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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
UL AN, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 601/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.p.a. Soc Bene - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50385435 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
L'appellante sig. Ricorrente_1 articolava i seguenti motivi di gravame:
Nullità della sentenza di rinvio n. 704/2022 e della sentenza n. 58/2024 per omessa comunicazione dell'avviso di trattazione e del dispositivo (violazione degli artt. 31 e 37 d.lgs. 546/1992 e artt. 16-bis, 31,
35 e 37 d.lgs. 546/1992 nonché dell'art. 24 Cost.).
Erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo la natura tributaria del prelievo e l'efficacia vincolante dell'indicazione nell'ingiunzione del ricorso alla Commissione
Tributaria.
Nel merito: insussistenza del presupposto impositivo per cessazione dell'attività dal 1997; intervenuta prescrizione/decadenza; erroneità della quantificazione.
Erroneità della condanna alle spese.
L'appellante concludeva chiedendo: in via principale la riforma della sentenza impugnata con annullamento dell'ingiunzione; in via subordinata il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE;
con vittoria di spese del doppio grado.
L'appellata TR chiedeva il rigetto integrale dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ingiunzione di pagamento n. 50385435 del 20 febbraio 2019, notificata al sig. Ricorrente_1, TR S.p.A., concessionaria del Comune di Torreglia per la gestione integrata dei rifiuti, ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 3.389,56, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivi per il servizio di igiene ambientale relativi alle annualità 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018, riferiti a locali ad uso produttivo siti in Luogo_1, Indirizzo_1, intestati alla ditta individuale
“Ricorrente_1”.
Con ricorso RGR n. 513/2019 il contribuente impugnava l'ingiunzione davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Padova, deducendo di aver cessato l'attività commerciale nel Comune di Luogo_1 il 17 febbraio 1997 (come risultante da visura CCIAA) e di non utilizzare più i locali a fini produttivi, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo.
Con sentenza n. 110/4/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, Sezione 4, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da TR e accoglieva il ricorso, annullando l'ingiunzione e condannando TR alle spese.
TR proponeva appello (RGA 388/2021) deducendo, in via preliminare, la nullità della sentenza per mancata notifica dell'avviso di trattazione dell'udienza di primo grado e, nel merito, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, stante la natura corrispettiva (non tributaria) della tariffa di igiene ambientale ex art. 238 d.lgs. 152/2006.
Con sentenza n. 704/2022, depositata il 23 maggio 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto accoglieva l'appello limitatamente al vizio processuale, rimettendo la causa al primo grado ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992.
Riassunta la causa (RGR 50/2023), all'esito dell'udienza dell'8 febbraio 2024 la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Padova, Sezione 2, con sentenza n. 58/2024 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo che il Comune di Torreglia avesse istituito una tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 238 d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 668, l. 147/2013, di natura non tributaria, e condannava il contribuente al pagamento di € 1.000,00 per spese in favore di TR.
Con atto notificato via PEC il 6 maggio 2024 il sig. Ricorrente_1 proponeva appello (RGA 601/2024) avverso la sentenza n. 58/2024.
Si costituiva TR S.p.A., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Nel giudizio riassunto RGR n. 50/2023:
Il ricorrente sig. Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione n. 50385435, deducendo: mancanza del visto di esecutività; cessazione dell'attività dal 1997; insussistenza del presupposto impositivo per mancata produzione di rifiuti;
prescrizione del credito relativo agli anni 2005-2013; in subordine, riduzione dell'importo. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
La resistente TR eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 14, comma 33, d.l. 78/2010, stante la natura corrispettiva della tariffa, e in subordine chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito, sostenendo la debenza della tariffa per la sola detenzione dei locali e l'onere della prova a carico del contribuente.
Con sentenza n. 58/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario e condannava il ricorrente al pagamento di € 1.000,00 per spese in favore di TR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul primo motivo – nullità per omessa comunicazione degli atti processuali
Il motivo è infondato.
Dall'esame degli atti risulta che l'avviso di trattazione dell'udienza dell'8 febbraio 2024 e il dispositivo della sentenza n. 58/2024 sono stati ritualmente comunicati via PEC al difensore domiciliatario dell'appellante (avv. Difensore_1) in data conforme alle disposizioni del d.lgs. 546/1992 e del processo tributario telematico.
