Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 26/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del referendario SA OR, ai sensi dell’art.
151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all’udienza del 15 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 31837 del registro di Segreteria promosso dal sig. G. L. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Enzo Urbani (c.f.: [...]- PEC:
enzo.urbani@ordineavvocativicenza.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Valdagno (VI), Via Lungo Agno Manzoni, n. 12;
CONTRO
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo NO (c.f.: [...]– PEC:
avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R.
Fantini di Fiumicino del 23.01.2023, rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;
Letto il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Sentenza n. 29/2026 Uditi, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2025, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, l’Avv. Enzo Urbani per il ricorrente e l’Avv. Angelo NO per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
I. Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 23.12.2022, il sig. G.
L., già in servizio come collaboratore scolastico presso l’Istituto di istruzione superiore “G.A.
Remondini” di Bassano del Grappa e dispensato dal lavoro per inidoneità permanente e assoluta al servizio come dipendente di Amministrazione pubblica e a proficuo lavoro dal 24.10.2019, adiva questa Autorità Giudiziaria affinché gli venisse riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità nel pubblico impiego ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995.
Al riguardo faceva presente che, in ragione delle patologie sofferte, aveva chiesto il conseguimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n.
335/1995 e si sottoponeva a visita della Commissione medica di verifica di Venezia –
Ministero dell’economia e delle finanze, la quale, con verbale n. BL/G n. 11710 del 17 ottobre 2019, formulava il seguente giudizio diagnostico: “Sindrome depressiva ricorrente, ritardo mentale. Abolizione visu 00 (protesi) VI DS (visus residuo 2/10)”.
A seguito di detto accertamento, l’Istituto scolastico presso il quale prestava servizio disponeva, con decreto del Dirigente scolastico prot. n. 7160 del 24 ottobre 2019, la risoluzione del rapporto di lavoro per “inidoneità permanente e assoluta al servizio come dipendente di Amministrazione pubblica e a proficuo lavoro” a decorrere dalla data del medesimo provvedimento.
Sulla scorta di tale parere, l’INPS rigettava la domanda volta ad ottenere il predetto trattamento pensionistico.
La difesa del ricorrente, ritenendo ingiustificato il rigetto della domanda di riconoscimento della pensione di inabilità per permanente e assoluta inabilità lavorativa, sosteneva che la sussistenza del requisito sanitario sufficiente a sostenere la prestazione invocata risultasse dalla documentazione prodotta e dalla relazione del medico legale fiduciario. A conferma depositava agli atti certificazioni mediche attestanti le condizioni di salute del proprio assistito (verbali di accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità ai sensi dell’art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102 del 18.05.2011, del 17.02.2016 e del 14.11.2018, certificato del dott. Ugo Cimberle del 15.01.2021, certificato del dott. Mauro Polacco del 20.01.2021, relazione medico legale della dott.ssa Miriam Miotto del 23.08.2021).
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e, quindi, per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 per impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio (24.10.2019), oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate; in via istruttoria, chiedeva che fosse disposta consulenza medico legale ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di invalidità richiesti per la concessione della pensione di inabilità ai sensi della richiamata normativa, conferendo incarico ad un C.T.U. o richiedendo l’intervento di idonea Commissione medico legale ministeriale, con vittoria di spese e competenze di lite.
II. Con memoria depositata il 26.04.2023, si costituiva in giudizio l’INPS, il quale – nel riassumere l’iter amministrativo riguardante la posizione del sig. G. – rilevava come l’Istituto avesse operato correttamente, avendo tenuto conto della normativa applicabile e delle conclusioni della Commissione medica di verifica.
L’Istituto, nel fare riferimento al dettato normativo di cui all’art. 2, comma 12, della legge n.
335/1995, osservava che, nel caso di specie, difettava il requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non essendo stato riconosciuto dalla competente Commissione medica e non essendo prevista, per tali tipologie di inabilità, revisione per aggravamento successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) rigettarsi il ricorso e le domande tutte di controparte in quanto infondate. b) vittoria di spese di lite”, contestando, in via subordinata, il cumulo degli interessi con la rivalutazione.
III. All’esito dell’udienza del 19.05.2023, con ordinanza n. 12/2023, veniva disposta l’acquisizione di un parere medico legale da parte dell’Ufficio Medico Legale (UML) del Ministero della Salute sui seguenti quesiti: 1) “Di quali patologie risultava affetto il sig. L.
G. alla data della presentazione della domanda di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 (20.05.2019)”; 2) “Se le infermità riscontrate rendevano l’interessato assolutamente e permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (24.10.2019) o, secondo giudizio, ad altra diversa data”.
IV. All’esito dell’udienza del 17.11.2023, con ordinanza n. 34/2023, considerato che l’UML del Ministero della Salute, con nota prot. n. 16144 del 07.07.2023, aveva comunicato che, per difficoltà organizzative e funzionali dell’ufficio, il parere medico-legale richiesto avrebbe potuto essere redatto entro il terzo trimestre 2024, la discussione del giudizio veniva rinviata all’udienza del 12 novembre 2024, ore 12:00, con termine note fino a dieci giorni prima di tale data.
