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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/10/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 678/2021 R.G.
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 7/10/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 678/2021 R.G.,
TRA
Parte 1 nato il 24.081.1982 a Lamezia Terme (CZ) ed ivi residente alla Via Senatore rappresentato e difeso dall'avv. NicolinoArtuto Perugini n. 36/E - c.f.: C.F. 1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lamezia Sesto - c.f.: C.F. 2
Terme, Piazza 5 Dicembre n.1, come da procura in atti.
- Ricorrente -
E
,in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte 1 elettivamente domiciliato presso la sede CP 2 di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Maria Teresa PUGLIANO dell'Ufficio Legale
del Ente,
- Resistente -
OGGETTO:
1)Opposizione a disconoscimento rapporto di lavoro. Provvedimento CP_2 protocollo N. CP 2 2201.28/09/2020.0119047 di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con la Società
LE Company s.r.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione al verbale di 1. Con ricorso depositato il 26.6.2021, Parte 1 CP accertamento ispettivo in oggetto indicato, emesso dall' in relazione al rapporto di lavoro svolto a favore della ditta LE Company S.r.l., per insussistenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2094 c.c..
In particolare, il ricorrente deduceva di aver ricevuto la comunicazione CP_2 prot. N.
CP 2.2201.28/09/2020.0119047 nella quale l'Ente comunicava che, all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018015731/DDL del 30 gennaio 2020, era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'azienda LE Company s.r.l., dall' 01/11/2012 al
24/01/2013.
Affermava pertanto che, contrariamente a quanto ritenuto dall' CP_2, aveva effettivamente prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della predetta impresa;
di aver iniziato a lavorare, in data 12 novembre 2008, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di geometra con il V livello CCNL Imprese edili;
che le mansioni svolte consistevano nella predisposizione della documentazione tecnica per la partecipazione alle gare di appalto e nel coordinamento dell'ufficio gare, avendo la LE Company s.r.l. partecipato alla realizzazione di grandi opere pubbliche.
Aggiungeva poi di aver svolto attività lavorativa in turni di lavoro di più di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e, in alcune occasioni, anche il sabato con inizio dalle ore 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00
fino alle 16:00, con pausa pranzo di un'ora circa.
Chiedeva, pertanto, che venisse annullato il provvedimento impugnato, con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
2. Instauratosi il contraddittorio, l'CP 2 confermava il corretto esito degli accertamenti ispettivi, specificando che le verifiche avevano avuto origine da una segnalazione della Sede CP_2 di
Catanzaro che evidenziava incongruenze relativamente alla gestione della soc. Cablely Company Srl dichiarata fallita il 26.11.2015.
In particolare, l'ente precisava che il ricorrente aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni:
"..Sono iscritto alla Cassa dei geometri dal 8/3/2008.. La mia prima vera esperienza è stata con la
LE MP SRL dei due cugini Per 1 entrambi di nome Per 2 Qui ho fatto le ossa e sono stato il topografo della Ditta. Io ho lavorato con loro fino al 2013 e sono stato sul tratto autostradale San Mango d'Aquino - Altilia Grimaldi, svincoli compresi. Lavoravo dalle 8,00 alle
16,30 con un'ora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì. In alcune occasioni mi capitava di supervisionare altri cantieri della Ditta. Andavo con la mia auto a lavorare e mi davano il gasolio dalla loro cisterna. Guadagnavo 1.300,00 nette al mese. Gli uffici della LE MP si trovavano in Via Bosco Amatello 144 Lamezia Terme - Sant'Eufemia. Io ci andavo tutti i giorni per circa mezz'ora per discutere sul lavoro del giorno dopo. In ufficio c'erano i due soci, il ragioniere
