Sentenza 25 febbraio 2003
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, il cui elemento oggettivo è compendiato nell'espressione onnicomprensiva della sollecitazione di promessa, dazione di danaro o altra utilità rivolta al privato dal pubblico ufficiale, occorre che la condotta di quest'ultimo, pur non integrando quell'aspetto significativo e pregnante di costrizione anche per induzione che caratterizza la concussione, si manifesti come forma di astuta e serpeggiante pressione psicologica sul privato, disposto, dal canto suo, a recepirla anche per tornaconto personale, in forza di una valutazione comparata di vantaggi e svantaggi, mirante ad evitare sanzioni per il proprio comportamento illegale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2003, n. 15117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15117 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato FULGENZI Presidente
1. Dott. Raffaele LEONASI Consigliere
2. Dott. Francesco SERPICO Consigliere
3. Dott. Nicola MILO Consigliere
4. Dott. Carlo PICCININNI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO CC;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 26/10/2001;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. dr. G. Febbraro che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. G. Aricò che ha concluso per: Accogliersi il ricorso, insistendo, tra l'altro, sulla qualificazione giuridica del fatto ex art. 322 co. 4 c.p.. OSSERVA
Sull'appello proposto da TO CC avverso la sentenza del Tribunale di Livorno del 25/10/1999, con la quale, dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81,110 e 317 c.p., per avere, in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua qualità di ufficiale della Guardia di Finanza, nel corso di una verifica fiscale svolta dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Firenze nei confronti della CMF Sud S.p.A., avendo raccolto elementi probatori circa l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, induceva esponenti della società stessa e della controllante Italimpianti S.p.A. a consegnargli una somma non inferiore a lire 150 milioni, minacciando che, in caso contrario, avrebbe segnalato tale reato all'A.G., in Guasticce e Viareggio tra l'ottobre ed il dicembre del 1990, concessegli le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, con interdizione in perpetuo da pubblici uffici, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 26/10/2001, confermava il giudizio di primo grado. In proposito, rigettate l'eccezione in rito proposte dalla difesa sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di tali TE e OR, i giudici della Corte territoriale ribadivano la provata sussistenza della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, tenuto conto delle dichiarazioni del TE e del OR, reciprocamente convergenti nella sostanza e riscontrate, anche in punto di logica, dalla accertata falsità delle fatture incriminate e dall'intuibile finalità di tale operazione in riferimento ad operazioni inesistenti per acquisire denaro in nero, destinato al pagamento di tangenti in seno all'attività della società. Veniva, inoltre, ribadita la corretta qualificazione giuridica del fatto, stante l'inidoneità oggettiva della minaccia a determinare nel destinatario di essa quella posizione di "sudditanza" per il "metus pubblicae potestatis", creante un trattamento non paritetico tra p. u. e privato e non apparendo nemmeno logicamente plausibile la versione difensiva proposta dal OR circa la natura di "autonomo atto di gratitudine ed amicizia", attribuito alla comprovata dazione del denaro al predetto e destinato anche al Toma. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Toma, deducendo a mezzo del proprio difensore, a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
1) Erronea interpretazione e disapplicazione degli artt. 192, 197 bis c.p.p., con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni
OR e TE, nonchè manifesta illogicità della motivazione, versando costoro nella ipotesi di cui al co. 4 dell'art. 197 bis cit. e, come tali, non potendo essere sottoposti alla formula del giuramento con l'obbligo di rispondere alle domande, con la conseguenza della evidente inutilizzabilità, ai fini della decisione, di tali dichiarazioni, disposte con ordinanza dibattimentale del 26/10/01, la cui illegittimità travolge alle radici la stessa decisione fondata su tali elementi di prova, a prescindere dall'omessa motivazione sul valore intrinseco ed estrinseco di tali dichiarazioni, valutato il sottostante interesse dei dichiaranti ai fini di esigenze difensive;