V. All’esito dell’udienza del 12.11.2024, con ordinanza a verbale, considerato che non risultava depositata la relazione dell’UML del Ministero della Salute e che permaneva la necessità di acquisire il parere medico-legale richiesto con l’ordinanza n. 12/2023, veniva disposto il rinvio della discussione del giudizio all’udienza del 3 luglio 2025, con termine note fino a dieci giorni prima di tale data.
VI. All’esito dell’udienza del 03.07.2025, con ordinanza n. 17/2025, tenuto conto che la visita medico legale di cui alla convocazione disposta dall’UML con nota prot. n. 9721 del 23/05/2025 aveva avuto luogo in data 11.06.2025, la discussione della causa veniva rinviata, come chiesto dalla difesa del ricorrente, all’udienza del 15 dicembre 2025, ore 12:00, per consentire il deposito dell’elaborato peritale.
VII. In data 03.09.2025, l’UML del Ministero della Salute depositava una bozza del parere medico-legale, invitando le parti a produrre eventuali osservazioni critiche entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della stessa.
VIII. In data 30.09.2025, l’UML del Ministero della Salute depositava il parere medicolegale finale.
IX. All’odierna udienza, l’Avv. Enzo Urbani e l’Avv. Angelo NO hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. L.G. chiede a questa Sezione che gli venga riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di inabilità previsto dall’art. 2, comma 12, della legge n.
335/1995 per l’infermità “Sindrome depressiva ricorrente, ritardo mentale. Abolizione visus 00 (protesi) VI DS (visus residuo 2/10)”.
2. Ciò premesso, va, innanzitutto, rilevato che l’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) prevede testualmente: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un’anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l’importo del trattamento stesso non potrà superare l’80 per cento della base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l’inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.”
3. Le modalità applicative della predetta disposizione sono state specificate con il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 che, all’art. 2, ha indicato i requisiti necessari ai fini della concessione del trattamento di inabilità, individuandoli in:
a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;
c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all’infermità di cui alla lettera b).
Quanto alle modalità di presentazione della domanda, il decreto ha previsto, all’art. 3, comma 2, che, salvo il caso in cui l’amministrazione ritenga necessario procedere di propria iniziativa (comma 4), la pensione di inabilità “è attribuita a domanda” da presentarsi all’ufficio presso cui il dipendente o ex dipendente “presta o ha prestato l’ultimo servizio” e, una volta ricevuta l’istanza, l’amministrazione o l’ente “dispone per l’accertamento sanitario dello stato d’inabilità” o, al contrario, “respinge la domanda… senza disporre l'accertamento sanitario in assenza del requisito indicato all'articolo 2, comma 1, lettere a)
ed, inoltre, del requisito di cui alla successiva lettera b) limitatamente ai casi di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data di presentazione della domanda” (art. 4, commi 1 e 2).
L’art. 2 del citato D.M., come detto, prevede, al comma 1, lettera b), quale presupposto – tra gli altri – della spettanza della pensione de qua, la “risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio”.
Il successivo art. 7, al comma 1, dispone che l’amministrazione, ricevuto l’esito degli accertamenti sanitari attestanti lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, “provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente”, mentre il seguente art. 8, comma 2, afferma che la “pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro”.
4. L’analisi testuale del dato normativo porta ad enucleare due elementi essenziali ai fini della decisione del presente giudizio: il primo attiene all’individuazione della data di cessazione dal servizio, come momento temporale di riferimento per l’accertamento della sussistenza dell’inabilità; il secondo, invece, concerne il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente, da identificarsi con l’impossibilità di svolgere “qualsiasi”
attività lavorativa e quindi a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione (Cass. n. 8678/2018;
Cass. n. 9946/2014; Cass. n. 9970/2009; Cass. n. 16955/2004).
5. Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda deve ritenersi fondata, tenuto conto che:
i) il ricorrente aveva maturato, alla data del pensionamento, l’anzianità prescritta e, dunque, era in possesso del requisito contributivo previsto dall’art. 2, comma 12 della legge n.
335/1995;
ii) l’infermità non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, come emerge anche dal decreto del dirigente scolastico prot. n. 7160 del 24.10.2019 di risoluzione del rapporto di lavoro, emesso ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 (che disciplina la cessazione dal rapporto di impiego a causa della permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio);
iii.) già in data 20.05.2019 il ricorrente aveva richiesto l’inabilità ex art. 2, comma 12, Legge n. 335/1995, come attestato dal dirigente scolastico nel predetto provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro (prot. n. 7160 del 24.10.2019);
iv.) il consulente, interpellato da questo Giudice, ha espresso un giudizio di inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, certificando il requisito sanitario di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, sulla base delle seguenti considerazioni medico-legali:
“Il sig. G. L., dopo aver esaminato attentamente tutta la documentazione versata in atti e averlo sottoposto alla valutazione svolta nel corso delle operazioni peritali svolte, è risultato portatore di un quadro polipatologico, in cui si ravvisa la concomitanza delle seguenti diagnosi:
1) ritardo mentale di media gravità, con un grave disturbo reattivo dell’umore, con psicosi persecutoria di innesto (con riscontro di associato Disturbo post-traumatico da stress conseguente al vissuto di ricordi persecutori), in trattamento farmacologico continuativo.