CP 3 l'ingegnere TA Tes 1 . Non c'erano segretarie in ufficio. Mi è capitato in qualche occasione di incontrare le mogli dei soci che passavano dall'ufficio per vedere i mariti e precisamente Persona 3 e Persona 4 In autostrada non c'erano donne della Ditta al lavoro. Sull'autostrada il lavoro era un subappalto della PIZZAROTTI SPA. Non ricordo quando ho cessato il lavoro con LE MP. Dopo un po' di tempo 4 - 5 mesi al massimo uno dei due cugini Per 1 e precisamente il marito di Persona 3 mi propose di entrare come socio al
5% di una società AP COSTRUZIONI GENERALI SRL che è ancora attiva, di cui l'altro socio è lo stesso Persona 5 Il Per 1 mi chiese di rappresentare legalmente la Ditta e così
è stato per circa un anno. In quest'annetto ho fatto circa 70 gare ma ne abbiamo vinto soltanto una e precisamente quella per l'ampliamento dell'Istituto Einaudi di Lamezia Terme per l'importo di circa 900.000,00, preso se non sbaglio in giugno luglio 2014. Io non mi trovavo più bene professionalmente perché la gestione nei fatti mi sono reso conto che non era mia ma dell'altro socio
Persona 5 ed ho deciso di abbandonare del tutto l'azienda in prossimità del mio matrimonio avvenuto il 3/8/2014. Ho perciò ceduto il ruolo di amministratore a ed il 5% di Persona 5
quote al signor Persona 6 che era il consulente della Per 1 Nel periodo in cui sono stato amministratore della AP COSTRUZIONI io facevo le gare, CP 3 ha continuato a fare il ragioniere come con la vecchia ditta LE. Il signor Per_1 invece cercava lavori. Non so niente dal punto di vista economico della ditta AP COSTRUZIONI. Sporadicamente mi lamentavo di non ricevere soldi ed il Per 1 anzi il ragioniere CP 3 mi dava qualcosa. Il ragioniere è una persona anziana del 53. Nell'anno in cui sono stato io amministratore stavo in ufficio dalle 8,30 - 13,00 e dalle 14,30 - 18,00 dal lunedì al venerdì. Anche il CP_3 faceva più o meno gli stessi orari. I soldi per le gare me li dava il ragioniere che teneva la cassa. Il CP 3 alcune volte veniva solo mezza giornata perché aveva problemi di salute. Ricordo con certezza che quando ho lasciato l'azienda, anzi negli ultimi due mesi di amministrazione sono stato affiancato dall'Ing. Persona 7 che veniva dalla provincia di Cosenza a lavorare. A lei ho lasciato tutte le consegne, compresa la gestione della gara vinta all'Einaudi. Lei è rimasta lì e continua ad operare per la Per 1 anzi credo abbia lasciato a fine 2018. Questo lo so perché siamo rimasti in buoni rapporti con lei in questi anni. Voglio chiarire che per brevi periodi ha lavorato come ingegnere
TA Tes 1 Persona 8 era ingegnere gestionale alla LE MP e gestiva li i mezzi aziendali. Nella AP COSTRUZIONI non ha avuto ruoli. Ribadisco di essere diventato rappresentante legale della AP COSTRUZIONI dopo 4 - 5 mesi che avevo finito di lavorare con la LE MP. Dopo avere letto la mia dichiarazione ribadisco che per l'anno nel quale ho avuto il ruolo di amministratore l'ho fatto perché mi sono fatto trascinare credendo in una nuova realtà aziendale, cosa che poi non è avvenuta realmente, quindi per lo stesso motivo ho lasciato la mia carica in quanto realmente non avevo la gestione economica della stessa azienda ma solo come figura in carica ed una semplice visura camerale, le decisioni su acquisto ed il resto erano fatte dall'altro socio.". Dalle predette dichiarazioni emerge, pertanto, che a far data dal 31.10.2012 parte ricorrente risulta essere stato nominato amministratore unico della AP COSTRUZIONI GENERALI SRL.
CP L' concludeva, pertanto, affermando che quantomeno a far data dal 31.10.2012 data in cui il ricorrente risultava essere stato nominato amministratore unico della AP COSTRUZIONI
GENERALI s.r.l., non vi erano elementi sufficienti a far ritenere, nel medesimo periodo, che sussistesse un rapporto di lavoro subordinato anche presso la LE Company s.r.l.,
Chiedeva, quindi, la conferma dell'accertamento ispettivo, con rigetto del ricorso e vittoria di spese di lite.
