CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 28/05/2024 al n. 903/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Emilia, via Emilia San Pietro n. 4, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Ferrari Massimo ed Albarello Alberto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via A. Gramsci n. 24, Reggio Emilia, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 24
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_2
- Appellato contumace-
E
(di seguito anche , nella sua qualità di Controparte_2 CP_2
assuntore del concordato Fallimentare del . , Pt_2 Controparte_3
con sede legale in Milano, Via Donizetti 20, (codice fiscale e P.IVA
), in persona del proprio amministratore unico Sig. P.IVA_3 CP_4
rappresentata e difesa in causa in forza di procura allegata
[...]
telematicamente alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv. ti Federico
RT, HI ER e UR ER ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via Guido d'Arezzo n. 7
-appellata-
avente per oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 2.10.2025,sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Piaccia al la Corte d'Appello Ill.ma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione
e domanda, premesse le declaratorie del caso, anche in ordine all'eventuale
assenza di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, dato atto del rifiuto
del contraddittorio in ordine a eccezioni e domande nuove tardivamente
proposte, così decidere: nel merito: respingere, con ogni miglior formula, le
pagina 2 di 24 avversarie domande tutte proposte con l'atto di citazione di primo grado, perché
inammissibili, improponibili, infondate o come meglio.
Disporre in conseguenza la restituzione in favore di degli importi pagati Pt_1
in esecuzione dell'impugnata sentenza, pari a € 261.066,82, con gli interessi
dalla data di pagamento al saldo.
Con vittoria di compensi e spese di lite, anche generali nella misura del 15%,
oltre IVA e cassa, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Convocare il CTU a chiarimenti sulla Relazione depositata, in
ordine alle osservazioni in atti, formulate dalla difesa di questa difesa Pt_1
e dal suo CTP, rimaste non considerate e/o non accolte e qui da intendersi
reiterate, richiamate e ritrascritte.
Ammettersi ed assumersi i mezzi istruttori dedotti dalla difesa di in Pt_1
atti e qui tutti richiamati, nei limiti di quanto non già avvenuto nel corso del
giudizio di primo grado.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare: - rigettare
l'appello avversario, e comunque confermare la sentenza di primo grado,
accogliendo in ogni caso le domande del fallimento ora . CP_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il con atto notificato il 13.1.2020, Parte_3 Parte_4
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Vicenza Parte_1
chiedendo la revoca ai sensi dell'art. 67 l.f. delle rimesse accreditate sul conto corrente n. 010/0000285-O nel periodo dal 15.1.2015 al 15.7.2015 per l'importo di Euro 747.264,77, fatto salvo il limite di rientro di cui all'art. 70 l.f..
pagina 3 di 24 1.2 Si costituiva che contestava l'individuazione del semestre Parte_1
sospetto sulla base del principio di continuità tra le due domande di concordato preventivo presentate dalla fallita, eccepiva il giudicato endofallimentare ex art. 96 c.p.c. per non avere la curatela mosso alcuna contestazione in ordine alla domanda di ammissione del saldo scoperto del conto corrente in questione e comunque sollecitava il rigetto della domanda proposta.
1.3 Interveniva in corso di causa quale assuntore fallimentare, Controparte_2
aderendo alle domande della curatela.
1.4 Il Tribunale con ordinanza dell'11.11.2022 disponeva C.T.U. nominando la dott.ssa alla quale poneva il seguente quesito: Persona_1
“Il CTU, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, eseguita ogni indagine
peritale ritenuta utile e opportuna,
1) verifichi ed accerti la natura solutoria o meno delle rimesse operate tra il
15.1.2015 e il 15.7.2015, tra quelle elencate in atto di citazione, sul conto
Part corrente n. 010/0000285-0 acceso da presso la Parte_4
filiale di Vicenza di anche alla luce della Parte_1
documentazione allegata dalla convenuta in merito a dedotte operazioni CP_5
di cessione di crediti e in ogni caso curando un analitico riferimento ai
documenti allegati agli atti di causa;
2) verifichi ed accerti se e quali tra le suddette rimesse abbiano ridotto in
maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della correntista nei
confronti della Banca (tenuto conto, quanto al connotato della consistenza,
dell'entità massima dell'esposizione debitoria del periodo, del valore medio dei
versamenti e dei prelevamenti e dell'importo del debito nel momento di
pagina 4 di 24 effettuazione delle rimesse, nonché, quanto al connotato della durevolezza, delle
rimesse che hanno determinato una riduzione non transitoria del credito, avuto
riguardo alla frequenza delle movimentazioni del conto);
3) elenchi quindi le rimesse che siano conformi ai suddetti criteri e che siano,
quindi, revocabili ai sensi dell'art. 67, c. 3, lett. b), L.Fall., indicando il loro
importo complessivo e poi calcolando di conseguenza la differenza contabile di
cui all'art. 70, c. 3, L.Fall.; inoltre,
4) descriva la situazione finanziaria e patrimoniale della società fallita, come
risultante dagli atti di causa e dai documenti depositati, nel periodo
intercorrente tra gennaio 2015 e la data di dichiarazione del fallimento: a)
precisando se da tale esame emerga complessivamente uno stato di crisi di
aziendale, o comunque di notevole difficoltà economica e finanziaria tale da far
ragionevolmente supporre uno stato di irreversibile dissesto dell'azienda stessa;
b) specificando a partire da quale momento le condizioni di tale eventuale
dissesto si siano manifestate in dati oggettivi, consultabili e univocamente
interpretabili; c) analizzando l'eventuale cambiamento ed evoluzione della
situazione economica e finanziaria descritta nelle varie fasi che hanno preceduto
l'accertamento della decozione, e quindi la presentazione della prima domanda
di concordato in data 15.7.2015, la presentazione della seconda domanda di
concordato in data 10.3.2016 e la dichiarazione di fallimento in data 27.9.2016,
in particolare verificando la medesimezza o la significativa divergenza tra la
situazione riscontrabile nel luglio 2015 e quella riscontrabile nel marzo 2016,
tenuto conto altresì del comportamento assunto dalla società fallenda e delle
pagina 5 di 24 operazioni commerciali e di gestione aziendale in senso lato dalla stessa
compiute nell'arco di tale periodo;
5) fornisca ogni ulteriore elemento utile al fine del giudizio, tenendo conto delle
deduzioni svolte dalle parti, ed effettui inoltre un tentativo di conciliazione della
controversia, riportando i relativi esiti nella relazione tecnica da depositare”;
1.5 Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva definita con sentenza n.
65/2024 che, accogliendo parzialmente le domande attoree, condannava Pt_1
al pagamento in favore della cessionaria della somma
[...] Controparte_2
di Euro 236.156,00 oltre interessi, ponendo a carico della le spese di lite CP_5
dell'attore e dell'intervenuta, liquidate sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00, e di C.T.U.
1.6 Il Tribunale perveniva a tali conclusioni sulla base delle considerazioni che seguono:
- il non poteva essere estromesso come, invece, richiesto dalla CP_1
convenuta in difetto del consenso di tutte le parti;
- l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea in ragione del giudicato ex art. 96 l.f. andava rigettata perché quest'ultimo si era formato in relazione
Part all'accertamento della residua esposizione debitoria di i e non invece con riferimento all'esposizione debitoria – oggetto del giudizio - già saldata;
- l'eccezione di , secondo cui non si era in presenza di pagamenti Pt_1
effettuati dalla fallita alla ma di pagamenti a quest'ultima pervenuti da CP_5
soggetti terzi, in adempimento di debiti originariamente esistenti nei confronti di
Part i, ma poi successivamente da questa ceduti alla convenuta, sebbene in linea teorica corretta per le considerazioni già esposte da Cass 17268/13 e 15779/19,
pagina 6 di 24 doveva essere respinta in quanto non era stato provato che i pagamenti in questione fossero “ricollegabili a pregressi e specifici accordi di cessione di
Part crediti intervenuti tra i e , non essendo sufficiente a tale fine la sola Pt_1
allegazione di costituzione e risposta delle distinte di presentazione di effetti e
ricevute bancarie, per quanto muniti di data certa per l'apposizione del relativo
timbro postale, e parimenti mancando la prova dell'inopponibilità al Fallimento
del dedotto, ma mai prodotto contratto di cessione”;
- le difese della volte a negare l'operatività nel caso di specie del CP_5
principio della consecuzione delle procedure concorsuali (un primo concordato in bianco ed un secondo concordato “pieno” cui aveva fatto seguito la declaratoria di fallimento), erano prive di pregio, essendo quello della consecuzione un fenomeno generale applicabile anche al caso di specie in ragione della identità dello stato di crisi economica in cui versava l'impresa al momento dell'ammissione alla prima procedura concordataria e nel periodo successivo accertata con la consulenza tecnica espletata in corso di causa, sicché
era corretta l'individuazione del semestre sospetto nel periodo che va dal
15.1.2015 al 15.7.2025;
- nel c.d. periodo sospetto erano state effettuate rimesse – il cui ammontare variava in base ai diversi criteri individuati dall'ausiliario - che avevano ridotto in modo consistente e duraturo l'esposizione debitoria, ferma rimanendo la revocabilità della sola somma di Euro 226.156,00 in quanto pari al limite di cui all'art. 70, comma 3, l.f.
