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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1680 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Frosinone, via della Mola Vecchia n. 2, presso lo studio dell'avv.
Sara Bruni, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione attrice e
, elettivamente domiciliato in Pontecorvo, via della Vittoria n. Controparte_1
4, presso lo studio dell'avv. Emanuele Carbone, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta convenuto e
, elettivamente domiciliato in Milano, via Enrico Toti n. 2, presso lo CP_2
studio dell'avv. Angelo Medico, che lo rappresenta e difende, con l'avv. Sergio Losavio, per procura allegata alla comparsa di risposta convenuto
OGGETTO: vendita di cose mobili – azione di simulazione assoluta e azione revocatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti controversi.
1 La ha evocato in giudizio il sig. esponendo Parte_1 Controparte_1
quanto segue:
- con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 611/2014 il sig. era stato CP_1
condannato a corrispondere in suo favore la somma di € 12.700,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e le spese legali liquidate in € 178,00 per spese ed € 2.417,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- in mancanza di esecuzione spontanea della sentenza, era stata costretta ad iniziare, nei confronti del sig. l'esecuzione forzata, nell'ambito della quale aveva tentato, in CP_1
data 14.3.2018, 6.4.2018, 4.10.2018, 21.1.2019, 7.6.2019, 10.7.2019 e 3.12.2019, diversi pignoramenti mobiliari presso l'abitazione del medesimo, rimasti senza esito perché l'uscio era sempre stato trovato chiuso;
- in occasione dell'ultimo tentativo, effettuato in data 3.12.2019, presso altra abitazione,
ove, nel frattempo, il debitore si era trasferito, l'ufficiale giudiziario riusciva ad entrare ma, all'atto di pignorare i beni mobili ivi presenti, il esibiva un atto di compravendita di CP_1
tutti beni mobili presenti nell'appartamento, sottoscritto con il sig. l'8.11.2018, CP_2
trascritto il 10.5.2019, ma non era in grado di esibire le ricevute di pagamento del prezzo.
Ciò premesso, l'attrice, rimarcando che la compravendita, avente ad oggetto solo gli unici beni mobili ancora in possesso del debitore, era avvenuta proprio in pendenza dell'esecuzione forzata, ed era stata registrata molto tempo dopo, e che i beni oggetto della stessa si trovavano nell'abitazione al momento del pignoramento, avvenuto anch'esso molto tempo dopo la compravendita, ha domandato al Tribunale di accertare e dichiarare la simulazione assoluta del negozio e, per l'effetto, dichiararne la nullità; in via alternativa, di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetto dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei propri confronti dello stesso atto;
con vittoria di spese.
Il sig. inizialmente dichiarato contumace, si è costituito in giudizio (e, CP_1
pertanto, si revoca la dichiarazione di contumacia) e ha eccepito la mancanza di prova della simulazione, smentita dall'avvenuto integrale pagamento del prezzo in data 30.4.2019, come da quietanze in atti, e che, come si evince dal tenore dell'atto di compravendita, le parti avevano rimesso all'acquirente la scelta di quanto ritirare i beni, e il sig. non vi aveva provveduto CP_2
2 solo perché non riusciva a trovare un luogo ove custodirli;
ha anche eccepito la mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria.
E' stato integrato il contraddittorio nei confronti del sig. contraddittore CP_2
necessario.
Il sig. si è costituito e ha chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendo di aver CP_2
acquistato i beni mobili del sig. perché appassionato di arte e design, di aver CP_1
pagato integralmente il prezzo della compravendita in modo dilazionato e di aver atteso a ritirare i beni che non disponeva di un locale ove collocarli, e perché il anch'egli CP_1
appassionato di arte, li avrebbe custoditi nel modo migliore.
Pertanto, il sig. ha eccepito l'insussistenza dei presupposti della simulazione e della CP_2
revocazione.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'interrogatorio libero del convenuto e del sig. e con l'escussione dei testimoni. CP_2
Infine, in vista dell'udienza del 24.9.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni per iscritto riportandosi ai rispettivi atti, e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del primo termine ex art. 190 c.p.c..
2. Sulla domanda di accertamento della simulazione.
Va premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né
l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla”
(Cass. n. 13345/2015), e con riferimento alla prova per presunzioni della simulazione, “La prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato. Il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove esso sia
3 fondato sulle risultanze processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica”
(Cass. n. 15160/2002).
Così puntualizzati gli aspetti giuridici, vanno esaminati gli elementi probatori offerti dalle parti.