3. Venivano ammesse le prove per testi richieste dalle parti ed espletata la istruttoria testimoniale alle udienze del 25.11.2022 e del 9.4.2023.
A seguito dell'udienza del giorno 7.10.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate. CP Dalla lettura del provvedimento adottato dagli Ispettori ovvero dal Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2018015731/DDL DEL 30/01/2020, emerge che il disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente è stato motivato dalla contemporanea assunzione da parte dello stesso del ruolo di amministratore unico della soc. AP COSTRUZIONI GENERALI SRL in data 30.10.2012 (il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'azienda
LE Company s.r.l., riguarda, infatti, il periodo immediatamente successivo dal 01/11/2012 al
24/01/2013, data delle dimissioni). CP Inoltre, l' ha rilevato che dalla consultazione degli archivi Parte 2 non risultavano dichiarazioni reddituali (UNICO e IVA) e modelli 770 della LE MP SRL per gli anni d'imposta 2013 e 2014, mentre risultano denunciati all' CP_2 per i medesimi anni diversi dipendenti e notevoli retribuzioni.
5. Si rileva, in ogni caso, che anche a voler ammettere che il ricorrente abbia svolto una qualche attività lavorativa in tale periodo a favore della società datrice di lavoro, la espletata istruttoria non ha consentito, di raggiungere la prova in ordine alla natura subordinata del servizio svolto dalla ricorrente nel periodo in contestazione.
Testimone 2 il quale si èEd infatti, all'udienza del 25.11.2022, veniva escusso il teste limitato a confermare genericamente i capitoli di prova, affermando di aver lavorato per la soc. LE
Company dal luglio 2009 al luglio 2012 e di essersi recato presso gli uffici della società anche successivamente a tale ultima data, in quanto era il tesoriere della ditta. Analogamente, il teste Testimone 3 sentito all'udienza del 9.4.2023, dipendente della LE
,
dal 2003 al 2013, con mansioni di capocantiere, ha genericamente affermato che il ricorrente si recava sui cantieri per espletare la propria attività lavorativa.
Entrambi i testi hanno poi affermato che il ricorrente era sottoposto alle direttive delle amministratrici
Persona 4 e Persona 3 (mogli dei della società che si erano succedute nel tempo ovvero soci).
Orbene, appare evidente come le risultanze istruttorie siano del tutto insufficienti a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente.
Al riguardo, si rileva come il teste CP 3 non prestava attività lavorativa presso la ditta nel periodo in contestazione (dal 01/11/2012 al 24/01/2013).
In ogni caso, le dichiarazioni di entrambi i testi sono risultate generiche e non circostanziate e, comunque, da vagliare in modo rigoroso, in quanto, provenienti da soggetti già legati da vincoli lavorativi con la società oggetto di accertamento.
Occorre, infine, rilevare come il ricorrente svolgesse mansioni di geometra per la ditta e, per sua stessa ammissione, si occupava della "predisposizione della documentazione tecnica per la partecipazione alle gare di appalto e nel coordinamento dell'ufficio gare", mansioni che ragionevolmente possono svolgersi eventualmente anche in forma occasionale o autonoma e non subordinata.
6. Ed infatti, sul punto occorre rilevare che, in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la Corte di Cassazione ha precisato che deve essere verificata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto.
L'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che il ricorrente fosse un vero e proprio lavoratore subordinato effettivamente inserito nella organizzazione aziendale e che lo stesso svolgesse le proprie mansioni con orario fisso e regolarmente retribuito, essendo altresì sottoposto al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.
A fronte delle generiche dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, deve ritenersi invece che gli ispettori dell'CP abbiano, attraverso la redazione del verbale ispettivo (confermato in sede di istruttoria) fornito idonei elementi da cui desumere che il rapporto di lavoro subordinato non sussisteva e ciò tenuto conto delle inequivocabili dichiarazioni rese dal ricorrente medesimo, per come riportate in atti.
7. In ogni caso, ai fini del rigetto del ricorso appare assorbente la mancanza di prova in ordine al fatto che il ricorrente fosse sottoposto ad vero e proprio potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, stante peraltro l'assenza di un contratto di assunzione, di buste paga (vengono prodotte solo le buste paga relative ai mese di novembre e dicembre 2012), nonché del pagamento, con mezzi tracciabili, della retribuzione medesima.
Con riferimento alla sottoposizione al potere direttivo, mentre entrambi i testi hanno affermato che il ricorrente era sottoposto alle direttive delle amministratrici che si erano succedute nel tempo ovvero Persona 3 (mogli dei soci). il ricorrente ha, invece, dichiarato di aver visto Persona 4 e solo sporadicamente in azienda le mogli dei soci le quali "passavano dall'ufficio per vedere i mariti"
(tale circostanza lascia presumere il ruolo meramente formale di amministratrici delle due donne).
8. Sul punto, si rileva che è consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente assunto nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
•
la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
•
il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa,
•
dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce delle risultanze della istruttoria espletata non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
Ed infatti, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della
Suprema Corte premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente
-
rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004). Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il
Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, va evidenziato che i testimoni escussi nulla hanno riferito circa il concreto assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo dell'imprenditore, né hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate in ordine alla durata del rapporto di lavoro o all'orario osservato dalla ricorrente, né è stata fornita prova del pagamento della retribuzione in maniera fissa e continuativa e con mezzi tracciabili.
9. Ne consegue che l'accertamento rigoroso richiesto dalla Cassazione non è stato supportato da idonea prova e la domanda di parte ricorrente deve essere pertanto integralmente rigettata con conseguente conferma del verbale di accertamento e notifica impugnato e dei successivi avvisi di addebito.
10. Attesa la controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica della parti le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- Rigetta il ricorso
- Compensa le spese di lite
Lamezia Terme il 30/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 7/10/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 678/2021 R.G.,
TRA
Parte 1 nato il 24.081.1982 a Lamezia Terme (CZ) ed ivi residente alla Via Senatore rappresentato e difeso dall'avv. NicolinoArtuto Perugini n. 36/E - c.f.: C.F. 1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lamezia Sesto - c.f.: C.F. 2
Terme, Piazza 5 Dicembre n.1, come da procura in atti.
- Ricorrente -
E
,in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte 1 elettivamente domiciliato presso la sede CP 2 di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Maria Teresa PUGLIANO dell'Ufficio Legale
del Ente,
- Resistente -
OGGETTO:
1)Opposizione a disconoscimento rapporto di lavoro. Provvedimento CP_2 protocollo N. CP 2 2201.28/09/2020.0119047 di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con la Società
LE Company s.r.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione al verbale di 1. Con ricorso depositato il 26.6.2021, Parte 1 CP accertamento ispettivo in oggetto indicato, emesso dall' in relazione al rapporto di lavoro svolto a favore della ditta LE Company S.r.l., per insussistenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2094 c.c..
In particolare, il ricorrente deduceva di aver ricevuto la comunicazione CP_2 prot. N.
CP 2.2201.28/09/2020.0119047 nella quale l'Ente comunicava che, all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018015731/DDL del 30 gennaio 2020, era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'azienda LE Company s.r.l., dall' 01/11/2012 al
24/01/2013.
Affermava pertanto che, contrariamente a quanto ritenuto dall' CP_2, aveva effettivamente prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della predetta impresa;
di aver iniziato a lavorare, in data 12 novembre 2008, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di geometra con il V livello CCNL Imprese edili;
che le mansioni svolte consistevano nella predisposizione della documentazione tecnica per la partecipazione alle gare di appalto e nel coordinamento dell'ufficio gare, avendo la LE Company s.r.l. partecipato alla realizzazione di grandi opere pubbliche.
