TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/02/2026, n. 3076
TAR
Ordinanza cautelare 18 febbraio 2020
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Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della clausola del bando che prevede un punteggio minimo per l'inserimento in graduatoria

    La norma invocata non vieta alla pubblica amministrazione di stabilire criteri per la formazione della graduatoria di merito, inclusa la previsione di un punteggio minimo per l'ammissione alle varie fasi della procedura concorsuale, rientrando tale valutazione nella discrezionalità amministrativa, specialmente per profili professionali di carattere scientifico.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione nell'attribuzione del punteggio per i titoli di categoria B

    La motivazione fornita dalla commissione è considerata sufficientemente chiara, basata sul periodo di maturazione dei titoli e sulla mancata assunzione di ruoli di responsabilità nei progetti. La commissione ha applicato i criteri di valutazione stabiliti dal bando e la griglia predeterminata.

  • Rigettato
    Valutazione insufficiente del curriculum formativo e professionale

    La motivazione è basata sul periodo di maturazione dei titoli (dottorato conseguito nel 2010, assegni di ricerca e borse di studio per 5 anni, oltre un anno di contratti) e sulla mancata assunzione di responsabilità nei progetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/02/2026, n. 3076
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3076
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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