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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/09/2025, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 7760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7760/2023 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 26 settembre 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Grippa
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Fasulo
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. , nella qualità di curatore speciale della minore Controparte_2 Persona_1 nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3
RESISTENTE
E
N SEDE CP_3
INTERVENTORE EX LEGE
1 r.g. 7760/2023
All'udienza del 25.09.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note congiunte delle parti, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 30.10.2023, premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel comune di Salerno in data 26.06.1997 e che Controparte_1 dalla loro unione erano nate (28.11.1997) e (21.10.2013). Per_2 Per_1
Deduceva che il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 5765/2016 pubbl. il 20/12/2016, pertanto, decorsi i termini di legge, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui ricorso.
Con propria memoria in data 20.05.2024 anche il resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio contestando il dedotto avversario e, pur aderendo alla domanda sullo status, articolava diverse condizioni alle quali pronunziare il divorzio.
2. In data 20.06.2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale che, sentite le stesse, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva, su richiesta delle parti, una regolamentazione provvisoria dei rispettivi doveri genitoriali nei confronti della minore riservando la causa al collegio per la sola decisone sulla cessazione degli effetti civili Per_1 del matrimonio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 20.6.24 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendosi la causa sul ruolo per verificare l'andamento della regolamentazione provvisoria.
3. Nelle more del giudizio di divorzio, il Tribunale per i Minorenni di Salerno rimetteva a questo
Tribunale, per incompetenza funzionale, gli atti relativi al procedimento ex art. 333 c.c., instaurato su ricorso del nei confronti di entrambi i genitori. Il Giudice disponeva la Parte_2 nomina di un curatore speciale per la minore e proseguiva con un'attività di monitoraggio volta a verificare l'effettiva attuazione della regolamentazione provvisoria adottata.
4. All'udienza del 25.09.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti congiuntamente concludevano chiedendo che la causa fosse decisa alle condizioni concordate dalle parti e, precisamente: “1) I coniugi continueranno a vivere separati, nel mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno opportuno;
2) La IA resterà affidata, in maniera Per_1 condivisa, ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale, congiuntamente e di comune accordo, in relazione alle decisioni e/o eventi di maggiore interesse per la minore (ad es. istruzione, educazione, salute, cambio di residenza etc.) con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, IG.ra , sita in Salerno alla Via Salvo D'Acquisto n. 25, Parte_1
2 r.g. 7760/2023
in linea con quanto stabilito dalla novella in materia di affidamento condiviso (Legge 54/06); le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana della bambina potranno, invece, essere assunte separatamente da ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. I genitori dovranno, comunque, reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni IGnificative relative alla IA;
3) Quanto al diritto di visita, potrà incontrare liberamente il papà almeno 2 volte a settimana, Per_1 da concordare con la IG.ra , nonché a fine settimana alterni, il sabato o la domenica, in Parte_1 cui la stessa potrà consumare anche il pasto con il papà. Il IG. inoltre, potrà sentire CP_1 liberamente la IA al telefono e riprendere a giorni alterni all'uscita da scuola e Per_1 riaccompagnarla a casa. Tutto questo sempre nel rispetto degli impegni della minore. Verrà sempre rispettata la volontà di qualora ai detti incontri richiedesse la presenza della madre o di altro Per_1 familiare stretto;
4) Nel rispetto della volontà della minore, le parti potranno accordarsi anche sull'eventuale pernottamento della predetta presso l'abitazione paterna, secondo criteri di massima flessibilità, considerando che andrà via via crescendo;
5) I tempi di permanenza della minore Per_1 presso il padre saranno, pertanto, stabiliti dai genitori di comune accordo in base a criteri ispirati ad elasticità, nell'ottica di un sano sviluppo psicofisico della minore, garantendo un ampio diritto di visita padre-IA e, quindi, massima flessibilità rispetto ai giorni ed orari di visita con la figura genitoriale paterna. Per quanto riguarda le festività, varrà sempre in via preliminare la volontà della minore. Le vacanze di Natale saranno così suddivise, ad anni alterni: il giorno 24 dicembre con la madre ed il giorno 25 con il padre;
