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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1966/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA ADELAIDE NIEDDU, domiciliato Pt_1 P.IVA_1 in sede RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIULIANA CHERCHI CP_1 C.F._1 MANCA DI MORES, presso il cui studio ha eletto domicilio RESISTENTE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
ragioni di fatto e di diritto della decisione ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale Pt_1 svolto dal CTU Dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1 preventivo proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc da e conclusosi in suo favore con CP_1 l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (10/05/2023).
Costituitosi ritualmente in giudizio, ha richiesto il rigetto dell'opposizione depositata da CP_1
alla luce delle argomentazioni svolte in comparsa. Pt_1
La causa, istruita solo mediante i chiarimenti del CTU, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le argomentazioni che seguono.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità proposta da è destituita di fondamento in Pt_1 quanto parte convenuta in fase di ATP era in possesso dei requisiti reddituali necessari ai fini dell'ottenimento dei benefici economici di cui all'art. 13 legge n. 118/71.
Precisamente, dalla “comunicazione obbligatoria unificato lav.”, prodotta dall'Istituto nel presente giudizio, emerge che dal 01/07/2023 al 30/06/2024 ha percepito un reddito da lavoro CP_1
pagina 1 di 4 dipendente pari ad € 5.000,00 e, pertanto, al momento dell'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc (27/01/2024) erano presenti le condizioni reddituali.
Nel merito, in sede di chiarimenti resi nell'udienza del 22/05/2025, Dott. nel Persona_1 confermare il precedente elaborato peritale, ha precisato quanto segue:
- “sui codici tabellari rileva di avere applicato le percentuali minime, quelle che esistono, perché vi sono patologie riportate dal paziente che non sono contemplate nelle tabelle, e quindi sono state incluse per analogia ad altre patologie simili;
è stato usato il codice 6442 che si riferisce a miocardiopatia e valvolapatia con percentuale che va dal 41 al 50% ed io ho utilizzato il 41% per l'ipertensione riportata dal paziente unitamente a dilatazione atriale sinistra e disfunzione diastolica di II grado;
aveva anche diabete mellito tipo II con complicanze microangiopatiche, piede diabetico, ho utilizzato il codice 9309 contemplato dalle tabelle, con la percentuale minima prevista (41%), aveva anche obesità con indice di massa corporea di 35,1 contemplato nelle tabelle con codice 7105, percentuale minima del 31%;
aveva calcolosi renale con calcolo di 6 mm che non può autoeliminarsi per la dimensione, tabelle codice 6463, percentuali minima ivi prevista del 21%; ultima patologia ipertrofia prostatica benigna con codice contemplato 6204, percentuale più alta del 20%, la massima, perché ha un volume prostatico di 40 ml con calcificazioni a guscio, quindi complicata;
dal calcolo complessivo risulta quindi una percentuale di invalidità dell'85%; anche considerando la percentuale minima per la prostata ne conseguirebbe un risultato pari all'83%”.
Ed ancora, con note scritte depositate in data 22/05/2025 il CTU ha ulteriormente precisato:
- “Le Patologie prese in considerazione nella valutazione delle condizioni di salute del Signor sono: CP_1
I°) Ipertensione Arteriosa
L'Ipertensione Arteriosa, patologia spesso sottovalutata, rappresenta uno dei principali fattori di Rischio Cardiovascolare, causa di Infarto, Ictus, Insufficienza Renale.
Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia, nel 2021, ultimo dato di mortalità disponibile, con 217mila decessi.
Nel caso del Signor NU l'Ipertensione è associata a: BAV I°, Dilatazione atriale sx e Disfunzione Diastolica di II°. La disfunzione diastolica indica una anomalia che si verifica durante la fase della diastole: i ventricoli si irrigidiscono, non si rilassano correttamente e, di conseguenza, non si riempiono adeguatamente di sangue, provocando un ristagno monte degli stessi. Ciò può determinare difficoltà respiratoria e affanno sotto sforzo. Infatti il Ricorrente ha presentato occasionale Dispnea da sforzo, due episodi di Dolore Toracico prolungato (oltre un'ora).
Nella Tabella Invalidità Civile (DM 05/02/1992), utilizzata ai fini della valutazione del grado di Invalidità Civile, assurdamente non è contemplata l'Ipertensione Arteriosa. In analogia, considerando che il Signor presenta un'Ipertensione associata ad altre alterazioni, come CP_1 specificato in precedenza, ho utilizzato il cod.6442 (miocardiopatie o valvulopatie con pagina 2 di 4 insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA 41-50%) utilizzando la percentuale più bassa 41%
II°) Diabete Mellito tipo II. Ad entrambi i piedi presenta delle piccole piaghe, riscontrate nel corso dell'Accertamento, chiaramente dovute ad iniziale Piede Diabetico, Ateromatosi Carotidea, Parestesie agli arti inferiori da verosimile Neuropatia diabetica.
