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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4844 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa TO Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10793/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 è presente l'avv. BOTTIGLIERI ERSILIA per parte ricorrente.
Nessuno è comparso per CP_1
L'AVV. Bottiglieri chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa TO Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10793 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BOTTIGLIERI ERSILIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore,
- resistente contumace - oggetto: indebito assistenziale
Mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, nella contumacia dell' qui dichiarata, dichiara non dovuta da la somma di CP_1 Parte_1
euro 9.455,88.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente quantificate in CP_1
euro 750,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di distrarsi in favore dell'avv.
IL Bottiglieri, antistataria.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 15/07/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la nota inviata dall' con la quale comunicava all'odierna ricorrente che, a CP_1
seguito di verifiche, è emerso che per il periodo 01/02/2022 - 31/07/2023, la stessa avrebbe ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07190868 per un importo complessivo di € 9.455,88, in quanto le sarebbe stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non più spettante.
L'ente previdenziale non si costituiva in giudizio, rimanendo così contumace.
La causa, all'udienza odierna, è stata decisa.
Il provvedimento con il quale viene contestato l'indebito è conseguente alla revoca dell'indennità di accompagnamento dal mese successivo alla visita di revisione.
Orbene, è pacifico che nel caso di specie, vertendosi in materia d'indebito assistenziale (non potendosi fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale) come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno
2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Orbene nel caso de quo l' non costituendosi non ha potuto documentare di avere CP_1
notificato il verbale di verifica alla ricorrente, che, in modo incolpevole ha continuato a riscuotere una somma probabilmente non dovuta ma ugualmente erogata dall' CP_1
Poiché per principio di carattere generale la buona fede si presume (cfr. ex multis Cass civ.
Ord. del 18.11.2016 n. 23543), e nel caso di specie l'ente previdenziale non ha fornito la prova di avere inviato alcuna comunicazione alla ricorrente.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 11/11/2025
Il Giudice Onorario
TO Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa TO Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10793/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 è presente l'avv. BOTTIGLIERI ERSILIA per parte ricorrente.
Nessuno è comparso per CP_1
L'AVV. Bottiglieri chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa TO Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10793 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BOTTIGLIERI ERSILIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore,
- resistente contumace - oggetto: indebito assistenziale
Mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, nella contumacia dell' qui dichiarata, dichiara non dovuta da la somma di CP_1 Parte_1
euro 9.455,88.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente quantificate in CP_1
euro 750,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di distrarsi in favore dell'avv.
IL Bottiglieri, antistataria.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 15/07/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la nota inviata dall' con la quale comunicava all'odierna ricorrente che, a CP_1
seguito di verifiche, è emerso che per il periodo 01/02/2022 - 31/07/2023, la stessa avrebbe ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07190868 per un importo complessivo di € 9.455,88, in quanto le sarebbe stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non più spettante.
L'ente previdenziale non si costituiva in giudizio, rimanendo così contumace.
La causa, all'udienza odierna, è stata decisa.
Il provvedimento con il quale viene contestato l'indebito è conseguente alla revoca dell'indennità di accompagnamento dal mese successivo alla visita di revisione.
Orbene, è pacifico che nel caso di specie, vertendosi in materia d'indebito assistenziale (non potendosi fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale) come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno
2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Orbene nel caso de quo l' non costituendosi non ha potuto documentare di avere CP_1
notificato il verbale di verifica alla ricorrente, che, in modo incolpevole ha continuato a riscuotere una somma probabilmente non dovuta ma ugualmente erogata dall' CP_1
Poiché per principio di carattere generale la buona fede si presume (cfr. ex multis Cass civ.
Ord. del 18.11.2016 n. 23543), e nel caso di specie l'ente previdenziale non ha fornito la prova di avere inviato alcuna comunicazione alla ricorrente.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 11/11/2025
Il Giudice Onorario
TO Di Maio