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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 546/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 546/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 15/01/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv.
Torsani, per parte ricorrente, presente di persona, e gli avv. Rosa e Pedretti per parte resistente.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni.
L'Avv. Rosa, sulla continuità del rapporto di lavoro, evidenzia che l'art. 2112 c.c.
chiaramente distingue la figura di cedente e cessionario e che pertanto, a seguito della scissione societaria, e non possono essere considerati il CP_2 Controparte_3
medesimo soggetto giuridico.
pagina 1 di 25 L'avv. Torsani contesta la prospettazione di parte resistente evidenziando che il ramo d'azienda ceduto è lo stesso, relativo alla creazione delle calzature P448 e che la cessione del ramo d'azienda comporta la cessione di tutti i rapporti giuridici.
Il ricorrente liberamente dichiara: “io mi sono dimesso dalla perché CP_2 Per_1
mi ha detto di farlo per guadagnare di più e le fatture lo dimostrano perché ho sempre fatturato per la stessa società. Io ho sempre fatto lo stesso lavoro dal 2012 e Per_1
lo ha confermato.”
Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 25 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 546/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TORSANI LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIALE SAN LORENZO, 2 47838 RICCIONE presso il difensore avv. TORSANI LEONARDO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO ROSA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. PEDRETTI GIACOMO ( ), elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SANTA SOFIA 21 MILANO presso il difensore avv. ROCCO ROSA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
pagina 3 di 25 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il sig. ha impugnato dinanzi a codesto Tribunale il licenziamento Parte_1
a lui comminato in data 15.03.2023 da per giustificato motivo oggettivo CP_1
e, segnatamente, per “esternalizzazione dell'ufficio creativo/ R&S prodotto” a cui era addetto.
Quanto al rapporto di lavoro con la società resistente, il ricorrente ha dedotto che sebbene formalmente assunto da in data 1.01.2021, in realtà il rapporto CP_1
di lavoro tra le parti aveva avuto inizio dal 18.01.2012, momento nel quale egli era entrato a far parte del “team creativo” di poi divenuta CP_2 CP_1
Nello specifico, ha segnalato che la produzione delle sneakers denominate P448 era stata avviata da società all'epoca facente capo al sig. , CP_2 Persona_2
dalla quale veniva assunto prima con la qualifica di “magazziniere” e poi Pt_1
dal 20.08.2012 come “apprendista impiegato grafico” sebbene fin dal principio fosse nominato responsabile stilistico del marchio P448. A seguito dell'inizio di una collaborazione con lo statunitense sig. KU volta alla distribuzione delle scarpe P448 negli Usa, nel 2017 il sig. decideva di cedere il 65% del Per_1
marchio P448 attraverso la scissione mediante trasferimento parziale di CP_2
alla neocostituita di cui aveva continuato a mantenere il Controparte_3 CP_2
35% delle quote sociali. Al ricorrente veniva proposto, a fronte di un aumento della retribuzione, di diventare libero professionista mono-mandatario per la nuova società; a gennaio 2018, pertanto, iniziava a collaborare come Pt_1
libero professionista, sebbene sostanzialmente il rapporto di lavoro tra il pagina 4 di 25 ricorrente e mantenesse le medesime caratteristiche di quello CP_3
subordinato precedentemente svolto in favore di e sempre in regime di CP_2
monocommittenza, come risultante dalle fatture progressive intestate alla sola datrice di lavoro. Il ricorrente continuava a lavorare per Controparte_3
dedicandosi anche al controllo della produzione presso calzaturifici e alla validazione delle materie prime per il campionario e la produzione. Nel 2020, a seguito della cessione di e Panda s.r.l. al sig. KU mediante CP_2
Streettrend llc, cambiava la propria denominazione in e Controparte_3 CP_1
al sig. veniva proposto nuovamente di qualificare il suo rapporto di Pt_1
lavoro per la società come lavoro dipendente.
Il sig. ha esposto, quanto alla natura del rapporto lavorativo, di aver Pt_1
prestato la propria attività solo in favore delle predette società – e pertanto in regime di monocommittenza – rispettando tutti i vincoli tipici di un rapporto di lavoro subordinato quale il luogo della prestazione dell'attività lavorativa (i locali aziendali), l'orario di lavoro prestabilito, la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con cui doveva concordare anche ferie e permessi. Oltre a ciò, il sig. ha reso noto di essere stato dotato di una mail Pt_1
aziendale e di biglietti da visita identificativi di Per tali motivi, CP_2
nonostante le vicende societarie, il ricorrente ha dedotto che la natura subordinata del lavoro da lui prestato doveva essere riconosciuta sin dal momento in cui era nata la collaborazione con CP_2
Relativamente al rapporto con dalla quale il sig. veniva CP_1 Pt_1
formalmente assunto nel gennaio 2021, il ricorrente ha esposto che negli anni la società aveva aumentato la propria attività e la propria produzione, tanto che pagina 5 di 25 erano stati assunti nuovi dipendenti e affittati nuovi uffici in cui era stato trasferito anche l'ufficio design al quale era addetto. La società aveva assunto altresì una consulente esterna, , inizialmente con il compito di supervisionare Persona_3
Parte il tecnico della scarpa sig. della . L'aumento della mole Per_4 Controparte_4
di lavoro aveva portato all'inserimento di nuovo personale nell'ufficio del sig.
e del sig. (entrambi all'interno dell'ufficio design ed anche Pt_1 Per_5
quest'ultimo licenziato contestualmente al ricorrente), venendo assunte come supporto all'ufficio (a febbraio 2022) e poi Persona_6 Persona_7
(marzo 2022). Nel medesimo periodo, la sig.ra aveva espanso la propria Per_3
influenza anche in altri settori, quali la parte tecnica e produttiva, ed aveva iniziato ad interessarsi anche del settore design, rispetto al quale avrebbe assunto posizioni divergenti con e In tale contesto, in particolare, la sig.ra Pt_1 Per_5 Per_3
nell'autunno del 2022, avrebbe deciso di trasferire le sig.re e Per_6 Per_7
dall'ufficio design, dove erano state sin da subito inserite e formate, all'ufficio prodotto, ove era già stato trasferito anche il campionario delle calzature, divenuto così non direttamente accessibile a e per il loro lavoro. Pt_1 Per_5
Inoltre, il ricorrente sarebbe stato estromesso dalle sue funzioni e gli sarebbe stata tolta la possibilità di accedere al mood board, oltre ad essere escluso dalla fase creativa, dalla ricerca dei materiali e dall'ideazione della nuova collezione. A seguito di tale comportamento adottato nei suoi confronti, il ricorrente aveva iniziato ad accusare ansia generalizzata e pertanto fruiva di un periodo di congedo per malattia, al termine del quale, al rientro in azienda il 15.03.2023, aveva ricevuto la lettera di licenziamento per esternalizzazione dell'ufficio design al quale egli era addetto.
pagina 6 di 25 In punto di diritto, il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento deducendo l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Segnatamente, ha ribadito che le mansioni svolte dall'ufficio design non sarebbero state soppresse ma parzialmente affidate ad un altro ufficio e svolte da e Per_7 Per_6 Pt_3
Ha inoltre denunciato il mancato rispetto dei criteri di scelta del personale da licenziare in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, evidenziando la violazione dell'obbligo di repêchage in quanto, per l'esperienza da lui maturata, in azienda erano presenti altre posizioni che il ricorrente avrebbe potuto ricoprire.
Ha inoltre dedotto la genericità del contenuto della lettera di licenziamento in quanto non sufficientemente giustificata.
Per tutti questi motivi, il sig. ha chiesto, oltre alla qualificazione del Pt_1
rapporto di lavoro intercorso tra le parti come subordinato sin dal 18.01.2012, di dichiarare illegittimo ed inefficace il licenziamento a lui comminato con applicazione dell'art. 18 c. 7 della l. n. 300/70 e, in conseguenza, di annullare il licenziamento a lui comminato e di essere reintegrato nel suo posto di lavoro, con condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di € 8.125,88 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. In via subordinata, ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del licenziamento con applicazione della tutela ex art. 18 c. 7 l. n.
300/70 con rimando alla disciplina dell'art. 5 per insussistenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo e, in via ulteriormente subordinata, qualora non venisse accertata l'unitarietà del rapporto di lavoro e dunque venisse considerato esistente il rapporto di lavoro con P448 da gennaio 2021, ha chiesto l'applicazione della tutela ex art. 3 c. 1 del d.lgs. 23/2015.
pagina 7 di 25 2.
Si è costituita la società resistente contestando quanto ex adverso dedotto CP_1
e chiedendo la conferma del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo.
Ha esposto di aver assunto il ricorrente nel gennaio 2021, insieme ad un altro dipendente, per costituire l'ufficio creativo interno di che tuttavia a CP_1
marzo 2023 era poi stato soppresso in seguito all'esternalizzazione delle mansioni proprie dell'ufficio. Ha reso noto che, in seguito alla decisione di esternalizzare le mansioni di creazione delle collezioni, l'amministratore unico di aveva CP_1
deciso di consegnare personalmente la lettera di licenziamento al ricorrente in data 10.02.2023, cosa che non era però stata possibile in quanto il ricorrente dal
9.02.2023 si era assentato dal lavoro per malattia fino al 6.03.2023. Ha contestato l'origine professionale dell'asserito stato di ansia, evidenziando che nessuna condotta ostile era stata attuata nei suoi confronti. Quanto alla durata e origine del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, a fronte della incontestata insorgenza del rapporto di subordinazione in data 01.01.2021, ha contestato la rilevanza ai fini del presente giudizio dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente precedentemente alla sua data di assunzione poiché svolta in favore di una società differente dalla odierna convenuta, dalla quale il ricorrente si era dimesso in data CP_2
31.12.20217.
