Art. 25.
I procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o piu' sezioni penali del tribunale, la cui composizione e' indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta, la composizione e' totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.
I procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o piu' sezioni penali del tribunale, la cui composizione e' indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta, la composizione e' totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.