Aggiungeva poi di aver svolto attività lavorativa in turni di lavoro di più di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e, in alcune occasioni, anche il sabato con inizio dalle ore 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00
fino alle 16:00, con pausa pranzo di un'ora circa.
Chiedeva, pertanto, che venisse annullato il provvedimento impugnato, con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
2. Instauratosi il contraddittorio, l'CP 2 confermava il corretto esito degli accertamenti ispettivi, specificando che le verifiche avevano avuto origine da una segnalazione della Sede CP_2 di
Catanzaro che evidenziava incongruenze relativamente alla gestione della soc. Cablely Company Srl dichiarata fallita il 26.11.2015.
In particolare, l'ente precisava che il ricorrente aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni:
"..Sono iscritto alla Cassa dei geometri dal 8/3/2008.. La mia prima vera esperienza è stata con la
LE MP SRL dei due cugini Per 1 entrambi di nome Per 2 Qui ho fatto le ossa e sono stato il topografo della Ditta. Io ho lavorato con loro fino al 2013 e sono stato sul tratto autostradale San Mango d'Aquino - Altilia Grimaldi, svincoli compresi. Lavoravo dalle 8,00 alle
16,30 con un'ora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì. In alcune occasioni mi capitava di supervisionare altri cantieri della Ditta. Andavo con la mia auto a lavorare e mi davano il gasolio dalla loro cisterna. Guadagnavo 1.300,00 nette al mese. Gli uffici della LE MP si trovavano in Via Bosco Amatello 144 Lamezia Terme - Sant'Eufemia. Io ci andavo tutti i giorni per circa mezz'ora per discutere sul lavoro del giorno dopo. In ufficio c'erano i due soci, il ragioniere
CP 3 l'ingegnere TA Tes 1 . Non c'erano segretarie in ufficio. Mi è capitato in qualche occasione di incontrare le mogli dei soci che passavano dall'ufficio per vedere i mariti e precisamente Persona 3 e Persona 4 In autostrada non c'erano donne della Ditta al lavoro. Sull'autostrada il lavoro era un subappalto della PIZZAROTTI SPA. Non ricordo quando ho cessato il lavoro con LE MP. Dopo un po' di tempo 4 - 5 mesi al massimo uno dei due cugini Per 1 e precisamente il marito di Persona 3 mi propose di entrare come socio al
5% di una società AP COSTRUZIONI GENERALI SRL che è ancora attiva, di cui l'altro socio è lo stesso Persona 5 Il Per 1 mi chiese di rappresentare legalmente la Ditta e così
è stato per circa un anno. In quest'annetto ho fatto circa 70 gare ma ne abbiamo vinto soltanto una e precisamente quella per l'ampliamento dell'Istituto Einaudi di Lamezia Terme per l'importo di circa 900.000,00, preso se non sbaglio in giugno luglio 2014. Io non mi trovavo più bene professionalmente perché la gestione nei fatti mi sono reso conto che non era mia ma dell'altro socio
Persona 5 ed ho deciso di abbandonare del tutto l'azienda in prossimità del mio matrimonio avvenuto il 3/8/2014. Ho perciò ceduto il ruolo di amministratore a ed il 5% di Persona 5
quote al signor Persona 6 che era il consulente della Per 1 Nel periodo in cui sono stato amministratore della AP COSTRUZIONI io facevo le gare, CP 3 ha continuato a fare il ragioniere come con la vecchia ditta LE. Il signor Per_1 invece cercava lavori. Non so niente dal punto di vista economico della ditta AP COSTRUZIONI. Sporadicamente mi lamentavo di non ricevere soldi ed il Per 1 anzi il ragioniere CP 3 mi dava qualcosa. Il ragioniere è una persona anziana del 53. Nell'anno in cui sono stato io amministratore stavo in ufficio dalle 8,30 - 13,00 e dalle 14,30 - 18,00 dal lunedì al venerdì. Anche il CP_3 faceva più o meno gli stessi orari. I soldi per le gare me li dava il ragioniere che teneva la cassa. Il CP 3 alcune volte veniva solo mezza giornata perché aveva problemi di salute. Ricordo con certezza che quando ho lasciato l'azienda, anzi negli ultimi due mesi di amministrazione sono stato affiancato dall'Ing. Persona 7 che veniva dalla provincia di Cosenza a lavorare. A lei ho lasciato tutte le consegne, compresa la gestione della gara vinta all'Einaudi. Lei è rimasta lì e continua ad operare per la Per 1 anzi credo abbia lasciato a fine 2018. Questo lo so perché siamo rimasti in buoni rapporti con lei in questi anni. Voglio chiarire che per brevi periodi ha lavorato come ingegnere
