Ordinanza cautelare 18 febbraio 2020
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/02/2026, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03076/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16244/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16244 del 2019, proposto da
AN AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IO FU, CA PA, IA EL, LU IR, LU GL, AC AS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione prot. n. 0071163 del 16 ottobre 2019 con il quale l’Amministrazione ha comunicato a parte ricorrente che, non avendo raggiunto la soglia minima di 45/70, risultava inidonea alla prova orale;
- della valutazione effettuata dalla Commissione di concorso con verbale 3 del 17 settembre 2019 nella quale risulta il punteggio ottenuto da parte ricorrente per i titoli;
- dell’allegato n. 10 al verbale di cui sopra nella parte in cui, valutando i titoli relativi alla cat. B) la Commissione afferma che “ il candidato presenta un lungo iter formativo, con dottorato (conseguito nel 2010), 5 anni tra assegni di ricerca e borse di studio ed oltre un anno di contratti con enti di ricerca. Ha partecipato a numerosi progetti nazionali, nessuno con ruolo di responsabile. In conclusione, tenuto conto del periodo in cui è stato maturato, il curriculum è valutato insufficiente ”;
- del provvedimento dirigenziale prot. n. 0081827 in data 20 novembre 2019 relativo all’accertamento della regolarità degli atti della procedura del concorso suddetto, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori;
- del provvedimento prot. n. 0085788 del 29 novembre 2019, di scorrimento della graduatoria e di assunzione del candidato classificatosi in ottava posizione per rinuncia della vincitrice Dott.ssa Antonella Marone;
- della delibera del CNR n. 72/2016 del 14 giugno 2016, che contiene la previsione che potranno essere ammessi alla prova orale i soli candidati che conseguano tra prove di esame e titoli un punteggio minimo complessivo di punti 45/70, ferme restando le soglie minime per il superamento delle prove scritte;
- il provvedimento del CNR prot. n. 0069081 in data 18 ottobre 2018, mediante il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 7 unità di personale profilo Ricercatore III livello professionale presso Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. AN LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato alle controparti il 16 dicembre 2019 e depositato il 30 dicembre 2019, il ricorrente impugna il provvedimento di esclusione, adottato il 16 ottobre 2019, dalla prova orale del concorso di interesse, motivato con il mancato raggiungimento della soglia minima prevista per l’ammissione al colloquio.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche si costituisce in giudizio il 23 gennaio 2020 per resistere al ricorso, presentando documentazione, ma senza articolare memorie difensive.
Nessun controinteressato si costituisce in giudizio.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2020, con ordinanza numero 1008 del 2020, il Tribunale amministrativo regionale respinge l’istanza cautelare, non ravvisando i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato.
In vista della trattazione di merito, parte ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, passando in decisione.
DIRITTO
La controversia è riferita a un concorso del CNR, per titoli e per esami, per l’assunzione di 7 ricercatori di terzo livello professionale. Il bando di concorso stabiliva che, per essere inseriti in graduatoria, i candidati avrebbero dovuto conseguire il punteggio complessivo di almeno 75 punti su 100.
Il ricorrente, partecipante al concorso, ha conseguito il punteggio di 9/15 per i titoli di categoria A, di 4/15 per i titoli di categoria B, di 17/20 nella prima prova scritta e di 14/20 nella seconda prova scritta.
Complessivamente, quindi, tra titoli e prove scritte, ha ottenuto il punteggio di 44/70, inferiore al minimo per l’ammissione al colloquio finale prestabilito in 45/70. Di conseguenza non è stato ammesso al colloquio perché, anche qualora avesse ottenuto alla prova orale il punteggio massimo, pari a 30 punti, avrebbe conseguito il punteggio finale di 74/100, insufficiente per l’inserimento nella graduatoria.
Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce la illegittimità, per violazione dell’articolo 15 del testo unico sui concorsi pubblici, d.p.r. 487 del 1994, della clausola del bando che prevede un punteggio minimo, di idoneità, per l’inserimento in graduatoria, punteggio che tiene conto anche dei titoli culturali. Ad avviso di parte ricorrente tutti i candidati che superano le prove di concorso dovrebbero essere inseriti in graduatoria, senza l’introduzione di alcuno sbarramento derivante dalla valutazione dei titoli.
Il motivo è infondato.
