Decreto cautelare 23 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2025, proposto dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza (Flc Cgil) - Federazione Provinciale di Enna e da Uil Scuola-Enna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , l’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, in persona dell’Assessore pro tempore , la Conferenza Regionale per il Dimensionamento e Razionalizzazione della Rete Scolastica, in persona del legale rappresentante pro tempore e la Conferenza Provinciale per il Dimensionamento e la razionalizzazione della Rete Scolastica del Libero Consorzio di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
il Libero Consorzio Comunale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Comune di Enna, in persona del Sindaco pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 1544 del 7 luglio 2025;
e per l'annullamento
- della nota, prot. 24615 del 18 luglio 2025, con cui l’Amministrazione regionale intimata ha evidenziato alla parte ricorrente la propria volontà di non eseguire la citata Sentenza n. 1544/2025 di questo TAR, in ragione dell’intenzione di appellarla;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle Amministrazioni regionali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ON IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 22 luglio 2025, la Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL) - Federazione Provinciale di Enna e la UIL Scuola di Enna hanno agito per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di questo Tribunale Amministrativo, n. 1544 del 7 luglio 2025.
2. Con il predetto provvedimento la Sezione ha accolto il ricorso con cui i ricorrenti avevano chiesto l’annullamento del Decreto dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana n. 2690 in data 23.12.2024, con cui è stato approvato il Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui è stata disposta l'aggregazione del Liceo Scientifico “P. Farinato” di Enna all'Istituto “Napoleone Colajanni” pure di Enna, con la conseguente creazione in quella Città del cosiddetto polo liceale.
3. Parte ricorrente dunque, a mente dell’art. 112, comma 2, lettera b), del codice del processo amministrativo, si duole della mancata esecuzione della sentenza n. 1544/2025, atteso che essa non è stata eseguita e che, anzi, specifica diffida ad adempiere notificata il 16 luglio 2025 all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana veniva riscontrata negativamente dall’Amministrazione intimata che, con nota prot. 24615 del 18 luglio 2025, evidenziava la propria volontà di non prestare adesione alla Sentenza in parola in ragione dell’intenzione di appellarla.
Alla luce di quanto esposto, parte ricorrente chiede al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la completa ottemperanza alla sentenza in parola, con la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, ed in subordine di annullare, previa concessione della tutela cautelare, anche monocratica, la citata nota prot. 24615 del 18 luglio 2025.
4. Con decreto n. 418 del 23 luglio 2025, il Presidente della Sezione ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente.
In data 7 agosto 2025, si sono costituite in giudizio con memoria di stile il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale.
Con ordinanza n. 488 in data 11 settembre 2025, non appellata, la Sezione ha respinto la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente “ atteso che l’atto di cui si chiede l’annullamento e la sospensione dell’efficacia non ha natura provvedimentale” .
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 il Presidente, su istanza delle parti, ha rinviato la trattazione del merito del ricorso, considerato che la sentenza della cui ottemperanza si tratta era stata nel frattempo appellata e che presso il CGARS era pendente anche la domanda cautelare di sospensione degli effetti della citata sentenza.
In vista della nuova discussione della causa, con memoria del 30 dicembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato il venir meno del proprio interesse alla definizione del presente giudizio, vinte le spese, evidenziando che:
- il giudice d’Appello, con ordinanza n. 356 del 24.11.2025, ha respinto la domanda di sospensione della sentenza di questo TAR n. 1544/2025;
- pochi giorni dopo però, con decreto assessoriale n. 2781 del 28.11.2025, è stato approvato il Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2026/2027, con cui è stata riproposta l’aggregazione del Liceo Scientifico “P. Farinato” all’Istituto “Napoleone Colajanni” di Enna, sicché l’interesse della parte ricorrente è oggi trasposto nell’impugnativa del nuovo provvedimento di dimensionamento della rete scolastica.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026.
6. Preso atto di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
7. Le spese di lite vanno poste a carico della resistente Amministrazione regionale avuto riguardo alla manifesta violazione degli obblighi conformativi nascenti dalla sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 1544 del 7 luglio 2025, mentre sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dichiararne la irripetibilità nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Enna e del Comune di Enna, che non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Compensa le spese di lite nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e le dichiara irripetibili nei riguardi delle Amministrazioni non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FE NI, Presidente
ON IA, Primo Referendario, Estensore
Elena AR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON IA | FE NI |
IL SEGRETARIO