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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/08/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Ferraio Sabrina Lucia e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda via Prati n.20, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 04.11.2016 in Limone sul Garda;
preso atto che all'udienza del 30.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 23.12.2022 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.11.2022 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.; - che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 17 Parte I Serie / Parte_1 Parte_2
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Limone sul Garda per l'anno 2016 alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare di proprietà esclusiva della sig.ra sita Parte_1
in Arco (TN), loc. Varignano in via Vittorio Veneto, 25 identificata tavolarmente nella p.m. 9 della p.ed. 13/1 in C.C. , con tutte le Per_1
relative parti comuni, pertinenze, comproprietà, tra cui la p.m. 1 della p.ed.
1316 e la quota di 2/25 della p.m. 5 della p.ed. 13/2 tutte in C.C.
, rimangono assegnate alla sig.ra con i mobili Per_1 Parte_1
e gli arredi ivi presenti, avendo il sig. già in Parte_2 CP_1
prelevato ogni suo bene, nessuno escluso;
2) la figlia di anni 10 viene affidata in modo condiviso ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e con residenza presso l'abitazione in cui vive la madre sig.ra Parte_1
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione,
pag. 2 di 7 all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
I genitori si impegnano a tenersi informati reciprocamente sulle questioni riguardanti la scuola, la salute e le amicizie della figlia e di adottare di comune accordo le decisioni rilevanti per la sua crescita;
4) il padre sig. potrà vedere la figlia tutti i giorni della Parte_2 Per_2
settimana, compatibilmente con gli orari di vita e di studio della figlia ed in accordo con la madre. Le visite dovranno essere comunicate, in ogni caso, alla madre, con congruo preavviso telefonico di almeno 24 ore;
5) il padre sig. durante il periodo scolastico, potrà stare e Parte_2
tenere con sé la figlia il mercoledì dalle ore 18.00 fino alle ore 08.00 del giovedì mattina quando la accompagnerà a scuola, e a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato fino alle ore 19.00 della domenica, riaccompagnando entro tale orario la figlia presso l'abitazione della Per_2
madre. Dal mese di giugno a partire dalla fine dell'anno scolastico fino al mese di settembre con l'inizio della scuola, il sig. potrà stare Parte_2
con la figlia dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 fino alle ore 15.00, Per_2
riaccompagnandola entro tale orario a casa della madre;
6) entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia il giorno di Natale o di S. Stefano, Capodanno, l'Epifania, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno tali giorni. Entrambi i genitori in ogni caso potranno trascorrere due settimane anche non consecutive con la figlia durante il periodo estivo, ed una settimana durante le vacanze scolastiche, da concordare preventivamente tra i genitori, con almeno 30
pag. 3 di 7 giorni di anticipo. I genitori previo accordo, potranno durante l'anno, modificare le turnistiche delle settimane, anche a seconda delle esigenze e necessità della figlia;
7) il sig. corrisponderà alla sig.ra quale Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario della figlia , l'importo Per_2
mensile di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00), fino al raggiungimento da parte della figlia dell'indipendenza economica. Detto importo dovrà essere versato in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, con accredito sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra Parte_1
Tale importo sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dal mese di aprile 2026;
Il sopraindicato contributo mensile del sig. per il Parte_2
mantenimento ordinario della figlia è stato così concordemente determinato dalle parti, tenendo conto che il sig. acconsente Parte_2
espressamente che l'assegno unico relativo alla figlia, così come ogni altro assegno regionale/provinciale, borse di studio, sussidi e ogni altra forma di dazione pubblica e/o privata in favore della figlia saranno richieste Per_2
dalla madre quale genitore collocatario prevalente della stessa;
8) le spese straordinarie relative alla figlia saranno ripartite nella Per_2
misura del 50% per ciascun genitore. Per l'individuazione delle spese straordinarie sarà fatto riferimento alla Linee Guida del CNF, che di seguito si riportano, con le opportune modifiche:
- SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE per le quali NON è richiesta la concertazione tra i genitori: libri scolastici e materiale scolastico compreso nella lista fornita ad inizio pag. 4 di 7 dell'anno dalla scuola, nonché di materiale speciale che venisse dalla scuola richiesto per particolari attività durante l' anno;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori:
I. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del Conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o a concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e/o doposcuola;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all' estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
II. spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche
(musica, disegno, pittura); corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); spese per corso patente;
III. spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell' attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
abbonamento pag. 5 di 7 stagionale per lo sci;
IV. spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
V. festeggiamenti: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta dall'altro genitore (a mezzo e-mail e/o whatsapp) e comunque anticipata a mezzo telefono, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie avverrà da parte dell'altro genitore entro 20 giorni dalla richiesta e comunque previa esibizione e consegna di idonea documentazione della spesa sostenuta.
Restano a carico esclusivo di ciascun genitore le spese turistiche sostenute per la figlia, per le vacanze con lo stesso trascorse;
9) le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la figlia spettano al
50% a ciascun genitore.
10) i sigg.ri e si dichiarano entrambi allo Parte_1 Parte_2
stato economicamente autosufficienti, provvedendo pertanto ciascuno autonomamente al proprio mantenimento, senza alcuna pretesa dell'uno nei confronti dell'altro e viceversa;
11) l'autovettura Hyundai AY tg. GT480ZG intestata alla sig.ra Pt_1
pag. 6 di 7 rimane assegnata alla stessa, mentre l'autovettura Audi A4 Parte_1
stationwagon tg. GP874HD e lo scooter KY tg. X8RXZV intestati al sig. rimangono assegnati a quest'ultimo; Parte_2
12) i sigg.ri e fermo quanto sopra già Parte_1 Parte_2
concordato e pattuito, dichiarano inoltre di aver già definito tra loro, ogni altra questione e/o aspetto economico e non relativo ai rapporti intercorsi sia prima che durante il matrimonio, e di non aver alcuna altra reciproca pretesa da avanzare al riguardo;
13) le spese legali della presente procedura rimangono a carico dei sigg.ri e nella misura di ½ per ciascuna parte;
Parte_1 Parte_2
14) i genitori di si rilasciano autorizzazione reciproca per l'emissione Per_2
di documenti per la minore validi per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 31.7.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Ferraio Sabrina Lucia e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda via Prati n.20, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 04.11.2016 in Limone sul Garda;
preso atto che all'udienza del 30.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 23.12.2022 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.11.2022 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.; - che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 17 Parte I Serie / Parte_1 Parte_2
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Limone sul Garda per l'anno 2016 alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare di proprietà esclusiva della sig.ra sita Parte_1
in Arco (TN), loc. Varignano in via Vittorio Veneto, 25 identificata tavolarmente nella p.m. 9 della p.ed. 13/1 in C.C. , con tutte le Per_1
relative parti comuni, pertinenze, comproprietà, tra cui la p.m. 1 della p.ed.
1316 e la quota di 2/25 della p.m. 5 della p.ed. 13/2 tutte in C.C.
, rimangono assegnate alla sig.ra con i mobili Per_1 Parte_1
e gli arredi ivi presenti, avendo il sig. già in Parte_2 CP_1
prelevato ogni suo bene, nessuno escluso;
2) la figlia di anni 10 viene affidata in modo condiviso ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e con residenza presso l'abitazione in cui vive la madre sig.ra Parte_1
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione,
pag. 2 di 7 all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
I genitori si impegnano a tenersi informati reciprocamente sulle questioni riguardanti la scuola, la salute e le amicizie della figlia e di adottare di comune accordo le decisioni rilevanti per la sua crescita;
4) il padre sig. potrà vedere la figlia tutti i giorni della Parte_2 Per_2
settimana, compatibilmente con gli orari di vita e di studio della figlia ed in accordo con la madre. Le visite dovranno essere comunicate, in ogni caso, alla madre, con congruo preavviso telefonico di almeno 24 ore;
5) il padre sig. durante il periodo scolastico, potrà stare e Parte_2
tenere con sé la figlia il mercoledì dalle ore 18.00 fino alle ore 08.00 del giovedì mattina quando la accompagnerà a scuola, e a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato fino alle ore 19.00 della domenica, riaccompagnando entro tale orario la figlia presso l'abitazione della Per_2
madre. Dal mese di giugno a partire dalla fine dell'anno scolastico fino al mese di settembre con l'inizio della scuola, il sig. potrà stare Parte_2
con la figlia dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 fino alle ore 15.00, Per_2
riaccompagnandola entro tale orario a casa della madre;
6) entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia il giorno di Natale o di S. Stefano, Capodanno, l'Epifania, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno tali giorni. Entrambi i genitori in ogni caso potranno trascorrere due settimane anche non consecutive con la figlia durante il periodo estivo, ed una settimana durante le vacanze scolastiche, da concordare preventivamente tra i genitori, con almeno 30