- sussisteva la scientia decoctionis della Banca, consapevole della condizione di crisi irreversibile in cui versava l'azienda sin dal 2013 in ragione delle risultanze pagina 7 di 24 della Centrale Rischi nonché dei bilanci chiusi al 31.12.2012 e 31.12.2013 e della conoscenza dei dati riportati nel bilancio chiuso al 31.12.2014.
- l'eccezione di compensazione con il saldo a debito formulata dalla CP_5
formulata con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., andava respinta in ragione dell'inopponibilità al delle condizioni generali contenute in CP_1
un contratto privo di data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
affidato a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo la ha lamentato l'erroneo inquadramento CP_5
giuridico dei rapporti intrattenuti con l'azienda in bonis dal momento che gli accrediti individuati dal – con l'unica eccezione del bonifico di Euro CP_1
47.883,31, effettuato dal Supermercato CM snc, accreditato il 20.01.2015 -
erano mere annotazioni tecniche sul conto corrente effettuate salvo rettifica in caso di insoluto in esecuzione dei contratti di cessione di credito prodotti in atti e, a seguito di cessione, gli incassi dei crediti rimangono nella titolarità della e, quindi, quanto percepito è andato a soddisfare un credito proprio della CP_5
cessionaria e non già della cedente. Il Tribunale è pervenuto a tali errate conclusioni anche perché ha considerato mere distinte di pagamento i docc. da 1
a 13 che, invece, costituiscono ciascuno un atto di cessione.
2.2. Con il secondo motivo ha criticato l'applicazione nel caso di specie del principio della consecuzione tra procedure in quanto la domanda di concordato preventivo in bianco, presentata il 15.7.2025, non ebbe attuazione, riducendosi pagina 8 di 24 quindi ad un mero atto formale, inidoneo a produrre gli effetti della consecutio,
che avrebbe comunque dovuto essere esclusa in ragione dello iato temporale tra il deposito di detta domanda in bianco e quella successiva piena (circa otto mesi)
e dell'assenza della medesima situazione di crisi economica. Il Tribunale
avrebbe, pertanto, dovuto conteggiare il periodo sospetto a ritroso dal 10.03.2016
(data di presentazione della seconda domanda di concordato).
2.3. Con il terzo motivo ha contestato la sussistenza dei presupposti di consistenza e di durevolezza riferiti alle rimesse che hanno ridotto l'esposizione debitoria.
Il C.T.U., le cui conclusioni sono state fatte proprie dal Tribunale, secondo
, non ha considerato la movimentazione pressoché giornaliera del conto e Pt_1
la natura bilanciata delle operazioni in quanto destinate a costituire la provvista di coeve o prossime a operazioni di pagamenti o prelievi in favore di terzi o del cliente.
2.4. Con il quarto motivo ha contestato la sussistenza della scientia decoctionis
in quanto i dati di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.20214 erano divenuti conoscibili solo da giugno 2025, la fallita – come dato atto nella relazione del
Commissario - aveva richiesto molteplici anticipazioni dissimulando la propria condizione patrimoniale ed il risultato d'esercizio dei bilanci degli anni precedenti il 2014 è sempre stato positivo, con ricavi di molto superiori ai costi ed esposizioni nei confronti degli istituti di credito e dell'erario tali da non attirare l'attenzione. Inoltre, la debitrice non ha subito protesti, procedure esecutive o provvedimenti cautelari o monitori di cui la Banca fosse a conoscenza e che rendessero palese l'esistenza di una situazione di dissesto ed pagina 9 di 24 insolvenza. In tal senso, vi erano alcuni indici finanziari (MOL, quoziente di disponibilità e quoziente di liquidità), comprovanti una situazione della norma,
ingiustamente svalutati dal C.T.U.
3. Si è costituita in appello che ha chiesto il rigetto del Controparte_2
gravame.
4. Non si è, invece, costituito il di cui è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia con ordinanza del C.I. del 3.2.2025 che ha rinviato all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 2.10.2025.
*****
5.1 In ordine al primo motivo già Cass. sez. 1, con sentenza n. 17268 del
12/07/2013 ha evidenziato che i pagamenti eseguiti dai terzi debitori ceduti alla banca trovano il loro titolo nel rapporto obbligatorio diretto tra la parti, in conseguenza dell'avvenuta cessione pattuita tra la banca e la società
successivamente fallita e, quindi, non possono essere imputati alla società, ne'
conseguentemente essere revocati.
Tali conclusioni sono state confermate con l'ordinanza n. 15779 del 12/06/2019
che ha posto in evidenza come “la cessione di credito pro solvendo – che si
perfeziona col solo consenso dei contraenti produce immediatamente l'effetto
reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito
(indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato in funzione
solutoria o a scopo di garanzia), benchè l'effetto liberatorio del cedente si
realizzi solo al momento del pagamento da parte del terzo (Sez. 1, 13/07/2018 n.
18729), con la conseguenza che il cessionario risulta investito di una
legittimazione piena, a titolo di proprietà, attributiva di tutti i diritti derivanti
pagina 10 di 24 dal titolo, e l'incasso del denaro pagato dal debitore ceduto soddisfa un credito
proprio del cessionario, non del cedente, con la conseguenza che, in caso di
fallimento di quest'ultimo, l'azione revocatoria fallimentare può avere ad
oggetto il negozio di cessione di credito, con riguardo all'epoca della sua
conclusione – se avente funzione solutoria e non di garanzia, altrimenti non
costituendo un mezzo anormale di pagamento, poichè funzionale al contestuale
sorgere del credito garantito e non alla estinzione di un debito preesistente
scaduto (conf. Cass. nn. 5142/2011, 22014/2007, 26154/2006, 7794/1991) – ma
non anche il pagamento successivamente effettuato alla banca dal terzo debitore
ceduto (cfr. Sez. 1, 15/11/2018, n. 29464, in tema di cessione pro solvendo di un
credito verso terzi, effettuata nell'ambito di un contratto di sconto bancario;
conf. Cass. nn. 1295/1991 e 2821/1991).”
Il Tribunale, pur richiamando correttamente il citato orientamento, da cui non si ha motivo di discostarsi, ha erroneamente valutato la documentazione oggetto di disamina in quanto i documenti prodotti sub 1-13 dalla non costituiscono CP_5
mere “distinte di pagamento” posto che in ciascuno di essi - peraltro munito di data certa - si dà espressamente atto che cedeva “a Vostro favore pro CP_1
solvendo e non pro soluto, ai sensi dell'art. 1267 cod. civ., a valere sulle
esposizioni relative all'affidamento sottoindicato, come di ogni Vostra altra
pretesa nei nostri confronti e sino alla concorrenza del loro importo globale, i
crediti identificati nel supporto sottoindicato o nell'eventuale prospetto qui
allegato e quelli che Vi saranno eventualmente presentati in sostituzione degli
stessi (…)”. Le parti davano poi atto che “i documenti da cui risulta il credito
suddetto Vi sono stati consegnati ai sensi dell'art. 1262 cod civ.”
pagina 11 di 24 Tutti i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria (con due sole eccezioni come si andrà a spiegare) hanno, pertanto, soddisfatto un credito proprio della Banca e non già della cedente fallita, ed essi, non essendo stati impugnati i contratti di cessione stipulati tra e la società in bonis (pure prodotti in giudizio), Pt_1
sono conseguentemente irrevocabili.
*****
6. La disamina dei successivi motivi risulta rilevante solo al fine di decidere della revocabilità delle seguenti rimesse:
- bonifico effettuato in data 20.01.2025 per Euro 47.833,31 dal Supermercato
CM snc;
- bonifico effettuato in data 21.1.2015 per Euro 33.398,30 da Self Service di
MO MA (secondo la Banca il pagamento si riferisce ad un credito ceduto con distinta del 2.12.2014 e per il quale il debitore ha lasciato insoluta la RI.BA
del 15.1.2025; tuttavia, come rilevato dal C.T.U., nella causale del bonifico non
è evidenziato che si tratta di un pagamento di un effetto insoluto ed, inoltre,
l'importo è stato stornato dalla che in data 19.1.2015 ha provveduto al CP_5
relativo addebito sul conto).
*****
7. Il secondo motivo è infondato in quanto, come osservato dal Tribunale, la consecuzione tra procedure è un principio di natura generale e non vi è alcuna distinzione, ai fini che occupano, tra domanda prenotativa e concordato pieno.