Ha esposto che all'interno di aveva sempre svolto mansioni Pt_1 CP_1
creative e accessorie a queste ultime, non essendosi mai occupato dello sviluppo Part del prodotto, attività affidata inizialmente alla società esterna
[...]
nella persona di e solo in un secondo momento CP_5 Persona_8
pagina 8 di 25 internalizzata da CP_1
Quanto all'ufficio design, la società resistente ha segnalato che in seguito all'assunzione della sig.ra e della sig.ra il ricorrente aveva dismesso Per_6 Per_7
le mansioni di design support, concentrandosi sul processo creativo. Quanto all'esternalizzazione del reparto design, ha segnalato che fin dal 2020 la CP_1
PPW aveva collaborato con nella progettazione delle calzature, CP_1
collaborazione che era divenuta stabile e poi cresciuta negli anni, come dimostrato dai contratti di consulenza stipulati tra le due società. La solidità della collaborazione avrebbe fatto sì che all'epoca del licenziamento del ricorrente PPW fosse ormai divenuto unico referente per le questioni creative della società resistente e che nessuna rilevanza avrebbe avuto il fatto che il design brief avrebbe attribuito compiti alle dipendenti e alle quali era stato assegnato Per_6 Per_7
soltanto l'incarico di realizzare disegni di calzature di base. Quanto all'assunzione di una nuova dipendente dall'1.02.2023, la società resistente ha segnalato che tale assunzione era necessaria ai fini dell'implementazione dell'ufficio di design support, dove e dovevano essere sollevate dallo svolgimento di Per_7 Per_6
alcuni compiti per occuparsi di più del disegno dei volume drivers, ossia qui capi che mirano a generare maggiori volumi di vendita e che sono disegnati sotto precise direttive dell'area commerciale, senza alcuna libertà creativa. La società convenuta ha poi esposto che e facevano parte dell'ufficio design Per_7 Pt_3 Per_6
support, creato nell'ottobre 2022, e che le mansioni da loro svolte non avevano alcun contenuto creativo in quanto svolgevano compiti quali il caricamento e la codificazione nel programma gestionali di materiali, colori e disegni o la ricerca dei materiali, come ravvisabile dai diagrammi organizzativi. Per tale motivo, la pagina 9 di 25 società datrice di lavoro ha contestato che i dipendenti indicati svolgessero attività creative per la P448 ed ha ribadito l'effettività dell'esternalizzazione del processo creativo a PPW. Ha contestato, inoltre, l'asserita condotta ostile tenuta da
[...]
CP_ nei confronti del ricorrente in seguito all'ingresso della consulente Per_3
segnalando che la stessa avrebbe approntato modifiche positive per il
[...]
ricorrente, come ad esempio l'assegnazione di un ufficio più grande e ad uso escluso del reparto design.
La pertanto, ha ribadito l'esistenza del giustificato motivo oggettivo, CP_1
dovuto all'esternalizzazione delle mansioni svolte dal sig. evidenziando Pt_1
che l'impresa può decidere di esternalizzare un servizio anche con l'obiettivo di gestire l'azienda in modo più efficiente o perseguendo un risparmio di costi, decisione su cui il giudice può esprimere un apprezzamento solo in termini di legittimità della scelta e non di merito. Ha sottolineato, inoltre, che al momento del licenziamento il ricorrente non poteva essere impiegato in altre mansioni e che in ogni caso le mansioni da lui svolte non erano riconducibili a quelle svolte dall'ufficio design support, ove in ogni caso non c'erano posizioni disponibili essendo già occupate da e Pt_3 Per_6 Per_7
Per tutti questi motivi, deducendo altresì che successivamente al licenziamento del ricorrente non erano stati assunti nuovi dipendenti in posizioni simili a quelle da lui ricoperte e sostenendo la specificità delle motivazioni addotte nella lettera di licenziamento, ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dal CP_1
ricorrente e la conferma della legittimità del licenziamento comminato.
A seguito di istruttoria orale e documentale, all'udienza del 15.01.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
pagina 10 di 25 3.
Il licenziamento deve dirsi infondato e dunque illegittimo, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si evidenzia che sia l'istruttoria orale sia la documentazione offerta dalle parti dà atto di una continuità tra i soggetti giuridici con cui il sig. ha collaborato. Risulta, infatti, documentalmente provato che il ricorrente Pt_1
abbia lavorato senza soluzione di continuità ed in regime di monocommittenza in favore di società che – come provato dalla visura storica (doc. 20 Controparte_3
parte ricorrente) in data 28.09.2020 ha cambiato la propria denominazione in mantenendo però la stessa Partita iva. Quanto, invece, alle vicende CP_1
societarie tra e parte ricorrente ha prodotto l'atto di CP_2 Controparte_3
scissione (doc. 21) attraverso il quale assegna a “tutti gli CP_2 CP_3
elementi patrimoniali attivi e passivi facenti capo al ramo "commercio calzature", secondo
l'esatta descrizione contenuta nel progetto di scissione redatto” specificando che “la società scissa continuerà a svolgere l'attività di gestione e commercializzazione di abbigliamento, restando ad essa tutti i relativi beni materiali ed immateriali, il magazzino, i crediti e i debiti, i contratti e gli ordini.”
Sul punto, si evidenzia che, sebbene il ricorrente dall'01.01.2018 abbia formalmente svolto la propria prestazione lavorativa come libero professionista, in realtà egli è sempre stato inserito all'interno dell'organizzazione aziendale, rispettando i vincoli del lavoro subordinato che aveva sempre osservato fin dalla sua assunzione nel 2012 da parte di così come anche provato in sede di CP_2
istruttoria orale. All'udienza del 15.05.2024 il teste della Speed s.r.l. Tes_1
ha dichiarato: “Conosco nel 2009 con la mia società mi sono legata alla Pt_1 CP_2
pagina 11 di 25 CP_ che è ancora operante nel mercato che si chiama shoeshine. La era formata da CP_2
che era sua moglie e il padre. Io dovevo fare supporto stilistico e Persona_2 Persona_9
tecnico e seguire la commercializzazione. La società andava bene e abbiamo iniziato ad assumere, secondo me nel 2012 è stato assunto con partita iva nella funzione di Pt_1
supporto alla parte design e creativa. Nel 2013 io e abbiamo creato la p 448 e il Per_2
mandato di è stato allargato anche a p 448. In questo lasso di tempo ci ha CP_2 Pt_1
aiutato a creare il campionario di shoeshine e poi anche per la p 448. Lui dal 2013 è stato spostato in p 448. inizialmente faceva fatture, aveva p.iva. dopo la si è trasformata in nothanks Pt_1 CP_2
nel 2020, dopo sempre nel 2020 in nothanks siamo entrati io, KU e Nel Parte_4
2021 da libero professionista è stato assunto come dipendente con contratto a Parte_1
tempo indeterminato. Le mansioni che faceva erano le stesse. (…) La deteneva due CP_2
marchi, p.i. 448 e shoshine. I due marchi si sono scissi e il marchio p.i. 448 era detenuta da che prima era e poi è divenuta L'attività che CP_3 Controparte_3 Controparte_6 Pt_1
faceva dopo il 2021 era la stessa di prima, era dentro il mio ufficio “stile e prodotto”. Nel 2021 era supervisionato da me e facevamo i campionari, seguivamo i rifornimenti dei materiali, la qualità dei materiali, creare le scarpe… eravamo noi a decidere come farle, poi passavano a
Queste attività RI le ha fatte fin dal 2013, ha sempre lavorato con me e svolto Pt_5
sempre i soliti compiti. Nel 2021 cambia solo la natura del lavoro, lo abbiamo assunto come dipendente nel 2021 anche per premiarlo. (…) era sicuramente responsabile stilistico, Pt_1
prima sotto la mia supervisione e poi di questo fin dall'inizio. Per essere responsabile Per_2
tecnico ci vuole una competenza sul cad, noi la parte tecnica la svolgeva la nella persona di Pt_5
Persona_8
I rapporti con i fornitori li curava l'ufficio stile che era supervisionato da me, da solo non potevo
pagina 12 di 25 farlo quindi mi aiutavano e Pt_1 Per_10
Prima di essere assunto nel 2021 lavorava solo per la non aveva altri Pt_1 CP_3
committenti. Veniva tutti i giorni in ufficio, aveva l'orario dalle 8:00 alle 18:00. Il mio reparto non aveva il cartellino perché spesso facevamo straordinari per cui magari un giorno andavano via alle 17 e un altro stavano fino alle 23.” All'udienza del 10.07.2024 di Persona_2
ha confermato: “ ha iniziato a lavorare con me dal 2012 e con me ha fatto CP_2 Pt_1
tutto. Per le mie aziende e e per P448 sono stati basilari. ha iniziato Pt_1 Per_5 Pt_1
prima con me, aiutandomi nel progetto di abbigliamento, poi dopo abbiamo detto proviamo insieme a fare un brand di sneakers e lui c'è stato dal giorno zero. Era assunto da come CP_2
magazziniere però non lo ha mai fatto, magari lo ha fatto qualche volta come lo facevo io, era un'azienda familiare. prima è stato assunto, poi ha avuto la partita iva e poi di nuovo assunto. Di base ha Pt_1
sempre fatto lo stesso lavoro, con responsabilità crescenti e sempre all'ufficio prodotto/stile e sempre con un orario di lavo-ro tendenzialmente uguale agli altri, e con un mio potere direttivo, anche per le ferie. Questo fino al 2018 quando poi dopo l'a.d. è diventato , poi c'era Pt_4
che seguiva in primis la e quindi i ragazzi ma-gari facevano riferimento a Parte_6 CP_1
più nello specifico e poi io che seguivo l'abbigliamento. Le trasferte le facevano su decisione Tes_1
nostra o di . Tes_1
Le dichiarazioni appena rese confermano, oltre alla svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente prima per e poi per anche la CP_2 CP_3
natura subordinata della prestazione lavorativa offerta dal sig. Pt_1
dall'1.01.2018 fino alla formale assunzione da parte di in quanto in Controparte_3
tale periodo il ricorrente ha lavorato in regime di monocommittenza per come provato dalle fatture prodotte, rispettando altresì i vincoli Controparte_3
pagina 13 di 25 spazio-temporali propri del lavoro subordinato, con assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Pertanto, essendo stata provata la sussistenza dei criteri indicati dall'art. 2 del d.lgs. 81/2015, il rapporto di lavoro subordinato tra le parti deve considerarsi subordinato e continuativo dalla data di assunzione in il 18.01.2012. CP_2
Quanto al licenziamento, la società datrice di lavoro ha evidenziato la sussistenza del motivo oggettivo, individuato nell'esternalizzazione delle mansioni svolte dall'ufficio creativo. Tale motivazione comporterebbe – qualora provata in giudizio l'effettiva soppressione ed esternalizzazione del servizio – le legittimità del licenziamento, non essendo ammesso alcun sindacato del Giudice sulle scelte economiche ed organizzative prese dal datore di lavoro e diretta espressione del diritto di cui all'art. 41 Cost.