il 31 dicembre con la madre e l'1 gennaio con il padre così via, alternandosi annualmente. Allo stesso modo, sempre alternandosi annualmente, di volta in volta, la
Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre e così via. Per quanto riguarda il periodo estivo(luglio/agosto), il padre potrà tenera con sé la IA per un periodo di due settimane, anche non consecutive, e lo stesso varrà per la madre, concordando preventivamente e formalmente tale periodo con l'altro genitore, entro il 30 maggio di ciascun anno, anche in base ai rispettivi impegni lavorativi dei genitori, avendo cura di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con la minori e gli eventuali e/o diversi recapiti telefonici onde essere sempre raggiungibile. Il giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima, la minore li trascorrerà con la madre e lo stesso avverrà per il padre (festa del papà, compleanno ed onomastico dello stesso). Per quanto concerne il giorno del compleanno ed onomastico della IA, le stesse ricorrenze verranno festeggiate congiuntamente (con un'equa ripartizione economica dei relativi costi) oppure, in caso di disaccordo, disgiuntamente. Quanto agli altri eventi e/o ricorrenze riguardanti la minore (es. Cresima etc.), i coniugi condivideranno con le figlie le eventuali funzioni religiose, stabilendo, di comune accordo, una regolamentazione congiunta (con equa ripartizione dei
3 r.g. 7760/2023
costi da sostenere) o autonoma dei relativi festeggiamenti. 6) Il IG. provvederà Controparte_1 altresì a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento della IA , la somma Per_1 mensile di € 150,00 mensili, a mezzo ricarica Postepay intestata alla IG.ra , entro il 25 di Parte_1 ogni mese (somma rivalutabile, come per legge, secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio). L'assegno unico per la minore sarà percepito Per_1 integralmente, su espresso accordo tra le parti, dalla IG.ra ; 7) Le spese straordinarie che Parte_1 si renderanno necessarie per le IA (a titolo esemplificativo mediche non coperte dal SSN, ludico- ricreative etc.) - per l'individuazione delle quali i coniugi concordano nel fare espresso rimando alle
Linee Guida sulle spese straordinarie redatte dal CNF del 29 novembre 2017 - saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, e dovranno essere previamente comunicate e concordate con l'altro coniuge, nonché debitamente documentate con idonei titoli di spesa ( (fattura, ricevuta o altro documento attestante l'avvenuto pagamento laddove possibile), rispondenti alle effettive eIGenze della minore ed esulanti dall'ordinario regime di vita delle stesse( vitto, alloggio, vestiario). In caso di mancata comunicazione e/o accordo, le predette spese non potranno essere rimborsate dall'altro e saranno ad esclusivo carico di chi le ha sostenute senza il richiesto consenso. 8) Quanto all'abitazione popolare sita in Via Michele Murino n.8, in cui ha la residenza il IG. CP_1
essa resterà nel pieno godimento e disponibilità del predetto, non avendo il detto mai
[...] costituito casa familiare;
9) Nulla sarà dovuto, da parte del IG. a titolo di Controparte_1 mantenimento della IA maggiorenne , né a titolo di assegno divorzile per la IG.ra Per_2
, essendo entrambe economicamente indipendenti, come già convenuto dalle parti Parte_1 all'udienza del 20.06.24; 10) I coniugi dichiarano espressamente di rinunziare sin d'ora, come in effetti rinunziano, una volta pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'impugnazione della stessa;
11) Le spese e le competenze legali della presente procedura restano interamente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti rinunciano al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale Forense”.
Il curatore speciale nominato aderiva all'accordo sottoscritto dalle parti, condividendo le condizioni concordate dalle parti in ordine alla pronuncia di divorzio.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
5. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Il Collegio, attese le condizioni sottoscritte, evidenzia che le stesse non sono contrarie a norme imperative e si pongono in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti, in particolare
4 r.g. 7760/2023
di quelli della minore, essendo venuta meno la situazione di conflittualità tra le parti che ben hanno compreso la necessità di collaborare nell'interesse di Per_1
Ritiene, pertanto, di poter recepire interamente gli accordi raggiunti dai coniugi e di porli a base della presente decisione, così rigettandosi la domanda di limitazione di responsabilità genitoriale.
6. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra le parti siano regolati alle condizioni di cui all'accordo riportato in parte motiva ed allegato alle note congiunte depositate il 23.09.2025;
B) rigetta la domanda di limitazione della responsabilità genitoriale;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 26.09.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7760/2023 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 26 settembre 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Grippa
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Fasulo
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. , nella qualità di curatore speciale della minore Controparte_2 Persona_1 nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3
RESISTENTE
E
N SEDE CP_3
INTERVENTORE EX LEGE
1 r.g. 7760/2023
All'udienza del 25.09.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note congiunte delle parti, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 30.10.2023, premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel comune di Salerno in data 26.06.1997 e che Controparte_1 dalla loro unione erano nate (28.11.1997) e (21.10.2013). Per_2 Per_1
Deduceva che il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 5765/2016 pubbl. il 20/12/2016, pertanto, decorsi i termini di legge, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui ricorso.
Con propria memoria in data 20.05.2024 anche il resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio contestando il dedotto avversario e, pur aderendo alla domanda sullo status, articolava diverse condizioni alle quali pronunziare il divorzio.
2. In data 20.06.2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale che, sentite le stesse, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva, su richiesta delle parti, una regolamentazione provvisoria dei rispettivi doveri genitoriali nei confronti della minore riservando la causa al collegio per la sola decisone sulla cessazione degli effetti civili Per_1 del matrimonio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 20.6.24 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendosi la causa sul ruolo per verificare l'andamento della regolamentazione provvisoria.
3. Nelle more del giudizio di divorzio, il Tribunale per i Minorenni di Salerno rimetteva a questo
Tribunale, per incompetenza funzionale, gli atti relativi al procedimento ex art. 333 c.c., instaurato su ricorso del nei confronti di entrambi i genitori. Il Giudice disponeva la Parte_2 nomina di un curatore speciale per la minore e proseguiva con un'attività di monitoraggio volta a verificare l'effettiva attuazione della regolamentazione provvisoria adottata.
4. All'udienza del 25.09.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti congiuntamente concludevano chiedendo che la causa fosse decisa alle condizioni concordate dalle parti e, precisamente: “1) I coniugi continueranno a vivere separati, nel mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno opportuno;
2) La IA resterà affidata, in maniera Per_1 condivisa, ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale, congiuntamente e di comune accordo, in relazione alle decisioni e/o eventi di maggiore interesse per la minore (ad es. istruzione, educazione, salute, cambio di residenza etc.) con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, IG.ra , sita in Salerno alla Via Salvo D'Acquisto n. 25, Parte_1
2 r.g. 7760/2023
in linea con quanto stabilito dalla novella in materia di affidamento condiviso (Legge 54/06); le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana della bambina potranno, invece, essere assunte separatamente da ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. I genitori dovranno, comunque, reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni IGnificative relative alla IA;
3) Quanto al diritto di visita, potrà incontrare liberamente il papà almeno 2 volte a settimana, Per_1 da concordare con la IG.ra , nonché a fine settimana alterni, il sabato o la domenica, in Parte_1 cui la stessa potrà consumare anche il pasto con il papà. Il IG. inoltre, potrà sentire CP_1 liberamente la IA al telefono e riprendere a giorni alterni all'uscita da scuola e Per_1 riaccompagnarla a casa. Tutto questo sempre nel rispetto degli impegni della minore. Verrà sempre rispettata la volontà di qualora ai detti incontri richiedesse la presenza della madre o di altro Per_1 familiare stretto;
4) Nel rispetto della volontà della minore, le parti potranno accordarsi anche sull'eventuale pernottamento della predetta presso l'abitazione paterna, secondo criteri di massima flessibilità, considerando che andrà via via crescendo;
5) I tempi di permanenza della minore Per_1 presso il padre saranno, pertanto, stabiliti dai genitori di comune accordo in base a criteri ispirati ad elasticità, nell'ottica di un sano sviluppo psicofisico della minore, garantendo un ampio diritto di visita padre-IA e, quindi, massima flessibilità rispetto ai giorni ed orari di visita con la figura genitoriale paterna. Per quanto riguarda le festività, varrà sempre in via preliminare la volontà della minore. Le vacanze di Natale saranno così suddivise, ad anni alterni: il giorno 24 dicembre con la madre ed il giorno 25 con il padre;