Utili riferimenti per un inquadramento generale della questione sono stati effettuati dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, con l'ordinanza n.215 del
05/01/2022 nella quale si è, tra l'altro, osservato che:
pagina 12 di 24 - “ Il principio secondo cui, ove alla procedura di concordato preventivo faccia
seguito la dichiarazione di fallimento del debitore, le due procedure devono
essere considerate unitariamente, quanto meno ai fini della revocatoria
fallimentare, con la conseguenza che il dies a quo del periodo sospetto deve
essere retrodatato al momento dell'ammissione al concordato, ha trovato
conferma anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 (cfr.
Cass., Sez. I, 13/04/2016, n. 7324; 6/08/2010, n. 18437): pur rilevandosi, infatti,
che nell'ambito del sistema novellato il fondamento oggettivo della procedura di
concordato è diverso da quello della procedura fallimentare, in quanto
consistente in un mero stato di crisi , anziché in uno stato d'insolvenza, e che la
dichiarazione di fallimento non costituisce una conseguenza automatica della
dichiarazione d'inammissibilità della domanda di concordato, ma richiede
un'autonoma iniziativa, si è osservato che la sentenza di fallimento rappresenta
pur sempre l'atto terminale del procedimento originato dalla domanda di
concordato, concludendosi pertanto che, ove si accerti a posteriori che lo stato
di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà
coincideva con quello d'insolvenza, l'efficacia della dichiarazione di fallimento
va retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda. In proposito,
si è evidenziato anche che della L. Fall., art. 69-bis, comma 2, introdotto del
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 33, comma 1, lett. a-bis), n. 2, convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, individua, quale specifico referente
temporale della disciplina delle revocatorie, nel caso in cui alla domanda di
concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, non già
l'ammissione al concordato, ma addirittura la pubblicazione della relativa
pagina 13 di 24 domanda, e si è ravvisata in ciò una conferma dell'unitarietà del procedimento,
per quanto articolato in momenti diversi, osservandosi che gli stessi
costituiscono manifestazione di un'unica crisi (cfr. Cass., Sez. I, 29/03/2016, n.
6045); si è inoltre precisato che tale unitarietà non viene meno neppure nel caso
in cui tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si tratti di un
intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso
sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure
(cfr. Cass., Sez. I, 16/04/2018, n. 9290).”
- “In quanto innestato su un diritto vivente già orientato in favore
dell'applicabilità del principio di consecuzione, il riferimento testuale alla data
di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato, contenuto nella L.
Fall., art. 69-bis, comma 2, ha peraltro indotto ad una rimeditazione della tesi
che subordinava l'applicazione del predetto principio all'esistenza di un
precedente provvedimento di ammissione alla procedura, escludendone
l'operatività nel caso di rigetto o abbandono della relativa domanda: in tal
senso sono risultate determinanti per un verso l'osservazione che il predetto
principio attiene, più che alla formulazione di una domanda ad hoc,
all'esistenza di una procedura concorsuale “sfociata, anche in modo indiretto
ma comunque nel contesto di una unica crisi imprenditoriale, nella
dichiarazione di fallimento, per altro verso l'introduzione della L. Fall., art.
161, comma 6, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 33, comma 1, lett. b), n. 4,
il quale consente la proposizione della domanda di concordato con riserva di
presentare la proposta, il piano e la prescritta documentazione entro un termine
fissato dal giudice, e per altro verso ancora la considerazione che, anche
pagina 14 di 24 nell'ipotesi di concordato c.d. in bianco, gli effetti della domanda decorrono
dalla data di pubblicazione del ricorso, ai sensi della L. Fall., art. 168 (cfr.
Cass., Sez. I, 28/02/2020, n. 5619; 27/11/2019, n. 31051). In proposito, si è
evidenziato anche, richiamandosi un'affermazione compiuta in riferimento ad
altri aspetti dell'istituto in esame, che la presentazione della domanda di
concordato risulta di per sé sufficiente a determinare l'acquisto dello status di
debitore concordatario, indipendentemente dalla successiva pronuncia del
decreto di cui alla L. Fall., art. 163, in quanto comporta, oltre alla costituzione
del rapporto processuale con il giudice chiamato a pronunciare su di essa,
l'instaurazione di un regime di controllo sull'amministrazione e di relativa
insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi (cfr. Cass., Sez. I, 12/03/2020,
n. 7117).
Da qui la conclusione che in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata.
In senso conforme Cassazione civile, sez. I, 27 Novembre 2019, n. 3105 che, a fronte del rilievo secondo cui non si era perfezionata alcuna domanda di concordato preventivo, con ciò dovendosi necessariamente intendere quella di cui all'art. 161, comma 1, completa della proposta, del piano e della documentazione indicata ai commi 2 e 3 della norma in questione, con pagina 15 di 24 conseguente esclusione della fattispecie prevista dalla L.Fall., art. 69 bis,
comma 2, ha osservato che “l'applicazione della regola di consecuzione, di cui
alla L. Fall. art. 69 bis, attiene, invero, alla esistenza di una procedura
concorsuale (poi sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di
un'unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell'impresa),
non già alla compiuta formulazione di una domanda ad hoc. Secondo quanto
indica, se non altro, la disposizione della L.Fall., art. 168, (che appunto trova
applicazione anche nell'ipotesi di concordato in bianco).
Il tenore testuale dell'art. 69 bis, comma 2, appare univoco, d'altro canto, nel
fissare il dies a quo della c.d. retrodatazione al tempo della pubblicazione della
domanda di ammissione: si veda, per questo proposito, la pronuncia di Cass., 29
marzo 2019, n. 8970, che viene anzi a collegare in modo espresso e diretto
l'introduzione della norma dell'art. 69 bis comma 2 - nell'ambito di un diritto
vivente di tradizionale applicazione dell'istituto della consecuzione - con la
"possibilità per l'imprenditore di presentare una domanda di concordato
preventivo c.d. in bianco", che pure è stata introdotta dalla riforma del 2012.”
Non è, quindi, di per sé di rilievo il maggiore o minore iato tra le procedure che si sono succedute quanto piuttosto la circostanza che le stesse siano la manifestazione del medesimo stato di crisi irreversibile posto che è necessario compiere una valutazione di tipo logico-temporale.
Il Tribunale, sulla scorta della consulenza espletata, ha correttamente evidenziato l'assenza di eventi migliorativi per la condizione della società nel periodo 2015-
2017, avendo anzi gli unici due eventi di rilievo verificatisi in tale triennio (vale a dire la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale ed il mancato pagina 16 di 24 finanziamento bancario) rappresentato accadimenti di natura contabile che hanno portato ad un deterioramento della medesima crisi economica e finanziaria già
esistente.
L'appellante non ha censurato specificamente tali affermazioni, limitandosi a dedurre sul periodo intercorso tra le diverse procedure (otto mesi tra la data di presentazione della domanda in bianco e l'omologa del secondo concordato
“pieno” ed un ulteriore anno e mezzo tra quest'ultima pronuncia e la sentenza dichiarativa di fallimento del 27.9.2017): tali allegazioni, per quanto sin qui detto, risultano di per sé poco significative.
Il motivo è, pertanto, respinto.
*****
8. I rilievi oggetto del terzo motivo risultano generici anche se riferiti al totale degli accrediti oggetti della domanda della curatela. Gli stessi, poi, se riferiti ai due pagamenti di cui sopra, sono chiaramente inidonei ad escludere le caratteristiche di revocabilità delle rimesse.
8.1 Sussiste il requisito della durevolezza in quanto sono intercorsi ben più di tre giorni tra tali rimesse e quelle successive (si ricorda che questa è la media delle movimentazioni riscontrata dal C.T..U nel periodo sospetto).
8.2. Quanto, invece, al requisito della consistenza, in base al criterio più rigoroso tra quelli utilizzati dal C.T.U. (10% della differenza tra l'esposizione massima del periodo sospetto e saldo alla data di apertura della procedura concorsuale),
esso può dirsi sussistente in presenza di rimesse di importo superiore ad Euro
22.156,00. Pertanto, entrambe le rimesse sono ampiamente superiori a tale soglia.
pagina 17 di 24 Anche tale motivo è respinto.
*****
9.1 In ordine al quarto motivo va effettivamente dato atto che non era possibile fare riferimento al bilancio 2014, depositato al termine del periodo sospetto. Tale
conclusione si impone a maggior ragione delimitando il campo d'indagine alle due rimesse di cui sopra, intervenute nella seconda metà del mese di gennaio
2015.