Nel caso di specie, però, l'istruttoria orale e documentale, nonché le allegazioni delle parti, hanno rappresentato un quadro fattuale diverso da quello descritto da parte resistente, che all'esito dell'accertamento risulta contraddittorio e sul quale dunque devono essere svolte alcune considerazioni.
Relativamente all'esternalizzazione, con la lettera di licenziamento consegnata al ricorrente la società datrice di lavoro ha dedotto che “… in conseguenza dell'attuale esternalizzazione dell'ufficio creativo/R&S prodotto, a cui Lei è addetto, siamo costretti a sopprimere la Sua posizione lavorativa ed ogni mansione e Lei attribuita. Tale esternalizzazione comporta l'impossibilità di ricollocarLa in altre mansioni o posizioni, anche inferiori, risultando le stesse egualmente in via di esternalizzazione o già adeguatamente e sufficientemente coperte dal personale in forza.”
L'esternalizzazione di cui parla all'esito dell'istruttoria orale, risulta CP_1
pagina 14 di 25 provata solo parzialmente e solo per alcune specifiche mansioni che, pertanto, richiedono un'analisi approfondita dei fatti di causa, così come narrati dalle parti ed emersi dall' istruttoria orale.
Se è vero, infatti, che all'interno della non esiste più un ufficio creativo, CP_1
è vero anche che nell'ottobre del 2022, come anche dedotto da parte resistente a pagina 9 della propria memoria di costituzione, è stato creato un nuovo ufficio –
“design support”– al quale sono state trasferite le dipendenti e che, Per_7 Per_6
nonostante quanto asserito da parte resistente, hanno continuato a svolgere attività similari e in parte sovrapponibili a quelle già precedentemente svolte all'interno dell'ufficio design e ad essere coinvolte all'interno del processo creativo
(udienza del 15.05.2024, teste : “Dopo l'uscita di e Testimone_2 Pt_1
hanno contribuito ad una collezione, non so se hanno fatto tutto da sole, e poi hanno Per_5
fatto delle scarpe per dei giocatori credo dell'NBA americani”; udienza del 10/07/2024, teste “ sono fornitore di P448 da una vita. Gli fornisco le pelli da una vita. Testimone_3
Conosco e sono stati i primi ad acquistare le mie pelli. Il rapporto è iniziato Per_5 Pt_1
diversi anni fa, ho iniziato con loro a vendere le pelli alla P448. Io ho continuato con loro, dopo sono venuti con loro due ragazze, e che sceglievano con loro le pelli… primi Per_6 Per_7
anni venivano solo e , poi sono venute le ragazze con loro e sceglievano anche loro Per_11 Pt_1
le pelli. Un anno e mezzo fa mi sono trovato da solo con le ragazze a fare le stiliste, da quel che ho capito e non c'erano più. Loro guardavano i materiali e venivano anche con Per_11 Pt_1
dei disegni già pronti perché erano stiliste. Hanno fatto due stagioni sicure, forse 3. Loro mi facevano vedere i loro disegni, erano anche appesi nei muri. Mi hanno detto che li avevano fatti loro. Io i campionari li facevo vedere in una stanza dove venivano tutti e 4 e poi nell'ultimo periodo solo alle ragazze. Da sole le ragazze avranno fatto un paio di collezioni. ADR:
pagina 15 di 25 “Quando e non c'erano più io parlavo con loro, erano loro che mi chiedevano i Pt_1 Per_5
materiali. Non so se c'erano direttive. Io lasciavo il campionario e dopo loro mi richiamavano”).
La non effettiva e completa esternalizzazione del processo creativo è stata confermata anche all'udienza del 10.07.2024 dalle testi e Persona_7 [...]
della cui attendibilità e credibilità non si può dubitare stante l'assenza di Per_6
alcun interesse all'esito della causa – laddove le testi hanno peraltro riferito di essere state licenziate successivamente a loro volta e di non avere intrapreso alcuna azione legale, per la cui proposizione sarebbero peraltro spirati i termini decadenziali - le quali hanno dimostrato, in senso convergente, di avere specifica e diretta conoscenza del contesto lavorativo. Nello specifico, la teste Per_7
ha dichiarato: “… Più il tempo passava più le nostre responsabilità aumentavano.
[...]
Inizialmente seguivamo e noi eravamo più in supporto, li aiutavamo per Pt_1 Per_10
caricare i gestionali. era più sulla grafica inizialmente poi ci siamo allineate. Per_6
Successivamente, quando siamo state staccate da loro, abbiamo iniziato a prendere parte alla collezione. Non la modellistica, quello non l'ho mai fatto, però tipo per le fantasie o per i tessuti… l'aggiunta delle nuove modellerie era magari richiesta dall'america. Gli ultimi mesi, 3 mesi prima del licenziamento, abbiamo iniziato anche a seguire la modellistica (…) Una volta che ci davano l'idea eravamo noi a creare la scarpa. Il campionario in P448 lo facevano , Pt_1
poi anche ed io. Quando io e siamo state divise da loro Per_10 Per_6 Per_6
stavamo facendo la collezione con io e stavamo lavorando sotto Parte_7 Per_6
Pe Pe
poi e lavoravano autonomamente e anche Sotto quando Pt_7 Pt_1 Per_10
sono andati via loro, abbiamo iniziato io e a fare il campionario. Io e Per_6 Per_6
abbiamo partecipato come ultima stagione alle s/s 2025. C'era una moadboard con 4 filoni e io Per_1 ho fatto un filone, un filone , un filone di PPW e io un filone Noi Per_6 Per_14
pagina 16 di 25 Pe mandavamo i disegni a e lui ci diceva se andava bene o se si doveva modificare qualcosa… io questo lavoro di campionario non l'ho fatto quando c'erano e (…) Siamo Pt_1 Per_5
state divise da loro per volere di altre persone, ci è stato chiesto da che ci ha detto Persona_3
di non dire niente a e Ci hanno detto che passando sotto avremmo Per_5 Pt_1 Pt_3
fatto più design. Noi eravamo lì dentro da poco, ci siamo un po' fidate ma non pensavo che succedesse questo, di essere divisa da loro così perché lavoravamo bene insieme. Io ero lì da poco, era ovvio che volevo fare più design però ci ero rimasta male e avendoci chiesto di non dire niente
a loro i rapporti si sono incrinati. Per me era angosciante andare al lavoro. Poi ci hanno divisi, prima noi eravamo da una parte e loro dall'altra e poi noi siamo andati di sotto. Era autunno
2022.”
La teste ha confermato: “Noi facevamo la parte dello stile, con noi Persona_6
c'era anche rachele e io e lei facevamo lo stesso lavoro. Le mansioni sono cambiate dal 2022 al
2024, ci hanno dato più mansioni e sono cambiate le responsabilità, gli uffici e poi i responsabili. Prima i nostri responsabili erano curti, barbieri e ghirotti e poi sono diventati
[...]
e Il lavoro che facevamo era lo stesso però con molto più carico CP_7 Controparte_8
perché prima eravamo in 5 e poi siamo rimaste in 2. Il lavoro che facevamo all'inizio io e era quello delle distinte base, vedevamo come facevano gli incontri con i fornitori, ci Per_7
facevano assistere ai colloqui con gli americani… assistevamo ma non ne facevamo parte attivamente. Siamo diventate parti integrante quando i designer sono aumentati, tipo c'è stato
e a noi c'era stata data la possibilità di produrre qualche paio di scarpa. Pt_7 Pt_8
Effettivamente abbiamo creato le collezioni quando e non ci sono più stati. Pt_1 Per_10
Avevamo autonomia. Durante la loro permanenza in azienda facevamo anche noi i colloqui con
i fornitori, avevamo sia io che sia e i rapporti con i fornitori. Quando Per_7 Per_5 Pt_1
abbiamo cambiato ufficio il nostro supervisore era lo hanno fatto per evitare che Pt_3
pagina 17 di 25 avessimo un rapporto con e Questo spostamento di ufficio e cambio di Per_5 Pt_1
responsabili è stato fatto per mandare via loro, è stato un po' di mobbing piscologico. Piuttosto che dirlo hanno deciso di spostare le persone sotto di loro. Noi avevamo a che fare con loro e avevamo imparato da loro, non potevano mandare via anche noi perché se no a Forlì non rimaneva nessuno.”
Tali dichiarazioni, dalle quali si comprende che una parte del processo creativo è rimasto all'interno della - anche successivamente al licenziamento del CP_1
ricorrente – dimostrano che le dipendenti e hanno continuato a Per_6 Per_7
svolgere mansioni fungibili ed omogenee con quelle in precedenza già svolte da prima dell'inserimento delle più giovani colleghe all'interno dell'ufficio Pt_1
design, e quindi non rendono possibile limitare la valutazione dell'oggettività del motivo di licenziamento al solo ufficio “creativo/R&S prodotto” in cui, pochi mesi prima del licenziamento, erano rimasti solamente il ricorrente ed il Sig. Pt_1
Devono, quindi, essere analizzate le mansioni svolte dal ricorrente.
