Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 24
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione dell'avviso di trattazione e del dispositivo

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di trattazione e il dispositivo della sentenza di primo grado siano stati regolarmente comunicati via PEC al difensore domiciliatario, così come la sentenza di rinvio era stata notificata al difensore del contribuente. Pertanto, non vi sono state violazioni del contraddittorio.

  • Rigettato
    Natura tributaria del prelievo e indicazione nell'ingiunzione

    La Corte ha ribadito l'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui la tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 238 d.lgs. 152/2006 e dall'art. 1, comma 668, l. 147/2013 ha natura di corrispettivo di diritto privato e non di tributo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. L'indicazione nell'ingiunzione della possibilità di ricorso alla Commissione Tributaria non è idonea a radicare la giurisdizione tributaria, trattandosi di materia di ordine pubblico.

  • Rigettato
    Cessazione dell'attività e insussistenza del presupposto impositivo

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che la valutazione dei motivi di merito spetti al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza del credito

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che la valutazione dei motivi di merito spetti al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Erroneità della quantificazione

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che la valutazione dei motivi di merito spetti al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Condanna alle spese

    La Corte ha confermato la condanna alle spese del grado di appello, ritenendo che la conferma della declaratoria di difetto di giurisdizione comporti il rigetto integrale dell'appello anche quanto alla doglianza sulle spese. La condanna alle spese pronunciata in primo grado è coerente con la soccombenza processuale del contribuente che ha adito un giudice privo di giurisdizione.

  • Rigettato
    Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

    La Corte ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Non essendovi giurisdizione tributaria, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è stata implicitamente respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 24
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 24
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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