9.2 Pur con tale precisazione, le conclusioni cui è giunto il Tribunale sono corrette in quanto sin dal bilancio chiuso al 31.12.2013 è emersa una condizione di crisi della società che, come evidenziato dal C.T.U., non poteva non essere colta da . Pt_1
È irrilevante che, come osservato dall'appellante, qualcuno degli indici economici analizzati fosse positivo giacché occorre effettuare una valutazione complessiva la quale conferma le conclusioni cui è giunto il Tribunale.
9.2.1 Si devono sul punto considerare:
i) solidità patrimoniale, in particolare il tasso di indebitamento finanziario netto,
l'indice di indipendenza finanziaria e, da ultimo, un'analisi generale sulla composizione dell'indebitamento della società;
ii) liquidità, in particolare l'indice di liquidità immediata.
Tali indici erano gravemente negativi in tutti i bilanci di CP_1
i) La solidità patrimoniale.
L'indicatore rilevante è il tasso d'indebitamento finanziario netto, calcolato come rapporto tra la posizione finanziaria netta e il patrimonio netto. Tale
pagina 18 di 24 indicatore permette di verificare la solidità della struttura patrimoniale, valutando l'equilibrio tra i mezzi di terzi e l'apporto di mezzi propri
Nel 2013 la posizione Finanziaria TT (PFN) era negativa per Euro 59.923.508
con un patrimonio Netto (PN) di Euro 4.425.600 ed un rapporto PFN/PN pari a
14.
La posizione finanziaria netta, ossia le passività finanziarie al netto delle attività
finanziarie, risultava fortemente negativa. Il tasso d'indebitamento finanziario netto risultava pari a 14 nel 2013, delineando in tal modo una situazione di grave rischio. L'indice, infatti, è considerato in letteratura ad alto rischio in virtù del rapporto tra la posizione finanziaria netta e il patrimonio netto, maggiore di cinque.
ii) La liquidità.
L'indice d'indipendenza finanziaria, calcolato come il rapporto tra il patrimonio netto e il totale delle attività, permette invece di verificare in che misura la società finanzia il capitale investito tramite mezzi propri: minore è il rapporto,
maggiore è stato il ricorso della società al capitale di terzi.
Nel 2013, a fronte di Patrimonio Netto (PN) di Euro 4.425.600, il totale attivo era Euro 187.439.881 ed il rapporto PN/ Totale Attivo pari al 2,4%. Tale indice è
pari al 2,4%, confermando una struttura finanziaria fortemente squilibrata. Esso,
infatti, delinea una situazione critica al di sotto del 5%: nel caso di specie è al di sotto della soglia indicata per oltre una metà.
Si veda, poi, l'analisi debiti verso banche e factoring:
Importi esigibili entro 12 mesi nel 2013:
-Debiti vs banche Euro 51.528.62 pari al 4 83,7%
pagina 19 di 24 -Debiti vs banche per finanziamenti Euro 1.666.766 pari al 2,7%
-Debiti vs altri finanziatori Euro 8.169.271 pari al 13,3%
-Totale esigibile entro 12 mesi Euro 61.364.66 % pari al 99,6%
Importi esigibili oltre 12 mesi
-Debiti vs banche per finanziamenti Euro 216.263 pari al 0,4%
Totale complessivo 61.580.92 100%
Si precisa che “i debiti verso le banche” comprendono scoperti di conto corrente e debiti diversi, anticipazioni e finanziamenti, mentre “i debiti verso altri finanziatori” comprendono i debiti contratti nei confronti delle società di factoring, principalmente per operazioni di anticipo su crediti e su debiti. Da tale dettaglio sulla composizione dei debiti, desunto dalla Nota Integrativa, è
possibile notare che l'esposizione bancaria della società è prettamente concentrata nel breve termine, con esigibilità entro i dodici mesi. La
concentrazione del debito nel breve termine rappresenta un ulteriore elemento di rischio in considerazione del breve arco temporale che la società ha a disposizione per recuperare le risorse necessarie per adempiere ai propri impegni finanziari.
Gli indici di liquidità hanno la funzione di descrivere la capacità dell'impresa di fare fronte ai propri impegni a breve termine, connessi all'attività operativa,
utilizzando le attività immediatamente disponibili. Tali indicatori sono in grado di verificare il matching tra le attività e le passività a breve termine, e quindi l'equilibrio della struttura finanziaria e la velocità di ritorno del capitale investito. L'indice di liquidità immediata indica la capacità della società di far fronte alle passività correnti con le attività correnti prontamente disponibili (al pagina 20 di 24 netto quindi delle rimanenze). Nel caso di specie il C.T.U. ha considerato i valori riclassificati riportati nella relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013
Risultano altresì Debiti Finanziari per Euro 61.580, 9, un Margine Operativo
Lordo (MOL) di Euro 3.844.11 ed un rapporto Debiti Finanziari /MOL pari a 16.
In altri termini, la società registrava debiti finanziari superiori al M.O.L. di sedici volte nel 2013, delineando una situazione estremamente critica. Invero, un valore dei debiti finanziari maggiore già di tre volte rispetto al M.O.L. costituisce indice di una situazione di probabile difficoltà nel rimborso dei propri impegni finanziari.
Part
9.2.2. La risalente insolvenza di i è altresì documentata nella relazione ex articolo 172 l. fall. sulla base dei dati sintetici riportati nei bilanci dal 2012 al
2014 (tabella pag. 43) dai quali il commissario giudiziale ha ricavato la drammatica posizione finanziaria netta della fallita e l'insostenibile livello di indebitamento finanziario non sostenuto da adeguati mezzi sin dal 2012. Il
commissario ha concluso affermando che le cause della crisi erano risalenti nel tempo e dovute ad un sistema di gestione aziendale consolidato e patologico.
9.2.3 Inoltre, dalle visure della Centrale Rischi dei mesi di novembre e dicembre
2014 emerge che la società aveva utilizzato quasi interamente il fido accordato dalla convenuta per gli auto-liquidanti e, nel mese di dicembre 2014, aveva utilizzato completamente il fido di cassa con un extra-fido di Euro 18.294 (fido autorizzato Euro 25.000; fido utilizzato Euro 43.294).
Part Si può allora concludere che la situazione di i era già compromessa all'epoca dell'effettuazione delle rimesse di cui sopra e che la Banca possedeva pagina 21 di 24 tutte le informazioni necessarie per poter rendersi conto, come è presuntivamente avvenuto, della condizione di crisi irreversibile della società.
Anche tale motivo è, pertanto, respinto.
*****
10.1 In conclusione, l'appellante, in parziale riforma della sentenza impugnata,
va condannata al pagamento in favore di del minor importo di Controparte_2
Euro 81.231,61, pari alla somma delle due rimesse revocabili, oltre interessi ex art. 1284, comma I, cod. civ. dalla domanda al saldo.
10.2. L'esito del giudizio richiede una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Le spese del primo grado del e dell'assuntore, liquidate in CP_1
complessivi Euro 14.103,00 per compenso ed Euro 796,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e quelle di Controparte_2
del grado d'appello, liquidate – esclusa la fase istruttoria - in Euro 9.991,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, vanno poste a carico di per un terzo e compensate per la residua frazione. Pt_1
10.3 Le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado vanno poste per metà a carico dell'appellante e per metà a carico del attore e CP_1
dell'assuntore fallimentare.
10.4 L'appellante ha documentato il versamento in favore dell'assuntore di Euro
261.066,82 in data 2.2.2024. Pertanto, la richiesta di restituzione da essa formulata con le rassegnate conclusioni va accolta limitatamente alla differenza rispetto alle somme riconosciute all'appellata costituita in base alla presente pagina 22 di 24 sentenza (anche a titolo di spese del primo grado come sopra complessivamente liquidate e spese di CTU) oltre interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di . e di Parte_3 Controparte_6
avverso la sentenza n. 65/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza Controparte_2
in data 7.1.2024, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
- condanna a pagare in favore di la Parte_1 Controparte_2
minor somma di Euro 81.231,61 oltre interessi, nella misura prevista dall'art. 1284, comma I, cod. civ., dal 26.02.2020 sino al saldo;
- condanna alla rifusione di un terzo delle spese del Parte_1
primo grado di Fallimento CE. e di Controparte_6
liquidate nell'intero in complessivi Euro 14.103,00 per Controparte_2
compenso ed Euro 796,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge, e compensa la residua frazione;
-condanna alla rifusione di un terzo delle spese del Parte_1
presente grado di liquidate nell'intero in Euro 9.991,00 per Controparte_2
compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e compensa la residua frazione;
- pone le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado per metà a carico di e per metà a carico di . Parte_1 Parte_3 [...]
e di Controparte_6 Controparte_2
pagina 23 di 24 - condanna alla restituzione in favore dell'appellante della Controparte_2
differenza tra Euro 261.066,82 e le somme riconosciute in suo favore con la presente sentenza oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 2.2.2024
al saldo.