Nonostante il lavoro prettamente creativo svolto dal ricorrente a seguito dell'assunzione delle due dipendenti, entrambe le parti concordano sul fatto che le dipendenti e siano state assunte per affiancare i dipendenti Per_7 Per_6 Pt_1
e nel processo creativo e per lo svolgimento delle attività ancillari rispetto Per_5
al disegno della calzatura. e come ammesso da parte resistente, Pt_1 Per_5
ne hanno curato la formazione e l'inserimento in azienda. Parte resistente, nel proprio atto di costituzione, ha dichiarato che i ricorrenti conoscevano e svolgevano personalmente, prima dell'assunzione di e le mansioni Per_7 Per_6
successivamente affidate alle due nuove dipendenti (pag. 7 memoria di costituzione “il crescente impegno lavorativo, dovuto allo sviluppo di P448 in termini di
pagina 18 di 25 numero ed ampiezza di collezioni, induceva e a chiedere di essere sgravati dalle Per_5 Pt_1
mansioni accessorie al processo creativo, per concentrarsi solo su quello…. Si tratta di attività di natura amministrativa ed esecutiva, che in seguito venivano accomunate sotto la definizione di design support, nettamente distinte da quelle di contenuto creativo. Pertanto, a febbraio e a luglio
2022, venivano assunte e . Da allora e Persona_6 Parte_9 Per_5 Pt_1
hanno dismesso le mansioni che non fossero strettamente inerenti al processo creativo.”). Tale circostanza è stata confermata anche dall'istruttoria orale, in particolare dalle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 15.05.2024, (“Io c'ero Tes_1
quando la e la sono state assunte sotto richiesta di e perché il Per_6 Per_7 Pt_1 Per_5
lavoro era tanto che non riuscivano a gestirlo più. Prima abbiamo assunto , ho fatto io Per_6
il colloquio, a tempo indeterminato. Poi la come stage. Hanno imparato il mestiere da Per_7
e e poi li hanno supportati per ricerche tecniche… non seguivano la creazione, Per_5 Pt_1
aiutavano. Quando stavo per uscire da P448 negli ultimi campionari qualcosa era fatto da loro, eravamo io e a decidere, gli avevamo dato una piccola parte. Quando c'ero io, Per_10 Pt_1
l'ultimo campionario, su 300 modelli loro ne avranno fatte 5”), nonché dalla teste
[...]
(“ è stato mio collega, era parte del team creativo con Testimone_2 Pt_1 Per_15
disegnavano scarpe, sviluppo prodotto, andavano alle fiere. Sono andati in california
[...]
per lo sviluppo di nuove collezioni. e erano assistenti, erano stagiste che Per_7 Per_6
imparavano il mestiere da loro, sia attività di back office sia creative.”).
È quindi provato che le mansioni svolte delle due dipendenti e Per_7 Per_6
anche dopo il trasferimento ad altro ufficio, sono rimaste le medesime mansioni svolte allorquando le stesse risultavano inserite nell'ufficio design con e Pt_1
che le avevano svolte fino al loro inserimento, formandole e delegando Per_5
loro la parte di supporto e, seppure in maniera occasionale e sporadica, anche la pagina 19 di 25 vera e propria parte creativa.
Al contempo è emerso che in seguito al licenziamento dei sig. e Pt_1 Per_5
l'attività lavorativa svolta dalle dipendenti e ha assunto una Per_7 Per_6
connotazione ancora più creativa.
Tale circostanza consente di affermare che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, anche dopo il licenziamento del ricorrente una parte del processo creativo era comunque rimasto in azienda, svolto dall'ufficio di design support e dalle persone in esso inserite.
Al contempo il quadro istruttorio non ha fornito la prova della sussistenza di esigenze organizzative tali da rendere opportuna una separazione del personale creativo dell'ufficio design per destinarlo all'ufficio design support (laddove, se le dipendenti e fossero rimaste all'interno dell'ufficio creativo, la scelta Per_7 Per_6
circa il lavoratore da estromettere ai sensi dell'art. 5 l. n. 223/1991 e anche in base al criterio generale di correttezza e buona fede non sarebbe potuta ricadere sul ricorrente, con più anzianità di servizio e di più competenze rispetto alle due lavoratrici successivamente assunte).
Occorre infatti evidenziare che l'ufficio design support e la destinazione delle dipendenti e sin dalla loro assunzione destinate ad affiancare i Per_7 Per_6
designers ed inserite per questo nell'ufficio design, risulta essere avvenuta nell'ottobre 2022.
La destinazione delle ricorrenti ad un preteso ufficio di mero supporto e quindi la volontà di destinare all'ufficio design soltanto il personale puramente creativo, apparentemente risponderebbe alla volontà aziendale nel senso di strutturare maggiormente il settore.
pagina 20 di 25 Senonchè, già all'epoca della separazione del personale e della creazione del separato ufficio, la datrice di lavoro risultava avere già dato avvio ad un parziale processo di esternalizzazione della parte di design, che anzi si avvaleva della collaborazioni con studi esterni come PPW del sig. già dal 2020, come Pt_10
dichiarato da parte resistente nella propria memoria di costituzione (pag. 20) e confermato anche tramite escussione testimoniale (teste Persona_6
udienza del 10.07.2024: “Il lavoro che facevamo all'inizio io e era quello delle Per_7
distinte base, vedevamo come facevano gli incontri con i fornitori, ci facevano assistere ai colloqui con gli americani… assistevamo ma non ne facevamo parte attivamente. Siamo diventate parti integrante quando i designer sono aumentati, tipo c'è stato e a noi c'era Pt_7 Pt_8
stata data la possibilità di produrre qualche paio di scarpa. Effettivamente abbiamo creato le collezioni quando e non ci sono più stati. Avevamo autonomia.” Teste Pt_1 Per_10
udienza del 15.05.2024: “PPW l'ho chiamato io, avevo bisogno di una Tes_1
consulenza creativa. La mia idea era di provare un ufficio di consulenza esterno che di loro iniziati-va creasse un modello. questo contratto durava un anno, per fare una cap-sule diversa rispetto a quello che facevamo quotidianamente”).
Al contempo le due dipendenti e che facevano parte dell'ufficio Per_7 Per_6
creativo, sono state trasferite all'ufficio design support senza però cambiare di fatto le mansioni (che, al contrario, come dichiarato dalle testimoni sono rimaste invariate ed anzi, in seguito al licenziamento dei sig. e hanno Pt_1 Per_5
assunto una connotazione ancora più creativa).
Significativamente, poi, a fronte di tale maggiore strutturazione del settore, nemmeno tre mesi dopo la creazione dell'ufficio di supporto, l'azienda, a gennaio
2023, come dalla stessa dedotto in sede di comparsa, avrebbe deciso di licenziare i pagina 21 di 25 designers, non riuscendo nell'intento – finalizzato a marzo 2023 - soltanto perché
i dipendenti dal 9 gennaio 2023 e sino al marzo 2023 - si trovavano in malattia.
La creazione del diverso ufficio con inserimento al suo interno delle dipendenti e da un lato, con conseguente isolamento dei due designer, unici Per_7 Per_6
“superstiti” all'interno dell'ufficio design ha di fatto apparentemente creato le condizioni per invocare la non necessità di seguire i criteri legislativamente individuati – ed applicabili per via analogica anche nel caso di dipendenti con mansioni fungibili – al licenziamento in oggetto in materia di individuazione del soggetto da licenziare a fronte della dedotta scelta organizzativa di esternalizzare la parte creativa (esternalizzazione, come ampiamente evidenziato, non provata nei termini dedotti dalla datrice di lavoro).
A fronte della mancata prova dell'effettiva riorganizzazione asserita da parte resistente, che risulta all'esito dell'istruttoria solo relativa alle mansioni prettamente creative e non rispetto a tutte le mansioni svolte fino ad ottobre 2022 dall'ufficio creativo, la scelta datoriale di modifica organizzativa del settore design appare priva di giustificazioni.
Occorre infatti considerare che l'esternalizzazione della parte creativa non ha riguardato la parte di supporto che, fino alla creazione ad hoc dell'ufficio design support era comunque a carico dell'ufficio design di cui facevano parte anche i designer licenziati, cioè il ricorrente e il collega unitamente alla più Per_5
giovani e meno esperte colleghe e Se non vi fosse stata la dedotta – Per_7 Per_6
ma ingiustificata – separazione del personale in due diversi uffici e quindi se le mansioni di supporto fossero rimaste in capo ad un unico ufficio, si sarebbe comunque dovuto operare una scelta tra i dipendenti da estromettere all'esito pagina 22 di 25 della quale, stante la maggiore anzianità di servizio e la maggiore esperienza di e sarebbero risultate recessive le più giovani e meno esperte Per_5 Pt_1
e Per_7 Per_6
Il licenziamento per cui è causa, pertanto, risulta viziato da un'incorretta applicazione dei criteri di scelta del dipendente da estromettere dall'impresa, dovendosi ricordare che la giurisprudenza richiede che il datore di lavoro scelga chi licenziare secondo i criteri generali di correttezza e buona fede ex art 1175 c.c.
e, più nello specifico, chiede alla parte datoriale di individuare il soggetto da licenziare applicando i criteri individuati dall'art. 5 l. n. 223/1991( Cassazione civile sez. lav., 30/08/2018, n.21438).
Per tutti questi motivi, il licenziamento comminato deve dirsi illegittimo stante il mancato rispetto dei criteri di scelta con cui individuare i lavoratori da licenziare.
Quanto alle conseguenze della ritenuta illegittimità, essendo stata provata l'unicità del rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e la società resistente a far data dal 18.01.2012 la tutela applicabile è quella di cui all'art. 18 c. 7 della l. n.
300/70, con rimando al c. 5 del medesimo articolo, applicabile in quanto non ricorrono gli estremi del giustificato motivo, non essendo stati rispettati i criteri di scelta di cui all'art. 5 l. n. 223/1991.
Occorre, quindi, in applicazione dell'art. 18 c. 5 l. n. 300/70, cit.: a) dichiarare l'illegittimità del licenziamento;
b) dichiarare risolto il rapporto alla data del licenziamento (15.03.2023); c) condannare il datore di lavoro a pagare un'indennità risarcitoria che, considerata la durata del rapporto di lavoro tra le parti e la condotta datoriale accertata in giudizio, si stima equo quantificare in 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di pagina 23 di 25 fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
4.
Le spese di lite, sulla base del criterio della soccombenza, vengono poste a carico di parte resistente, liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, in base al valore della causa (scaglione di riferimento da € 52.000,00 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta la natura subordinata della prestazione lavorativa del ricorrente nel periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2020; Parte_1
- accerta l'illegittimità licenziamento e, per l'effetto, dichiara che il rapporto si è estinto il 15.03.2023 e condanna il datore di lavoro a pagare un'indennità risarcitoria pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento a parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 per compensi, € 259,00 per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 15/01/2025.
pagina 24 di 25 Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 25 di 25
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 546/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 15/01/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv.
