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Articolo 30 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
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Legge 14 agosto 1862, n. 800
Articolo 30 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
Versione
3 settembre 1862
Art. 30.
La Corte trasmette al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862
Vedi fonte istituzionale
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