Venezia, 5 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 28/05/2024 al n. 903/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Emilia, via Emilia San Pietro n. 4, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Ferrari Massimo ed Albarello Alberto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via A. Gramsci n. 24, Reggio Emilia, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 24
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_2
- Appellato contumace-
E
(di seguito anche , nella sua qualità di Controparte_2 CP_2
assuntore del concordato Fallimentare del . , Pt_2 Controparte_3
con sede legale in Milano, Via Donizetti 20, (codice fiscale e P.IVA
), in persona del proprio amministratore unico Sig. P.IVA_3 CP_4
rappresentata e difesa in causa in forza di procura allegata
[...]
telematicamente alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv. ti Federico
RT, HI ER e UR ER ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via Guido d'Arezzo n. 7
-appellata-
avente per oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 2.10.2025,sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Piaccia al la Corte d'Appello Ill.ma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione
e domanda, premesse le declaratorie del caso, anche in ordine all'eventuale
assenza di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, dato atto del rifiuto
del contraddittorio in ordine a eccezioni e domande nuove tardivamente
proposte, così decidere: nel merito: respingere, con ogni miglior formula, le
pagina 2 di 24 avversarie domande tutte proposte con l'atto di citazione di primo grado, perché
inammissibili, improponibili, infondate o come meglio.
Disporre in conseguenza la restituzione in favore di degli importi pagati Pt_1
in esecuzione dell'impugnata sentenza, pari a € 261.066,82, con gli interessi
dalla data di pagamento al saldo.
Con vittoria di compensi e spese di lite, anche generali nella misura del 15%,
oltre IVA e cassa, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Convocare il CTU a chiarimenti sulla Relazione depositata, in
ordine alle osservazioni in atti, formulate dalla difesa di questa difesa Pt_1
e dal suo CTP, rimaste non considerate e/o non accolte e qui da intendersi
reiterate, richiamate e ritrascritte.
Ammettersi ed assumersi i mezzi istruttori dedotti dalla difesa di in Pt_1
atti e qui tutti richiamati, nei limiti di quanto non già avvenuto nel corso del
giudizio di primo grado.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare: - rigettare
l'appello avversario, e comunque confermare la sentenza di primo grado,
accogliendo in ogni caso le domande del fallimento ora . CP_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il con atto notificato il 13.1.2020, Parte_3 Parte_4
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Vicenza Parte_1
chiedendo la revoca ai sensi dell'art. 67 l.f. delle rimesse accreditate sul conto corrente n. 010/0000285-O nel periodo dal 15.1.2015 al 15.7.2015 per l'importo di Euro 747.264,77, fatto salvo il limite di rientro di cui all'art. 70 l.f..
pagina 3 di 24 1.2 Si costituiva che contestava l'individuazione del semestre Parte_1
sospetto sulla base del principio di continuità tra le due domande di concordato preventivo presentate dalla fallita, eccepiva il giudicato endofallimentare ex art. 96 c.p.c. per non avere la curatela mosso alcuna contestazione in ordine alla domanda di ammissione del saldo scoperto del conto corrente in questione e comunque sollecitava il rigetto della domanda proposta.
1.3 Interveniva in corso di causa quale assuntore fallimentare, Controparte_2
aderendo alle domande della curatela.
1.4 Il Tribunale con ordinanza dell'11.11.2022 disponeva C.T.U. nominando la dott.ssa alla quale poneva il seguente quesito: Persona_1
“Il CTU, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, eseguita ogni indagine
peritale ritenuta utile e opportuna,
1) verifichi ed accerti la natura solutoria o meno delle rimesse operate tra il
15.1.2015 e il 15.7.2015, tra quelle elencate in atto di citazione, sul conto
Part corrente n. 010/0000285-0 acceso da presso la Parte_4
filiale di Vicenza di anche alla luce della Parte_1
documentazione allegata dalla convenuta in merito a dedotte operazioni CP_5
di cessione di crediti e in ogni caso curando un analitico riferimento ai
documenti allegati agli atti di causa;
2) verifichi ed accerti se e quali tra le suddette rimesse abbiano ridotto in
maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della correntista nei
confronti della Banca (tenuto conto, quanto al connotato della consistenza,
dell'entità massima dell'esposizione debitoria del periodo, del valore medio dei
versamenti e dei prelevamenti e dell'importo del debito nel momento di
pagina 4 di 24 effettuazione delle rimesse, nonché, quanto al connotato della durevolezza, delle
rimesse che hanno determinato una riduzione non transitoria del credito, avuto
riguardo alla frequenza delle movimentazioni del conto);
3) elenchi quindi le rimesse che siano conformi ai suddetti criteri e che siano,
quindi, revocabili ai sensi dell'art. 67, c. 3, lett. b), L.Fall., indicando il loro
importo complessivo e poi calcolando di conseguenza la differenza contabile di
cui all'art. 70, c. 3, L.Fall.; inoltre,
4) descriva la situazione finanziaria e patrimoniale della società fallita, come
risultante dagli atti di causa e dai documenti depositati, nel periodo
intercorrente tra gennaio 2015 e la data di dichiarazione del fallimento: a)
precisando se da tale esame emerga complessivamente uno stato di crisi di
aziendale, o comunque di notevole difficoltà economica e finanziaria tale da far
ragionevolmente supporre uno stato di irreversibile dissesto dell'azienda stessa;
b) specificando a partire da quale momento le condizioni di tale eventuale
dissesto si siano manifestate in dati oggettivi, consultabili e univocamente
interpretabili; c) analizzando l'eventuale cambiamento ed evoluzione della
situazione economica e finanziaria descritta nelle varie fasi che hanno preceduto
l'accertamento della decozione, e quindi la presentazione della prima domanda
di concordato in data 15.7.2015, la presentazione della seconda domanda di
concordato in data 10.3.2016 e la dichiarazione di fallimento in data 27.9.2016,
in particolare verificando la medesimezza o la significativa divergenza tra la
situazione riscontrabile nel luglio 2015 e quella riscontrabile nel marzo 2016,
tenuto conto altresì del comportamento assunto dalla società fallenda e delle
pagina 5 di 24 operazioni commerciali e di gestione aziendale in senso lato dalla stessa
compiute nell'arco di tale periodo;
5) fornisca ogni ulteriore elemento utile al fine del giudizio, tenendo conto delle
deduzioni svolte dalle parti, ed effettui inoltre un tentativo di conciliazione della
controversia, riportando i relativi esiti nella relazione tecnica da depositare”;
1.5 Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva definita con sentenza n.
65/2024 che, accogliendo parzialmente le domande attoree, condannava Pt_1
al pagamento in favore della cessionaria della somma
[...] Controparte_2
di Euro 236.156,00 oltre interessi, ponendo a carico della le spese di lite CP_5
dell'attore e dell'intervenuta, liquidate sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00, e di C.T.U.
1.6 Il Tribunale perveniva a tali conclusioni sulla base delle considerazioni che seguono:
- il non poteva essere estromesso come, invece, richiesto dalla CP_1
convenuta in difetto del consenso di tutte le parti;
- l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea in ragione del giudicato ex art. 96 l.f. andava rigettata perché quest'ultimo si era formato in relazione
Part all'accertamento della residua esposizione debitoria di i e non invece con riferimento all'esposizione debitoria – oggetto del giudizio - già saldata;
- l'eccezione di , secondo cui non si era in presenza di pagamenti Pt_1
effettuati dalla fallita alla ma di pagamenti a quest'ultima pervenuti da CP_5
soggetti terzi, in adempimento di debiti originariamente esistenti nei confronti di
Part i, ma poi successivamente da questa ceduti alla convenuta, sebbene in linea teorica corretta per le considerazioni già esposte da Cass 17268/13 e 15779/19,
pagina 6 di 24 doveva essere respinta in quanto non era stato provato che i pagamenti in questione fossero “ricollegabili a pregressi e specifici accordi di cessione di
Part crediti intervenuti tra i e , non essendo sufficiente a tale fine la sola Pt_1
allegazione di costituzione e risposta delle distinte di presentazione di effetti e
ricevute bancarie, per quanto muniti di data certa per l'apposizione del relativo
timbro postale, e parimenti mancando la prova dell'inopponibilità al Fallimento
del dedotto, ma mai prodotto contratto di cessione”;
- le difese della volte a negare l'operatività nel caso di specie del CP_5
principio della consecuzione delle procedure concorsuali (un primo concordato in bianco ed un secondo concordato “pieno” cui aveva fatto seguito la declaratoria di fallimento), erano prive di pregio, essendo quello della consecuzione un fenomeno generale applicabile anche al caso di specie in ragione della identità dello stato di crisi economica in cui versava l'impresa al momento dell'ammissione alla prima procedura concordataria e nel periodo successivo accertata con la consulenza tecnica espletata in corso di causa, sicché
era corretta l'individuazione del semestre sospetto nel periodo che va dal
15.1.2015 al 15.7.2025;
- nel c.d. periodo sospetto erano state effettuate rimesse – il cui ammontare variava in base ai diversi criteri individuati dall'ausiliario - che avevano ridotto in modo consistente e duraturo l'esposizione debitoria, ferma rimanendo la revocabilità della sola somma di Euro 226.156,00 in quanto pari al limite di cui all'art. 70, comma 3, l.f.
- sussisteva la scientia decoctionis della Banca, consapevole della condizione di crisi irreversibile in cui versava l'azienda sin dal 2013 in ragione delle risultanze pagina 7 di 24 della Centrale Rischi nonché dei bilanci chiusi al 31.12.2012 e 31.12.2013 e della conoscenza dei dati riportati nel bilancio chiuso al 31.12.2014.
- l'eccezione di compensazione con il saldo a debito formulata dalla CP_5
formulata con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., andava respinta in ragione dell'inopponibilità al delle condizioni generali contenute in CP_1
un contratto privo di data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
affidato a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo la ha lamentato l'erroneo inquadramento CP_5
giuridico dei rapporti intrattenuti con l'azienda in bonis dal momento che gli accrediti individuati dal – con l'unica eccezione del bonifico di Euro CP_1
47.883,31, effettuato dal Supermercato CM snc, accreditato il 20.01.2015 -
erano mere annotazioni tecniche sul conto corrente effettuate salvo rettifica in caso di insoluto in esecuzione dei contratti di cessione di credito prodotti in atti e, a seguito di cessione, gli incassi dei crediti rimangono nella titolarità della e, quindi, quanto percepito è andato a soddisfare un credito proprio della CP_5
cessionaria e non già della cedente. Il Tribunale è pervenuto a tali errate conclusioni anche perché ha considerato mere distinte di pagamento i docc. da 1
a 13 che, invece, costituiscono ciascuno un atto di cessione.
2.2. Con il secondo motivo ha criticato l'applicazione nel caso di specie del principio della consecuzione tra procedure in quanto la domanda di concordato preventivo in bianco, presentata il 15.7.2025, non ebbe attuazione, riducendosi pagina 8 di 24 quindi ad un mero atto formale, inidoneo a produrre gli effetti della consecutio,
che avrebbe comunque dovuto essere esclusa in ragione dello iato temporale tra il deposito di detta domanda in bianco e quella successiva piena (circa otto mesi)
e dell'assenza della medesima situazione di crisi economica. Il Tribunale
avrebbe, pertanto, dovuto conteggiare il periodo sospetto a ritroso dal 10.03.2016
(data di presentazione della seconda domanda di concordato).
2.3. Con il terzo motivo ha contestato la sussistenza dei presupposti di consistenza e di durevolezza riferiti alle rimesse che hanno ridotto l'esposizione debitoria.
Il C.T.U., le cui conclusioni sono state fatte proprie dal Tribunale, secondo
, non ha considerato la movimentazione pressoché giornaliera del conto e Pt_1
la natura bilanciata delle operazioni in quanto destinate a costituire la provvista di coeve o prossime a operazioni di pagamenti o prelievi in favore di terzi o del cliente.
2.4. Con il quarto motivo ha contestato la sussistenza della scientia decoctionis
in quanto i dati di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.20214 erano divenuti conoscibili solo da giugno 2025, la fallita – come dato atto nella relazione del
Commissario - aveva richiesto molteplici anticipazioni dissimulando la propria condizione patrimoniale ed il risultato d'esercizio dei bilanci degli anni precedenti il 2014 è sempre stato positivo, con ricavi di molto superiori ai costi ed esposizioni nei confronti degli istituti di credito e dell'erario tali da non attirare l'attenzione. Inoltre, la debitrice non ha subito protesti, procedure esecutive o provvedimenti cautelari o monitori di cui la Banca fosse a conoscenza e che rendessero palese l'esistenza di una situazione di dissesto ed pagina 9 di 24 insolvenza. In tal senso, vi erano alcuni indici finanziari (MOL, quoziente di disponibilità e quoziente di liquidità), comprovanti una situazione della norma,
ingiustamente svalutati dal C.T.U.
3. Si è costituita in appello che ha chiesto il rigetto del Controparte_2
gravame.
4. Non si è, invece, costituito il di cui è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia con ordinanza del C.I. del 3.2.2025 che ha rinviato all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 2.10.2025.
*****
5.1 In ordine al primo motivo già Cass. sez. 1, con sentenza n. 17268 del
12/07/2013 ha evidenziato che i pagamenti eseguiti dai terzi debitori ceduti alla banca trovano il loro titolo nel rapporto obbligatorio diretto tra la parti, in conseguenza dell'avvenuta cessione pattuita tra la banca e la società
successivamente fallita e, quindi, non possono essere imputati alla società, ne'
conseguentemente essere revocati.
Tali conclusioni sono state confermate con l'ordinanza n. 15779 del 12/06/2019
che ha posto in evidenza come “la cessione di credito pro solvendo – che si
perfeziona col solo consenso dei contraenti produce immediatamente l'effetto
reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito
(indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato in funzione
solutoria o a scopo di garanzia), benchè l'effetto liberatorio del cedente si
realizzi solo al momento del pagamento da parte del terzo (Sez. 1, 13/07/2018 n.
18729), con la conseguenza che il cessionario risulta investito di una
legittimazione piena, a titolo di proprietà, attributiva di tutti i diritti derivanti
pagina 10 di 24 dal titolo, e l'incasso del denaro pagato dal debitore ceduto soddisfa un credito
proprio del cessionario, non del cedente, con la conseguenza che, in caso di
fallimento di quest'ultimo, l'azione revocatoria fallimentare può avere ad
oggetto il negozio di cessione di credito, con riguardo all'epoca della sua
conclusione – se avente funzione solutoria e non di garanzia, altrimenti non
costituendo un mezzo anormale di pagamento, poichè funzionale al contestuale
sorgere del credito garantito e non alla estinzione di un debito preesistente
scaduto (conf. Cass. nn. 5142/2011, 22014/2007, 26154/2006, 7794/1991) – ma
non anche il pagamento successivamente effettuato alla banca dal terzo debitore
ceduto (cfr. Sez. 1, 15/11/2018, n. 29464, in tema di cessione pro solvendo di un
credito verso terzi, effettuata nell'ambito di un contratto di sconto bancario;
conf. Cass. nn. 1295/1991 e 2821/1991).”
Il Tribunale, pur richiamando correttamente il citato orientamento, da cui non si ha motivo di discostarsi, ha erroneamente valutato la documentazione oggetto di disamina in quanto i documenti prodotti sub 1-13 dalla non costituiscono CP_5
mere “distinte di pagamento” posto che in ciascuno di essi - peraltro munito di data certa - si dà espressamente atto che cedeva “a Vostro favore pro CP_1
solvendo e non pro soluto, ai sensi dell'art. 1267 cod. civ., a valere sulle
esposizioni relative all'affidamento sottoindicato, come di ogni Vostra altra
pretesa nei nostri confronti e sino alla concorrenza del loro importo globale, i
crediti identificati nel supporto sottoindicato o nell'eventuale prospetto qui
allegato e quelli che Vi saranno eventualmente presentati in sostituzione degli
stessi (…)”. Le parti davano poi atto che “i documenti da cui risulta il credito
suddetto Vi sono stati consegnati ai sensi dell'art. 1262 cod civ.”
pagina 11 di 24 Tutti i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria (con due sole eccezioni come si andrà a spiegare) hanno, pertanto, soddisfatto un credito proprio della Banca e non già della cedente fallita, ed essi, non essendo stati impugnati i contratti di cessione stipulati tra e la società in bonis (pure prodotti in giudizio), Pt_1
sono conseguentemente irrevocabili.
*****
6. La disamina dei successivi motivi risulta rilevante solo al fine di decidere della revocabilità delle seguenti rimesse:
- bonifico effettuato in data 20.01.2025 per Euro 47.833,31 dal Supermercato
CM snc;
- bonifico effettuato in data 21.1.2015 per Euro 33.398,30 da Self Service di
MO MA (secondo la Banca il pagamento si riferisce ad un credito ceduto con distinta del 2.12.2014 e per il quale il debitore ha lasciato insoluta la RI.BA
del 15.1.2025; tuttavia, come rilevato dal C.T.U., nella causale del bonifico non
è evidenziato che si tratta di un pagamento di un effetto insoluto ed, inoltre,
l'importo è stato stornato dalla che in data 19.1.2015 ha provveduto al CP_5
relativo addebito sul conto).
*****
7. Il secondo motivo è infondato in quanto, come osservato dal Tribunale, la consecuzione tra procedure è un principio di natura generale e non vi è alcuna distinzione, ai fini che occupano, tra domanda prenotativa e concordato pieno.
