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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 765/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: DE LUCA MAURO, Presidente
TO RA, AT
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5207/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
AN Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 598/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 23/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 609 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente 1 S.r.l. impugnava l'avviso di pagamento nr. 609 notificato a mezzo PEC in data 19 gennaio 2023 da AN Tributi, relativo al pagamento del Canone Unico Patrimoniale di € 3580,00 dovuto al Comune di Benevento per l'anno 2023.
A sostegno del ricorso eccepì:
A) La INESISTENZA DELLA NOTIFICA PROVENIENTE DA INDIRIZZO PEC NON RINVENIBILE NEI
PUBBLICI REGISTRI
B) L'assenza di prova circa la legittimazione e competenza a richiedere il pagamento del CUP, non essendo provato che gli impianti pubblicitari – ancorché non precisamente identificati – sono tutti installati nel tenimento di competenza del Comune di Benevento.
C) La duplicazione della pretesa di pagamento, perché taluni impianti aventi stessa misura e stessa ubicazione sono riportati più volte.
D) non debenza del canone al comune, trattandosi di impianti installati su suolo di competenza di altri enti - anas.
E) Assenza di elementi probatori circa la presenza degli impianti nell'anno di imposta.
Con la sentenza n. 598/25, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento accoglieva il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che il vizio di motivazione dedotto in modo specifico avrebbe dovuto essere prevenuto attraverso una più compiuta redazione dell'atto.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello AN Tributi
Il contribuente ne ha chiesto il rigetto, eccependone tra l'altro la tardività, in quanto proposto dopo il decorso del termine breve per impugnare, decorrente dalla notifica della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività dell'appello.
A dire del contribuente, esso sarebbe tardivo, perché proposto oltre il termine breve dalla notifica della sentenza di primo grado, eseguita in data 16/06/2025.
L'eccezione è infondata perché, in caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore (come nella fattispecie di causa), ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione (Sez. 2, Ordinanza n. 23396 del 01/08/2023).
Nella specie, la sentenza fu spedita a mezzo PEC dal difensore del contribuente, unitamente alla nota spese, con richiesta del pagamento delle somme liquidate in sentenza.
Poiché la trasmissione del messaggio non è accompagnata da una relata di notifica, e poiché la sentenza contiene la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese, mancano i requisiti formali, univoci e chiari, minimi per fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione, non essendo chiaro se la trasmissione della sentenza sia stata fatta solo per recuperare le spese di lite o anche per sollecitare la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione.
*****
Sempre in via preliminare va evidenziato che l'appellante ha depositato l'atto di accertamento esecutivo d'ufficio per canone unico patrimoniale n. 304 anno 2023 - prot. 2066 del 21/10/2024 notificato con pec del 23.10.2024 non impugnato.
La circostanza della non impugnazione deve ritenersi provata, in quanto non contestata dal contribuente.
Per tale motivo, va dichiarata cessata la materia del contendere, in difetto di elementi da cui desumere un perdurante interesse delle parti alla decisione del merito.
Infatti, l'annullamento per difetto di motivazione dell'avviso di pagamento oggetto del presente giudizio non preclude il diritto dell'ente impositore di reiterare la pretesa impositiva, perché l'eventuale giudicato di annullamento dell'atto, in quanto determinato da considerazioni di ordine formale, non produce alcun effetto di carattere sostanziale nei confronti del nuovo provvedimento, immune da vizi (Sez. 5, Sentenza
n. 10376 del 12/05/2011; Sez. 5, Sentenza n. 10949 del 14/05/2007).
Di conseguenza, essendosi consolidata la pretesa impositiva (già oggetto dell'atto impugnato nel presente giudizio e rinnovata nel successivo avviso di accertamento non impugnato), non c'è più alcun interesse del contribuente ad ottenere l'annullamento dell'avviso di pagamento nr. 609 notificato a mezzo
PEC in data 19 gennaio 2023.
Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate, tenuto conto che l'evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere è intervenuto in corso di causa.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania - sez. 22, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in data 19.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Pastore dott. Mauro de Luca
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: DE LUCA MAURO, Presidente
TO RA, AT
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5207/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
AN Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 598/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 23/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 609 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente 1 S.r.l. impugnava l'avviso di pagamento nr. 609 notificato a mezzo PEC in data 19 gennaio 2023 da AN Tributi, relativo al pagamento del Canone Unico Patrimoniale di € 3580,00 dovuto al Comune di Benevento per l'anno 2023.
A sostegno del ricorso eccepì:
A) La INESISTENZA DELLA NOTIFICA PROVENIENTE DA INDIRIZZO PEC NON RINVENIBILE NEI
PUBBLICI REGISTRI
B) L'assenza di prova circa la legittimazione e competenza a richiedere il pagamento del CUP, non essendo provato che gli impianti pubblicitari – ancorché non precisamente identificati – sono tutti installati nel tenimento di competenza del Comune di Benevento.
C) La duplicazione della pretesa di pagamento, perché taluni impianti aventi stessa misura e stessa ubicazione sono riportati più volte.
D) non debenza del canone al comune, trattandosi di impianti installati su suolo di competenza di altri enti - anas.
E) Assenza di elementi probatori circa la presenza degli impianti nell'anno di imposta.
Con la sentenza n. 598/25, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento accoglieva il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che il vizio di motivazione dedotto in modo specifico avrebbe dovuto essere prevenuto attraverso una più compiuta redazione dell'atto.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello AN Tributi
Il contribuente ne ha chiesto il rigetto, eccependone tra l'altro la tardività, in quanto proposto dopo il decorso del termine breve per impugnare, decorrente dalla notifica della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività dell'appello.
A dire del contribuente, esso sarebbe tardivo, perché proposto oltre il termine breve dalla notifica della sentenza di primo grado, eseguita in data 16/06/2025.
L'eccezione è infondata perché, in caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore (come nella fattispecie di causa), ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione (Sez. 2, Ordinanza n. 23396 del 01/08/2023).
Nella specie, la sentenza fu spedita a mezzo PEC dal difensore del contribuente, unitamente alla nota spese, con richiesta del pagamento delle somme liquidate in sentenza.
Poiché la trasmissione del messaggio non è accompagnata da una relata di notifica, e poiché la sentenza contiene la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese, mancano i requisiti formali, univoci e chiari, minimi per fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione, non essendo chiaro se la trasmissione della sentenza sia stata fatta solo per recuperare le spese di lite o anche per sollecitare la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione.
*****
Sempre in via preliminare va evidenziato che l'appellante ha depositato l'atto di accertamento esecutivo d'ufficio per canone unico patrimoniale n. 304 anno 2023 - prot. 2066 del 21/10/2024 notificato con pec del 23.10.2024 non impugnato.
La circostanza della non impugnazione deve ritenersi provata, in quanto non contestata dal contribuente.
Per tale motivo, va dichiarata cessata la materia del contendere, in difetto di elementi da cui desumere un perdurante interesse delle parti alla decisione del merito.
Infatti, l'annullamento per difetto di motivazione dell'avviso di pagamento oggetto del presente giudizio non preclude il diritto dell'ente impositore di reiterare la pretesa impositiva, perché l'eventuale giudicato di annullamento dell'atto, in quanto determinato da considerazioni di ordine formale, non produce alcun effetto di carattere sostanziale nei confronti del nuovo provvedimento, immune da vizi (Sez. 5, Sentenza
n. 10376 del 12/05/2011; Sez. 5, Sentenza n. 10949 del 14/05/2007).
Di conseguenza, essendosi consolidata la pretesa impositiva (già oggetto dell'atto impugnato nel presente giudizio e rinnovata nel successivo avviso di accertamento non impugnato), non c'è più alcun interesse del contribuente ad ottenere l'annullamento dell'avviso di pagamento nr. 609 notificato a mezzo
PEC in data 19 gennaio 2023.
Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate, tenuto conto che l'evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere è intervenuto in corso di causa.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania - sez. 22, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in data 19.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Pastore dott. Mauro de Luca