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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1535/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Romano Melania, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Romano C.F._2
Francesco, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 11/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 22.06.2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ottaviano (al n.23, Parte II, serie A, anno 2005).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate le figlie nata ad [...] il Persona_1
21/04/2006 e nata ad [...] il [...], le parti hanno Persona_2 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 23.07.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“
1. I coniugi vivranno separatamente. In particolare, la ricorrente continuerà ad abitare nella casa coniugale, insieme alle figlie, mentre il ricorrente si porterà a vivere in Ottaviano alla via Risorgimento n°23 presso la casa materna di dove trasferirà la sua residenza;
Persona_3
2
2. Il SI. è disoccupato e lavora saltuariamente come grafico pubblicitario;
Parte_1
3. La SI.ra è disoccupata;
Parte_2
4. La figlia è studentessa e frequenta il quarto anno dell'Istituto Superiore-Liceo Artistico;
Persona_1
5. La minore è studentessa e frequenta il terzo anno dell'Istituto Superiore – Liceo Classico, Persona_2 sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, reciprocamente, si obbligano a mantenerla, educarla ed istruirla nonché ad assecondare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
6. Il padre avrà diritto di vedere la figlia minore e tenerla con sé il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nonché a settimane alterne dalle ore 20.30 del venerdì alle ore 20.30 della domenica;
7. La minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali e, quindi:
- il 24 e 25 dicembre ed il 6 gennaio con un genitore;
il 26 ed il 31 dicembre e 01 gennaio con l'altro.
- la Domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro.
- Nel periodo estivo il sig. avrà diritto di tenere con se la figlia minore per almeno 15 giorni Parte_1 consecutivi;
8. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra un assegno di mantenimento mensile Parte_1 Parte_2 dell'importo complessivo pari ad € 450,00, di cui euro 150,00 per il mantenimento di ciascuna figlia ed euro 150,00 per il mantenimento della moglie. Tale assegno si aggiornerà annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT – FOI e sarà versato dal ricorrente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
9. Il ricorrente si obbliga, altresì, a contribuire alle spese straordinarie di tipo scolastico, medico e sportivo relative alle figlie nella misura del 50%, restando a carico della ricorrente il residuo 50%. Resta inteso tra i coniugi che, in considerazione del regime di affido condiviso pattuito, l'opportunità ed entità di tali ultime spese, come di ogni altra relativa alla prole, dovrà essere sempre concordata congiuntamente tra i coniugi e documentata, rimanendo al di fuori del descritto regime di contribuzione qualsiasi spesa o esborso effettuato da ciascun coniuge senza il consenso dell'altro;
10. L'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall' sarà percepito per l'intero dalla signora CP_1
.”. Parte_2
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
3 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
17/11/1972, C.F.: e , nata ad [...] C.F._1 Parte_2
(Na) il 01/10/1973, C.F.: che hanno contratto C.F._2 matrimonio in Ottaviano il 22.06.2005 (atto n. 23, Parte II, Serie A, anno 2005 );
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con la prole;
Parte_2
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente Persona_2
presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 300 (€ 150 cadauna) il contributo al mantenimento per le figlie maggiorenne non autonoma economicamente e a Persona_1 Persona_2 carico del padre da corrispondersi alla madre SI.ra mediante Parte_2 contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- determina in € 150,00 il contributo al mantenimento della sig.ra a Parte_2
carico di da corrispondere mediante contanti, vaglia postale o bonifico Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 16/09/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1535/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Romano Melania, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Romano C.F._2
Francesco, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 11/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 22.06.2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ottaviano (al n.23, Parte II, serie A, anno 2005).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate le figlie nata ad [...] il Persona_1
21/04/2006 e nata ad [...] il [...], le parti hanno Persona_2 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 23.07.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“
1. I coniugi vivranno separatamente. In particolare, la ricorrente continuerà ad abitare nella casa coniugale, insieme alle figlie, mentre il ricorrente si porterà a vivere in Ottaviano alla via Risorgimento n°23 presso la casa materna di dove trasferirà la sua residenza;
Persona_3
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2. Il SI. è disoccupato e lavora saltuariamente come grafico pubblicitario;
Parte_1
3. La SI.ra è disoccupata;
Parte_2
4. La figlia è studentessa e frequenta il quarto anno dell'Istituto Superiore-Liceo Artistico;
Persona_1
5. La minore è studentessa e frequenta il terzo anno dell'Istituto Superiore – Liceo Classico, Persona_2 sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, reciprocamente, si obbligano a mantenerla, educarla ed istruirla nonché ad assecondare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
6. Il padre avrà diritto di vedere la figlia minore e tenerla con sé il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nonché a settimane alterne dalle ore 20.30 del venerdì alle ore 20.30 della domenica;
7. La minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali e, quindi:
- il 24 e 25 dicembre ed il 6 gennaio con un genitore;
il 26 ed il 31 dicembre e 01 gennaio con l'altro.
- la Domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro.
- Nel periodo estivo il sig. avrà diritto di tenere con se la figlia minore per almeno 15 giorni Parte_1 consecutivi;
8. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra un assegno di mantenimento mensile Parte_1 Parte_2 dell'importo complessivo pari ad € 450,00, di cui euro 150,00 per il mantenimento di ciascuna figlia ed euro 150,00 per il mantenimento della moglie. Tale assegno si aggiornerà annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT – FOI e sarà versato dal ricorrente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
9. Il ricorrente si obbliga, altresì, a contribuire alle spese straordinarie di tipo scolastico, medico e sportivo relative alle figlie nella misura del 50%, restando a carico della ricorrente il residuo 50%. Resta inteso tra i coniugi che, in considerazione del regime di affido condiviso pattuito, l'opportunità ed entità di tali ultime spese, come di ogni altra relativa alla prole, dovrà essere sempre concordata congiuntamente tra i coniugi e documentata, rimanendo al di fuori del descritto regime di contribuzione qualsiasi spesa o esborso effettuato da ciascun coniuge senza il consenso dell'altro;
10. L'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall' sarà percepito per l'intero dalla signora CP_1
.”. Parte_2
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
3 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
17/11/1972, C.F.: e , nata ad [...] C.F._1 Parte_2
(Na) il 01/10/1973, C.F.: che hanno contratto C.F._2 matrimonio in Ottaviano il 22.06.2005 (atto n. 23, Parte II, Serie A, anno 2005 );
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con la prole;
Parte_2
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente Persona_2
presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 300 (€ 150 cadauna) il contributo al mantenimento per le figlie maggiorenne non autonoma economicamente e a Persona_1 Persona_2 carico del padre da corrispondersi alla madre SI.ra mediante Parte_2 contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- determina in € 150,00 il contributo al mantenimento della sig.ra a Parte_2
carico di da corrispondere mediante contanti, vaglia postale o bonifico Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 16/09/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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