L'attore ha prodotto:
• La sentenza del Tribunale di Frosinone n. 611/2014, che condannava il sig. CP_1
a pagare alla la somma di € 12.700,00 oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al saldo, e le spese legali liquidate in € 178,00 per spese ed € 2.417,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• L'atto di precetto notificato il 4.3.2015 all'indirizzo di via Garibaldi n. 11, Frosinone;
• Il verbale di pignoramento del 14.3.2018, rimasto senza esito perché il debitore esecutato non è stato rinvenuto all'indirizzo suindicato;
• Il verbale di pignoramento del 21.1.2019, con esito identico;
• L'atto di precetto rinnovato l'8.2.2018e notificato mediante deposito della casa comunale e spedizione di raccomandata non ritirata nel termine di dieci giorni;
• L'atto di precetto notificato ex art. 140 c.p.c. l'11.9.2019 all'indirizzo di via Garibaldi
n. 19, con successiva raccomandata ricevuta il 23.9.2019;
• Verbale del pignoramento del 3.12.2019 eseguito all'indirizzo di cui sopra, in occasione del quale il dichiarava di aver venduto tutti gli arredi e i quadri presenti CP_1
nell'appartamento con atto registrato il 10.5.2019;
• è stato prodotto il contratto di compravendita, che porta la data dell'8.11.2019 – data che trova conferma nell'apposta marca da bollo – e risulta registrato il 10.5.2019; ad esso sono allegate alcune foto di quadri e arredi vari.
E' opportuno soffermarsi sul contenuto di tale atto.
I beni elencati comprendono mobili, quadri, oggetti di argento e una stampante multifunzione. Il prezzo era convenuto in € 7.000,00, da versarsi in contanti, €
2.000,00 alla firma e il resto in ratei di € 500,00 ciascuno dall'8.12.2019 al 30.4.2019.
Il venditore dichiarava la piena proprietà ed era previsto che la consegna sarebbe avvenuta dalla data successiva al saldo del prezzo pattuito secondo le modalità e i tempi scelti dall'acquirente;
4 • Il convenuto ha prodotto le fotocopie di 11 quietanze di pagamento, la prima di €
2.000,00 in data 8.11.2018 e le successive di € 500,00 ciascuna, l'ultima in data
30.4.2019.
Sono stati sentiti due testimoni, il sig. di parte e la sig.ra Testimone_1 CP_1
di parte Testimone_2 CP_2
Il primo, dipendente del sig. dal febbraio 2020 con compiti di amministrazione, ha CP_2
riferito di essere a conoscenza della compravendita, e di essere stato incaricato dal sig. di CP_2
consegnare una busta contenente € 500,00 in contanti al sig. tra gennaio e aprile CP_1
2019, e che la consegna avvenne all'Agip di via De Matthaeis a Frosinone, di non sapere se le altre rate siano state pagate o meno.
La sig.ra addetta alle vendite della società del sig. ha confermato la Tes_2 CP_2
passione di quest'ultimo per il mobilio vintage, e ha riferito che ciò è spesso causa di discussioni con la moglie perché non hanno più spazio dove mettere gli acquisti;
anche la teste CP_3
ha detto di essere a conoscenza della compravendita con il e di essere Tes_2 CP_1
stata una volta incaricata dal sig. di prendere € 500,00 dalla cassa, metterli in una busta e CP_2
consegnarla a affinché questi la portasse al sig. La teste ha anche Testimone_1 CP_1
riferito che quest'ultimo è un architetto e ha svolto diversi lavori nell'atelier del sig. ed è CP_2
anche lo zio della moglie di CP_2 CP_3
Dalla documentazione in atti, in particolare le quietanze, che dimostrano l'integrale pagamento del prezzo, e dalle dichiarazioni dei testi come sopra riportate, della cui attendibilità
non vi è ragione di dubitare, sono emersi elementi che consentono di escludere che l'alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto né l'altra parte abbia inteso acquisirla.
3. Sulla domanda di revocatoria.
Esclusa la simulazione, occorre verificare se sussistano i presupposti dell'azione revocatoria, formulata in via alternativa.
E' opportuno premettere il quadro giurisprudenziale che disciplina detta azione.
Trattandosi, nel caso di specie, di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del debitore alienante e del terzo acquirente della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo
5 necessaria la collusione fra gli stessi né occorrendo la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. n. 16825/2013). In
particolare, quanto all'elemento soggettivo della scientia damni, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1 n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni
(Cass. n. 7507/2007). Ancora, la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 1286/2019); la lunga dilazione di pagamento, senza interessi,
di oltre la metà del prezzo di una compravendita costituisce elemento da cui ragionevolmente desumere la rappresentazione, da parte del terzo acquirente, dell'idoneità dell'atto traslativo ad arrecare pregiudizio ai creditori del venditore (Cass. n. 21503/2011).