Torsani, per parte ricorrente, presente di persona, e gli avv. Rosa e Pedretti per parte resistente.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni.
L'Avv. Rosa, sulla continuità del rapporto di lavoro, evidenzia che l'art. 2112 c.c.
chiaramente distingue la figura di cedente e cessionario e che pertanto, a seguito della scissione societaria, e non possono essere considerati il CP_2 Controparte_3
medesimo soggetto giuridico.
pagina 1 di 25 L'avv. Torsani contesta la prospettazione di parte resistente evidenziando che il ramo d'azienda ceduto è lo stesso, relativo alla creazione delle calzature P448 e che la cessione del ramo d'azienda comporta la cessione di tutti i rapporti giuridici.
Il ricorrente liberamente dichiara: “io mi sono dimesso dalla perché CP_2 Per_1
mi ha detto di farlo per guadagnare di più e le fatture lo dimostrano perché ho sempre fatturato per la stessa società. Io ho sempre fatto lo stesso lavoro dal 2012 e Per_1
lo ha confermato.”
Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 25 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 546/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TORSANI LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIALE SAN LORENZO, 2 47838 RICCIONE presso il difensore avv. TORSANI LEONARDO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO ROSA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. PEDRETTI GIACOMO ( ), elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SANTA SOFIA 21 MILANO presso il difensore avv. ROCCO ROSA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
pagina 3 di 25 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il sig. ha impugnato dinanzi a codesto Tribunale il licenziamento Parte_1
a lui comminato in data 15.03.2023 da per giustificato motivo oggettivo CP_1
e, segnatamente, per “esternalizzazione dell'ufficio creativo/ R&S prodotto” a cui era addetto.
Quanto al rapporto di lavoro con la società resistente, il ricorrente ha dedotto che sebbene formalmente assunto da in data 1.01.2021, in realtà il rapporto CP_1
di lavoro tra le parti aveva avuto inizio dal 18.01.2012, momento nel quale egli era entrato a far parte del “team creativo” di poi divenuta CP_2 CP_1
Nello specifico, ha segnalato che la produzione delle sneakers denominate P448 era stata avviata da società all'epoca facente capo al sig. , CP_2 Persona_2
dalla quale veniva assunto prima con la qualifica di “magazziniere” e poi Pt_1
dal 20.08.2012 come “apprendista impiegato grafico” sebbene fin dal principio fosse nominato responsabile stilistico del marchio P448. A seguito dell'inizio di una collaborazione con lo statunitense sig. KU volta alla distribuzione delle scarpe P448 negli Usa, nel 2017 il sig. decideva di cedere il 65% del Per_1
marchio P448 attraverso la scissione mediante trasferimento parziale di CP_2
alla neocostituita di cui aveva continuato a mantenere il Controparte_3 CP_2
35% delle quote sociali. Al ricorrente veniva proposto, a fronte di un aumento della retribuzione, di diventare libero professionista mono-mandatario per la nuova società; a gennaio 2018, pertanto, iniziava a collaborare come Pt_1
libero professionista, sebbene sostanzialmente il rapporto di lavoro tra il pagina 4 di 25 ricorrente e mantenesse le medesime caratteristiche di quello CP_3
subordinato precedentemente svolto in favore di e sempre in regime di CP_2
monocommittenza, come risultante dalle fatture progressive intestate alla sola datrice di lavoro. Il ricorrente continuava a lavorare per Controparte_3
dedicandosi anche al controllo della produzione presso calzaturifici e alla validazione delle materie prime per il campionario e la produzione. Nel 2020, a seguito della cessione di e Panda s.r.l. al sig. KU mediante CP_2
Streettrend llc, cambiava la propria denominazione in e Controparte_3 CP_1
al sig. veniva proposto nuovamente di qualificare il suo rapporto di Pt_1
lavoro per la società come lavoro dipendente.
Il sig. ha esposto, quanto alla natura del rapporto lavorativo, di aver Pt_1
prestato la propria attività solo in favore delle predette società – e pertanto in regime di monocommittenza – rispettando tutti i vincoli tipici di un rapporto di lavoro subordinato quale il luogo della prestazione dell'attività lavorativa (i locali aziendali), l'orario di lavoro prestabilito, la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con cui doveva concordare anche ferie e permessi. Oltre a ciò, il sig. ha reso noto di essere stato dotato di una mail Pt_1
aziendale e di biglietti da visita identificativi di Per tali motivi, CP_2
nonostante le vicende societarie, il ricorrente ha dedotto che la natura subordinata del lavoro da lui prestato doveva essere riconosciuta sin dal momento in cui era nata la collaborazione con CP_2
Relativamente al rapporto con dalla quale il sig. veniva CP_1 Pt_1
formalmente assunto nel gennaio 2021, il ricorrente ha esposto che negli anni la società aveva aumentato la propria attività e la propria produzione, tanto che pagina 5 di 25 erano stati assunti nuovi dipendenti e affittati nuovi uffici in cui era stato trasferito anche l'ufficio design al quale era addetto. La società aveva assunto altresì una consulente esterna, , inizialmente con il compito di supervisionare Persona_3
Parte il tecnico della scarpa sig. della . L'aumento della mole Per_4 Controparte_4
di lavoro aveva portato all'inserimento di nuovo personale nell'ufficio del sig.
e del sig. (entrambi all'interno dell'ufficio design ed anche Pt_1 Per_5
quest'ultimo licenziato contestualmente al ricorrente), venendo assunte come supporto all'ufficio (a febbraio 2022) e poi Persona_6 Persona_7
(marzo 2022). Nel medesimo periodo, la sig.ra aveva espanso la propria Per_3
influenza anche in altri settori, quali la parte tecnica e produttiva, ed aveva iniziato ad interessarsi anche del settore design, rispetto al quale avrebbe assunto posizioni divergenti con e In tale contesto, in particolare, la sig.ra Pt_1 Per_5 Per_3
nell'autunno del 2022, avrebbe deciso di trasferire le sig.re e Per_6 Per_7
dall'ufficio design, dove erano state sin da subito inserite e formate, all'ufficio prodotto, ove era già stato trasferito anche il campionario delle calzature, divenuto così non direttamente accessibile a e per il loro lavoro. Pt_1 Per_5
Inoltre, il ricorrente sarebbe stato estromesso dalle sue funzioni e gli sarebbe stata tolta la possibilità di accedere al mood board, oltre ad essere escluso dalla fase creativa, dalla ricerca dei materiali e dall'ideazione della nuova collezione. A seguito di tale comportamento adottato nei suoi confronti, il ricorrente aveva iniziato ad accusare ansia generalizzata e pertanto fruiva di un periodo di congedo per malattia, al termine del quale, al rientro in azienda il 15.03.2023, aveva ricevuto la lettera di licenziamento per esternalizzazione dell'ufficio design al quale egli era addetto.
pagina 6 di 25 In punto di diritto, il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento deducendo l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Segnatamente, ha ribadito che le mansioni svolte dall'ufficio design non sarebbero state soppresse ma parzialmente affidate ad un altro ufficio e svolte da e Per_7 Per_6 Pt_3
Ha inoltre denunciato il mancato rispetto dei criteri di scelta del personale da licenziare in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, evidenziando la violazione dell'obbligo di repêchage in quanto, per l'esperienza da lui maturata, in azienda erano presenti altre posizioni che il ricorrente avrebbe potuto ricoprire.
Ha inoltre dedotto la genericità del contenuto della lettera di licenziamento in quanto non sufficientemente giustificata.
Per tutti questi motivi, il sig. ha chiesto, oltre alla qualificazione del Pt_1
rapporto di lavoro intercorso tra le parti come subordinato sin dal 18.01.2012, di dichiarare illegittimo ed inefficace il licenziamento a lui comminato con applicazione dell'art. 18 c. 7 della l. n. 300/70 e, in conseguenza, di annullare il licenziamento a lui comminato e di essere reintegrato nel suo posto di lavoro, con condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di € 8.125,88 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. In via subordinata, ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del licenziamento con applicazione della tutela ex art. 18 c. 7 l. n.
300/70 con rimando alla disciplina dell'art. 5 per insussistenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo e, in via ulteriormente subordinata, qualora non venisse accertata l'unitarietà del rapporto di lavoro e dunque venisse considerato esistente il rapporto di lavoro con P448 da gennaio 2021, ha chiesto l'applicazione della tutela ex art. 3 c. 1 del d.lgs. 23/2015.
pagina 7 di 25 2.
Si è costituita la società resistente contestando quanto ex adverso dedotto CP_1
e chiedendo la conferma del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo.
Ha esposto di aver assunto il ricorrente nel gennaio 2021, insieme ad un altro dipendente, per costituire l'ufficio creativo interno di che tuttavia a CP_1
marzo 2023 era poi stato soppresso in seguito all'esternalizzazione delle mansioni proprie dell'ufficio. Ha reso noto che, in seguito alla decisione di esternalizzare le mansioni di creazione delle collezioni, l'amministratore unico di aveva CP_1
deciso di consegnare personalmente la lettera di licenziamento al ricorrente in data 10.02.2023, cosa che non era però stata possibile in quanto il ricorrente dal
9.02.2023 si era assentato dal lavoro per malattia fino al 6.03.2023. Ha contestato l'origine professionale dell'asserito stato di ansia, evidenziando che nessuna condotta ostile era stata attuata nei suoi confronti. Quanto alla durata e origine del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, a fronte della incontestata insorgenza del rapporto di subordinazione in data 01.01.2021, ha contestato la rilevanza ai fini del presente giudizio dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente precedentemente alla sua data di assunzione poiché svolta in favore di una società differente dalla odierna convenuta, dalla quale il ricorrente si era dimesso in data CP_2
31.12.20217.
