Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 39
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici

    Il giudice ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento, avvenuta con deposito presso la Casa Comunale, sia legittima, poiché il contribuente, pur iscritto all'AIRE, non aveva comunicato il proprio indirizzo estero all'Ufficio Finanziario.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    Il giudice ha ritenuto che la prescrizione decennale dei tributi erariali non sia maturata, considerando la proroga di 85 giorni dovuta al periodo COVID e l'interruzione della prescrizione con la notifica dell'avviso di intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Annullamento delle sanzioni e degli interessi

    Il giudice ha accolto la domanda limitatamente alle sanzioni e agli interessi, ritenendoli prescritti in base alla prescrizione quinquennale.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei termini per far ricorso e del calcolo degli interessi

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato accolto parzialmente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 39
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo