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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1415/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259001404840000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2930/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: il rappresentante dell'Agenzia si riporta agli atti difensivi. Insiste per il rigetto del ricorso.
ADER: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 23/05/2025 fascicolo processuale Rgr 1415/2025, il sig. Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava avviso d'intimazione di pagamento n.0140259001404840000 notificato il 25/02/2025 dall'Agenzia delle Entrate -Riscossioni per un importo complessivo di Euro
6.791,11 comprensivo di sanzioni ed interessi, contenente la cartella di pagamento n.014220140031510664000, notificata in data 04/12/2014, emessa in seguito alla liquidazione della dichiarazione dei redditi anno 2011, ai sensi dell'art.36/bis, rilevando un omesso versamento IRAP.
Il contribuente non effettuava nessun pagamento con la comunicazione dell'avviso bonario, quindi l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, provvedeva alla notifica della cartella di pagamento in data 04/12/2024, avvenuta con deposito alla Casa Comunale di Luogo_1, con avviso mai ritirato per compiuta giacenza all'indirizzo noto all'Ufficio Finanziario in Indirizzo_1 di Luogo_1
.
La parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici, intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, mancata indicazione dei termini per far ricorso e del calcolo degli interessi.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni ed all'Agenzia delle Entrate di Bari, che si costituivano in giudizio e nelle controdeduzioni depositate dichiaravano la legittimità dell'atto impugnato dichiarando entrambi la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto parzialmente.
Il ricorrente contesta essenzialmente la nullità della notifica della cartella di pagamento avvenuta con il deposito alla Casa Comunale, considerato che il contribuente era residente all'estero, regolarmente iscritto all'Aire, pertanto il nuovo indirizzo era noto al Comune di Luogo_1 ed l'Ufficio Finanziario era obbligato nel comunicare con raccomandata la cartella, solo dopo quest'ultimo l'atto è ufficialmente notificato, non avendo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione effettuato tale procedura la notifica dell'atto è nulla.
Ai sensi dell'art.60 del DPR 600/73: e-bis, il contribuente che non ha la residenza nello Stato è obbligato a comunicare ai competenti Uffici Finanziari, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri che lo riguardano;
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, nel caso specifico la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trattasi di giurisprudenza di legittimità del periodo anno 2014, data di notifica della cartella di pagamento.
Il contribuente non ha aggiornato l'Ufficio Finanziario dell'indirizzo estero, nonostante l'iscrizione all'Aire, pertanto la notifica avvenuta nella Casa Comunale è legittima. In riferimento all'avvenuta prescrizione decennale dei tributi erariali (irap), cartella di pagamento notificata il 04/12/2014, è intervenuta in merito la sentenza della Corte di Cassazione sulla proroga COVID "a cascata" per i termini di accertamento, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza contenzioso e riscossione a favore degli impositori, in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212.
Sulla scorta di tale sentenza, esclusivamente per la proroga covid di 85 giorni si applica a tutte le annualità d'imposta i cui termini di accertamento fossero pendenti alla data di entrata in vigore dl DL
n.18/2020 (i.e. 08/03/2020), pertanto la spedizione dell'atto impugnato avvenuta in data 18/02/2025 è legittima.
Ne caso specifico la cartella di pagamento notificata in data 04/12/2014, la prescrizione è stata interrotta con la spedizione dell'avviso di intimazione di pagamento avvenuta in data 18/02/2025, tenendo conto del periodo decennale e della proroga di 85 giorni del Covid, la cartella non si considera prescritta.
Diverso è il caso delle sanzioni ed interessi indicati nell'atto impugnato, la cui prescrizione è quinquennale, quindi sono da considerare illegittimi per avvenuta prescrizione.(Sentenza Corte di
Cassazione del 18 maggio 2023, n.13781).
Concludendo alla stregua dei motivi esposti il ricorso viene accolto parzialmente, esclusivamente nella parte delle voci sanzioni ed interessi fermo il resto.
Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di giudizio, dovuto alla soccombenza parziale delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, in composizione monocratica, così decide: a) Accoglie parzialmente il ricorso con annullamento delle sanzioni ed interessi, conferma tutto il resto. Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE RELATORE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1415/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259001404840000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2930/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: il rappresentante dell'Agenzia si riporta agli atti difensivi. Insiste per il rigetto del ricorso.
ADER: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 23/05/2025 fascicolo processuale Rgr 1415/2025, il sig. Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava avviso d'intimazione di pagamento n.0140259001404840000 notificato il 25/02/2025 dall'Agenzia delle Entrate -Riscossioni per un importo complessivo di Euro
6.791,11 comprensivo di sanzioni ed interessi, contenente la cartella di pagamento n.014220140031510664000, notificata in data 04/12/2014, emessa in seguito alla liquidazione della dichiarazione dei redditi anno 2011, ai sensi dell'art.36/bis, rilevando un omesso versamento IRAP.
Il contribuente non effettuava nessun pagamento con la comunicazione dell'avviso bonario, quindi l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, provvedeva alla notifica della cartella di pagamento in data 04/12/2024, avvenuta con deposito alla Casa Comunale di Luogo_1, con avviso mai ritirato per compiuta giacenza all'indirizzo noto all'Ufficio Finanziario in Indirizzo_1 di Luogo_1
.
La parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici, intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, mancata indicazione dei termini per far ricorso e del calcolo degli interessi.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni ed all'Agenzia delle Entrate di Bari, che si costituivano in giudizio e nelle controdeduzioni depositate dichiaravano la legittimità dell'atto impugnato dichiarando entrambi la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto parzialmente.
Il ricorrente contesta essenzialmente la nullità della notifica della cartella di pagamento avvenuta con il deposito alla Casa Comunale, considerato che il contribuente era residente all'estero, regolarmente iscritto all'Aire, pertanto il nuovo indirizzo era noto al Comune di Luogo_1 ed l'Ufficio Finanziario era obbligato nel comunicare con raccomandata la cartella, solo dopo quest'ultimo l'atto è ufficialmente notificato, non avendo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione effettuato tale procedura la notifica dell'atto è nulla.
Ai sensi dell'art.60 del DPR 600/73: e-bis, il contribuente che non ha la residenza nello Stato è obbligato a comunicare ai competenti Uffici Finanziari, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri che lo riguardano;
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, nel caso specifico la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trattasi di giurisprudenza di legittimità del periodo anno 2014, data di notifica della cartella di pagamento.
Il contribuente non ha aggiornato l'Ufficio Finanziario dell'indirizzo estero, nonostante l'iscrizione all'Aire, pertanto la notifica avvenuta nella Casa Comunale è legittima. In riferimento all'avvenuta prescrizione decennale dei tributi erariali (irap), cartella di pagamento notificata il 04/12/2014, è intervenuta in merito la sentenza della Corte di Cassazione sulla proroga COVID "a cascata" per i termini di accertamento, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza contenzioso e riscossione a favore degli impositori, in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212.
Sulla scorta di tale sentenza, esclusivamente per la proroga covid di 85 giorni si applica a tutte le annualità d'imposta i cui termini di accertamento fossero pendenti alla data di entrata in vigore dl DL
n.18/2020 (i.e. 08/03/2020), pertanto la spedizione dell'atto impugnato avvenuta in data 18/02/2025 è legittima.
Ne caso specifico la cartella di pagamento notificata in data 04/12/2014, la prescrizione è stata interrotta con la spedizione dell'avviso di intimazione di pagamento avvenuta in data 18/02/2025, tenendo conto del periodo decennale e della proroga di 85 giorni del Covid, la cartella non si considera prescritta.
Diverso è il caso delle sanzioni ed interessi indicati nell'atto impugnato, la cui prescrizione è quinquennale, quindi sono da considerare illegittimi per avvenuta prescrizione.(Sentenza Corte di
Cassazione del 18 maggio 2023, n.13781).
Concludendo alla stregua dei motivi esposti il ricorso viene accolto parzialmente, esclusivamente nella parte delle voci sanzioni ed interessi fermo il resto.
Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di giudizio, dovuto alla soccombenza parziale delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, in composizione monocratica, così decide: a) Accoglie parzialmente il ricorso con annullamento delle sanzioni ed interessi, conferma tutto il resto. Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE RELATORE