Ha esposto che all'interno di aveva sempre svolto mansioni Pt_1 CP_1
creative e accessorie a queste ultime, non essendosi mai occupato dello sviluppo Part del prodotto, attività affidata inizialmente alla società esterna
[...]
nella persona di e solo in un secondo momento CP_5 Persona_8
pagina 8 di 25 internalizzata da CP_1
Quanto all'ufficio design, la società resistente ha segnalato che in seguito all'assunzione della sig.ra e della sig.ra il ricorrente aveva dismesso Per_6 Per_7
le mansioni di design support, concentrandosi sul processo creativo. Quanto all'esternalizzazione del reparto design, ha segnalato che fin dal 2020 la CP_1
PPW aveva collaborato con nella progettazione delle calzature, CP_1
collaborazione che era divenuta stabile e poi cresciuta negli anni, come dimostrato dai contratti di consulenza stipulati tra le due società. La solidità della collaborazione avrebbe fatto sì che all'epoca del licenziamento del ricorrente PPW fosse ormai divenuto unico referente per le questioni creative della società resistente e che nessuna rilevanza avrebbe avuto il fatto che il design brief avrebbe attribuito compiti alle dipendenti e alle quali era stato assegnato Per_6 Per_7
soltanto l'incarico di realizzare disegni di calzature di base. Quanto all'assunzione di una nuova dipendente dall'1.02.2023, la società resistente ha segnalato che tale assunzione era necessaria ai fini dell'implementazione dell'ufficio di design support, dove e dovevano essere sollevate dallo svolgimento di Per_7 Per_6
alcuni compiti per occuparsi di più del disegno dei volume drivers, ossia qui capi che mirano a generare maggiori volumi di vendita e che sono disegnati sotto precise direttive dell'area commerciale, senza alcuna libertà creativa. La società convenuta ha poi esposto che e facevano parte dell'ufficio design Per_7 Pt_3 Per_6
support, creato nell'ottobre 2022, e che le mansioni da loro svolte non avevano alcun contenuto creativo in quanto svolgevano compiti quali il caricamento e la codificazione nel programma gestionali di materiali, colori e disegni o la ricerca dei materiali, come ravvisabile dai diagrammi organizzativi. Per tale motivo, la pagina 9 di 25 società datrice di lavoro ha contestato che i dipendenti indicati svolgessero attività creative per la P448 ed ha ribadito l'effettività dell'esternalizzazione del processo creativo a PPW. Ha contestato, inoltre, l'asserita condotta ostile tenuta da
[...]
CP_ nei confronti del ricorrente in seguito all'ingresso della consulente Per_3
segnalando che la stessa avrebbe approntato modifiche positive per il
[...]
ricorrente, come ad esempio l'assegnazione di un ufficio più grande e ad uso escluso del reparto design.
La pertanto, ha ribadito l'esistenza del giustificato motivo oggettivo, CP_1
dovuto all'esternalizzazione delle mansioni svolte dal sig. evidenziando Pt_1
che l'impresa può decidere di esternalizzare un servizio anche con l'obiettivo di gestire l'azienda in modo più efficiente o perseguendo un risparmio di costi, decisione su cui il giudice può esprimere un apprezzamento solo in termini di legittimità della scelta e non di merito. Ha sottolineato, inoltre, che al momento del licenziamento il ricorrente non poteva essere impiegato in altre mansioni e che in ogni caso le mansioni da lui svolte non erano riconducibili a quelle svolte dall'ufficio design support, ove in ogni caso non c'erano posizioni disponibili essendo già occupate da e Pt_3 Per_6 Per_7
Per tutti questi motivi, deducendo altresì che successivamente al licenziamento del ricorrente non erano stati assunti nuovi dipendenti in posizioni simili a quelle da lui ricoperte e sostenendo la specificità delle motivazioni addotte nella lettera di licenziamento, ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dal CP_1
ricorrente e la conferma della legittimità del licenziamento comminato.
A seguito di istruttoria orale e documentale, all'udienza del 15.01.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
pagina 10 di 25 3.
Il licenziamento deve dirsi infondato e dunque illegittimo, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si evidenzia che sia l'istruttoria orale sia la documentazione offerta dalle parti dà atto di una continuità tra i soggetti giuridici con cui il sig. ha collaborato. Risulta, infatti, documentalmente provato che il ricorrente Pt_1
abbia lavorato senza soluzione di continuità ed in regime di monocommittenza in favore di società che – come provato dalla visura storica (doc. 20 Controparte_3
parte ricorrente) in data 28.09.2020 ha cambiato la propria denominazione in mantenendo però la stessa Partita iva. Quanto, invece, alle vicende CP_1
societarie tra e parte ricorrente ha prodotto l'atto di CP_2 Controparte_3
scissione (doc. 21) attraverso il quale assegna a “tutti gli CP_2 CP_3
elementi patrimoniali attivi e passivi facenti capo al ramo "commercio calzature", secondo
l'esatta descrizione contenuta nel progetto di scissione redatto” specificando che “la società scissa continuerà a svolgere l'attività di gestione e commercializzazione di abbigliamento, restando ad essa tutti i relativi beni materiali ed immateriali, il magazzino, i crediti e i debiti, i contratti e gli ordini.”
Sul punto, si evidenzia che, sebbene il ricorrente dall'01.01.2018 abbia formalmente svolto la propria prestazione lavorativa come libero professionista, in realtà egli è sempre stato inserito all'interno dell'organizzazione aziendale, rispettando i vincoli del lavoro subordinato che aveva sempre osservato fin dalla sua assunzione nel 2012 da parte di così come anche provato in sede di CP_2
istruttoria orale. All'udienza del 15.05.2024 il teste della Speed s.r.l. Tes_1
ha dichiarato: “Conosco nel 2009 con la mia società mi sono legata alla Pt_1 CP_2
pagina 11 di 25 CP_ che è ancora operante nel mercato che si chiama shoeshine. La era formata da CP_2
che era sua moglie e il padre. Io dovevo fare supporto stilistico e Persona_2 Persona_9
tecnico e seguire la commercializzazione. La società andava bene e abbiamo iniziato ad assumere, secondo me nel 2012 è stato assunto con partita iva nella funzione di Pt_1
supporto alla parte design e creativa. Nel 2013 io e abbiamo creato la p 448 e il Per_2
mandato di è stato allargato anche a p 448. In questo lasso di tempo ci ha CP_2 Pt_1
aiutato a creare il campionario di shoeshine e poi anche per la p 448. Lui dal 2013 è stato spostato in p 448. inizialmente faceva fatture, aveva p.iva. dopo la si è trasformata in nothanks Pt_1 CP_2
nel 2020, dopo sempre nel 2020 in nothanks siamo entrati io, KU e Nel Parte_4
2021 da libero professionista è stato assunto come dipendente con contratto a Parte_1
tempo indeterminato. Le mansioni che faceva erano le stesse. (…) La deteneva due CP_2
marchi, p.i. 448 e shoshine. I due marchi si sono scissi e il marchio p.i. 448 era detenuta da che prima era e poi è divenuta L'attività che CP_3 Controparte_3 Controparte_6 Pt_1
faceva dopo il 2021 era la stessa di prima, era dentro il mio ufficio “stile e prodotto”. Nel 2021 era supervisionato da me e facevamo i campionari, seguivamo i rifornimenti dei materiali, la qualità dei materiali, creare le scarpe… eravamo noi a decidere come farle, poi passavano a
Queste attività RI le ha fatte fin dal 2013, ha sempre lavorato con me e svolto Pt_5
sempre i soliti compiti. Nel 2021 cambia solo la natura del lavoro, lo abbiamo assunto come dipendente nel 2021 anche per premiarlo. (…) era sicuramente responsabile stilistico, Pt_1
prima sotto la mia supervisione e poi di questo fin dall'inizio. Per essere responsabile Per_2
tecnico ci vuole una competenza sul cad, noi la parte tecnica la svolgeva la nella persona di Pt_5
Persona_8
I rapporti con i fornitori li curava l'ufficio stile che era supervisionato da me, da solo non potevo
pagina 12 di 25 farlo quindi mi aiutavano e Pt_1 Per_10
Prima di essere assunto nel 2021 lavorava solo per la non aveva altri Pt_1 CP_3
committenti. Veniva tutti i giorni in ufficio, aveva l'orario dalle 8:00 alle 18:00. Il mio reparto non aveva il cartellino perché spesso facevamo straordinari per cui magari un giorno andavano via alle 17 e un altro stavano fino alle 23.” All'udienza del 10.07.2024 di Persona_2
ha confermato: “ ha iniziato a lavorare con me dal 2012 e con me ha fatto CP_2 Pt_1
tutto. Per le mie aziende e e per P448 sono stati basilari. ha iniziato Pt_1 Per_5 Pt_1
prima con me, aiutandomi nel progetto di abbigliamento, poi dopo abbiamo detto proviamo insieme a fare un brand di sneakers e lui c'è stato dal giorno zero. Era assunto da come CP_2
magazziniere però non lo ha mai fatto, magari lo ha fatto qualche volta come lo facevo io, era un'azienda familiare. prima è stato assunto, poi ha avuto la partita iva e poi di nuovo assunto. Di base ha Pt_1
sempre fatto lo stesso lavoro, con responsabilità crescenti e sempre all'ufficio prodotto/stile e sempre con un orario di lavo-ro tendenzialmente uguale agli altri, e con un mio potere direttivo, anche per le ferie. Questo fino al 2018 quando poi dopo l'a.d. è diventato , poi c'era Pt_4
che seguiva in primis la e quindi i ragazzi ma-gari facevano riferimento a Parte_6 CP_1
più nello specifico e poi io che seguivo l'abbigliamento. Le trasferte le facevano su decisione Tes_1
nostra o di . Tes_1
Le dichiarazioni appena rese confermano, oltre alla svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente prima per e poi per anche la CP_2 CP_3
natura subordinata della prestazione lavorativa offerta dal sig. Pt_1
dall'1.01.2018 fino alla formale assunzione da parte di in quanto in Controparte_3
tale periodo il ricorrente ha lavorato in regime di monocommittenza per come provato dalle fatture prodotte, rispettando altresì i vincoli Controparte_3
pagina 13 di 25 spazio-temporali propri del lavoro subordinato, con assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Pertanto, essendo stata provata la sussistenza dei criteri indicati dall'art. 2 del d.lgs. 81/2015, il rapporto di lavoro subordinato tra le parti deve considerarsi subordinato e continuativo dalla data di assunzione in il 18.01.2012. CP_2
Quanto al licenziamento, la società datrice di lavoro ha evidenziato la sussistenza del motivo oggettivo, individuato nell'esternalizzazione delle mansioni svolte dall'ufficio creativo. Tale motivazione comporterebbe – qualora provata in giudizio l'effettiva soppressione ed esternalizzazione del servizio – le legittimità del licenziamento, non essendo ammesso alcun sindacato del Giudice sulle scelte economiche ed organizzative prese dal datore di lavoro e diretta espressione del diritto di cui all'art. 41 Cost.