L’articolo 15 del d.p.r. 487 del 1994, regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, invocato da parte ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni, si limita a stabilire che di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice debba tenersi processo verbale e che la graduatoria di merito dei candidati debba essere formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Inoltre, che debbano essere dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito.
La norma richiamata, dunque, non vieta alla pubblica amministrazione che bandisce il concorso di stabilire, nell’ambito della regolamentazione statale, i criteri per la formazione della graduatoria di merito. Rientra nella discrezionalità amministrativa la individuazione del punteggio minimo da riconoscere ai titoli al fine della ammissione alle varie fasi della procedura concorsuale, così come rientra a pieno titolo nella discrezionalità amministrativa, in particolare per i profili professionali di carattere scientifico, come quello messo a concorso, la valorizzazione dei titoli culturali posseduti dai candidati.
Con il secondo motivo, parte ricorrente censura il difetto di motivazione dell’attribuzione del punteggio per i titoli di categoria B, corrispondenti al curriculum formativo e professionale. Per questa categoria di titoli, il ricorrente si è visto assegnare il punteggio di 4/15, nonostante la qualità della propria produzione scientifica, pubblicata su importanti riviste scientifiche, nonostante le numerose pubblicazioni in occasione di convegni nazionali e internazionali, nonostante la mobilità dell’interessato verso istituzioni di ricerca anche distanti dalla propria residenza, avendo egli conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Torino; nella motivazione non si sarebbe dato atto della partecipazione del ricorrente a numerose campagne oceanografiche; altri candidati avrebbero ottenuto punteggi più alti del ricorrente, immeritatamente.
Il motivo è infondato.
Per quanto riguarda i titoli di categoria B, curriculum formativo e professionale, il bando di concorso ha previsto l’attribuzione del punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato, che avrebbe dovuto tenere conto, nell’ottica di favorire l’ingresso dei giovani studiosi, anche della vicinanza temporale del completamento del percorso formativo post universitario, dando rilevanza al conseguimento di premi o particolari riconoscimenti nazionali o internazionali, nel rispetto di determinati criteri generali: entità e rilevanza dei riconoscimenti e dei premi nazionali o internazionali; livello di competitività dei progetti e dei programmi finanziati e coordinati ai quali il candidato abbia partecipato; congruenza dell’iter formativo e dell’attività svolta con la specifica area strategica del bando; competitività e durata dei contratti di ricerca stipulati presso istituzioni di ricerca nazionali o estere; grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle eventuali responsabilità assunte; grado di mobilità verso qualificate istituzioni di ricerca nazionali o estere.
Sulla base di questi criteri, la commissione ha stabilito una griglia di parametri di valutazione sintetici che ha collegato il punteggio numerico alla valutazione del curriculum, stabilendo l’attribuzione di 15 punti per un curriculum eccellente, di 14 punti per un curriculum quasi eccellente, di 13 punti per un curriculum più che ottimo e così via, fino alla previsione, per un curriculum insufficiente, di un punteggio inferiore a 5.
L’attribuzione al curriculum del ricorrente di soli 4 punti è stata così motivata dalla commissione di concorso, come risulta dal verbale numero 3 del 17 settembre 2019, allegato 10: “ il candidato presenta un lungo iter formativo, con dottorato conseguito nel 2010, 5 anni tra assegni di ricerca e borse di studio e oltre un anno di contratti con enti di ricerca; ha partecipato a numerosi progetti nazionali, ma a nessuno di essi con ruolo di responsabile; in conclusione, tenuto conto del periodo in cui è stato maturato, il curriculum è valutato insufficiente ”.
La motivazione, espressa in applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dal bando di concorso e della griglia per l’attribuzione del punteggio predeterminata dalla commissione, è sufficientemente chiara in quanto basata sul “periodo” di maturazione dei titoli indicati nel curriculum e sulla mancata assunzione del ruolo di responsabile nei progetti a cui ha partecipato, i quali si collocavano a distanza temporale significativa dalla selezione (dottorato conseguito nel 2010, assegni ricerca e borse studio
Ne deriva la non condivisibilità della prospettazione del ricorrente che si sostanzia nella sostituzione alle valutazioni della commissione di concorso della propria personale autovalutazione, sminuendo correlativamente i curricula dei concorrenti.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto, per l’infondatezza di tutte le censure dedotte.
Le spese processuali, tenuto conto della ridotta attività difensiva dell’Avvocatura statale, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
AN LF, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LF | RO NT |
IL SEGRETARIO