verbale dei tecnici U.T.C. prot. n. 23032 del 30.11.2021 e del verbale protocollo 538/V/2021 del 16 novembre 2021;
d) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento richiamato negli atti impugnati, ad essi preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche endoprocedimentale e/o istruttorio;
e) ex art. 116 c.p.a., del silenzio serbato dal Comune di Torre Annunziata a fronte dell’istanza di accesso documentale presentata dalla ricorrente ed assunta al protocollo dell’ente con il n. 3288 del 09.02.2022, con la quale veniva richiesto di acquisire tutta la documentazione richiamata nella suddetta ordinanza di demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Vista l’ordinanza collegiale n. 918 del 5 maggio 2022, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare e sono stati disposti incombenti istruttori;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. LO DELI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il presente gravame si presta ad essere definito con sentenza in forma semplificata, attesa la sua manifesta improcedibilità;
Considerato, infatti, che:
- in data 12 settembre 2024, la difesa di parte ricorrente ha depositato dichiarazione che è venuto meno l’interesse all’ulteriore coltivazione del giudizio;
- il Collegio non può non prendere atto di tale sopraggiunta situazione e, pertanto, deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti e particolari motivi, in virtù dell’evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC RI IG, Presidente
LO DELI, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO DELI | IC RI IG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.