TA Tes 1 Persona 8 era ingegnere gestionale alla LE MP e gestiva li i mezzi aziendali. Nella AP COSTRUZIONI non ha avuto ruoli. Ribadisco di essere diventato rappresentante legale della AP COSTRUZIONI dopo 4 - 5 mesi che avevo finito di lavorare con la LE MP. Dopo avere letto la mia dichiarazione ribadisco che per l'anno nel quale ho avuto il ruolo di amministratore l'ho fatto perché mi sono fatto trascinare credendo in una nuova realtà aziendale, cosa che poi non è avvenuta realmente, quindi per lo stesso motivo ho lasciato la mia carica in quanto realmente non avevo la gestione economica della stessa azienda ma solo come figura in carica ed una semplice visura camerale, le decisioni su acquisto ed il resto erano fatte dall'altro socio.". Dalle predette dichiarazioni emerge, pertanto, che a far data dal 31.10.2012 parte ricorrente risulta essere stato nominato amministratore unico della AP COSTRUZIONI GENERALI SRL.
CP L' concludeva, pertanto, affermando che quantomeno a far data dal 31.10.2012 data in cui il ricorrente risultava essere stato nominato amministratore unico della AP COSTRUZIONI
GENERALI s.r.l., non vi erano elementi sufficienti a far ritenere, nel medesimo periodo, che sussistesse un rapporto di lavoro subordinato anche presso la LE Company s.r.l.,
Chiedeva, quindi, la conferma dell'accertamento ispettivo, con rigetto del ricorso e vittoria di spese di lite.
3. Venivano ammesse le prove per testi richieste dalle parti ed espletata la istruttoria testimoniale alle udienze del 25.11.2022 e del 9.4.2023.
A seguito dell'udienza del giorno 7.10.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate. CP Dalla lettura del provvedimento adottato dagli Ispettori ovvero dal Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2018015731/DDL DEL 30/01/2020, emerge che il disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente è stato motivato dalla contemporanea assunzione da parte dello stesso del ruolo di amministratore unico della soc. AP COSTRUZIONI GENERALI SRL in data 30.10.2012 (il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'azienda
LE Company s.r.l., riguarda, infatti, il periodo immediatamente successivo dal 01/11/2012 al
24/01/2013, data delle dimissioni). CP Inoltre, l' ha rilevato che dalla consultazione degli archivi Parte 2 non risultavano dichiarazioni reddituali (UNICO e IVA) e modelli 770 della LE MP SRL per gli anni d'imposta 2013 e 2014, mentre risultano denunciati all' CP_2 per i medesimi anni diversi dipendenti e notevoli retribuzioni.
5. Si rileva, in ogni caso, che anche a voler ammettere che il ricorrente abbia svolto una qualche attività lavorativa in tale periodo a favore della società datrice di lavoro, la espletata istruttoria non ha consentito, di raggiungere la prova in ordine alla natura subordinata del servizio svolto dalla ricorrente nel periodo in contestazione.
Testimone 2 il quale si èEd infatti, all'udienza del 25.11.2022, veniva escusso il teste limitato a confermare genericamente i capitoli di prova, affermando di aver lavorato per la soc. LE
Company dal luglio 2009 al luglio 2012 e di essersi recato presso gli uffici della società anche successivamente a tale ultima data, in quanto era il tesoriere della ditta. Analogamente, il teste Testimone 3 sentito all'udienza del 9.4.2023, dipendente della LE
,
dal 2003 al 2013, con mansioni di capocantiere, ha genericamente affermato che il ricorrente si recava sui cantieri per espletare la propria attività lavorativa.