2) Mancanza "fisica" della prova con riferimento alle dichiarazioni del TE all'udienza del 30/10/01 e conseguente nullità della sentenza sul punto, nonchè erronea interpretazione degli artt. 197 bis e 192 c.p.p. con riferimento alle dichiarazioni del OR, non risultando registrate le dichiarazioni del primo, rese a microfono spento e carenti di riferimenti concreti al fatto di cui all'imputazione le dichiarazioni del secondo, sicchè l'asserzione dei giudici del secondo, sicchè l'asserzione dei giudici di secondo grado, secondo cui i dichiaranti avrebbero confermato quanto dichiarato in sede di indagini preliminari si fonda su un mero e incontrollabile "atto di fede"; inoltre, agli effetti di una corretta interpretazione dell'art. 192 c.p.p., la mera affermazione di "vicendevole riscontro" tra le dichiarazioni dei due predetti soggetti, si risolve in una manifesta illogicità della motivazione, con altrettanta manifesta violazione di legge, "giacchè le dichiarazioni di diverso contenuto fattuale non potranno mai sovrapporsi se non attraverso l'artificio logico di ritenere omologo ciò che è concretamente ed ontologicamente differente ed inconciliabile";
3) Manifesta mancanza di motivazione ed illogicità della stessa con riferimento all'insussistenza del reato presupposto ex art. 516/82, stante la mancata risposta dei giudici della Corte territoriale ai rilievi difensivi circa la "logica giustificazione" delle asserite richieste di denaro e la ricezione di questo da parte del ricorrente, avuto riguardo anche alla inspiegabile ed inverosimile condotta dei due pubblici ufficiali anche sulle modalità e tempi di consegna e ricezione di tale denaro;
4) Illogicità e mancanza manifeste di motivazione nonchè violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p., per denegato espletamento dell'invocato esperimento giudiziale in merito al contenitore della somma di denaro, onde poter valutare la fondatezza della prova offerta dalle dichiarazioni del TE e OR, semplicisticamente confermata da apodittiche "massime di comune esperienza";
5) Erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 317 e 319 c.p. posto che, in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto, era da ritenere che l'agente avesse, al più, posto in essere una condotta materiale prevista dall'art. 322 co. 4 c.p., all'evidenza costituente condotta ben diversa da quella concussiva contestata, poichè il soggetto destinatario della richiesta "non è stato costretto a dare denaro ma è stato indotto a valutare la possibilità di "evitare" la giusta sanzione, attraverso la consumata condotta corruttiva", giacchè "la sollecitazione di denaro in cambio della commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio, segna proprio il discrimine-se essa sollecitazione viene accettata- tra il reato di concussione e quello di accettata induzione alla corruzione ex art. 319 c.p.". Così correttamente interpretando la qualificazione giuridica del fatto, nell'ipotesi di denegato proscioglimento in via principale, la già operata concessione delle attenuanti generiche comportava l'ormai intervenuta prescrizione del reato al 12/5/98 e quindi in epoca di gran lunga precedente alla celebrazione del giudizio di appello;
6) Manifesta mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, non essendo stata offerta risposta alcuna all'invocata mitigazione dell'entità della sanzione inflitta in primo grado. Tanto premesso, rileva questa Corte che le censure in rito sub 1) e 2) sono infondate, avuto riguardo alla corretta risposta desumibile dal testo della sentenza impugnata (cfr. foll. 8 e 9), risultando osservata la normativa in tema di esame testimoniale di soggetti riferiti alla categoria di cui all'art. 197 bis c.p.p., a tacer del fatto che, in via risolvente ogni eccezione, il TE ed il OR sono stati assistiti dai rispettivi difensori, sicchè ogni riserva sull'obbligo di deporre loro imposto asseritamente dalla Corte in sede di riesame testimoniale, lascia il posto alla osservata garanzia del diritto di difesa, cui è ispirata l'intera normativa in subiecta materia.