Parimenti, la sentenza di rinvio n. 704/2022 fu ritualmente notificata da TR al difensore del contribuente.
Non ricorrono pertanto le dedotte violazioni del contraddittorio né dell'art. 24 Cost. Il motivo va rigettato.
Sul secondo motivo – giurisdizione
2.1. Normativa applicabile
L'art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) prevede che i comuni possano disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con tariffa avente natura corrispettiva (non tributaria). L'art. 14, comma 33, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122, dispone testualmente che le disposizioni dell'art. 238 d.lgs. 152/2006 “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria” e che “le controversie relative alla predetta tariffa rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”.
L'art. 1, commi 639 e 668, l. 27 dicembre 2013, n. 147, istituisce la TARI come tributo e consente ai comuni di prevedere, in alternativa, una tariffa corrispettiva applicata e riscossa dal gestore del servizio.
L'art. 2, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, devolve alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto “tributi di ogni genere e specie”, escludendo le entrate patrimoniali di diritto privato.
2.2. Orientamento della Corte di Cassazione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8631 del 29 aprile 2020, hanno definitivamente chiarito che la tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 238 d.lgs. 152/2006 (c.d.
TIA 2) e la tariffa corrispettiva ex art. 1, comma 668, l. 147/2013 hanno natura di corrispettivo di diritto privato e non di tributo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La Tia2, a differenza della
Tia1 ha natura, privatistica e come tale è soggetta a Iva. I servizi erogati e il corrispettivo pagato per essi, infatti, costituiscono due quote di un rapporto composto da una prestazione e una controprestazione che legittima il pagamento dell'Iva.(Lo ribadisce la VI sezione civile della Corte di Cassazione nella Ordinanza
° giugno 2021, n. 15288 ).
La Corte ricorda che le Sezioni Unite hanno recentemente ribadito che la tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs.
n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, quale convertito, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632). In tale contesto è stato sottolineato che il legislatore ha legittimamente interpretato la disciplina della c.d. TIA 2, dettata dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, per impedire che tra le possibili varianti di senso si potesse propendere per la natura tributaria della tariffa, come, invece, era avvenuto, in epoca appena precedente, per la c.d.
TIA 1.
Lo stesso principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11290 del 29 aprile 2021, che ha escluso la natura tributaria della tariffa corrispettiva e confermato la giurisdizione ordinaria anche per le annualità successive al 2013.
L'orientamento è pertanto da ritenersi consolidato e vincolante (ex multis, Cass. n. 23114/2015; n.
22130/2017; n. 12979/2019).
2.3. Applicazione al caso concreto
Dal regolamento del Comune di Torreglia e dalle controdeduzioni di TR emerge che il servizio di igiene ambientale è finanziato mediante tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 238 d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 668, l. 147/2013, applicata e riscossa dal gestore TR.
La tariffa è assoggettata ad IVA, ulteriore indice della natura corrispettiva.
L'indicazione nell'ingiunzione della possibilità di ricorso alla Commissione Tributaria non è idonea a radicare la giurisdizione tributaria, trattandosi di materia di ordine pubblico non disponibile né modificabile dall'indicazione dell'ente o dall'affidamento delle parti (Cass. SS.UU. n. 11290/2021).
Pertanto, la pretesa azionata con l'ingiunzione n. 50385435 riguarda un corrispettivo di natura privatistica e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza di primo grado n. 58/2024 è conforme al diritto e deve essere confermata.
Sul terzo motivo - motivi di merito
Accertato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, i motivi attinenti al merito della pretesa
(cessazione attività, prescrizione, quantificazione) sono assorbiti.
La valutazione di tali questioni è rimessa al giudice ordinario territorialmente competente, eventualmente adito dal contribuente secondo le regole del processo civile.
Sul quarto motivo - spese
La conferma della declaratoria di difetto di giurisdizione comporta il rigetto integrale dell'appello anche quanto alla doglianza sulle spese.
