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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/07/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2506/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata Chivasso (TO) il 04.05.1976 (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], int. 5,
e nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_2 C.F._2
in Chivasso (TO), Corso G. Ferraris n. 106, int. 5,
entrambi elettivamente domiciliati in Chivasso (TO), Via Demetrio Cosola, 5/A presso lo studio e la persona dell'Avv. Cinzia Trolese che li rappresenta e difende per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2. Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
3. Assegnare la casa coniugale sita in Chivasso (TO) Corso G. Ferraris n. 106, int. 5, alla signora ed alla figlia. Le spese condominiali e le spese di Parte_1
manutenzione ordinaria connesse all'immobile coniugale, così come il canone di locazione e gli oneri accessori, nonché le utenze attive su di esso, resteranno a carico della moglie.
4. I coniugi hanno già raggiunto, con reciproca intesa, un accordo specifico sulla divisione di arredi, mobilio e suppellettili della casa coniugale, regali di nozze ed ulteriori, rispetto ai quali, con la firma del presente ricorso, dichiarano reciprocamente tacitata ogni pretesa,
stabilendo che, salvo quanto precede, quanto ancora contenuto nell'abitazione coniugale resterà nella totale disponibilità della signora ad eccezione degli effetti Pt_1
personali del marito che il signor provvederà ad asportare dalla casa coniugale Pt_2
nel termine del 31.12.2024, mentre, il formale cambio di residenza del marito avrà luogo entro il mese di gennaio 2025.
5. Disporre l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente e Persona_1
residenza presso la madre.
6. Darsi atto che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, secondo accordo tra i genitori sempre tenuto conto degli impegni degli stessi e della figlia, sia scolastici che extrascolastici che ricreativi, ludici e sportivi. Ciascun genitore, si impegna a collaborare reciprocamente con l'altro e provvederà al mantenimento, alla cura ed all'educazione della figlia, quando l'avrà con sé.
7. Tenuto conto dell'età della figlia che a giugno 2025 compirà diciotto anni, i Per_1
genitori prevedono un regime libero di frequentazione e visita che assecondi il più
possibile il benessere della figlia e, nelle more, solo in caso di disaccordo, le seguenti modalità di visita e frequentazione: a) Fine settimana alternati. b) Una settimana durante le vacanze natalizie 2024 (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio). c) Metà
delle vacanze pasquali 2025, comprendenti in alternanza fra i genitori, il giorno di Pasqua
e di Pasquetta d) Le altre festività durante l'anno, sino al compimento della maggiore età,
in alternanza fra i genitori. 3 e) Non si adottano previsioni per il periodo delle vacanze estive 2025 per il quale la figlia avrà già raggiunto maggiore età e che pertanto, Per_1
la stessa sarà libera di trascorrere e programmare con i genitori secondo proprie e reciproche esigenze.
8. Darsi atto in ordine al contributo per il mantenimento economico del padre nei confronti della figlia che, il signor corrisponderà a tale titolo alla signora Parte_2
la somma di euro 500,00 (Cinquecento/00) mensile. Tale importo Parte_1
dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. Tale contributo di mantenimento verrà corrisposto dal padre sino a quando la figlia non avrà raggiunto una indipendenza economica per redditi propri. Tale importo potrà essere rivalutato annualmente secondo indici ISTAT.
9. I coniugi si impegnano inoltre a provvedere, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche o parascolastiche, delle spese ludiche e sportive necessarie alla figlia;
il tutto sulla scorta delle pezze giustificative dell'esborso effettuato nonché delle spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N. previamente concordate e documentate o, se urgenti e necessitate, solo documentate. In relazione alle voci di spesa extra assegno, i genitori sono concordi nel richiamarsi all'apposito Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Ivrea. I conteggi relativi alle spese straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile. Ogni genitore provvederà ad inviare, a mezzo e-mail,
whatsapp od altro, il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 5 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro giorni 10 da tale richiesta.
10. I genitori concordano che l'assegno unico INPS venga percepito integralmente dalla madre. 11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano ad assegni di mantenimento propri.
12. I coniugi hanno provveduto ad aprire conti correnti separati ed a ciascuno individualmente intestato e con la firma del presente ricorso, gli stessi dichiarano di null'altro avere a pretendere e di avere così definito ogni questione di carattere economica fra loro insorta, fatto salvo quanto disciplinato nelle presenti condizioni.
13. I genitori prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o analogo documento per sé e per la figlia minore.
14. Le spese legali si intendono compensate tra le parti.”
15. Incaricare il competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio.
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 15.11.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro, premettendo che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Chivasso (TO), atto iscritto presso l'Ufficio di Stato di Civile del Comune di Chivasso (TO), il 15.05.2004 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile - Atto N. 11 parte 2 serie A - anno 2004 - Comune di Chivasso
(TO));
- dall'unione dei coniugi è nata la figlia a Chivasso (TO) il 15/06/2007; Per_1
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 27 maggio 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Chivasso (TO) il 15.05.2004 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del detto Comune il 18.5.2004 Atto N. 11 parte 2 serie A - anno 2004).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
La figlia nel corso del giudizio è divenuta maggiorenne per cui nulla va Per_1
disposto in punto affidamento, collocazione e calendario di incontri;
dunque, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, tranne per i punti 5 e 7 oramai superati,
possono essere recepite dal Collegio, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, e così come richiesto, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio a Parte_1 Parte_2
Chivasso (TO) il 15.05.2004 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile - Atto N. 11 parte 2
serie A - anno 2004 - Comune di Chivasso (TO)) - alle condizioni sopra riportate (ad eccezione tranne per i punti 5 e 7 perché nel corso del giudizio la figlia è Per_1
divenuta maggiorenne);
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 25 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)