2) VI grave bilaterale con OD EN (portatore di protesi cosmetica) e OS 1/10 n.m.c.l.
Di tale complesso polipatologico, la diagnosi psicopatologica di cui al punto 1) si evince che sia stata certamente la condizione che ha determinato, per la sua estrinsecazione clinica e gravità, il riconoscimento in data 17/10/2019, da parte della CMV di Venezia, il giudizio medico legale di “non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55-octies del D.Lgs. 30 marzo 2001, nè a proficuo lavoro”.
Ma dalla attuale attenta analisi della anamnesi familiare, patologica remota e prossima, della relazione psichiatrica versata in atti, dei Verbali del CML dell’INPS almeno del 2016 e del 2018, della stessa visita psichiatrica eseguita in data 05/09/2019 riportata nello stesso verbale della CMV, si evince che tale condizione psicopatologica cronica, partendo da una base endogena (è evidente e riconosciuta la componente genetica autosomica recessiva del cheratocono, ed è sospettabile anche una componente genetica psicoorganica nel deficit cognitivo data la condizione simile della sorella più giovane) è andata aggravandosi e configurandosi nella sua gravità ed accezione composita, persistente, malgrado la assunzione di terapia farmacologica, specifica e continuativa, cui era ed è scarsamente responsivo.
Orbene, tale condizione psicopatologica, per la storia naturale della stessa, ha un decorso ed una estrinsecazione clinico-sintomatologica, che si ravvisa anche nel caso “de quo”,
perdurante nel tempo ed alla attualità (vedasi certificato psichiatrico del 14/02/2025 inviato allo Scrivente UML a firma del dott. M. Polacco) e causa di compromissione della efficienza psico-fisica nonché priva di una possibile evoluzione migliorativa e che esclude la possibilità di ipotizzare un reinserimento lavorativo al di là di ogni possibile inquadramento professionale. È presente altresì una scarsa coscienza di malattia che conferisce maggiore gravità al quadro psicopatologico.
Per quanto concerne la condizione patologica di ordine oculistico, si ritiene che sia sostanzialmente sovrapponibile (con una riduzione in OS del visus attuale a 1/10) a quanto obiettivato e presente in atti, sia nella valutazione della CMV di Venezia del 2019, che nelle relazioni versate in atti e confermata alla visita medico legale.
Pertanto, si ritiene con ragionevole evidenza che il quadro clinico globale di cui il ricorrente era ed è affetto, e a cui concorre, quale maggiore componente ed impatto sul funzionamento globale, la diagnosi psicopatologica nella medesima configurazione di gravità, avrebbe dovuto essere considerata, già alla data della presentazione della domanda, 20/05/2019 e alla data del 17/10/2019, data di chiusura del Verbale della CMV, meritevole del giudizio di
“assolutamente e permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
In conclusione, questo giudice non ha motivo di dubitare della attendibilità delle osservazioni contenute e delle conclusioni raggiunte nel parere redatto dal consulente (nel pieno contraddittorio con le parti in causa), che risulta immune da vizi logici e sorretto da esauriente e congrua motivazione, nonché connotato da ragionevolezza e logicità, tali da non consentirne un superamento critico, nemmeno ipotizzato dalle parti in causa.
Dall’esame del parere si evincono, infatti, sia la serietà e la completezza dell’indagine eseguita, in quanto basata sulla complessiva situazione clinica, come emersa dalla documentazione sanitaria in atti, e sulla visita diretta dell’interessato, sia la correttezza della discussione medico-legale svolta, che trova ampia giustificazione nelle precise e ragionevoli argomentazioni addotte, alle quali, per relationem, è dato rinviare come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI, ord. n.
25671/2021).
6. Per le argomentazioni svolte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione d’inabilità calcolata in conformità a quanto stabilito dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, decorrente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il 24 ottobre 2019. Tanto ai sensi del richiamato art. 8, comma 2 del D.M. n. 187/1997 (a mente del quale “La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro”), in combinato disposto con i precedenti artt. 3, 4 e 7, essendo stata la domanda, in prima battuta, presentata il 20.05.2019 all’Istituto scolastico, tenuto, ai sensi della normativa sopra richiamata, a disporre l’accertamento sanitario dello stato di inabilità presso gli organi sanitari e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, in caso di accertato stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, spettando poi la concessione del relativo trattamento all’INPS.
Sulle somme spettanti, si applica, il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002).
7. Nulla è, invece, dovuto per le spese di giudizio, stante la gratuità del rito.
Trattandosi di questione di natura meramente tecnica, che ha richiesto approfondimento istruttorio per consentire una ponderata decisione della causa, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese legali ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa SA OR
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 26/01/2026 Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)
NA LO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice
SA OR
(f.to digitalmente)
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.
Il Funzionario Preposto
(f.to digitalmente)
NA LO