La condanna alle spese pronunciata in primo grado è coerente con la soccombenza processuale del contribuente che ha adito un giudice privo di giurisdizione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 58/2024 che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario territorialmente competente;
condanna l'appellante sig. Ricorrente_1 al pagamento, in favore di TR S.p.A., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre oneri di legge se dovuti;
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
UL AN, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 601/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.p.a. Soc Bene - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50385435 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
L'appellante sig. Ricorrente_1 articolava i seguenti motivi di gravame:
Nullità della sentenza di rinvio n. 704/2022 e della sentenza n. 58/2024 per omessa comunicazione dell'avviso di trattazione e del dispositivo (violazione degli artt. 31 e 37 d.lgs. 546/1992 e artt. 16-bis, 31,
35 e 37 d.lgs. 546/1992 nonché dell'art. 24 Cost.).
Erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo la natura tributaria del prelievo e l'efficacia vincolante dell'indicazione nell'ingiunzione del ricorso alla Commissione
Tributaria.
Nel merito: insussistenza del presupposto impositivo per cessazione dell'attività dal 1997; intervenuta prescrizione/decadenza; erroneità della quantificazione.
Erroneità della condanna alle spese.
L'appellante concludeva chiedendo: in via principale la riforma della sentenza impugnata con annullamento dell'ingiunzione; in via subordinata il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE;
con vittoria di spese del doppio grado.
L'appellata TR chiedeva il rigetto integrale dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ingiunzione di pagamento n. 50385435 del 20 febbraio 2019, notificata al sig. Ricorrente_1, TR S.p.A., concessionaria del Comune di Torreglia per la gestione integrata dei rifiuti, ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 3.389,56, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivi per il servizio di igiene ambientale relativi alle annualità 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018, riferiti a locali ad uso produttivo siti in Luogo_1, Indirizzo_1, intestati alla ditta individuale
“Ricorrente_1”.
Con ricorso RGR n. 513/2019 il contribuente impugnava l'ingiunzione davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Padova, deducendo di aver cessato l'attività commerciale nel Comune di Luogo_1 il 17 febbraio 1997 (come risultante da visura CCIAA) e di non utilizzare più i locali a fini produttivi, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo.
Con sentenza n. 110/4/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, Sezione 4, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da TR e accoglieva il ricorso, annullando l'ingiunzione e condannando TR alle spese.
TR proponeva appello (RGA 388/2021) deducendo, in via preliminare, la nullità della sentenza per mancata notifica dell'avviso di trattazione dell'udienza di primo grado e, nel merito, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, stante la natura corrispettiva (non tributaria) della tariffa di igiene ambientale ex art. 238 d.lgs. 152/2006.
Con sentenza n. 704/2022, depositata il 23 maggio 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto accoglieva l'appello limitatamente al vizio processuale, rimettendo la causa al primo grado ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992.
Riassunta la causa (RGR 50/2023), all'esito dell'udienza dell'8 febbraio 2024 la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Padova, Sezione 2, con sentenza n. 58/2024 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo che il Comune di Torreglia avesse istituito una tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 238 d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 668, l. 147/2013, di natura non tributaria, e condannava il contribuente al pagamento di € 1.000,00 per spese in favore di TR.
Con atto notificato via PEC il 6 maggio 2024 il sig. Ricorrente_1 proponeva appello (RGA 601/2024) avverso la sentenza n. 58/2024.
Si costituiva TR S.p.A., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Nel giudizio riassunto RGR n. 50/2023:
Il ricorrente sig. Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione n. 50385435, deducendo: mancanza del visto di esecutività; cessazione dell'attività dal 1997; insussistenza del presupposto impositivo per mancata produzione di rifiuti;
prescrizione del credito relativo agli anni 2005-2013; in subordine, riduzione dell'importo. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
La resistente TR eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 14, comma 33, d.l. 78/2010, stante la natura corrispettiva della tariffa, e in subordine chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito, sostenendo la debenza della tariffa per la sola detenzione dei locali e l'onere della prova a carico del contribuente.
Con sentenza n. 58/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario e condannava il ricorrente al pagamento di € 1.000,00 per spese in favore di TR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul primo motivo – nullità per omessa comunicazione degli atti processuali
Il motivo è infondato.
Dall'esame degli atti risulta che l'avviso di trattazione dell'udienza dell'8 febbraio 2024 e il dispositivo della sentenza n. 58/2024 sono stati ritualmente comunicati via PEC al difensore domiciliatario dell'appellante (avv. Difensore_1) in data conforme alle disposizioni del d.lgs. 546/1992 e del processo tributario telematico.