Ciò premesso, dall'esame dell'atto impugnato, e degli altri documenti di causa, si ritiene che l'atto dell'8.11.2018 sia stato posto in essere in essere con la consapevolezza di sottrarre alla le garanzie del credito. Parte_1
Innanzitutto, l'eventus damni è innegabile, in quanto è pacifico che i beni esistenti nell'abitazione del debitore costituivano l'unica garanzia del credito ed è indubbio che di tale pregiudizio il debitore fosse consapevole, considerato che, pur essendo a conoscenza della sentenza di condanna, ed avendo ricevuto sin dal marzo 2015 l'atto di precetto, si è reiteratamente sottratto al pignoramento, e l'insistenza pluriennale del creditore in tale pignoramento fa presumere che non vi fossero altri beni da staggire.
Ancora, elementi presuntivi nel senso della sussistenza della participatio fraudis del terzo possono trarsi dalle seguenti circostanze:
• Il come riferito dalla teste è il marito della nipote del sig. CP_2 Tes_2 [...]
e ha avuto con quest'ultimo anche rapporti lavorativi;
CP_1
6 • Le modalità di pagamento del prezzo, con ampia dilazione di pagamento e senza interessi;
• La tardiva registrazione della vendita, che non pare potersi giustificare con l'opportunità di attendere l'integrale pagamento del prezzo;
• Soprattutto, la non tracciabilità dei relativi esborsi, che non è emerso rispondesse ad alcuna esigenza particolare del venditore o dell'acquirente, e rende inconferente anche il fatto che il prezzo pagato fosse superiore a quello stimato dall'ufficiale giudiziario.
Va, quindi, accolta la domanda con cui l'attrice ha chiesto la revocazione dell'atto di compravendita dell'8.11.2018, che va dichiarato inefficace.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, considerato quale valore della controversia il prezzo dei beni indicato nell'atto che si dichiara inefficace e ridotti i valori medi in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe,
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento della simulazione;
2. in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti della dell'atto di compravendita intervenuto in data 8.11.2018, registrato il Parte_1
10.5.2019, tra il sig. e il sig. Controparte_1 CP_2
3. condanna il sig. e il sig. in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2
rifondere alla le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone il 9.4.2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Ciccolo)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1680 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Frosinone, via della Mola Vecchia n. 2, presso lo studio dell'avv.
Sara Bruni, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione attrice e
, elettivamente domiciliato in Pontecorvo, via della Vittoria n. Controparte_1
4, presso lo studio dell'avv. Emanuele Carbone, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta convenuto e
, elettivamente domiciliato in Milano, via Enrico Toti n. 2, presso lo CP_2
studio dell'avv. Angelo Medico, che lo rappresenta e difende, con l'avv. Sergio Losavio, per procura allegata alla comparsa di risposta convenuto
OGGETTO: vendita di cose mobili – azione di simulazione assoluta e azione revocatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti controversi.
1 La ha evocato in giudizio il sig. esponendo Parte_1 Controparte_1
quanto segue:
- con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 611/2014 il sig. era stato CP_1
condannato a corrispondere in suo favore la somma di € 12.700,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e le spese legali liquidate in € 178,00 per spese ed € 2.417,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- in mancanza di esecuzione spontanea della sentenza, era stata costretta ad iniziare, nei confronti del sig. l'esecuzione forzata, nell'ambito della quale aveva tentato, in CP_1
data 14.3.2018, 6.4.2018, 4.10.2018, 21.1.2019, 7.6.2019, 10.7.2019 e 3.12.2019, diversi pignoramenti mobiliari presso l'abitazione del medesimo, rimasti senza esito perché l'uscio era sempre stato trovato chiuso;
- in occasione dell'ultimo tentativo, effettuato in data 3.12.2019, presso altra abitazione,
ove, nel frattempo, il debitore si era trasferito, l'ufficiale giudiziario riusciva ad entrare ma, all'atto di pignorare i beni mobili ivi presenti, il esibiva un atto di compravendita di CP_1
tutti beni mobili presenti nell'appartamento, sottoscritto con il sig. l'8.11.2018, CP_2
trascritto il 10.5.2019, ma non era in grado di esibire le ricevute di pagamento del prezzo.
Ciò premesso, l'attrice, rimarcando che la compravendita, avente ad oggetto solo gli unici beni mobili ancora in possesso del debitore, era avvenuta proprio in pendenza dell'esecuzione forzata, ed era stata registrata molto tempo dopo, e che i beni oggetto della stessa si trovavano nell'abitazione al momento del pignoramento, avvenuto anch'esso molto tempo dopo la compravendita, ha domandato al Tribunale di accertare e dichiarare la simulazione assoluta del negozio e, per l'effetto, dichiararne la nullità; in via alternativa, di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetto dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei propri confronti dello stesso atto;
con vittoria di spese.