pag. 3 di 7 giorni di anticipo. I genitori previo accordo, potranno durante l'anno, modificare le turnistiche delle settimane, anche a seconda delle esigenze e necessità della figlia;
7) il sig. corrisponderà alla sig.ra quale Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario della figlia , l'importo Per_2
mensile di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00), fino al raggiungimento da parte della figlia dell'indipendenza economica. Detto importo dovrà essere versato in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, con accredito sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra Parte_1
Tale importo sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dal mese di aprile 2026;
Il sopraindicato contributo mensile del sig. per il Parte_2
mantenimento ordinario della figlia è stato così concordemente determinato dalle parti, tenendo conto che il sig. acconsente Parte_2
espressamente che l'assegno unico relativo alla figlia, così come ogni altro assegno regionale/provinciale, borse di studio, sussidi e ogni altra forma di dazione pubblica e/o privata in favore della figlia saranno richieste Per_2
dalla madre quale genitore collocatario prevalente della stessa;
8) le spese straordinarie relative alla figlia saranno ripartite nella Per_2
misura del 50% per ciascun genitore. Per l'individuazione delle spese straordinarie sarà fatto riferimento alla Linee Guida del CNF, che di seguito si riportano, con le opportune modifiche:
- SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE per le quali NON è richiesta la concertazione tra i genitori: libri scolastici e materiale scolastico compreso nella lista fornita ad inizio pag. 4 di 7 dell'anno dalla scuola, nonché di materiale speciale che venisse dalla scuola richiesto per particolari attività durante l' anno;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori:
I. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del Conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o a concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e/o doposcuola;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all' estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
II. spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche
(musica, disegno, pittura); corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); spese per corso patente;
III. spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell' attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
abbonamento pag. 5 di 7 stagionale per lo sci;
IV. spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
V. festeggiamenti: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta dall'altro genitore (a mezzo e-mail e/o whatsapp) e comunque anticipata a mezzo telefono, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie avverrà da parte dell'altro genitore entro 20 giorni dalla richiesta e comunque previa esibizione e consegna di idonea documentazione della spesa sostenuta.
Restano a carico esclusivo di ciascun genitore le spese turistiche sostenute per la figlia, per le vacanze con lo stesso trascorse;
9) le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la figlia spettano al
50% a ciascun genitore.
10) i sigg.ri e si dichiarano entrambi allo Parte_1 Parte_2
stato economicamente autosufficienti, provvedendo pertanto ciascuno autonomamente al proprio mantenimento, senza alcuna pretesa dell'uno nei confronti dell'altro e viceversa;
11) l'autovettura Hyundai AY tg. GT480ZG intestata alla sig.ra Pt_1
pag. 6 di 7 rimane assegnata alla stessa, mentre l'autovettura Audi A4 Parte_1
stationwagon tg. GP874HD e lo scooter KY tg. X8RXZV intestati al sig. rimangono assegnati a quest'ultimo; Parte_2
12) i sigg.ri e fermo quanto sopra già Parte_1 Parte_2
concordato e pattuito, dichiarano inoltre di aver già definito tra loro, ogni altra questione e/o aspetto economico e non relativo ai rapporti intercorsi sia prima che durante il matrimonio, e di non aver alcuna altra reciproca pretesa da avanzare al riguardo;
13) le spese legali della presente procedura rimangono a carico dei sigg.ri e nella misura di ½ per ciascuna parte;
Parte_1 Parte_2
14) i genitori di si rilasciano autorizzazione reciproca per l'emissione Per_2
di documenti per la minore validi per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 31.7.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 7 di 7