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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/09/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3855/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3855/2025, promossa con ricorso depositato il 05/08/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Pisa (PI) il 27.08.1976 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2 nato/a CR (CZ) il 18.05.1972 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Helga Lazzaroni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in regime di separazione dei beni in LA (MI), in data 02.06.2004
(anno 2004 atto n. 14 parte 2 serie A )
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni: nata a [...] il [...] (C.F. ) e nata a Persona_1 C.F._3 Parte_3
EG (MI) il 09.09.2010 (C.F. ) C.F._4
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/05/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la minore viene affidata ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso la Pt_3 signora in San Vittore Olona alla Via Pascoli n. 20, cui viene Parte_1 conseguentemente assegnata la casa coniugale con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze.
Presso l'immobile coniugale continuerà a vivere maggiorenne non autosufficiente;
Per_1
3) salvo diversi accordi tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse della minore e delle sue esigenze in merito, si prevede che il padre tenga con sé comunque entrambe Pt_3 le figlie a week end alternati dal venerdì dopo il lavoro fino alla domenica sera alle ore
22.00/22.30, quando avrà cura di riaccompagnarle presso la casa coniugale;
4) durante la settimana il padre eserciterà il diritto di visita nei seguenti termini: il padre terrà con sè le figlie un giorno infrasettimanale corrispondente al mercoledì dopo il lavoro senza pernottamento;
5) vacanze estive: i genitori organizzeranno le ferie in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie;
6) quanto alle vacanze natalizie le parti avranno cura di suddividere il periodo di ferie scolastiche alternando i giorni di festa 24,25,26, 31 dicembre 1 e 6 gennaio;
7) quanto alle altre festività civili e alla Pasqua varrà tra le parti il criterio dell'alternanza, sempre previo accordo tra le parti;
8) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività, come pure per le vacanze estive;
9) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro delle figlie con il genitore non presente il giorno del loro compleanno;
10) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che vedano le figlie protagoniste, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
✓ quando le figlie si troveranno presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita
2 la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che le figlie trascorreranno con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, le figlie staranno con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali delle figlie;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione delle figlie quando le stesse si trovano presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere le medesime per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione delle figlie e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti delle figlie;
✓ Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse della prole;
11) a titolo di mantenimento ordinario delle figlie il signor si obbliga a versare presso il Parte_2 conto corrente IBAN [...]CC0012747495 intestato alla signora la Parte_1 somma complessiva mensile di euro 800,00= (euro 400,00= per figlia) entro il giorno 7 di ogni mese. Si prevede che mantenimento sarà dimezzato nel periodo estivo quando le ragazze si trovano in Calabria dove il padre si farà completo carico delle figlie;
12) quanto alle spese straordinarie suddivise in ragione del 50%. Le parti si obbligano ad uniformarsi al protocollo della Corte d'Appello di Milano del quale dichiarano di aver preso atto;
13) l'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora e all'uopo il signor Parte_1 si obbliga a firmare i relativi documenti;
Parte_2
14) le spese relative all'animale domestico (cibo, spese veterinarie, medicine e di pensione) saranno suddivise al 50% tra le parti;
inoltre il IG. si impegnerà a tenere con sé l'animale Parte_2 domestico laddove la IG.ra ne fosse impossibilitata e la pensione non fosse Parte_1 disponibile, escluso nel periodo estivo, quando il IG. sara' assente per le proprie Parte_2
3 vacanze;
15) i coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
16) le parti, al fine di regolare le reciproche posizioni economiche e finanziarie in vista della futura vita separata, stabiliscono quanto in appresso;
17) le somme presenti sul conto corrente saranno suddivise tra le parti in ragione del 50% Pt_4 detratti gli importi utilizzati per la riparazione dell'autovettura, per l'acquisto fatto della nuova auto da parte del La somma attualmente spettante al IG. ammonta ad euro Parte_2 Parte_2
75.500,00;
18) con riferimento agli investimenti/ BTP e altri alla loro scadenza gli importi verranno suddivisi al 50%;
19) la moto Honda attualmente intestata a verrà trasferita a Parte_1 Parte_2 entro entro tre mesi dalla sentenza di separazione;
20) il camper modello CI tg FM485WM previa riparazione, espletamento revisione, assicurazione e costi deposito mezzo che verranno suddivisi al 50%, sarà venduto ed il ricavato suddiviso tra le parti al 50% entro 12 mesi dalla sentenza di separazione In ipotesi di mancata collaborazione alla vendita del mezzo entro la superiore data il si farà carico delle spese di deposito e Parte_2 assicurazione del camper;
21) le somme di cui al rimborso del GSE con riferimento ai pannelli solari installati presso l'immobile coniugale verranno incassati interamente dalla signora all'uopo il Parte_1 signor si obbliga ad eseguire il bonifico alla IG.ra entro tre giorni dal Parte_2 Parte_1 rimborso e, contestualmente, si obbliga, con cadenza trimestrale, a trasmettere alla signora l'estratto conto del GSE;
Parte_1
22) l'importo della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale presso la CP_1
verrà rimborsata dalle parti in ragione del 50%;
[...]
23) la sig.ra restituirà al sig. l'importo di Euro 500,00 che lo stesso ha versato a Parte_1 Parte_2 titolo di anticipo per la pensione integrativa (mensilità dic 2024-apr 2025) entro il 30 settembre
2025;
24) le parti rilasciano reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
25) i coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di separazione;
26) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 02/06/2004 , in LA (MI ), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA (anno 2004, atto n. 14, parte 2, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __25.9.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3855/2025, promossa con ricorso depositato il 05/08/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Pisa (PI) il 27.08.1976 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2 nato/a CR (CZ) il 18.05.1972 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Helga Lazzaroni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in regime di separazione dei beni in LA (MI), in data 02.06.2004
(anno 2004 atto n. 14 parte 2 serie A )
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni: nata a [...] il [...] (C.F. ) e nata a Persona_1 C.F._3 Parte_3
EG (MI) il 09.09.2010 (C.F. ) C.F._4
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/05/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la minore viene affidata ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso la Pt_3 signora in San Vittore Olona alla Via Pascoli n. 20, cui viene Parte_1 conseguentemente assegnata la casa coniugale con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze.
Presso l'immobile coniugale continuerà a vivere maggiorenne non autosufficiente;
Per_1
3) salvo diversi accordi tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse della minore e delle sue esigenze in merito, si prevede che il padre tenga con sé comunque entrambe Pt_3 le figlie a week end alternati dal venerdì dopo il lavoro fino alla domenica sera alle ore
22.00/22.30, quando avrà cura di riaccompagnarle presso la casa coniugale;
4) durante la settimana il padre eserciterà il diritto di visita nei seguenti termini: il padre terrà con sè le figlie un giorno infrasettimanale corrispondente al mercoledì dopo il lavoro senza pernottamento;
5) vacanze estive: i genitori organizzeranno le ferie in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie;
6) quanto alle vacanze natalizie le parti avranno cura di suddividere il periodo di ferie scolastiche alternando i giorni di festa 24,25,26, 31 dicembre 1 e 6 gennaio;
7) quanto alle altre festività civili e alla Pasqua varrà tra le parti il criterio dell'alternanza, sempre previo accordo tra le parti;
8) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività, come pure per le vacanze estive;
9) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro delle figlie con il genitore non presente il giorno del loro compleanno;
10) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che vedano le figlie protagoniste, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
✓ quando le figlie si troveranno presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita
2 la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che le figlie trascorreranno con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, le figlie staranno con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali delle figlie;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione delle figlie quando le stesse si trovano presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere le medesime per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione delle figlie e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti delle figlie;
✓ Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse della prole;
11) a titolo di mantenimento ordinario delle figlie il signor si obbliga a versare presso il Parte_2 conto corrente IBAN [...]CC0012747495 intestato alla signora la Parte_1 somma complessiva mensile di euro 800,00= (euro 400,00= per figlia) entro il giorno 7 di ogni mese. Si prevede che mantenimento sarà dimezzato nel periodo estivo quando le ragazze si trovano in Calabria dove il padre si farà completo carico delle figlie;
12) quanto alle spese straordinarie suddivise in ragione del 50%. Le parti si obbligano ad uniformarsi al protocollo della Corte d'Appello di Milano del quale dichiarano di aver preso atto;
13) l'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora e all'uopo il signor Parte_1 si obbliga a firmare i relativi documenti;
Parte_2
14) le spese relative all'animale domestico (cibo, spese veterinarie, medicine e di pensione) saranno suddivise al 50% tra le parti;
inoltre il IG. si impegnerà a tenere con sé l'animale Parte_2 domestico laddove la IG.ra ne fosse impossibilitata e la pensione non fosse Parte_1 disponibile, escluso nel periodo estivo, quando il IG. sara' assente per le proprie Parte_2
3 vacanze;
15) i coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
16) le parti, al fine di regolare le reciproche posizioni economiche e finanziarie in vista della futura vita separata, stabiliscono quanto in appresso;
17) le somme presenti sul conto corrente saranno suddivise tra le parti in ragione del 50% Pt_4 detratti gli importi utilizzati per la riparazione dell'autovettura, per l'acquisto fatto della nuova auto da parte del La somma attualmente spettante al IG. ammonta ad euro Parte_2 Parte_2
75.500,00;
18) con riferimento agli investimenti/ BTP e altri alla loro scadenza gli importi verranno suddivisi al 50%;
19) la moto Honda attualmente intestata a verrà trasferita a Parte_1 Parte_2 entro entro tre mesi dalla sentenza di separazione;
20) il camper modello CI tg FM485WM previa riparazione, espletamento revisione, assicurazione e costi deposito mezzo che verranno suddivisi al 50%, sarà venduto ed il ricavato suddiviso tra le parti al 50% entro 12 mesi dalla sentenza di separazione In ipotesi di mancata collaborazione alla vendita del mezzo entro la superiore data il si farà carico delle spese di deposito e Parte_2 assicurazione del camper;
21) le somme di cui al rimborso del GSE con riferimento ai pannelli solari installati presso l'immobile coniugale verranno incassati interamente dalla signora all'uopo il Parte_1 signor si obbliga ad eseguire il bonifico alla IG.ra entro tre giorni dal Parte_2 Parte_1 rimborso e, contestualmente, si obbliga, con cadenza trimestrale, a trasmettere alla signora l'estratto conto del GSE;
Parte_1
22) l'importo della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale presso la CP_1
verrà rimborsata dalle parti in ragione del 50%;
[...]
23) la sig.ra restituirà al sig. l'importo di Euro 500,00 che lo stesso ha versato a Parte_1 Parte_2 titolo di anticipo per la pensione integrativa (mensilità dic 2024-apr 2025) entro il 30 settembre
2025;
24) le parti rilasciano reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
25) i coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di separazione;
26) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 02/06/2004 , in LA (MI ), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA (anno 2004, atto n. 14, parte 2, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __25.9.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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