Il sig. inizialmente dichiarato contumace, si è costituito in giudizio (e, CP_1
pertanto, si revoca la dichiarazione di contumacia) e ha eccepito la mancanza di prova della simulazione, smentita dall'avvenuto integrale pagamento del prezzo in data 30.4.2019, come da quietanze in atti, e che, come si evince dal tenore dell'atto di compravendita, le parti avevano rimesso all'acquirente la scelta di quanto ritirare i beni, e il sig. non vi aveva provveduto CP_2
2 solo perché non riusciva a trovare un luogo ove custodirli;
ha anche eccepito la mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria.
E' stato integrato il contraddittorio nei confronti del sig. contraddittore CP_2
necessario.
Il sig. si è costituito e ha chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendo di aver CP_2
acquistato i beni mobili del sig. perché appassionato di arte e design, di aver CP_1
pagato integralmente il prezzo della compravendita in modo dilazionato e di aver atteso a ritirare i beni che non disponeva di un locale ove collocarli, e perché il anch'egli CP_1
appassionato di arte, li avrebbe custoditi nel modo migliore.
Pertanto, il sig. ha eccepito l'insussistenza dei presupposti della simulazione e della CP_2
revocazione.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'interrogatorio libero del convenuto e del sig. e con l'escussione dei testimoni. CP_2
Infine, in vista dell'udienza del 24.9.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni per iscritto riportandosi ai rispettivi atti, e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del primo termine ex art. 190 c.p.c..
2. Sulla domanda di accertamento della simulazione.
Va premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né
l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla”
(Cass. n. 13345/2015), e con riferimento alla prova per presunzioni della simulazione, “La prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato. Il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove esso sia
3 fondato sulle risultanze processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica”
(Cass. n. 15160/2002).
Così puntualizzati gli aspetti giuridici, vanno esaminati gli elementi probatori offerti dalle parti.
L'attore ha prodotto:
• La sentenza del Tribunale di Frosinone n. 611/2014, che condannava il sig. CP_1
a pagare alla la somma di € 12.700,00 oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al saldo, e le spese legali liquidate in € 178,00 per spese ed € 2.417,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• L'atto di precetto notificato il 4.3.2015 all'indirizzo di via Garibaldi n. 11, Frosinone;
• Il verbale di pignoramento del 14.3.2018, rimasto senza esito perché il debitore esecutato non è stato rinvenuto all'indirizzo suindicato;
• Il verbale di pignoramento del 21.1.2019, con esito identico;
• L'atto di precetto rinnovato l'8.2.2018e notificato mediante deposito della casa comunale e spedizione di raccomandata non ritirata nel termine di dieci giorni;
• L'atto di precetto notificato ex art. 140 c.p.c. l'11.9.2019 all'indirizzo di via Garibaldi
n. 19, con successiva raccomandata ricevuta il 23.9.2019;
• Verbale del pignoramento del 3.12.2019 eseguito all'indirizzo di cui sopra, in occasione del quale il dichiarava di aver venduto tutti gli arredi e i quadri presenti CP_1
nell'appartamento con atto registrato il 10.5.2019;
• è stato prodotto il contratto di compravendita, che porta la data dell'8.11.2019 – data che trova conferma nell'apposta marca da bollo – e risulta registrato il 10.5.2019; ad esso sono allegate alcune foto di quadri e arredi vari.
E' opportuno soffermarsi sul contenuto di tale atto.
I beni elencati comprendono mobili, quadri, oggetti di argento e una stampante multifunzione. Il prezzo era convenuto in € 7.000,00, da versarsi in contanti, €
2.000,00 alla firma e il resto in ratei di € 500,00 ciascuno dall'8.12.2019 al 30.4.2019.
Il venditore dichiarava la piena proprietà ed era previsto che la consegna sarebbe avvenuta dalla data successiva al saldo del prezzo pattuito secondo le modalità e i tempi scelti dall'acquirente;
4 • Il convenuto ha prodotto le fotocopie di 11 quietanze di pagamento, la prima di €
2.000,00 in data 8.11.2018 e le successive di € 500,00 ciascuna, l'ultima in data
30.4.2019.