Utili riferimenti per un inquadramento generale della questione sono stati effettuati dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, con l'ordinanza n.215 del
05/01/2022 nella quale si è, tra l'altro, osservato che:
pagina 12 di 24 - “ Il principio secondo cui, ove alla procedura di concordato preventivo faccia
seguito la dichiarazione di fallimento del debitore, le due procedure devono
essere considerate unitariamente, quanto meno ai fini della revocatoria
fallimentare, con la conseguenza che il dies a quo del periodo sospetto deve
essere retrodatato al momento dell'ammissione al concordato, ha trovato
conferma anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 (cfr.
Cass., Sez. I, 13/04/2016, n. 7324; 6/08/2010, n. 18437): pur rilevandosi, infatti,
che nell'ambito del sistema novellato il fondamento oggettivo della procedura di
concordato è diverso da quello della procedura fallimentare, in quanto
consistente in un mero stato di crisi , anziché in uno stato d'insolvenza, e che la
dichiarazione di fallimento non costituisce una conseguenza automatica della
dichiarazione d'inammissibilità della domanda di concordato, ma richiede
un'autonoma iniziativa, si è osservato che la sentenza di fallimento rappresenta
pur sempre l'atto terminale del procedimento originato dalla domanda di
concordato, concludendosi pertanto che, ove si accerti a posteriori che lo stato
di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà
coincideva con quello d'insolvenza, l'efficacia della dichiarazione di fallimento
va retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda. In proposito,
si è evidenziato anche che della L. Fall., art. 69-bis, comma 2, introdotto del
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 33, comma 1, lett. a-bis), n. 2, convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, individua, quale specifico referente
temporale della disciplina delle revocatorie, nel caso in cui alla domanda di
concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, non già
l'ammissione al concordato, ma addirittura la pubblicazione della relativa
pagina 13 di 24 domanda, e si è ravvisata in ciò una conferma dell'unitarietà del procedimento,
per quanto articolato in momenti diversi, osservandosi che gli stessi
costituiscono manifestazione di un'unica crisi (cfr. Cass., Sez. I, 29/03/2016, n.
6045); si è inoltre precisato che tale unitarietà non viene meno neppure nel caso
in cui tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si tratti di un
intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso
sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure
(cfr. Cass., Sez. I, 16/04/2018, n. 9290).”
- “In quanto innestato su un diritto vivente già orientato in favore
dell'applicabilità del principio di consecuzione, il riferimento testuale alla data
di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato, contenuto nella L.
Fall., art. 69-bis, comma 2, ha peraltro indotto ad una rimeditazione della tesi
che subordinava l'applicazione del predetto principio all'esistenza di un
precedente provvedimento di ammissione alla procedura, escludendone
l'operatività nel caso di rigetto o abbandono della relativa domanda: in tal
senso sono risultate determinanti per un verso l'osservazione che il predetto
principio attiene, più che alla formulazione di una domanda ad hoc,
all'esistenza di una procedura concorsuale “sfociata, anche in modo indiretto
ma comunque nel contesto di una unica crisi imprenditoriale, nella
dichiarazione di fallimento, per altro verso l'introduzione della L. Fall., art.
161, comma 6, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 33, comma 1, lett. b), n. 4,
il quale consente la proposizione della domanda di concordato con riserva di
presentare la proposta, il piano e la prescritta documentazione entro un termine
fissato dal giudice, e per altro verso ancora la considerazione che, anche
pagina 14 di 24 nell'ipotesi di concordato c.d. in bianco, gli effetti della domanda decorrono
dalla data di pubblicazione del ricorso, ai sensi della L. Fall., art. 168 (cfr.
Cass., Sez. I, 28/02/2020, n. 5619; 27/11/2019, n. 31051). In proposito, si è
evidenziato anche, richiamandosi un'affermazione compiuta in riferimento ad
altri aspetti dell'istituto in esame, che la presentazione della domanda di
concordato risulta di per sé sufficiente a determinare l'acquisto dello status di
debitore concordatario, indipendentemente dalla successiva pronuncia del
decreto di cui alla L. Fall., art. 163, in quanto comporta, oltre alla costituzione
del rapporto processuale con il giudice chiamato a pronunciare su di essa,
l'instaurazione di un regime di controllo sull'amministrazione e di relativa
insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi (cfr. Cass., Sez. I, 12/03/2020,
n. 7117).
Da qui la conclusione che in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata.
In senso conforme Cassazione civile, sez. I, 27 Novembre 2019, n. 3105 che, a fronte del rilievo secondo cui non si era perfezionata alcuna domanda di concordato preventivo, con ciò dovendosi necessariamente intendere quella di cui all'art. 161, comma 1, completa della proposta, del piano e della documentazione indicata ai commi 2 e 3 della norma in questione, con pagina 15 di 24 conseguente esclusione della fattispecie prevista dalla L.Fall., art. 69 bis,
comma 2, ha osservato che “l'applicazione della regola di consecuzione, di cui
alla L. Fall. art. 69 bis, attiene, invero, alla esistenza di una procedura
concorsuale (poi sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di
un'unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell'impresa),
non già alla compiuta formulazione di una domanda ad hoc. Secondo quanto
indica, se non altro, la disposizione della L.Fall., art. 168, (che appunto trova
applicazione anche nell'ipotesi di concordato in bianco).
Il tenore testuale dell'art. 69 bis, comma 2, appare univoco, d'altro canto, nel
fissare il dies a quo della c.d. retrodatazione al tempo della pubblicazione della
domanda di ammissione: si veda, per questo proposito, la pronuncia di Cass., 29
marzo 2019, n. 8970, che viene anzi a collegare in modo espresso e diretto
l'introduzione della norma dell'art. 69 bis comma 2 - nell'ambito di un diritto
vivente di tradizionale applicazione dell'istituto della consecuzione - con la
"possibilità per l'imprenditore di presentare una domanda di concordato
preventivo c.d. in bianco", che pure è stata introdotta dalla riforma del 2012.”
Non è, quindi, di per sé di rilievo il maggiore o minore iato tra le procedure che si sono succedute quanto piuttosto la circostanza che le stesse siano la manifestazione del medesimo stato di crisi irreversibile posto che è necessario compiere una valutazione di tipo logico-temporale.
Il Tribunale, sulla scorta della consulenza espletata, ha correttamente evidenziato l'assenza di eventi migliorativi per la condizione della società nel periodo 2015-
2017, avendo anzi gli unici due eventi di rilievo verificatisi in tale triennio (vale a dire la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale ed il mancato pagina 16 di 24 finanziamento bancario) rappresentato accadimenti di natura contabile che hanno portato ad un deterioramento della medesima crisi economica e finanziaria già
esistente.
L'appellante non ha censurato specificamente tali affermazioni, limitandosi a dedurre sul periodo intercorso tra le diverse procedure (otto mesi tra la data di presentazione della domanda in bianco e l'omologa del secondo concordato
“pieno” ed un ulteriore anno e mezzo tra quest'ultima pronuncia e la sentenza dichiarativa di fallimento del 27.9.2017): tali allegazioni, per quanto sin qui detto, risultano di per sé poco significative.
Il motivo è, pertanto, respinto.
*****
8. I rilievi oggetto del terzo motivo risultano generici anche se riferiti al totale degli accrediti oggetti della domanda della curatela. Gli stessi, poi, se riferiti ai due pagamenti di cui sopra, sono chiaramente inidonei ad escludere le caratteristiche di revocabilità delle rimesse.
8.1 Sussiste il requisito della durevolezza in quanto sono intercorsi ben più di tre giorni tra tali rimesse e quelle successive (si ricorda che questa è la media delle movimentazioni riscontrata dal C.T..U nel periodo sospetto).
8.2. Quanto, invece, al requisito della consistenza, in base al criterio più rigoroso tra quelli utilizzati dal C.T.U. (10% della differenza tra l'esposizione massima del periodo sospetto e saldo alla data di apertura della procedura concorsuale),
esso può dirsi sussistente in presenza di rimesse di importo superiore ad Euro
22.156,00. Pertanto, entrambe le rimesse sono ampiamente superiori a tale soglia.
pagina 17 di 24 Anche tale motivo è respinto.
*****
9.1 In ordine al quarto motivo va effettivamente dato atto che non era possibile fare riferimento al bilancio 2014, depositato al termine del periodo sospetto. Tale
conclusione si impone a maggior ragione delimitando il campo d'indagine alle due rimesse di cui sopra, intervenute nella seconda metà del mese di gennaio
2015.
9.2 Pur con tale precisazione, le conclusioni cui è giunto il Tribunale sono corrette in quanto sin dal bilancio chiuso al 31.12.2013 è emersa una condizione di crisi della società che, come evidenziato dal C.T.U., non poteva non essere colta da . Pt_1
È irrilevante che, come osservato dall'appellante, qualcuno degli indici economici analizzati fosse positivo giacché occorre effettuare una valutazione complessiva la quale conferma le conclusioni cui è giunto il Tribunale.
9.2.1 Si devono sul punto considerare:
i) solidità patrimoniale, in particolare il tasso di indebitamento finanziario netto,
l'indice di indipendenza finanziaria e, da ultimo, un'analisi generale sulla composizione dell'indebitamento della società;
ii) liquidità, in particolare l'indice di liquidità immediata.
Tali indici erano gravemente negativi in tutti i bilanci di CP_1
i) La solidità patrimoniale.
L'indicatore rilevante è il tasso d'indebitamento finanziario netto, calcolato come rapporto tra la posizione finanziaria netta e il patrimonio netto. Tale
pagina 18 di 24 indicatore permette di verificare la solidità della struttura patrimoniale, valutando l'equilibrio tra i mezzi di terzi e l'apporto di mezzi propri
Nel 2013 la posizione Finanziaria TT (PFN) era negativa per Euro 59.923.508
con un patrimonio Netto (PN) di Euro 4.425.600 ed un rapporto PFN/PN pari a
14.
La posizione finanziaria netta, ossia le passività finanziarie al netto delle attività
finanziarie, risultava fortemente negativa. Il tasso d'indebitamento finanziario netto risultava pari a 14 nel 2013, delineando in tal modo una situazione di grave rischio. L'indice, infatti, è considerato in letteratura ad alto rischio in virtù del rapporto tra la posizione finanziaria netta e il patrimonio netto, maggiore di cinque.
ii) La liquidità.
L'indice d'indipendenza finanziaria, calcolato come il rapporto tra il patrimonio netto e il totale delle attività, permette invece di verificare in che misura la società finanzia il capitale investito tramite mezzi propri: minore è il rapporto,
maggiore è stato il ricorso della società al capitale di terzi.
Nel 2013, a fronte di Patrimonio Netto (PN) di Euro 4.425.600, il totale attivo era Euro 187.439.881 ed il rapporto PN/ Totale Attivo pari al 2,4%. Tale indice è
pari al 2,4%, confermando una struttura finanziaria fortemente squilibrata. Esso,
infatti, delinea una situazione critica al di sotto del 5%: nel caso di specie è al di sotto della soglia indicata per oltre una metà.
Si veda, poi, l'analisi debiti verso banche e factoring:
Importi esigibili entro 12 mesi nel 2013:
-Debiti vs banche Euro 51.528.62 pari al 4 83,7%
pagina 19 di 24 -Debiti vs banche per finanziamenti Euro 1.666.766 pari al 2,7%
-Debiti vs altri finanziatori Euro 8.169.271 pari al 13,3%
-Totale esigibile entro 12 mesi Euro 61.364.66 % pari al 99,6%
Importi esigibili oltre 12 mesi
-Debiti vs banche per finanziamenti Euro 216.263 pari al 0,4%
Totale complessivo 61.580.92 100%
Si precisa che “i debiti verso le banche” comprendono scoperti di conto corrente e debiti diversi, anticipazioni e finanziamenti, mentre “i debiti verso altri finanziatori” comprendono i debiti contratti nei confronti delle società di factoring, principalmente per operazioni di anticipo su crediti e su debiti. Da tale dettaglio sulla composizione dei debiti, desunto dalla Nota Integrativa, è
possibile notare che l'esposizione bancaria della società è prettamente concentrata nel breve termine, con esigibilità entro i dodici mesi. La
concentrazione del debito nel breve termine rappresenta un ulteriore elemento di rischio in considerazione del breve arco temporale che la società ha a disposizione per recuperare le risorse necessarie per adempiere ai propri impegni finanziari.
Gli indici di liquidità hanno la funzione di descrivere la capacità dell'impresa di fare fronte ai propri impegni a breve termine, connessi all'attività operativa,
utilizzando le attività immediatamente disponibili. Tali indicatori sono in grado di verificare il matching tra le attività e le passività a breve termine, e quindi l'equilibrio della struttura finanziaria e la velocità di ritorno del capitale investito. L'indice di liquidità immediata indica la capacità della società di far fronte alle passività correnti con le attività correnti prontamente disponibili (al pagina 20 di 24 netto quindi delle rimanenze). Nel caso di specie il C.T.U. ha considerato i valori riclassificati riportati nella relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013
Risultano altresì Debiti Finanziari per Euro 61.580, 9, un Margine Operativo
Lordo (MOL) di Euro 3.844.11 ed un rapporto Debiti Finanziari /MOL pari a 16.
In altri termini, la società registrava debiti finanziari superiori al M.O.L. di sedici volte nel 2013, delineando una situazione estremamente critica. Invero, un valore dei debiti finanziari maggiore già di tre volte rispetto al M.O.L. costituisce indice di una situazione di probabile difficoltà nel rimborso dei propri impegni finanziari.
Part
9.2.2. La risalente insolvenza di i è altresì documentata nella relazione ex articolo 172 l. fall. sulla base dei dati sintetici riportati nei bilanci dal 2012 al
2014 (tabella pag. 43) dai quali il commissario giudiziale ha ricavato la drammatica posizione finanziaria netta della fallita e l'insostenibile livello di indebitamento finanziario non sostenuto da adeguati mezzi sin dal 2012. Il
commissario ha concluso affermando che le cause della crisi erano risalenti nel tempo e dovute ad un sistema di gestione aziendale consolidato e patologico.
9.2.3 Inoltre, dalle visure della Centrale Rischi dei mesi di novembre e dicembre
2014 emerge che la società aveva utilizzato quasi interamente il fido accordato dalla convenuta per gli auto-liquidanti e, nel mese di dicembre 2014, aveva utilizzato completamente il fido di cassa con un extra-fido di Euro 18.294 (fido autorizzato Euro 25.000; fido utilizzato Euro 43.294).
Part Si può allora concludere che la situazione di i era già compromessa all'epoca dell'effettuazione delle rimesse di cui sopra e che la Banca possedeva pagina 21 di 24 tutte le informazioni necessarie per poter rendersi conto, come è presuntivamente avvenuto, della condizione di crisi irreversibile della società.
Anche tale motivo è, pertanto, respinto.
*****
10.1 In conclusione, l'appellante, in parziale riforma della sentenza impugnata,
va condannata al pagamento in favore di del minor importo di Controparte_2
Euro 81.231,61, pari alla somma delle due rimesse revocabili, oltre interessi ex art. 1284, comma I, cod. civ. dalla domanda al saldo.
10.2. L'esito del giudizio richiede una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Le spese del primo grado del e dell'assuntore, liquidate in CP_1
complessivi Euro 14.103,00 per compenso ed Euro 796,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e quelle di Controparte_2
del grado d'appello, liquidate – esclusa la fase istruttoria - in Euro 9.991,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, vanno poste a carico di per un terzo e compensate per la residua frazione. Pt_1
10.3 Le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado vanno poste per metà a carico dell'appellante e per metà a carico del attore e CP_1
dell'assuntore fallimentare.
10.4 L'appellante ha documentato il versamento in favore dell'assuntore di Euro
261.066,82 in data 2.2.2024. Pertanto, la richiesta di restituzione da essa formulata con le rassegnate conclusioni va accolta limitatamente alla differenza rispetto alle somme riconosciute all'appellata costituita in base alla presente pagina 22 di 24 sentenza (anche a titolo di spese del primo grado come sopra complessivamente liquidate e spese di CTU) oltre interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di . e di Parte_3 Controparte_6
avverso la sentenza n. 65/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza Controparte_2
in data 7.1.2024, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
- condanna a pagare in favore di la Parte_1 Controparte_2
minor somma di Euro 81.231,61 oltre interessi, nella misura prevista dall'art. 1284, comma I, cod. civ., dal 26.02.2020 sino al saldo;
- condanna alla rifusione di un terzo delle spese del Parte_1
primo grado di Fallimento CE. e di Controparte_6
liquidate nell'intero in complessivi Euro 14.103,00 per Controparte_2
compenso ed Euro 796,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge, e compensa la residua frazione;
-condanna alla rifusione di un terzo delle spese del Parte_1
presente grado di liquidate nell'intero in Euro 9.991,00 per Controparte_2
compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e compensa la residua frazione;
- pone le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado per metà a carico di e per metà a carico di . Parte_1 Parte_3 [...]
e di Controparte_6 Controparte_2
pagina 23 di 24 - condanna alla restituzione in favore dell'appellante della Controparte_2
differenza tra Euro 261.066,82 e le somme riconosciute in suo favore con la presente sentenza oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 2.2.2024
al saldo.
Venezia, 5 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 24 di 24