Parimenti non è dato rilevare la "mancanza fisica" delle dichiarazioni del TE, asseritamente rese a microfono spento, in quanto, a prescindere dal fatto che l'inconveniente non è tale da involgere ogni parte della deposizione, resta il fatto che, sui relativi punti, il Collegio di secondo grado ha fatto buon governo del verbale al dibattimento in appello, con precisazioni sui contenuti dell'assunto del dichiarante a piena smentita dell'asserita impossibilità di conoscerne la portata. Stesso è a dirsi per le dichiarazioni del OR che, valutate in correlazione logico-modale con quelle del TE, offrono un quadro di esaustiva rappresentazione "storica" delle fasi della vicenda in cui il ricorrente si propone quale soggetto inequivocamente coinvolto. Parimenti infondato è il motivo sub 3), posto che si è data motivata risposta alla "posizione" che, anche in punto di logica, le contestate fatture rivestivano nell'economia dei fatti (cfr. fol 7), senza contare che le argomentazioni del ricorrente sul punto sconfinano sovente in mere, inammissibili censure in fatto, segnatamente riferite ai tempi, ragioni e modalità di consegna del denaro.
Il motivo sub 4) è manifestamente infondato, posto che, a prescindere da una inammissibile "sconfinamento" in punto di fatto, la necessità dell'invocato esperimento giudiziale che, in sede di espletata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello, deve ritenersi riservata al prudente ed esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito, trova, nella specie, valutazione insindacabile in questa sede di legittimità, supportata com'è da esauriente e logica motivazione, come emergente dal testo della sentenza impugnata (cfr. fol 8).
Fondato, invece, è il motivo sub 5), relativamente alla qualificazione giuridica del fatto sub art. 322 co. 4 in relazione all'art. 319 c.p.. Ed invero, com'è noto, in tema di reati contro la P.A., l'istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, nella sua espressione omnicomprensiva di "solleticazione" di promessa, dazione di denaro o altra utilità avanzata dal p.u. al privato, secondo la normativa innanzi cennata, è stata introdotta dal legislatore quale ipotesi residuale per sanzionare la condotta del pubblico ufficiale che, pur non integrando un aspetto significativo e pregnante di "costrizione anche per induzione", verso il privato agli effetti della tipicizzazione in concreto della concussione si manifesta quale forma di astuta e "serpeggiante" pressione essenzialmente psicologica sul privato, aperto, dal suo canto, a riceversela anche per tornaconto personale in forza di una valutazione del tutto soggettiva di "evitare" una giusta sanzione alla propria condotta contra legem, di cui è consapevole nella misura di neutralizzarne gli effetti negativi conseguenti ad essa, attraverso l'accettazione, frutto di una libera valutazione di pro e contro, della "sollecitazione" a lui rivolta dal p.u. per compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio (ovvero emettere o ritardare tale atto).
Ciò posto, avuto riguardo alle risultanze offerte dal testo dell'impugnata sentenza e da quello relativo alla sentenza di primo grado, ritiene la Corte che, proprio sulla base di una lettura coerente e conseguenziale delle dichiarazioni del TE da un canto e del OR dall'altro, oltre che dei già richiamati riscontri, la condotta del Toma debba piuttosto essere inquadrata in una sorta di "manifestazione strisciante" di sollecitazione al privato per i noti fini ed attraverso le note violazioni e non piuttosto in una dimensione ragionevolmente idonea a determinare quella posizione di concreto "squilibrio" tra il soggetto attivo p.u. e la vittima che tipicizza la figura della concussione, come in termini di succinta ed apodittica prospettazione hanno offerto del fatto i giudici di merito nell'impugnata sentenza (cfr. foll. 9 e 10).
Ne consegue che il fatto va correttamente qualificato come delitto di cui all'art. 322 co. 4 in relazione all'art. 319 c.p. e, avuto riguardo al titolo ed all'epoca del fatto stesso, a prescindere dalla incidenza delle già concesse attenuanti generiche, va dichiarata anche d'ufficio, ex art. 129 cpv c.p.p., l'intervenuta causa estintiva della prescrizione, ex art. 157 ss.gg. c.p.. S'impone, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per tale ragione.
Il motivo sub 6) è ovviamente assorbito dall'accoglimento del motivo sub 5) nei termini di cui innanzi.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come delitto di cui all'art. 322 co. 4 in relazione all'art. 319 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 marzo 2003.