Sono stati sentiti due testimoni, il sig. di parte e la sig.ra Testimone_1 CP_1
di parte Testimone_2 CP_2
Il primo, dipendente del sig. dal febbraio 2020 con compiti di amministrazione, ha CP_2
riferito di essere a conoscenza della compravendita, e di essere stato incaricato dal sig. di CP_2
consegnare una busta contenente € 500,00 in contanti al sig. tra gennaio e aprile CP_1
2019, e che la consegna avvenne all'Agip di via De Matthaeis a Frosinone, di non sapere se le altre rate siano state pagate o meno.
La sig.ra addetta alle vendite della società del sig. ha confermato la Tes_2 CP_2
passione di quest'ultimo per il mobilio vintage, e ha riferito che ciò è spesso causa di discussioni con la moglie perché non hanno più spazio dove mettere gli acquisti;
anche la teste CP_3
ha detto di essere a conoscenza della compravendita con il e di essere Tes_2 CP_1
stata una volta incaricata dal sig. di prendere € 500,00 dalla cassa, metterli in una busta e CP_2
consegnarla a affinché questi la portasse al sig. La teste ha anche Testimone_1 CP_1
riferito che quest'ultimo è un architetto e ha svolto diversi lavori nell'atelier del sig. ed è CP_2
anche lo zio della moglie di CP_2 CP_3
Dalla documentazione in atti, in particolare le quietanze, che dimostrano l'integrale pagamento del prezzo, e dalle dichiarazioni dei testi come sopra riportate, della cui attendibilità
non vi è ragione di dubitare, sono emersi elementi che consentono di escludere che l'alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto né l'altra parte abbia inteso acquisirla.
3. Sulla domanda di revocatoria.
Esclusa la simulazione, occorre verificare se sussistano i presupposti dell'azione revocatoria, formulata in via alternativa.
E' opportuno premettere il quadro giurisprudenziale che disciplina detta azione.
Trattandosi, nel caso di specie, di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del debitore alienante e del terzo acquirente della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo
5 necessaria la collusione fra gli stessi né occorrendo la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. n. 16825/2013). In
particolare, quanto all'elemento soggettivo della scientia damni, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1 n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni
(Cass. n. 7507/2007). Ancora, la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 1286/2019); la lunga dilazione di pagamento, senza interessi,
di oltre la metà del prezzo di una compravendita costituisce elemento da cui ragionevolmente desumere la rappresentazione, da parte del terzo acquirente, dell'idoneità dell'atto traslativo ad arrecare pregiudizio ai creditori del venditore (Cass. n. 21503/2011).
Ciò premesso, dall'esame dell'atto impugnato, e degli altri documenti di causa, si ritiene che l'atto dell'8.11.2018 sia stato posto in essere in essere con la consapevolezza di sottrarre alla le garanzie del credito. Parte_1
Innanzitutto, l'eventus damni è innegabile, in quanto è pacifico che i beni esistenti nell'abitazione del debitore costituivano l'unica garanzia del credito ed è indubbio che di tale pregiudizio il debitore fosse consapevole, considerato che, pur essendo a conoscenza della sentenza di condanna, ed avendo ricevuto sin dal marzo 2015 l'atto di precetto, si è reiteratamente sottratto al pignoramento, e l'insistenza pluriennale del creditore in tale pignoramento fa presumere che non vi fossero altri beni da staggire.
Ancora, elementi presuntivi nel senso della sussistenza della participatio fraudis del terzo possono trarsi dalle seguenti circostanze:
• Il come riferito dalla teste è il marito della nipote del sig. CP_2 Tes_2 [...]
e ha avuto con quest'ultimo anche rapporti lavorativi;
CP_1
6 • Le modalità di pagamento del prezzo, con ampia dilazione di pagamento e senza interessi;
• La tardiva registrazione della vendita, che non pare potersi giustificare con l'opportunità di attendere l'integrale pagamento del prezzo;
• Soprattutto, la non tracciabilità dei relativi esborsi, che non è emerso rispondesse ad alcuna esigenza particolare del venditore o dell'acquirente, e rende inconferente anche il fatto che il prezzo pagato fosse superiore a quello stimato dall'ufficiale giudiziario.
Va, quindi, accolta la domanda con cui l'attrice ha chiesto la revocazione dell'atto di compravendita dell'8.11.2018, che va dichiarato inefficace.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, considerato quale valore della controversia il prezzo dei beni indicato nell'atto che si dichiara inefficace e ridotti i valori medi in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe,
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento della simulazione;
2. in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti della dell'atto di compravendita intervenuto in data 8.11.2018, registrato il Parte_1
10.5.2019, tra il sig. e il sig. Controparte_1 CP_2
3. condanna il sig. e il sig. in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2
rifondere alla le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone il 9.4.2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Ciccolo)
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