Art. 3.
I Comuni e le Province, ai quali sono state concesse le anticipazioni previste dal decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212 , convertito nella legge 2 gennaio 1952, n. 5 , per il pagamento delle competenze al personale dipendente, sono esonerati dall'obbligo della relativa restituzione a norma dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge medesimo.
I Comuni e le Province, ai quali sono state concesse le anticipazioni previste dal decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212 , convertito nella legge 2 gennaio 1952, n. 5 , per il pagamento delle competenze al personale dipendente, sono esonerati dall'obbligo della relativa restituzione a norma dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge medesimo.