Art. 2. Opere soggette a concessione 1. Ai sensi dell' art. 16, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 , sono soggette a concessione da parte del Ministero la costruzione e la gestione di:
a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;
b) nuovi impianti che amplino la capacita' di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) gia' esistenti;
c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacita' superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);
d) nuove opere che incrementino la capacita' di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) gia' esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacita' autorizzata anche se l'ampliamento e' realizzato per fasi. Sono comunque soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il biodiesel e' assimilabile agli oli minerali.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 9/1991 e' il seguente:
"Art. 16 (Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per opere minori). - 1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la regione interessata, la costruzione e la gestione di:
a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;
b) nuovi impianti che amplino la capacita' di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) gia' esistenti;
c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacita' superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);
d) nuove opere che incrementino la capacita' di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) gia' esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacita' autorizzata anche se l'ampliamento e' realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacita' di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonche' delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste".
a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;
b) nuovi impianti che amplino la capacita' di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) gia' esistenti;
c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacita' superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);
d) nuove opere che incrementino la capacita' di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) gia' esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacita' autorizzata anche se l'ampliamento e' realizzato per fasi. Sono comunque soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il biodiesel e' assimilabile agli oli minerali.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 9/1991 e' il seguente:
"Art. 16 (Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per opere minori). - 1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la regione interessata, la costruzione e la gestione di:
a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;
b) nuovi impianti che amplino la capacita' di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) gia' esistenti;
c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacita' superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);
d) nuove opere che incrementino la capacita' di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) gia' esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacita' autorizzata anche se l'ampliamento e' realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacita' di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonche' delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste".