Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03395/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2025, proposto da
AN Di OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e OV Rinaldi, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Di Pietro in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 107/A;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’esecuzione del giudicato
relativo alla sentenza n. 3419/23 Tribunale di Catania - Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 8956/22 R.G. in data 08.09.2023, passata in giudicato l’08.03.2024 e notificata in forma esecutiva in data 03.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. OV PP ON DA e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 5 maggio 2025 e depositato in data 7 maggio 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Con la sentenza in epigrafe il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire alla parte ricorrente la carta elettronica del docente per complessivi €. 2.000,00.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 3 giugno 2024 ed è ormai passata in giudicato, in quanto non più impugnabile per decorrenza dei termini di impugnazione, come da attestazione rilasciata dal Tribunale di Catania.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito - che avrebbe dovuto rilasciare alla parte ricorrente la carta docente ed accreditare la somma di € 2.000,00 - non ha provveduto ad eseguire la sentenza; inoltre, è decorso (in data 2 ottobre 2024) il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. ex art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 44, comma 3, lett. a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
La parte ricorrente, inoltre, al fine di evitare il contenzioso, ha inviato in data 6 settembre 2024 una diffida all’Amministrazione resistente rimasta tuttavia priva di riscontro.
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania.
1.2. In vista della celebrazione dell’udienza camerale le parti - ricorrente e resistente - hanno depositato documenti.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito, ai sensi ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., di nominare un commissario ad acta al fine compiere tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine che sarà fissato e, comunque, di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della richiesta esecuzione.
2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei termini in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da attestazione in data 5 maggio 2025, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente (all’indirizzo PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it) della detta sentenza, in data 3 giugno 2024.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. - sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante l’accertamento del diritto della ricorrente “di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2019/20 e 2020/21 ” e la condanna del Ministero resistente “ alla attribuzione della carta elettronica in favore di Di OL AN nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994 ”.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 ottobre 2025, n. 1754; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 24 ottobre 2025, n. 2353; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore degli avvocati Marco Di Pietro e OV Rinaldi, anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati Marco Di Pietro e OV Rinaldi, anticipatari.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AR TA, Presidente
OV PP ON DA, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV PP ON DA | AN AR TA |
IL SEGRETARIO