Nel caso di specie, però, l'istruttoria orale e documentale, nonché le allegazioni delle parti, hanno rappresentato un quadro fattuale diverso da quello descritto da parte resistente, che all'esito dell'accertamento risulta contraddittorio e sul quale dunque devono essere svolte alcune considerazioni.
Relativamente all'esternalizzazione, con la lettera di licenziamento consegnata al ricorrente la società datrice di lavoro ha dedotto che “… in conseguenza dell'attuale esternalizzazione dell'ufficio creativo/R&S prodotto, a cui Lei è addetto, siamo costretti a sopprimere la Sua posizione lavorativa ed ogni mansione e Lei attribuita. Tale esternalizzazione comporta l'impossibilità di ricollocarLa in altre mansioni o posizioni, anche inferiori, risultando le stesse egualmente in via di esternalizzazione o già adeguatamente e sufficientemente coperte dal personale in forza.”
L'esternalizzazione di cui parla all'esito dell'istruttoria orale, risulta CP_1
pagina 14 di 25 provata solo parzialmente e solo per alcune specifiche mansioni che, pertanto, richiedono un'analisi approfondita dei fatti di causa, così come narrati dalle parti ed emersi dall' istruttoria orale.
Se è vero, infatti, che all'interno della non esiste più un ufficio creativo, CP_1
è vero anche che nell'ottobre del 2022, come anche dedotto da parte resistente a pagina 9 della propria memoria di costituzione, è stato creato un nuovo ufficio –
“design support”– al quale sono state trasferite le dipendenti e che, Per_7 Per_6
nonostante quanto asserito da parte resistente, hanno continuato a svolgere attività similari e in parte sovrapponibili a quelle già precedentemente svolte all'interno dell'ufficio design e ad essere coinvolte all'interno del processo creativo
(udienza del 15.05.2024, teste : “Dopo l'uscita di e Testimone_2 Pt_1
hanno contribuito ad una collezione, non so se hanno fatto tutto da sole, e poi hanno Per_5
fatto delle scarpe per dei giocatori credo dell'NBA americani”; udienza del 10/07/2024, teste “ sono fornitore di P448 da una vita. Gli fornisco le pelli da una vita. Testimone_3
Conosco e sono stati i primi ad acquistare le mie pelli. Il rapporto è iniziato Per_5 Pt_1
diversi anni fa, ho iniziato con loro a vendere le pelli alla P448. Io ho continuato con loro, dopo sono venuti con loro due ragazze, e che sceglievano con loro le pelli… primi Per_6 Per_7
anni venivano solo e , poi sono venute le ragazze con loro e sceglievano anche loro Per_11 Pt_1
le pelli. Un anno e mezzo fa mi sono trovato da solo con le ragazze a fare le stiliste, da quel che ho capito e non c'erano più. Loro guardavano i materiali e venivano anche con Per_11 Pt_1
dei disegni già pronti perché erano stiliste. Hanno fatto due stagioni sicure, forse 3. Loro mi facevano vedere i loro disegni, erano anche appesi nei muri. Mi hanno detto che li avevano fatti loro. Io i campionari li facevo vedere in una stanza dove venivano tutti e 4 e poi nell'ultimo periodo solo alle ragazze. Da sole le ragazze avranno fatto un paio di collezioni. ADR:
pagina 15 di 25 “Quando e non c'erano più io parlavo con loro, erano loro che mi chiedevano i Pt_1 Per_5
materiali. Non so se c'erano direttive. Io lasciavo il campionario e dopo loro mi richiamavano”).
La non effettiva e completa esternalizzazione del processo creativo è stata confermata anche all'udienza del 10.07.2024 dalle testi e Persona_7 [...]
della cui attendibilità e credibilità non si può dubitare stante l'assenza di Per_6
alcun interesse all'esito della causa – laddove le testi hanno peraltro riferito di essere state licenziate successivamente a loro volta e di non avere intrapreso alcuna azione legale, per la cui proposizione sarebbero peraltro spirati i termini decadenziali - le quali hanno dimostrato, in senso convergente, di avere specifica e diretta conoscenza del contesto lavorativo. Nello specifico, la teste Per_7
ha dichiarato: “… Più il tempo passava più le nostre responsabilità aumentavano.
[...]
Inizialmente seguivamo e noi eravamo più in supporto, li aiutavamo per Pt_1 Per_10
caricare i gestionali. era più sulla grafica inizialmente poi ci siamo allineate. Per_6
Successivamente, quando siamo state staccate da loro, abbiamo iniziato a prendere parte alla collezione. Non la modellistica, quello non l'ho mai fatto, però tipo per le fantasie o per i tessuti… l'aggiunta delle nuove modellerie era magari richiesta dall'america. Gli ultimi mesi, 3 mesi prima del licenziamento, abbiamo iniziato anche a seguire la modellistica (…) Una volta che ci davano l'idea eravamo noi a creare la scarpa. Il campionario in P448 lo facevano , Pt_1
poi anche ed io. Quando io e siamo state divise da loro Per_10 Per_6 Per_6
stavamo facendo la collezione con io e stavamo lavorando sotto Parte_7 Per_6
Pe Pe
poi e lavoravano autonomamente e anche Sotto quando Pt_7 Pt_1 Per_10
sono andati via loro, abbiamo iniziato io e a fare il campionario. Io e Per_6 Per_6
abbiamo partecipato come ultima stagione alle s/s 2025. C'era una moadboard con 4 filoni e io Per_1 ho fatto un filone, un filone , un filone di PPW e io un filone Noi Per_6 Per_14
pagina 16 di 25 Pe mandavamo i disegni a e lui ci diceva se andava bene o se si doveva modificare qualcosa… io questo lavoro di campionario non l'ho fatto quando c'erano e (…) Siamo Pt_1 Per_5
state divise da loro per volere di altre persone, ci è stato chiesto da che ci ha detto Persona_3
di non dire niente a e Ci hanno detto che passando sotto avremmo Per_5 Pt_1 Pt_3
fatto più design. Noi eravamo lì dentro da poco, ci siamo un po' fidate ma non pensavo che succedesse questo, di essere divisa da loro così perché lavoravamo bene insieme. Io ero lì da poco, era ovvio che volevo fare più design però ci ero rimasta male e avendoci chiesto di non dire niente
a loro i rapporti si sono incrinati. Per me era angosciante andare al lavoro. Poi ci hanno divisi, prima noi eravamo da una parte e loro dall'altra e poi noi siamo andati di sotto. Era autunno
2022.”
La teste ha confermato: “Noi facevamo la parte dello stile, con noi Persona_6
c'era anche rachele e io e lei facevamo lo stesso lavoro. Le mansioni sono cambiate dal 2022 al
2024, ci hanno dato più mansioni e sono cambiate le responsabilità, gli uffici e poi i responsabili. Prima i nostri responsabili erano curti, barbieri e ghirotti e poi sono diventati
[...]
e Il lavoro che facevamo era lo stesso però con molto più carico CP_7 Controparte_8
perché prima eravamo in 5 e poi siamo rimaste in 2. Il lavoro che facevamo all'inizio io e era quello delle distinte base, vedevamo come facevano gli incontri con i fornitori, ci Per_7
facevano assistere ai colloqui con gli americani… assistevamo ma non ne facevamo parte attivamente. Siamo diventate parti integrante quando i designer sono aumentati, tipo c'è stato
e a noi c'era stata data la possibilità di produrre qualche paio di scarpa. Pt_7 Pt_8
Effettivamente abbiamo creato le collezioni quando e non ci sono più stati. Pt_1 Per_10
Avevamo autonomia. Durante la loro permanenza in azienda facevamo anche noi i colloqui con
i fornitori, avevamo sia io che sia e i rapporti con i fornitori. Quando Per_7 Per_5 Pt_1
abbiamo cambiato ufficio il nostro supervisore era lo hanno fatto per evitare che Pt_3
pagina 17 di 25 avessimo un rapporto con e Questo spostamento di ufficio e cambio di Per_5 Pt_1
responsabili è stato fatto per mandare via loro, è stato un po' di mobbing piscologico. Piuttosto che dirlo hanno deciso di spostare le persone sotto di loro. Noi avevamo a che fare con loro e avevamo imparato da loro, non potevano mandare via anche noi perché se no a Forlì non rimaneva nessuno.”
Tali dichiarazioni, dalle quali si comprende che una parte del processo creativo è rimasto all'interno della - anche successivamente al licenziamento del CP_1
ricorrente – dimostrano che le dipendenti e hanno continuato a Per_6 Per_7
svolgere mansioni fungibili ed omogenee con quelle in precedenza già svolte da prima dell'inserimento delle più giovani colleghe all'interno dell'ufficio Pt_1
design, e quindi non rendono possibile limitare la valutazione dell'oggettività del motivo di licenziamento al solo ufficio “creativo/R&S prodotto” in cui, pochi mesi prima del licenziamento, erano rimasti solamente il ricorrente ed il Sig. Pt_1
Devono, quindi, essere analizzate le mansioni svolte dal ricorrente.