Parimenti, la sentenza di rinvio n. 704/2022 fu ritualmente notificata da TR al difensore del contribuente.
Non ricorrono pertanto le dedotte violazioni del contraddittorio né dell'art. 24 Cost. Il motivo va rigettato.
Sul secondo motivo – giurisdizione
2.1. Normativa applicabile
L'art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) prevede che i comuni possano disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con tariffa avente natura corrispettiva (non tributaria). L'art. 14, comma 33, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122, dispone testualmente che le disposizioni dell'art. 238 d.lgs. 152/2006 “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria” e che “le controversie relative alla predetta tariffa rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”.
L'art. 1, commi 639 e 668, l. 27 dicembre 2013, n. 147, istituisce la TARI come tributo e consente ai comuni di prevedere, in alternativa, una tariffa corrispettiva applicata e riscossa dal gestore del servizio.
L'art. 2, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, devolve alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto “tributi di ogni genere e specie”, escludendo le entrate patrimoniali di diritto privato.
2.2. Orientamento della Corte di Cassazione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8631 del 29 aprile 2020, hanno definitivamente chiarito che la tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 238 d.lgs. 152/2006 (c.d.
TIA 2) e la tariffa corrispettiva ex art. 1, comma 668, l. 147/2013 hanno natura di corrispettivo di diritto privato e non di tributo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La Tia2, a differenza della
Tia1 ha natura, privatistica e come tale è soggetta a Iva. I servizi erogati e il corrispettivo pagato per essi, infatti, costituiscono due quote di un rapporto composto da una prestazione e una controprestazione che legittima il pagamento dell'Iva.(Lo ribadisce la VI sezione civile della Corte di Cassazione nella Ordinanza
° giugno 2021, n. 15288 ).
La Corte ricorda che le Sezioni Unite hanno recentemente ribadito che la tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs.
n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, quale convertito, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632). In tale contesto è stato sottolineato che il legislatore ha legittimamente interpretato la disciplina della c.d. TIA 2, dettata dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, per impedire che tra le possibili varianti di senso si potesse propendere per la natura tributaria della tariffa, come, invece, era avvenuto, in epoca appena precedente, per la c.d.
TIA 1.
Lo stesso principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11290 del 29 aprile 2021, che ha escluso la natura tributaria della tariffa corrispettiva e confermato la giurisdizione ordinaria anche per le annualità successive al 2013.
L'orientamento è pertanto da ritenersi consolidato e vincolante (ex multis, Cass. n. 23114/2015; n.
22130/2017; n. 12979/2019).
2.3. Applicazione al caso concreto
Dal regolamento del Comune di Torreglia e dalle controdeduzioni di TR emerge che il servizio di igiene ambientale è finanziato mediante tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 238 d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 668, l. 147/2013, applicata e riscossa dal gestore TR.
La tariffa è assoggettata ad IVA, ulteriore indice della natura corrispettiva.
L'indicazione nell'ingiunzione della possibilità di ricorso alla Commissione Tributaria non è idonea a radicare la giurisdizione tributaria, trattandosi di materia di ordine pubblico non disponibile né modificabile dall'indicazione dell'ente o dall'affidamento delle parti (Cass. SS.UU. n. 11290/2021).
Pertanto, la pretesa azionata con l'ingiunzione n. 50385435 riguarda un corrispettivo di natura privatistica e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza di primo grado n. 58/2024 è conforme al diritto e deve essere confermata.
Sul terzo motivo - motivi di merito
Accertato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, i motivi attinenti al merito della pretesa
(cessazione attività, prescrizione, quantificazione) sono assorbiti.
La valutazione di tali questioni è rimessa al giudice ordinario territorialmente competente, eventualmente adito dal contribuente secondo le regole del processo civile.
Sul quarto motivo - spese
La conferma della declaratoria di difetto di giurisdizione comporta il rigetto integrale dell'appello anche quanto alla doglianza sulle spese.
La condanna alle spese pronunciata in primo grado è coerente con la soccombenza processuale del contribuente che ha adito un giudice privo di giurisdizione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 58/2024 che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario territorialmente competente;
condanna l'appellante sig. Ricorrente_1 al pagamento, in favore di TR S.p.A., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre oneri di legge se dovuti;