In riferimento al cod. 9309 (diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado 41-50%) 41%
III°) Ipertrofia Prostatica Benigna. Prostata aumentata di volume 40 ml. La prostata ha generalmente un volume compreso tra 20 e 30 ml. Calcificazioni a guscio nel lobo medio. Riferisce riduzione del mitto.
In riferimento al cod. 6204 (prostatite cronica o ipertrofia prostatica 11-20%) 20%
IV°) Obesità (BMI 35,1). Peso 96,5 Kg;
Altezza 166 cm;
BMI 35,1
in riferimento al cod. 7105 (Obesità – Indice di Massa Corporea Compreso tra 35 e 40, con Complicanze Artrosiche 31 – 40 %) 31%
V°) Nefrolitiasi: Formazione litiasica di 6 mm nel gruppo caliciale superiore Sn.
In riferimento al cod. 6463 (Nefrolitiasi con necessità di dieta rigida e di almeno 2 controlli e/o trattamenti annuali) 21-30 %) 21 %
Applicando il Calcolo Riduzionistico previsto per Legge, può riconoscersi al Ricorrente lo Status di Invalido Civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari all'85 %
Sono state utilizzate le percentuali inferiori stabilite dal DM 05/02/1992”.
Le conclusioni cui Dott. è pervenuto in sede di chiarimenti a conferma delle Persona_1 valutazioni espresse con il precedente elaborato peritale, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cpc (RG. 110/2024), sono del tutto condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo in quanto supportate dalla documentazione medica in atti e, pertanto, possono porsi a fondamento della decisione.
L'opposizione proposta da deve, quindi, essere respinta, stante l'accertata sussistenza in favore di Pt_1
dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile ex art. 13 CP_1 legge n. 118/71.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di , come da dispositivo. Pt_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di . Pt_1
P.Q.M.
- respinge l'opposizione;
- dichiara in possesso dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'invalidità CP_1 civile ex art. 13 legge n. 118/71 in misura percentuale del 85%, come accertato dal CTU, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (10/05/2023);
pagina 3 di 4 - condanna a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 3.300,00 per compensi Pt_1 professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dell'Avv. Giuliana Cherchi Manca di Mores;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Sassari, 10/07/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1966/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA ADELAIDE NIEDDU, domiciliato Pt_1 P.IVA_1 in sede RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIULIANA CHERCHI CP_1 C.F._1 MANCA DI MORES, presso il cui studio ha eletto domicilio RESISTENTE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
ragioni di fatto e di diritto della decisione ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale Pt_1 svolto dal CTU Dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1 preventivo proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc da e conclusosi in suo favore con CP_1 l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (10/05/2023).
Costituitosi ritualmente in giudizio, ha richiesto il rigetto dell'opposizione depositata da CP_1
alla luce delle argomentazioni svolte in comparsa. Pt_1
La causa, istruita solo mediante i chiarimenti del CTU, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le argomentazioni che seguono.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità proposta da è destituita di fondamento in Pt_1 quanto parte convenuta in fase di ATP era in possesso dei requisiti reddituali necessari ai fini dell'ottenimento dei benefici economici di cui all'art. 13 legge n. 118/71.
Precisamente, dalla “comunicazione obbligatoria unificato lav.”, prodotta dall'Istituto nel presente giudizio, emerge che dal 01/07/2023 al 30/06/2024 ha percepito un reddito da lavoro CP_1
pagina 1 di 4 dipendente pari ad € 5.000,00 e, pertanto, al momento dell'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc (27/01/2024) erano presenti le condizioni reddituali.
Nel merito, in sede di chiarimenti resi nell'udienza del 22/05/2025, Dott. nel Persona_1 confermare il precedente elaborato peritale, ha precisato quanto segue:
- “sui codici tabellari rileva di avere applicato le percentuali minime, quelle che esistono, perché vi sono patologie riportate dal paziente che non sono contemplate nelle tabelle, e quindi sono state incluse per analogia ad altre patologie simili;
è stato usato il codice 6442 che si riferisce a miocardiopatia e valvolapatia con percentuale che va dal 41 al 50% ed io ho utilizzato il 41% per l'ipertensione riportata dal paziente unitamente a dilatazione atriale sinistra e disfunzione diastolica di II grado;
aveva anche diabete mellito tipo II con complicanze microangiopatiche, piede diabetico, ho utilizzato il codice 9309 contemplato dalle tabelle, con la percentuale minima prevista (41%), aveva anche obesità con indice di massa corporea di 35,1 contemplato nelle tabelle con codice 7105, percentuale minima del 31%;
aveva calcolosi renale con calcolo di 6 mm che non può autoeliminarsi per la dimensione, tabelle codice 6463, percentuali minima ivi prevista del 21%; ultima patologia ipertrofia prostatica benigna con codice contemplato 6204, percentuale più alta del 20%, la massima, perché ha un volume prostatico di 40 ml con calcificazioni a guscio, quindi complicata;
dal calcolo complessivo risulta quindi una percentuale di invalidità dell'85%; anche considerando la percentuale minima per la prostata ne conseguirebbe un risultato pari all'83%”.
Ed ancora, con note scritte depositate in data 22/05/2025 il CTU ha ulteriormente precisato:
- “Le Patologie prese in considerazione nella valutazione delle condizioni di salute del Signor sono: CP_1
I°) Ipertensione Arteriosa
L'Ipertensione Arteriosa, patologia spesso sottovalutata, rappresenta uno dei principali fattori di Rischio Cardiovascolare, causa di Infarto, Ictus, Insufficienza Renale.
Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia, nel 2021, ultimo dato di mortalità disponibile, con 217mila decessi.
Nel caso del Signor NU l'Ipertensione è associata a: BAV I°, Dilatazione atriale sx e Disfunzione Diastolica di II°. La disfunzione diastolica indica una anomalia che si verifica durante la fase della diastole: i ventricoli si irrigidiscono, non si rilassano correttamente e, di conseguenza, non si riempiono adeguatamente di sangue, provocando un ristagno monte degli stessi. Ciò può determinare difficoltà respiratoria e affanno sotto sforzo. Infatti il Ricorrente ha presentato occasionale Dispnea da sforzo, due episodi di Dolore Toracico prolungato (oltre un'ora).
Nella Tabella Invalidità Civile (DM 05/02/1992), utilizzata ai fini della valutazione del grado di Invalidità Civile, assurdamente non è contemplata l'Ipertensione Arteriosa. In analogia, considerando che il Signor presenta un'Ipertensione associata ad altre alterazioni, come CP_1 specificato in precedenza, ho utilizzato il cod.6442 (miocardiopatie o valvulopatie con pagina 2 di 4 insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA 41-50%) utilizzando la percentuale più bassa 41%
II°) Diabete Mellito tipo II. Ad entrambi i piedi presenta delle piccole piaghe, riscontrate nel corso dell'Accertamento, chiaramente dovute ad iniziale Piede Diabetico, Ateromatosi Carotidea, Parestesie agli arti inferiori da verosimile Neuropatia diabetica.
In riferimento al cod. 9309 (diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado 41-50%) 41%
III°) Ipertrofia Prostatica Benigna. Prostata aumentata di volume 40 ml. La prostata ha generalmente un volume compreso tra 20 e 30 ml. Calcificazioni a guscio nel lobo medio. Riferisce riduzione del mitto.
In riferimento al cod. 6204 (prostatite cronica o ipertrofia prostatica 11-20%) 20%
IV°) Obesità (BMI 35,1). Peso 96,5 Kg;
Altezza 166 cm;
BMI 35,1
in riferimento al cod. 7105 (Obesità – Indice di Massa Corporea Compreso tra 35 e 40, con Complicanze Artrosiche 31 – 40 %) 31%
V°) Nefrolitiasi: Formazione litiasica di 6 mm nel gruppo caliciale superiore Sn.
In riferimento al cod. 6463 (Nefrolitiasi con necessità di dieta rigida e di almeno 2 controlli e/o trattamenti annuali) 21-30 %) 21 %
Applicando il Calcolo Riduzionistico previsto per Legge, può riconoscersi al Ricorrente lo Status di Invalido Civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari all'85 %
Sono state utilizzate le percentuali inferiori stabilite dal DM 05/02/1992”.
Le conclusioni cui Dott. è pervenuto in sede di chiarimenti a conferma delle Persona_1 valutazioni espresse con il precedente elaborato peritale, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cpc (RG. 110/2024), sono del tutto condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo in quanto supportate dalla documentazione medica in atti e, pertanto, possono porsi a fondamento della decisione.
L'opposizione proposta da deve, quindi, essere respinta, stante l'accertata sussistenza in favore di Pt_1
dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile ex art. 13 CP_1 legge n. 118/71.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di , come da dispositivo. Pt_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di . Pt_1
P.Q.M.
- respinge l'opposizione;
- dichiara in possesso dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'invalidità CP_1 civile ex art. 13 legge n. 118/71 in misura percentuale del 85%, come accertato dal CTU, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (10/05/2023);
pagina 3 di 4 - condanna a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 3.300,00 per compensi Pt_1 professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dell'Avv. Giuliana Cherchi Manca di Mores;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Sassari, 10/07/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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