Entrambi i testi hanno poi affermato che il ricorrente era sottoposto alle direttive delle amministratrici
Persona 4 e Persona 3 (mogli dei della società che si erano succedute nel tempo ovvero soci).
Orbene, appare evidente come le risultanze istruttorie siano del tutto insufficienti a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente.
Al riguardo, si rileva come il teste CP 3 non prestava attività lavorativa presso la ditta nel periodo in contestazione (dal 01/11/2012 al 24/01/2013).
In ogni caso, le dichiarazioni di entrambi i testi sono risultate generiche e non circostanziate e, comunque, da vagliare in modo rigoroso, in quanto, provenienti da soggetti già legati da vincoli lavorativi con la società oggetto di accertamento.
Occorre, infine, rilevare come il ricorrente svolgesse mansioni di geometra per la ditta e, per sua stessa ammissione, si occupava della "predisposizione della documentazione tecnica per la partecipazione alle gare di appalto e nel coordinamento dell'ufficio gare", mansioni che ragionevolmente possono svolgersi eventualmente anche in forma occasionale o autonoma e non subordinata.
6. Ed infatti, sul punto occorre rilevare che, in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la Corte di Cassazione ha precisato che deve essere verificata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto.
L'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che il ricorrente fosse un vero e proprio lavoratore subordinato effettivamente inserito nella organizzazione aziendale e che lo stesso svolgesse le proprie mansioni con orario fisso e regolarmente retribuito, essendo altresì sottoposto al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.
A fronte delle generiche dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, deve ritenersi invece che gli ispettori dell'CP abbiano, attraverso la redazione del verbale ispettivo (confermato in sede di istruttoria) fornito idonei elementi da cui desumere che il rapporto di lavoro subordinato non sussisteva e ciò tenuto conto delle inequivocabili dichiarazioni rese dal ricorrente medesimo, per come riportate in atti.
7. In ogni caso, ai fini del rigetto del ricorso appare assorbente la mancanza di prova in ordine al fatto che il ricorrente fosse sottoposto ad vero e proprio potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, stante peraltro l'assenza di un contratto di assunzione, di buste paga (vengono prodotte solo le buste paga relative ai mese di novembre e dicembre 2012), nonché del pagamento, con mezzi tracciabili, della retribuzione medesima.
Con riferimento alla sottoposizione al potere direttivo, mentre entrambi i testi hanno affermato che il ricorrente era sottoposto alle direttive delle amministratrici che si erano succedute nel tempo ovvero Persona 3 (mogli dei soci). il ricorrente ha, invece, dichiarato di aver visto Persona 4 e solo sporadicamente in azienda le mogli dei soci le quali "passavano dall'ufficio per vedere i mariti"
(tale circostanza lascia presumere il ruolo meramente formale di amministratrici delle due donne).
8. Sul punto, si rileva che è consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente assunto nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
•
la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
•
il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa,
•
dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce delle risultanze della istruttoria espletata non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
Ed infatti, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della
Suprema Corte premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente
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rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004). Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il
Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, va evidenziato che i testimoni escussi nulla hanno riferito circa il concreto assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo dell'imprenditore, né hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate in ordine alla durata del rapporto di lavoro o all'orario osservato dalla ricorrente, né è stata fornita prova del pagamento della retribuzione in maniera fissa e continuativa e con mezzi tracciabili.
9. Ne consegue che l'accertamento rigoroso richiesto dalla Cassazione non è stato supportato da idonea prova e la domanda di parte ricorrente deve essere pertanto integralmente rigettata con conseguente conferma del verbale di accertamento e notifica impugnato e dei successivi avvisi di addebito.
10. Attesa la controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica della parti le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- Rigetta il ricorso
- Compensa le spese di lite
Lamezia Terme il 30/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara