Art. 2.
All'onere annuo di lire 200 milioni derivante dalla presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 200 milioni derivante dalla presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.