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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RM RC......................Presidente dott.ssa UD NO..........................Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro ............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
06/02/2025 , assunto in decisione all'udienza in data 27.11.2025
e vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Giovanna Parte_1 C.F._1
AL e dell'avv. Maria Rosa Carla Costanzo, elettivamente domiciliata in Viale Lombardia n. 127
Brugherio presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Gabriella CP_1 C.F._2
Tamborini, elettivamente domiciliato in Viale Lombardia, 34 Cologno Monzese presso il difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO:111002-Separazione giudiziale pagina 1 di 2 CONCLUSIONI: alla udienza del 27.11.2025 il legale del resistente non si oppone ad una sentenza parziale sul solo status
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. i coniugi hanno contratto matrimonio in Brugherio in data 11.6.2022 e sono comparsi avanti al
Presidente per la prima udienza nel procedimento di separazione ex articolo 473bis.21 c.p.c. in data
11.9.2025.
Ciò premesso, la domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
II. la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
III. Le spese di lite vengono regolamentate al definitivo .
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 05/02/2025 da nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1 disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del
Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, per le annotazioni di legge (atto n. 22 parte
I anno 2022);
III. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
IV. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Giudice est.
UD NO
Il Presidente
RM RC
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RM RC......................Presidente dott.ssa UD NO..........................Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro ............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
06/02/2025 , assunto in decisione all'udienza in data 27.11.2025
e vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Giovanna Parte_1 C.F._1
AL e dell'avv. Maria Rosa Carla Costanzo, elettivamente domiciliata in Viale Lombardia n. 127
Brugherio presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Gabriella CP_1 C.F._2
Tamborini, elettivamente domiciliato in Viale Lombardia, 34 Cologno Monzese presso il difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO:111002-Separazione giudiziale pagina 1 di 2 CONCLUSIONI: alla udienza del 27.11.2025 il legale del resistente non si oppone ad una sentenza parziale sul solo status
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. i coniugi hanno contratto matrimonio in Brugherio in data 11.6.2022 e sono comparsi avanti al
Presidente per la prima udienza nel procedimento di separazione ex articolo 473bis.21 c.p.c. in data
11.9.2025.
Ciò premesso, la domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
II. la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
III. Le spese di lite vengono regolamentate al definitivo .
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 05/02/2025 da nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1 disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del
Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, per le annotazioni di legge (atto n. 22 parte
I anno 2022);
III. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
IV. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Giudice est.
UD NO
Il Presidente
RM RC
pagina 2 di 2