TAR Genova, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 552
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 36 Cost., art. 5, comma 8, DL n. 95/2012, art. 14, comma 14, d.p.r. n. 395/995 in relazione all’art. 7, comma 2, della Direttiva 2003/88/CE e giurisprudenza UE e Corte Costituzionale

    La Corte ha ritenuto che, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, della Corte Costituzionale e della giurisprudenza nazionale, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro se la mancata fruizione è dovuta a cause non imputabili, come la malattia. L'approvazione del piano ferie da parte dell'amministrazione e la successiva malattia hanno reso impossibile la fruizione, giustificando la monetizzazione. La cessazione del rapporto a domanda non è ostativa in questi casi.

  • Accolto
    Conseguenza della domanda di accertamento del diritto

    Accolto il ricorso principale, viene accolta anche la domanda accessoria di condanna al pagamento, con gli accessori richiesti.

  • Accolto
    Illegittimità del diniego di monetizzazione

    Il provvedimento di rigetto viene annullato in quanto il ricorso è stato accolto nel merito, accertando il diritto alla monetizzazione.

  • Accolto
    Necessità di rimozione degli ostacoli all'accoglimento della domanda

    L'annullamento degli atti impugnati implica la rimozione di ogni ostacolo alla piena attuazione della decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 552
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 552
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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