Articolo 83 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1086
Articolo 82Articolo 84
Versione
12 febbraio 1970
Art. 83.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63, sono stabiliti nelle seguenti somme:


Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 79)
L. 1.597.783.849 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti
(articolo 81)....................................L. 953.965.228 Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) ........... L. 691.003.033 Residui attivi al 30 giugno 1963.....L. 3.242.752.110
Entrata in vigore il 12 febbraio 1970