Nonostante il lavoro prettamente creativo svolto dal ricorrente a seguito dell'assunzione delle due dipendenti, entrambe le parti concordano sul fatto che le dipendenti e siano state assunte per affiancare i dipendenti Per_7 Per_6 Pt_1
e nel processo creativo e per lo svolgimento delle attività ancillari rispetto Per_5
al disegno della calzatura. e come ammesso da parte resistente, Pt_1 Per_5
ne hanno curato la formazione e l'inserimento in azienda. Parte resistente, nel proprio atto di costituzione, ha dichiarato che i ricorrenti conoscevano e svolgevano personalmente, prima dell'assunzione di e le mansioni Per_7 Per_6
successivamente affidate alle due nuove dipendenti (pag. 7 memoria di costituzione “il crescente impegno lavorativo, dovuto allo sviluppo di P448 in termini di
pagina 18 di 25 numero ed ampiezza di collezioni, induceva e a chiedere di essere sgravati dalle Per_5 Pt_1
mansioni accessorie al processo creativo, per concentrarsi solo su quello…. Si tratta di attività di natura amministrativa ed esecutiva, che in seguito venivano accomunate sotto la definizione di design support, nettamente distinte da quelle di contenuto creativo. Pertanto, a febbraio e a luglio
2022, venivano assunte e . Da allora e Persona_6 Parte_9 Per_5 Pt_1
hanno dismesso le mansioni che non fossero strettamente inerenti al processo creativo.”). Tale circostanza è stata confermata anche dall'istruttoria orale, in particolare dalle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 15.05.2024, (“Io c'ero Tes_1
quando la e la sono state assunte sotto richiesta di e perché il Per_6 Per_7 Pt_1 Per_5
lavoro era tanto che non riuscivano a gestirlo più. Prima abbiamo assunto , ho fatto io Per_6
il colloquio, a tempo indeterminato. Poi la come stage. Hanno imparato il mestiere da Per_7
e e poi li hanno supportati per ricerche tecniche… non seguivano la creazione, Per_5 Pt_1
aiutavano. Quando stavo per uscire da P448 negli ultimi campionari qualcosa era fatto da loro, eravamo io e a decidere, gli avevamo dato una piccola parte. Quando c'ero io, Per_10 Pt_1
l'ultimo campionario, su 300 modelli loro ne avranno fatte 5”), nonché dalla teste
[...]
(“ è stato mio collega, era parte del team creativo con Testimone_2 Pt_1 Per_15
disegnavano scarpe, sviluppo prodotto, andavano alle fiere. Sono andati in california
[...]
per lo sviluppo di nuove collezioni. e erano assistenti, erano stagiste che Per_7 Per_6
imparavano il mestiere da loro, sia attività di back office sia creative.”).
È quindi provato che le mansioni svolte delle due dipendenti e Per_7 Per_6
anche dopo il trasferimento ad altro ufficio, sono rimaste le medesime mansioni svolte allorquando le stesse risultavano inserite nell'ufficio design con e Pt_1
che le avevano svolte fino al loro inserimento, formandole e delegando Per_5
loro la parte di supporto e, seppure in maniera occasionale e sporadica, anche la pagina 19 di 25 vera e propria parte creativa.
Al contempo è emerso che in seguito al licenziamento dei sig. e Pt_1 Per_5
l'attività lavorativa svolta dalle dipendenti e ha assunto una Per_7 Per_6
connotazione ancora più creativa.
Tale circostanza consente di affermare che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, anche dopo il licenziamento del ricorrente una parte del processo creativo era comunque rimasto in azienda, svolto dall'ufficio di design support e dalle persone in esso inserite.
Al contempo il quadro istruttorio non ha fornito la prova della sussistenza di esigenze organizzative tali da rendere opportuna una separazione del personale creativo dell'ufficio design per destinarlo all'ufficio design support (laddove, se le dipendenti e fossero rimaste all'interno dell'ufficio creativo, la scelta Per_7 Per_6
circa il lavoratore da estromettere ai sensi dell'art. 5 l. n. 223/1991 e anche in base al criterio generale di correttezza e buona fede non sarebbe potuta ricadere sul ricorrente, con più anzianità di servizio e di più competenze rispetto alle due lavoratrici successivamente assunte).
Occorre infatti evidenziare che l'ufficio design support e la destinazione delle dipendenti e sin dalla loro assunzione destinate ad affiancare i Per_7 Per_6
designers ed inserite per questo nell'ufficio design, risulta essere avvenuta nell'ottobre 2022.
La destinazione delle ricorrenti ad un preteso ufficio di mero supporto e quindi la volontà di destinare all'ufficio design soltanto il personale puramente creativo, apparentemente risponderebbe alla volontà aziendale nel senso di strutturare maggiormente il settore.
pagina 20 di 25 Senonchè, già all'epoca della separazione del personale e della creazione del separato ufficio, la datrice di lavoro risultava avere già dato avvio ad un parziale processo di esternalizzazione della parte di design, che anzi si avvaleva della collaborazioni con studi esterni come PPW del sig. già dal 2020, come Pt_10
dichiarato da parte resistente nella propria memoria di costituzione (pag. 20) e confermato anche tramite escussione testimoniale (teste Persona_6
udienza del 10.07.2024: “Il lavoro che facevamo all'inizio io e era quello delle Per_7
distinte base, vedevamo come facevano gli incontri con i fornitori, ci facevano assistere ai colloqui con gli americani… assistevamo ma non ne facevamo parte attivamente. Siamo diventate parti integrante quando i designer sono aumentati, tipo c'è stato e a noi c'era Pt_7 Pt_8
stata data la possibilità di produrre qualche paio di scarpa. Effettivamente abbiamo creato le collezioni quando e non ci sono più stati. Avevamo autonomia.” Teste Pt_1 Per_10
udienza del 15.05.2024: “PPW l'ho chiamato io, avevo bisogno di una Tes_1
consulenza creativa. La mia idea era di provare un ufficio di consulenza esterno che di loro iniziati-va creasse un modello. questo contratto durava un anno, per fare una cap-sule diversa rispetto a quello che facevamo quotidianamente”).
Al contempo le due dipendenti e che facevano parte dell'ufficio Per_7 Per_6
creativo, sono state trasferite all'ufficio design support senza però cambiare di fatto le mansioni (che, al contrario, come dichiarato dalle testimoni sono rimaste invariate ed anzi, in seguito al licenziamento dei sig. e hanno Pt_1 Per_5
assunto una connotazione ancora più creativa).
Significativamente, poi, a fronte di tale maggiore strutturazione del settore, nemmeno tre mesi dopo la creazione dell'ufficio di supporto, l'azienda, a gennaio
2023, come dalla stessa dedotto in sede di comparsa, avrebbe deciso di licenziare i pagina 21 di 25 designers, non riuscendo nell'intento – finalizzato a marzo 2023 - soltanto perché
i dipendenti dal 9 gennaio 2023 e sino al marzo 2023 - si trovavano in malattia.
La creazione del diverso ufficio con inserimento al suo interno delle dipendenti e da un lato, con conseguente isolamento dei due designer, unici Per_7 Per_6
“superstiti” all'interno dell'ufficio design ha di fatto apparentemente creato le condizioni per invocare la non necessità di seguire i criteri legislativamente individuati – ed applicabili per via analogica anche nel caso di dipendenti con mansioni fungibili – al licenziamento in oggetto in materia di individuazione del soggetto da licenziare a fronte della dedotta scelta organizzativa di esternalizzare la parte creativa (esternalizzazione, come ampiamente evidenziato, non provata nei termini dedotti dalla datrice di lavoro).
A fronte della mancata prova dell'effettiva riorganizzazione asserita da parte resistente, che risulta all'esito dell'istruttoria solo relativa alle mansioni prettamente creative e non rispetto a tutte le mansioni svolte fino ad ottobre 2022 dall'ufficio creativo, la scelta datoriale di modifica organizzativa del settore design appare priva di giustificazioni.
Occorre infatti considerare che l'esternalizzazione della parte creativa non ha riguardato la parte di supporto che, fino alla creazione ad hoc dell'ufficio design support era comunque a carico dell'ufficio design di cui facevano parte anche i designer licenziati, cioè il ricorrente e il collega unitamente alla più Per_5
giovani e meno esperte colleghe e Se non vi fosse stata la dedotta – Per_7 Per_6
ma ingiustificata – separazione del personale in due diversi uffici e quindi se le mansioni di supporto fossero rimaste in capo ad un unico ufficio, si sarebbe comunque dovuto operare una scelta tra i dipendenti da estromettere all'esito pagina 22 di 25 della quale, stante la maggiore anzianità di servizio e la maggiore esperienza di e sarebbero risultate recessive le più giovani e meno esperte Per_5 Pt_1
e Per_7 Per_6
Il licenziamento per cui è causa, pertanto, risulta viziato da un'incorretta applicazione dei criteri di scelta del dipendente da estromettere dall'impresa, dovendosi ricordare che la giurisprudenza richiede che il datore di lavoro scelga chi licenziare secondo i criteri generali di correttezza e buona fede ex art 1175 c.c.
e, più nello specifico, chiede alla parte datoriale di individuare il soggetto da licenziare applicando i criteri individuati dall'art. 5 l. n. 223/1991( Cassazione civile sez. lav., 30/08/2018, n.21438).
Per tutti questi motivi, il licenziamento comminato deve dirsi illegittimo stante il mancato rispetto dei criteri di scelta con cui individuare i lavoratori da licenziare.
Quanto alle conseguenze della ritenuta illegittimità, essendo stata provata l'unicità del rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e la società resistente a far data dal 18.01.2012 la tutela applicabile è quella di cui all'art. 18 c. 7 della l. n.
300/70, con rimando al c. 5 del medesimo articolo, applicabile in quanto non ricorrono gli estremi del giustificato motivo, non essendo stati rispettati i criteri di scelta di cui all'art. 5 l. n. 223/1991.
Occorre, quindi, in applicazione dell'art. 18 c. 5 l. n. 300/70, cit.: a) dichiarare l'illegittimità del licenziamento;
b) dichiarare risolto il rapporto alla data del licenziamento (15.03.2023); c) condannare il datore di lavoro a pagare un'indennità risarcitoria che, considerata la durata del rapporto di lavoro tra le parti e la condotta datoriale accertata in giudizio, si stima equo quantificare in 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di pagina 23 di 25 fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
4.
Le spese di lite, sulla base del criterio della soccombenza, vengono poste a carico di parte resistente, liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, in base al valore della causa (scaglione di riferimento da € 52.000,00 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta la natura subordinata della prestazione lavorativa del ricorrente nel periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2020; Parte_1
- accerta l'illegittimità licenziamento e, per l'effetto, dichiara che il rapporto si è estinto il 15.03.2023 e condanna il datore di lavoro a pagare un'indennità risarcitoria pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento a parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 per compensi, € 259,00 per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 15/01/2025.
pagina 24 di 25 Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 25 di 25