il 31 dicembre con la madre e l'1 gennaio con il padre così via, alternandosi annualmente. Allo stesso modo, sempre alternandosi annualmente, di volta in volta, la
Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre e così via. Per quanto riguarda il periodo estivo(luglio/agosto), il padre potrà tenera con sé la IA per un periodo di due settimane, anche non consecutive, e lo stesso varrà per la madre, concordando preventivamente e formalmente tale periodo con l'altro genitore, entro il 30 maggio di ciascun anno, anche in base ai rispettivi impegni lavorativi dei genitori, avendo cura di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con la minori e gli eventuali e/o diversi recapiti telefonici onde essere sempre raggiungibile. Il giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima, la minore li trascorrerà con la madre e lo stesso avverrà per il padre (festa del papà, compleanno ed onomastico dello stesso). Per quanto concerne il giorno del compleanno ed onomastico della IA, le stesse ricorrenze verranno festeggiate congiuntamente (con un'equa ripartizione economica dei relativi costi) oppure, in caso di disaccordo, disgiuntamente. Quanto agli altri eventi e/o ricorrenze riguardanti la minore (es. Cresima etc.), i coniugi condivideranno con le figlie le eventuali funzioni religiose, stabilendo, di comune accordo, una regolamentazione congiunta (con equa ripartizione dei
3 r.g. 7760/2023
costi da sostenere) o autonoma dei relativi festeggiamenti. 6) Il IG. provvederà Controparte_1 altresì a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento della IA , la somma Per_1 mensile di € 150,00 mensili, a mezzo ricarica Postepay intestata alla IG.ra , entro il 25 di Parte_1 ogni mese (somma rivalutabile, come per legge, secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio). L'assegno unico per la minore sarà percepito Per_1 integralmente, su espresso accordo tra le parti, dalla IG.ra ; 7) Le spese straordinarie che Parte_1 si renderanno necessarie per le IA (a titolo esemplificativo mediche non coperte dal SSN, ludico- ricreative etc.) - per l'individuazione delle quali i coniugi concordano nel fare espresso rimando alle
Linee Guida sulle spese straordinarie redatte dal CNF del 29 novembre 2017 - saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, e dovranno essere previamente comunicate e concordate con l'altro coniuge, nonché debitamente documentate con idonei titoli di spesa ( (fattura, ricevuta o altro documento attestante l'avvenuto pagamento laddove possibile), rispondenti alle effettive eIGenze della minore ed esulanti dall'ordinario regime di vita delle stesse( vitto, alloggio, vestiario). In caso di mancata comunicazione e/o accordo, le predette spese non potranno essere rimborsate dall'altro e saranno ad esclusivo carico di chi le ha sostenute senza il richiesto consenso. 8) Quanto all'abitazione popolare sita in Via Michele Murino n.8, in cui ha la residenza il IG. CP_1
essa resterà nel pieno godimento e disponibilità del predetto, non avendo il detto mai
[...] costituito casa familiare;
9) Nulla sarà dovuto, da parte del IG. a titolo di Controparte_1 mantenimento della IA maggiorenne , né a titolo di assegno divorzile per la IG.ra Per_2
, essendo entrambe economicamente indipendenti, come già convenuto dalle parti Parte_1 all'udienza del 20.06.24; 10) I coniugi dichiarano espressamente di rinunziare sin d'ora, come in effetti rinunziano, una volta pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'impugnazione della stessa;
11) Le spese e le competenze legali della presente procedura restano interamente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti rinunciano al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale Forense”.
Il curatore speciale nominato aderiva all'accordo sottoscritto dalle parti, condividendo le condizioni concordate dalle parti in ordine alla pronuncia di divorzio.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
5. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Il Collegio, attese le condizioni sottoscritte, evidenzia che le stesse non sono contrarie a norme imperative e si pongono in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti, in particolare
4 r.g. 7760/2023
di quelli della minore, essendo venuta meno la situazione di conflittualità tra le parti che ben hanno compreso la necessità di collaborare nell'interesse di Per_1
Ritiene, pertanto, di poter recepire interamente gli accordi raggiunti dai coniugi e di porli a base della presente decisione, così rigettandosi la domanda di limitazione di responsabilità genitoriale.
6. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra le parti siano regolati alle condizioni di cui all'accordo riportato in parte motiva ed allegato alle note congiunte depositate il 23.09.2025;
B) rigetta la domanda di limitazione della responsabilità genitoriale;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 26.09.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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